IL DIRIGENTE 
               del Settore HTA ed economia del farmaco 
 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
recante «Disposizioni urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la
correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici»,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito
l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il  comma  33,  che
dispone la negoziazione del prezzo  per  i  prodotti  rimborsati  dal
Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori; 
  Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004  del  Ministro  della
salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e
dell'economia e delle finanze, recante norme  sull'organizzazione  ed
il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato  a  norma
dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto  n.
53 del Ministero della salute, di concerto  con  i  Ministri  per  la
pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle
finanze del 29 marzo 2012; 
  Visto  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento del personale  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco,
pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia  (comunicazione  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie  generale  -  n.
140 del 17 giugno 2016) (in appresso «regolamento»); 
  Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con
cui il dott. Nicola Magrini  e'  stato  nominato  direttore  generale
dell'Agenzia italiana del farmaco con decorrenza dal 2 marzo 2020; 
  Vista la determina del direttore generale  n.  643  del  28  maggio
2020, con cui e' stato conferito al dott. Francesco Trotta l'incarico
di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco; 
  Vista la determina del direttore generale n. 1568 del  21  dicembre
2021, con cui e' stata conferita al dott. Francesco Trotta la delega,
ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera e), del decreto  ministeriale
20  settembre  2004,  n.  245,  per  la  firma  delle  determine   di
classificazione e prezzo dei medicinali; 
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n.  537,  concernente  «Interventi
correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art.
8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali  erogabili
a carico del Servizio sanitario nazionale; 
  Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina  della
tutela sanitaria delle attivita' sportive e  della  lotta  contro  il
doping»; 
  Visto l'art. 48, comma 33, del decreto-legge 30 settembre 2003,  n.
269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,  n.
326, in materia di specialita' medicinali soggette a  rimborsabilita'
condizionata nell'ambito dei registri di monitoraggio AIFA; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 12 dicembre  2006,  relativo  ai  medicinali  per  uso
pediatrico; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 13 novembre 2007, sui medicinali per terapie avanzate,
recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n.
726/2004; 
  Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e  del
Consiglio, del 31 marzo 2004, che  istituisce  procedure  comunitarie
per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per  uso  umano  e
veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali; 
  Visto il decreto  legislativo  24  aprile  2006,  n.  219,  recante
«Attuazione della direttiva 2001/83/CE  (e  successive  direttive  di
modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i  medicinali
per uso umano, nonche' della direttiva 2003/94/CE»; 
  Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3; 
  Visto il decreto del Ministero della  salute  del  2  agosto  2019,
recante «Criteri e modalita' con cui l'Agenzia italiana  del  farmaco
determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal
Servizio sanitario nazionale», pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale - n.  185  del  24  luglio
2020; 
  Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012,  n.
158, recante «Disposizioni urgenti per  promuovere  lo  sviluppo  del
Paese  mediante  un  piu'  alto  livello  di  tutela  della  salute»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189  e
successive modificazioni ed integrazioni; 
  Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco  dei
medicinali di classe a) rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale
(SSN)  ai  sensi  dell'articolo  48,  comma  5,   lettera   c),   del
decreto-legge  30   settembre   2003,   n.   269,   convertito,   con
modificazioni, nella legge 24  novembre  2003,  n.  326.  (Prontuario
farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale -  n.  156  del  7  luglio
2006; 
  Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per
il   governo   della   spesa   farmaceutica   convenzionata   e   non
convenzionata», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006; 
  Vista la determina AIFA n. 50162/2019 del 6 maggio 2019, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale -
n. 116  del  20  maggio  2019,  recante  «Classificazione,  ai  sensi
dell'articolo 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n.  189,  del
medicinale  per  uso  umano  "Kymriah",   approvato   con   procedura
centralizzata»; 
  Vista la domanda presentata in data 23 dicembre 2020, con la  quale
la societa' Novartis Europharm Limited ha chiesto  la  rinegoziazione
delle    condizioni    negoziali     del     medicinale     «Kymriah»
(tisagenlecleucel); 
  Visto   il   parere   espresso   dalla    Commissione    consultiva
tecnico-scientifica nella seduta del 14 dicembre 2021; 
  Visto il parere reso dal Comitato prezzi e  rimborso  nella  seduta
del 21-23 settembre 2022; 
  Vista la delibera n. 46  del  31  ottobre  2022  del  consiglio  di
amministrazione  dell'AIFA,  adottata  su  proposta   del   direttore
generale,  concernente  l'approvazione   dei   medicinali   ai   fini
dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilita'  da
parte del Servizio sanitario nazionale; 
  Visti gli atti d'ufficio; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
                    Oggetto della rinegoziazione 
 
  Il  medicinale  KYMRIAH  (tisagenlecleucel)  e'  rinegoziato   alle
condizioni qui sotto indicate. 
  Indicazioni terapeutiche oggetto della negoziazione: 
    «Kymriah» e' indicato per il trattamento di: 
      pazienti pediatrici e giovani adulti fino a venticinque anni di
eta' con leucemia linfoblastica  acuta  (LLA)  a  cellule  B  che  e'
refrattaria, in recidiva post-trapianto  o  in  seconda  o  ulteriore
recidiva; 
      pazienti adulti con linfoma diffuso a grandi cellule B  (DLBCL)
in recidiva o refrattario dopo due o piu' linee di terapia sistemica. 
  Confezione: 
    1,2 × 10^6  -  6,0  ×  10^8  cellule  T  vitali  CAR  positive  -
dispersione per infusione - uso endovenoso  -  sacca  (etilene  vinil
acetato) - paziente specifico fino a 50 ml max. - 1 o piu'  sacche  -
A.I.C. n. 046996017/E (in base 10); 
    classe di rimborsabilita': H; 
    prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 320.000,00; 
    prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 528.128,00. 
  Per l'indicazione DLBCL e' previsto  uno  sconto  obbligatorio  sul
prezzo ex factory, da praticarsi alle strutture sanitarie  pubbliche,
ivi comprese  le  strutture  sanitarie  private  accreditate  con  il
Servizio  sanitario  nazionale,  e   una   modalita'   di   pagamento
condizionato (payment at results) all'infusione, a  sei  e  a  dodici
mesi, come da condizioni negoziali. 
  Per l'indicazione  LLA  e'  prevista  una  modalita'  di  pagamento
condizionato (payment at results) all'infusione, a  sei  e  a  dodici
mesi, come da condizioni negoziali. 
  La societa', fatte salve le disposizioni in materia di  smaltimento
scorte, nel rispetto dell'art. 13 del decreto-legge 30  aprile  2019,
n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019,  n.
60, si  impegna  a  mantenere  una  fornitura  costante  adeguata  al
fabbisogno del Servizio sanitario nazionale. 
  L'accordo negoziale ha carattere novativo della determina  AIFA  n.
1264/2019 del 7 agosto  2019,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale - n.  188  del  12  agosto
2019, che, pertanto, si estingue. 
  Validita' del contratto: dodici mesi.