IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       della protezione civile 
 
  Visto  il  decreto  legislativo  2  gennaio  2018,  n.  1,  ed   in
particolare gli articoli 25, 26 e 27; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31  gennaio  2020,
con la quale e' stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza
sul territorio  nazionale  relativo  al  rischio  sanitario  connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili,
la delibera del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020 con cui  il
medesimo stato di emergenza e' stato prorogato  fino  al  15  ottobre
2020, la delibera del Consiglio dei ministri del 7 ottobre  2020  con
cui il medesimo stato di emergenza e' stato  ulteriormente  prorogato
fino al 31 gennaio 2021, la delibera del Consiglio dei  ministri  del
13 gennaio 2021 che ha previsto la proroga dello stato  di  emergenza
fino al 30  aprile  2021,  nonche'  la  delibera  del  Consiglio  dei
ministri del 21 aprile 2021 che ha previsto l'ulteriore proroga dello
stato di emergenza fino al 31 luglio 2021; 
  Visto il decreto-legge 23 luglio  2021,  n.  105,  recante  «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per
l'esercizio in sicurezza di attivita'  sociali  ed  economiche»,  che
all'art. 1 ha previsto l'ulteriore proroga dello stato  di  emergenza
fino al 31 dicembre 2021; 
  Visto l'art. 1 del decreto-legge 24 dicembre 2021, n.  221  recante
«Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il
contenimento della diffusione  dell'epidemia  da  COVID-19»,  che  ha
previsto l'ulteriore proroga dello stato  di  emergenza  fino  al  31
marzo 2022; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 630 del 3 febbraio 2020, recante:  «Primi  interventi  urgenti  di
protezione civile in  relazione  all'emergenza  relativa  al  rischio
sanitario connesso all'insorgenza di patologie  derivanti  da  agenti
virali trasmissibili»; 
  Viste le ordinanze  del  Capo  del  Dipartimento  della  protezione
civile n. 631 del 6 febbraio 2020, n. 633 del 12  febbraio  2020,  n.
635 del 13 febbraio 2020, n. 637 del 21 febbraio 2020, n. 638 del  22
febbraio 2020, n. 639 del 25 febbraio 2020, n. 640  del  27  febbraio
2020, n. 641 del 28 febbraio 2020, n. 642 del 29  febbraio  2020,  n.
643 del 1° marzo 2020, n. 644 del 4 marzo  2020,  n.  645  e  n.  646
dell'8 marzo 2020, n. 648 del 9 marzo 2020, n. 650 del 15 marzo 2020,
n. 651 del 19 marzo 2020, n. 652 del 19 marzo 2020,  n.  652  del  19
marzo 2020, n. 654 del 20 marzo 2020, n. 655 del 25  marzo  2020,  n.
656 del 26 marzo 2020, n. 658 del 29 marzo 2020, n. 659 del 1° aprile
2020, n. 660 del 5 aprile 2020, numeri 663 e 664 del 18 aprile 2020 e
numeri 665, 666 e 667 del 22 aprile 2020, n. 669 del 24 aprile  2020,
n. 672 del 12 maggio 2020, n. 673 del 15 maggio 2020, n. 680  dell'11
giugno 2020, n. 684 del 24 luglio 2020, n. 689 del 30 luglio 2020, n.
690 del 31 luglio 2020, n. 691 del 4  agosto  2020,  n.  692  dell'11
agosto 2020, n. 693 del 17 agosto 2020, n. 698 del 18 agosto 2020, n.
702 del 15 settembre 2020, n. 705 del 2 ottobre 2020, n.  706  del  7
ottobre 2020, n. 707 del 13 ottobre 2020, n. 708 del 22 ottobre 2020,
n. 709 del 24 ottobre 2020, n. 712 del 15 novembre 2020, n.  714  del
20 novembre 2020, n. 715 del 25 novembre 2020, n. 716 del 26 novembre
2020, n. 717 del 26 novembre 2020, n. 718 del 2 dicembre 2020, n. 723
del 10 dicembre 2020, n. 726 del 17 dicembre  2020,  n.  728  del  29
dicembre 2020, n. 733 del 31 dicembre 2020, n.  735  del  29  gennaio
2021, n. 736 del 30 gennaio 2021 e n. 737 del 2  febbraio  2021,  738
del 9 febbraio 2021, n. 739 dell'11 febbraio  2021,  n.  740  del  12
febbraio 2021, n. 741 del 16 febbraio 2021, n. 742  del  16  febbraio
2021, n. 751 del 17 marzo 2021, n. 752 del 19 marzo 2021, n. 764  del
2 aprile 2021, n. 772 del 30 aprile 2021, n. 774  e  n.  775  del  13
maggio 2021, n. 776 del 14 maggio 2021, n. 777 del 17 maggio 2021, n.
778 del 18 maggio 2021, n. 784 del 12 luglio 2021 e  n.  786  del  31
luglio 2021, n. 805 del 5 novembre 2021, n. 806 dell'8 novembre 2021,
808 del 12 novembre 2021, 816  del  17  dicembre  2021,  817  del  31
dicembre 2021, n. 849 del 21 gennaio 2022, n. 869 del 1° marzo  2022,
n. 879 del 25 marzo 2022, n. 884 del 31 marzo 2022,  n.  887  del  15
aprile 2022, n. 888 del 16 aprile 2022, n. 890 del  26  aprile  2022,
numeri 892 e 893 del 16 maggio 2022, n. 900 del 27  giugno  2022,  n.
905 del 18 luglio 2022, n. 914 del 16 agosto  2022,  n.  918  del  12
settembre 2022; 
  Visto il decreto-legge  24  marzo  2022,  n.  24,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, ed  in  particolare
l'art.  1  con  cui  e'  disposto  che   allo   scopo   di   adeguare
all'evoluzione dello stato della pandemia da COVID-19  le  misure  di
contrasto in ambito organizzativo, operativo e logistico emanate  con
ordinanze di protezione civile durante  la  vigenza  dello  stato  di
emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del
31  gennaio  2020,  da  ultimo  prorogato  fino  al  31  marzo  2022,
preservando, fino  al  31  dicembre  2022,  la  necessaria  capacita'
operativa e di pronta reazione delle strutture  durante  la  fase  di
progressivo rientro nell'ordinario, possono  essere  adottate  una  o
piu' ordinanze ai sensi di quanto previsto dall'art. 26  del  decreto
legislativo 2 gennaio 2018, n. 1; 
  Considerato, inoltre, che il sopra citato decreto-legge n. 24/2022,
prevede che possono essere adottate ordinanze di  protezione  civile,
su richiesta motivata delle  amministrazioni  competenti,  e  possono
contenere misure derogatorie negli ambiti suindicati, individuate nel
rispetto dei principi generali  dell'ordinamento  giuridico  e  delle
norme dell'Unione europea, con efficacia limitata fino al 31 dicembre
2022; 
  Considerato, inoltre, che le ordinanze possono essere adottate  nel
limite delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente; 
  Vista, in particolare, l'ordinanza del Capo del Dipartimento  della
protezione civile n. 747 del 26 febbraio  2021,  recante:  «Ulteriori
interventi urgenti di protezione civile  in  relazione  all'emergenza
relativa al rischio sanitario connesso  all'insorgenza  di  patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili nella Regione Abruzzo»,  con
cui  e'  stato  autorizzato  il   reperimento   di   professionalita'
specifiche  da  destinare  alle  strutture  sanitarie  della  Regione
Abruzzo; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 763 del 2 aprile 2021, recante «Ulteriori  interventi  urgenti  di
protezione civile in  relazione  all'emergenza  relativa  al  rischio
sanitario connesso all'insorgenza di patologie  derivanti  da  agenti
virali trasmissibili nella Regione Abruzzo», con cui si  e'  disposta
la proroga al 30 aprile 2021  degli  incarichi  di  lavoro  autonomo,
anche di collaborazione coordinata e continuativa, conferiti ai sensi
dell'art. 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione
civile n. 747 del 26 febbraio 2021; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 781 del 28 maggio 2021, recante «Ulteriori interventi  urgenti  di
protezione civile in  relazione  all'emergenza  relativa  al  rischio
sanitario connesso all'insorgenza di patologie  derivanti  da  agenti
virali trasmissibili nella Regione Abruzzo», con cui si  e'  disposta
la proroga al 31 luglio 2021  degli  incarichi  di  lavoro  autonomo,
anche di collaborazione coordinata e continuativa, conferiti ai sensi
dell'art. 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione
civile n. 747 del 26 febbraio 2021; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 791 del 3 settembre 2021, con cui si e' disposta la proroga al  31
dicembre  2021  degli  incarichi  di  lavoro   autonomo,   anche   di
collaborazione  coordinata  e  continuativa,   conferiti   ai   sensi
dell'art. 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione
civile n. 747 del 26 febbraio 2021; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 888 del 16 aprile 2022, con cui si e' disposta la  proroga  al  31
marzo  2022  degli   incarichi   di   lavoro   autonomo,   anche   di
collaborazione  coordinata  e  continuativa,   conferiti   ai   sensi
dell'art. 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione
civile n. 747 del 26 febbraio 2021; 
  Vista la richiesta rappresentata dalla Regione Abruzzo,  in  merito
alle esigenze di prosecuzione, in progressiva riduzione, delle misure
poste  in  essere   in   attuazione   delle   richiamate   ordinanze,
relativamente ad una quota parte degli incarichi di lavoro  autonomo,
anche di collaborazione coordinata e continuativa, conferiti ai sensi
dell'art. 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione
civile n. 747 del 26 febbraio 2021; 
  Ritenuto necessario, ai fini di quanto previsto dal citato  art.  1
del decreto-legge n. 24 del 2022, dover  continuare  a  garantire  il
supporto al Sistema  sanitario  della  Regione  Abruzzo  mediante  la
prosecuzione  dei  citati  incarichi  che  risultano  in  progressiva
riduzione; 
  Acquisita l'intesa della Regione Abruzzo in data 11 ottobre 2022; 
  Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
             Proroga degli incarichi di lavoro autonomo 
 
  1.  Allo  scopo  di  garantire   la   necessaria   prosecuzione   e
l'adeguamento all'evoluzione dello stato della pandemia  da  COVID-19
delle misure di contrasto regolate con ordinanze di protezione civile
durante la vigenza dello stato  di  emergenza  di  cui  in  premessa,
preservando la necessaria capacita' operativa e  di  pronta  reazione
delle strutture nella fase di progressivo rientro  nell'ordinario,  a
supporto delle attivita'  delle  aziende  sanitarie  ed  ospedaliere,
anche  nei  reparti  COVID,  la  Regione  Abruzzo  e'  autorizzata  a
ricorrere, fino al 31 maggio 2022, ad incarichi di  lavoro  autonomo,
anche di collaborazione coordinata e continuativa, gia' conferiti  ai
sensi dell'art. 1 dell'ordinanza  del  Capo  del  Dipartimento  della
protezione civile n. 747 del 26 febbraio 2021 e prorogati, da ultimo,
con ordinanza del Capo del Dipartimento della  protezione  civile  n.
888 del 16 aprile 2022, come di seguito indicati: 
    a) un  medico  di  cui  all'art.   1,   comma   1,   lettera   a)
dell'ordinanza n. 747 del 2021, con un  onere  quantificato  in  euro
16.443,00; 
    b) tre  infermieri  di  cui  all'art.  1,  comma  1,  lettera  b)
dell'ordinanza n. 747 del 2021, con un  onere  quantificato  in  euro
28.501,20; 
    c) quarantatre' operatori socio sanitari di cui all'art. 1, comma
1,  lettera  c)  dell'ordinanza  n.  747  del  2021,  con  un   onere
quantificato in euro 345.668,40. 
  2.  Al  personale  incaricato  di  cui  al  comma  1,  nel   limite
di diciannove unita' di  personale,  residente  fuori  dalla  Regione
Abruzzo,   e'   altresi'   riconosciuto   un   rimborso   forfettario
omnicomprensivo, pari ad euro 1.000,00 su base mensile, con un  onere
quantificato in euro 38.000,00 nel limite delle disponibilita' di cui
all'art. 2, comma 1, per il vitto, l'alloggio e il viaggio  presso  i
comuni della Regione Abruzzo. 
  3. La Regione Abruzzo e' altresi' autorizzata alla prosecuzione, in
progressiva riduzione, dei contratti di cui al comma 1 come segue: 
    a) due  infermieri  di  cui  all'art.  1,  comma  1,  lettera  b)
dell'ordinanza n. 747 del 2021, per il periodo dal 1° giugno 2022  al
31 dicembre 2022, con un onere quantificato in euro 66.830,40; 
    b) quaranta operatori socio sanitari di cui all'art. 1, comma  1,
lettera c) dell'ordinanza n. 747 del 2021,  per  il  periodo  dal  1°
giugno 2022 al 30 settembre 2022, con un onere quantificato  in  euro
643.104,00; 
    c) otto operatori socio sanitari di  cui  all'art.  1,  comma  1,
lettera c) dell'ordinanza n. 747 del 2021,  per  il  periodo  dal  1°
ottobre 2022 al 31 dicembre 2022, con un onere quantificato  in  euro
96.835,20. 
  4. Al personale incaricato di cui  al  comma  3,  lettera  b),  nel
limite di diciannove unita' di personale per il periodo ivi indicato,
residente fuori dalla Regione Abruzzo, e'  altresi'  riconosciuto  un
rimborso forfettario omnicomprensivo, pari ad euro 1.000,00  su  base
mensile, con un onere quantificato in euro 76.000,00 nel limite delle
disponibilita' di cui all'art. 2, comma 1, per il vitto, l'alloggio e
il viaggio presso i comuni della Regione Abruzzo.