IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
della protezione civile
Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in
particolare gli articoli 25, 26 e 27;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020,
con la quale e' stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza
sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili,
la delibera del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020 con cui il
medesimo stato di emergenza e' stato prorogato fino al 15 ottobre
2020, la delibera del Consiglio dei ministri del 7 ottobre 2020 con
cui il medesimo stato di emergenza e' stato ulteriormente prorogato
fino al 31 gennaio 2021, la delibera del Consiglio dei ministri del
13 gennaio 2021 che ha previsto la proroga dello stato di emergenza
fino al 30 aprile 2021, nonche' la delibera del Consiglio dei
ministri del 21 aprile 2021 che ha previsto l'ulteriore proroga dello
stato di emergenza fino al 31 luglio 2021;
Visto il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, recante «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per
l'esercizio in sicurezza di attivita' sociali ed economiche», che
all'art. 1 ha previsto l'ulteriore proroga dello stato di emergenza
fino al 31 dicembre 2021;
Visto l'art. 1 del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221 recante
«Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il
contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19», che ha
previsto l'ulteriore proroga dello stato di emergenza fino al 31
marzo 2022;
Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 630 del 3 febbraio 2020, recante: «Primi interventi urgenti di
protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio
sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti
virali trasmissibili»;
Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione
civile n. 631 del 6 febbraio 2020, n. 633 del 12 febbraio 2020, n.
635 del 13 febbraio 2020, n. 637 del 21 febbraio 2020, n. 638 del 22
febbraio 2020, n. 639 del 25 febbraio 2020, n. 640 del 27 febbraio
2020, n. 641 del 28 febbraio 2020, n. 642 del 29 febbraio 2020, n.
643 del 1° marzo 2020, n. 644 del 4 marzo 2020, n. 645 e n. 646
dell'8 marzo 2020, n. 648 del 9 marzo 2020, n. 650 del 15 marzo 2020,
n. 651 del 19 marzo 2020, n. 652 del 19 marzo 2020, n. 652 del 19
marzo 2020, n. 654 del 20 marzo 2020, n. 655 del 25 marzo 2020, n.
656 del 26 marzo 2020, n. 658 del 29 marzo 2020, n. 659 del 1° aprile
2020, n. 660 del 5 aprile 2020, numeri 663 e 664 del 18 aprile 2020 e
numeri 665, 666 e 667 del 22 aprile 2020, n. 669 del 24 aprile 2020,
n. 672 del 12 maggio 2020, n. 673 del 15 maggio 2020, n. 680 dell'11
giugno 2020, n. 684 del 24 luglio 2020, n. 689 del 30 luglio 2020, n.
690 del 31 luglio 2020, n. 691 del 4 agosto 2020, n. 692 dell'11
agosto 2020, n. 693 del 17 agosto 2020, n. 698 del 18 agosto 2020, n.
702 del 15 settembre 2020, n. 705 del 2 ottobre 2020, n. 706 del 7
ottobre 2020, n. 707 del 13 ottobre 2020, n. 708 del 22 ottobre 2020,
n. 709 del 24 ottobre 2020, n. 712 del 15 novembre 2020, n. 714 del
20 novembre 2020, n. 715 del 25 novembre 2020, n. 716 del 26 novembre
2020, n. 717 del 26 novembre 2020, n. 718 del 2 dicembre 2020, n. 723
del 10 dicembre 2020, n. 726 del 17 dicembre 2020, n. 728 del 29
dicembre 2020, n. 733 del 31 dicembre 2020, n. 735 del 29 gennaio
2021, n. 736 del 30 gennaio 2021 e n. 737 del 2 febbraio 2021, 738
del 9 febbraio 2021, n. 739 dell'11 febbraio 2021, n. 740 del 12
febbraio 2021, n. 741 del 16 febbraio 2021, n. 742 del 16 febbraio
2021, n. 751 del 17 marzo 2021, n. 752 del 19 marzo 2021, n. 764 del
2 aprile 2021, n. 772 del 30 aprile 2021, n. 774 e n. 775 del 13
maggio 2021, n. 776 del 14 maggio 2021, n. 777 del 17 maggio 2021, n.
778 del 18 maggio 2021, n. 784 del 12 luglio 2021 e n. 786 del 31
luglio 2021, n. 805 del 5 novembre 2021, n. 806 dell'8 novembre 2021,
808 del 12 novembre 2021, 816 del 17 dicembre 2021, 817 del 31
dicembre 2021, n. 849 del 21 gennaio 2022, n. 869 del 1° marzo 2022,
n. 879 del 25 marzo 2022, n. 884 del 31 marzo 2022, n. 887 del 15
aprile 2022, n. 888 del 16 aprile 2022, n. 890 del 26 aprile 2022,
numeri 892 e 893 del 16 maggio 2022, n. 900 del 27 giugno 2022, n.
905 del 18 luglio 2022, n. 914 del 16 agosto 2022, n. 918 del 12
settembre 2022;
Visto il decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, ed in particolare
l'art. 1 con cui e' disposto che allo scopo di adeguare
all'evoluzione dello stato della pandemia da COVID-19 le misure di
contrasto in ambito organizzativo, operativo e logistico emanate con
ordinanze di protezione civile durante la vigenza dello stato di
emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del
31 gennaio 2020, da ultimo prorogato fino al 31 marzo 2022,
preservando, fino al 31 dicembre 2022, la necessaria capacita'
operativa e di pronta reazione delle strutture durante la fase di
progressivo rientro nell'ordinario, possono essere adottate una o
piu' ordinanze ai sensi di quanto previsto dall'art. 26 del decreto
legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;
Considerato, inoltre, che il sopra citato decreto-legge n. 24/2022,
prevede che possono essere adottate ordinanze di protezione civile,
su richiesta motivata delle amministrazioni competenti, e possono
contenere misure derogatorie negli ambiti suindicati, individuate nel
rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle
norme dell'Unione europea, con efficacia limitata fino al 31 dicembre
2022;
Considerato, inoltre, che le ordinanze possono essere adottate nel
limite delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente;
Vista, in particolare, l'ordinanza del Capo del Dipartimento della
protezione civile n. 747 del 26 febbraio 2021, recante: «Ulteriori
interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza
relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili nella Regione Abruzzo», con
cui e' stato autorizzato il reperimento di professionalita'
specifiche da destinare alle strutture sanitarie della Regione
Abruzzo;
Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 763 del 2 aprile 2021, recante «Ulteriori interventi urgenti di
protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio
sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti
virali trasmissibili nella Regione Abruzzo», con cui si e' disposta
la proroga al 30 aprile 2021 degli incarichi di lavoro autonomo,
anche di collaborazione coordinata e continuativa, conferiti ai sensi
dell'art. 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione
civile n. 747 del 26 febbraio 2021;
Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 781 del 28 maggio 2021, recante «Ulteriori interventi urgenti di
protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio
sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti
virali trasmissibili nella Regione Abruzzo», con cui si e' disposta
la proroga al 31 luglio 2021 degli incarichi di lavoro autonomo,
anche di collaborazione coordinata e continuativa, conferiti ai sensi
dell'art. 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione
civile n. 747 del 26 febbraio 2021;
Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 791 del 3 settembre 2021, con cui si e' disposta la proroga al 31
dicembre 2021 degli incarichi di lavoro autonomo, anche di
collaborazione coordinata e continuativa, conferiti ai sensi
dell'art. 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione
civile n. 747 del 26 febbraio 2021;
Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 888 del 16 aprile 2022, con cui si e' disposta la proroga al 31
marzo 2022 degli incarichi di lavoro autonomo, anche di
collaborazione coordinata e continuativa, conferiti ai sensi
dell'art. 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione
civile n. 747 del 26 febbraio 2021;
Vista la richiesta rappresentata dalla Regione Abruzzo, in merito
alle esigenze di prosecuzione, in progressiva riduzione, delle misure
poste in essere in attuazione delle richiamate ordinanze,
relativamente ad una quota parte degli incarichi di lavoro autonomo,
anche di collaborazione coordinata e continuativa, conferiti ai sensi
dell'art. 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione
civile n. 747 del 26 febbraio 2021;
Ritenuto necessario, ai fini di quanto previsto dal citato art. 1
del decreto-legge n. 24 del 2022, dover continuare a garantire il
supporto al Sistema sanitario della Regione Abruzzo mediante la
prosecuzione dei citati incarichi che risultano in progressiva
riduzione;
Acquisita l'intesa della Regione Abruzzo in data 11 ottobre 2022;
Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;
Dispone:
Art. 1
Proroga degli incarichi di lavoro autonomo
1. Allo scopo di garantire la necessaria prosecuzione e
l'adeguamento all'evoluzione dello stato della pandemia da COVID-19
delle misure di contrasto regolate con ordinanze di protezione civile
durante la vigenza dello stato di emergenza di cui in premessa,
preservando la necessaria capacita' operativa e di pronta reazione
delle strutture nella fase di progressivo rientro nell'ordinario, a
supporto delle attivita' delle aziende sanitarie ed ospedaliere,
anche nei reparti COVID, la Regione Abruzzo e' autorizzata a
ricorrere, fino al 31 maggio 2022, ad incarichi di lavoro autonomo,
anche di collaborazione coordinata e continuativa, gia' conferiti ai
sensi dell'art. 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della
protezione civile n. 747 del 26 febbraio 2021 e prorogati, da ultimo,
con ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n.
888 del 16 aprile 2022, come di seguito indicati:
a) un medico di cui all'art. 1, comma 1, lettera a)
dell'ordinanza n. 747 del 2021, con un onere quantificato in euro
16.443,00;
b) tre infermieri di cui all'art. 1, comma 1, lettera b)
dell'ordinanza n. 747 del 2021, con un onere quantificato in euro
28.501,20;
c) quarantatre' operatori socio sanitari di cui all'art. 1, comma
1, lettera c) dell'ordinanza n. 747 del 2021, con un onere
quantificato in euro 345.668,40.
2. Al personale incaricato di cui al comma 1, nel limite
di diciannove unita' di personale, residente fuori dalla Regione
Abruzzo, e' altresi' riconosciuto un rimborso forfettario
omnicomprensivo, pari ad euro 1.000,00 su base mensile, con un onere
quantificato in euro 38.000,00 nel limite delle disponibilita' di cui
all'art. 2, comma 1, per il vitto, l'alloggio e il viaggio presso i
comuni della Regione Abruzzo.
3. La Regione Abruzzo e' altresi' autorizzata alla prosecuzione, in
progressiva riduzione, dei contratti di cui al comma 1 come segue:
a) due infermieri di cui all'art. 1, comma 1, lettera b)
dell'ordinanza n. 747 del 2021, per il periodo dal 1° giugno 2022 al
31 dicembre 2022, con un onere quantificato in euro 66.830,40;
b) quaranta operatori socio sanitari di cui all'art. 1, comma 1,
lettera c) dell'ordinanza n. 747 del 2021, per il periodo dal 1°
giugno 2022 al 30 settembre 2022, con un onere quantificato in euro
643.104,00;
c) otto operatori socio sanitari di cui all'art. 1, comma 1,
lettera c) dell'ordinanza n. 747 del 2021, per il periodo dal 1°
ottobre 2022 al 31 dicembre 2022, con un onere quantificato in euro
96.835,20.
4. Al personale incaricato di cui al comma 3, lettera b), nel
limite di diciannove unita' di personale per il periodo ivi indicato,
residente fuori dalla Regione Abruzzo, e' altresi' riconosciuto un
rimborso forfettario omnicomprensivo, pari ad euro 1.000,00 su base
mensile, con un onere quantificato in euro 76.000,00 nel limite delle
disponibilita' di cui all'art. 2, comma 1, per il vitto, l'alloggio e
il viaggio presso i comuni della Regione Abruzzo.