Estratto determina n. 871/2022 del 28 novembre 2022 
 
    Medicinale: CASPOFUNGIN TILLOMED; 
    Titolare A.I.C.: Tillomed Italia S.r.l.; 
    Confezioni: 
      «50 mg polvere per concentrato per soluzione per  infusione»  1
flaconcino in vetro 
    A.I.C. n. 049634013 (in base 10); 
      «70 mg polvere per concentrato per soluzione per  infusione»  1
flaconcino in vetro 
    A.I.C. n. 049634025 (in base 10). 
    Composizione: 
      Principio attivo: caspofungin. 
 
                       Officine di produzione 
 
    Produttore responsabile del rilacio dei lotti: 
      MIAS Pharma Limited - Suite  2,  Stafford  House,  Strand  Road
Portmarnock, Co. Dublin - Irlanda. 
 
                      Indicazioni terapeutiche 
 
    Trattamento  della  candidiasi  invasiva  in  pazienti  adulti  o
pediatrici. 
    Trattamento della aspergillosis invasiva  in  pazienti  adulti  o
pediatrici refrattari o intolleranti alla terapia con amfotericina B,
fomulazioni lipidiche di amfotericina  B  e/o  itraconazolo.  Vengono
definiti  refrattari  alla  terapia  i  pazienti  con  infezioni  che
progrediscono o non migliorano dopo un periodo minimo di sette giorni
di trattamento con dosi terapeutiche di terapia antifungina efficace. 
    Terapia empirica di presunte infezioni fungine  (come  Candida  o
Aspergillus) in pazienti adulti o pediatrici neutropenici con febbre. 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
    Confezioni: 
      «50 mg polvere per concentrato per soluzione  per  infusione» 1
flaconcino in vetro 
    A.I.C. n. 049634013 (in base 10); 
    Classe di rimborsabilita': H; 
    Prezzo ex-factory (IVA esclusa): euro 244,73; 
    Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 403,90; 
      «70 mg polvere per concentrato per soluzione per  infusione»  1
flaconcino in vetro 
    A.I.C. n. 049634025 (in base 10); 
    Classe di rimborsabilita': H; 
    Prezzo ex-factory (IVA esclusa): euro 311,29; 
    Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 513,75. 
    Qualora  il  principio  attivo,  sia  in  monocomponente  che  in
associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato
di protezione complementare, la classificazione di cui alla  presente
determina ha efficacia, ai  sensi  dell'art.  11,  comma  1-bis,  del
decreto-legge  13   settembre   2012,   n.   158,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge  8  novembre  2012,  n.  189,  dal  giorno
successivo alla data di scadenza del brevetto o  del  certificato  di
protezione complementare, pubblicata  dal  Ministero  dello  sviluppo
economico. 
    Sino alla scadenza del termine di cui  al  precedente  comma,  il
medicinale «Caspofungin Tillomed» (caspofungin) e'  classificato,  ai
sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012,  n.
158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre  2012,  n.
189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non  ancora  valutati
ai fini della rimborsabilita', della classe di cui all'art. 8,  comma
10, lettera c) della legge 24 dicembre  1993,  n.  537  e  successive
modificazioni, denominata classe C(nn). 
    Si intendono negoziate anche le indicazioni terapeutiche, oggetto
dell'istanza di  rimborsabilita',  ivi  comprese  quelle  attualmente
coperte  da  brevetto,  alle  condizioni  indicate   nella   presente
determina. 
 
               Classificazione ai fini della fornitura 
 
    La  classificazione  ai  fini  della  fornitura  del   medicinale
«Caspofungin  Tillomed»  (caspofungin)  e'  la  seguente:  medicinale
soggetto   a   prescrizione   medica   limitativa   e    utilizzabili
esclusivamente  in  ambiente  ospedaliero   o   struttura   ad   esso
assimilabile (OSP). 
 
                              Stampati 
 
    Le confezioni deil medicinali devono essere  poste  in  commercio
con etichette e fogli illustrativi conformi al  testo  allegato  alla
presente determina. 
    E' approvato il  riassunto  delle  caratteristiche  del  prodotto
allegato alla presente determina. 
 
                         Tutela brevettuale 
 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  del  farmaco  generico/biosimilare  e'
esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti  di  proprieta'
industriale relativi al medicinale di  riferimento  e  delle  vigenti
disposizioni normative in materia brevettuale. 
    Il titolare  dell'A.I.C.  del  farmaco  generico/biosimilare  e',
altresi',  responsabile  del  pieno  rispetto  di   quanto   disposto
dall'art. 14, comma 2,  del  decreto  legislativo  n.  219/2006,  che
impone di non includere negli stampati  quelle  parti  del  riassunto
delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento  che
si riferiscano a indicazioni o a dosaggi ancora coperti  da  brevetto
al momento dell'immissione in commercio del medicinale. 
 
     Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR 
 
    Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio  deve
fornire i rapporti periodici di  aggiornamento  sulla  sicurezza  per
questo medicinale conformemente  ai  requisiti  definiti  nell'elenco
delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD)  di  cui
all'art. 107-quater, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e  pubblicato
sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali. 
    Decorrenza di efficacia della determina: il presente estratto  ha
effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.