IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto l'art. 1, comma 951, della legge 30 dicembre 2021, n. 234,
recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», volto al
rafforzamento degli interventi pubblici di sostegno al settore
biomedico;
Viste le disposizioni dettate per la predetta finalita' dallo
stesso comma 951, il quale, in particolare, prevede che:
a) per velocizzare gli interventi nell'ambito del settore
biomedicale, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite
le risorse che, nell'ambito del Fondo per il trasferimento
tecnologico di cui all'art. 42 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
sono da destinare alla promozione della ricerca e riconversione
industriale del settore biomedicale;
b) a tal fine, e' istituito nello stato di previsione del
Ministero dello sviluppo economico un fondo, denominato «Fondo per la
ricerca e lo sviluppo industriale biomedico», cui sono attribuite
anche le risorse da assegnare ai sensi del comma 1-bis del citato
art. 42;
c) il Fondo opera per il potenziamento della ricerca, lo sviluppo
e la riconversione industriale del settore biomedicale per la
produzione di nuovi farmaci e vaccini, di prodotti per la diagnostica
e di dispositivi medicali, anche attraverso la realizzazione di poli
di alta specializzazione;
d) per la realizzazione dei predetti interventi, il Ministero
dello sviluppo economico si avvale della Fondazione Enea tech e
biomedical ai sensi del medesimo art. 42 del decreto-legge n. 34 del
2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020;
Visto l'art. 42 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
come modificato dall'art. 31, comma 7, del decreto-legge 25 maggio
2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio
2021, n. 106, che istituisce, nello stato di previsione del Ministero
dello sviluppo economico, il «Fondo per il trasferimento tecnologico»
e che autorizza Enea - Agenzia nazionale per le nuove tecnologie,
l'energia e lo sviluppo sostenibile alla costituzione di una nuova
fondazione, denominata «Fondazione Enea tech e biomedical», posta
sotto la vigilanza del medesimo Ministero;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze 4 dicembre 2020,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 del 9 gennaio 2021, recante
«Modalita' di funzionamento e di intervento del Fondo per il
trasferimento tecnologico e altre misure urgenti per la difesa ed il
sostegno dell'innovazione», adottato ai sensi dell'art. 42, comma 3,
del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 novembre
2021, con il quale, ai sensi dell'art. 42, comma 5, del decreto-legge
19 maggio 2020, n. 34 e successive modificazioni, e' stato adottato,
sentita l'Enea, lo statuto della Fondazione di diritto privato Enea
tech e biomedical, allegato al medesimo decreto e parte integrante
dello stesso;
Visto il comma 1-bis del precitato art. 42 del decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34, relativo alla destinazione al Fondo per il
trasferimento tecnologico di ulteriori somme, nel limite massimo di
400 milioni di euro, a valere sul fondo di cui al comma 3 dell'art.
43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e, successivamente,
per effetto dell'art. 1, comma 951, legge 30 dicembre 2021, n. 234,
al Fondo per la ricerca e lo sviluppo industriale biomedico;
Visto l'art. 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
relativo alla semplificazione degli strumenti di attrazione degli
investimenti e di sviluppo d'impresa, in attuazione del quale e'
stata dettata la disciplina dello strumento agevolativo dei
«contratti di sviluppo»;
Visto l'art. 23, comma 8-bis, del decreto-legge 21 giugno 2022, n.
73, convertito, con modificazioni dalla legge 4 agosto 2022, n. 122
ai sensi del quale le risorse di cui all'art. 1, comma 951, della
legge 30 dicembre 2021, n. 234 e di cui all'art. 42 del decreto-legge
19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
luglio 2020, n. 77, destinate a finalita' e interventi per i quali il
Ministero dello sviluppo economico si avvale, sulla base della
vigente normativa, della Fondazione Enea tech e biomedical, sono
accreditate su un conto infruttifero aperto presso la Tesoreria dello
Stato, intestato alla stessa Fondazione;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, 29 aprile 2022,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 138
del 15 giugno 2022, che, in attuazione dell'art. 1, comma 951, della
legge 30 dicembre 2021, n. 234, definisce le risorse del «Fondo per
la ricerca e lo sviluppo industriale biomedico», prevedendo, a tal
fine, che al predetto fondo sono destinati:
a) euro 200.000.000,00 (duecentomilioni/00), a valere sul fondo
di cui all'art. 43, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 13;
b) quota parte delle assegnazioni annuali del pertinente capitolo
di bilancio del «Fondo per il trasferimento tecnologico» disposte
dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178, corrispondente al 70 (settanta)
per cento del relativo ammontare e pari a euro 35.000.000,00
(trentacinquemilioni/00) per ciascuno degli anni 2022 e 2023; euro
49.000.000,00 (quarantanovemilioni/00) per il 2024; euro
56.000.000,00 (cinquantaseimilioni/00) per ciascuno degli anni dal
2025 al 2035;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante
«Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno
pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c),
della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Vista la comunicazione della Commissione europea 2014/C198/01, in
materia di «Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca,
sviluppo e innovazione», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea del 27 giugno 2014 e successive modifiche e
integrazioni;
Vista la comunicazione della Commissione europea del 16 dicembre
2021 (2021/C 508/01) recante gli «Orientamenti sugli aiuti di Stato
destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del
rischio», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C
508/1 del 16 dicembre 2021;
Vista la comunicazione della Commissione europea sulla nozione di
aiuto di Stato di cui all'art. 107, paragrafo 1, del trattato sul
funzionamento dell'Unione europea (2016/C 262/01), pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 262/1 del 19 luglio 2016;
Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17
giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con
il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del
trattato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L
187 del 26 giugno 2014 e successive modifiche e integrazioni;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi» e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice
dei contratti pubblici» e successive modifiche e integrazioni;
Visto l'art. 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, che prevede,
tra l'altro, che, al fine di garantire il rispetto dei divieti di
cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicita' previsti
dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i
soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono i
predetti aiuti trasmettono le relative informazioni alla banca dati,
istituita presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi
dell'art. 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la
denominazione di «Registro nazionale degli aiuti di Stato»;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali 31 maggio 2017, n. 115,
«Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro
nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della
legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e
integrazioni»;
Visto il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante
«Disciplina della responsabilita' amministrativa delle persone
giuridiche, delle societa' e delle associazioni anche prive di
personalita' giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre
2000, n. 300»;
Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante
«Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche'
nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma
degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136»;
Ritenuto necessario definire le modalita' di funzionamento del
«Fondo per la ricerca e lo sviluppo industriale biomedico», sulla
base del quadro normativo sopra individuato;
Decreta:
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto sono adottate le seguenti
definizioni:
a) «codice dei contratti pubblici»: il decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50 e successive modifiche e integrazioni;
b) «decreto-legge n. 34/2020»: il decreto-legge 19 maggio 2020,
n. 34, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al
lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19» convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e successive
modifiche e integrazioni;
c) «equity»: il conferimento di capitale in un'impresa, quale
corrispettivo di una quota del capitale di rischio dell'impresa anche
attraverso la sottoscrizione di strumenti finanziari partecipativi e
strumenti rappresentativi di capitale (warrant);
d) «Fondazione Enea tech e biomedical»: la fondazione istituita
ai sensi dell'art. 42, commi da 5 a 8 del decreto-legge n. 34/2020,
sottoposta alla vigilanza del Ministero;
e) «Fondo per la ricerca e lo sviluppo industriale biomedico»: il
Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero ai sensi
dell'art. 1, comma 951, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante
«Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e
bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024»;
f) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico;
g) «quasi equity»: un tipo di finanziamento che si colloca tra
equity e debito e ha un rischio piu' elevato del debito di primo
rango (senior) e un rischio inferiore rispetto al capitale primario
(common equity), il cui rendimento per colui che lo detiene si basa
principalmente sui profitti o sulle perdite dell'impresa destinataria
e che non e' garantito in caso di cattivo andamento dell'impresa. Gli
investimenti in quasi-equity possono essere strutturati come debito,
non garantito e subordinato, compreso il debito mezzanino e in alcuni
casi convertibile in equity o come capitale privilegiato (preferred
equity);
h) «regolamento di esenzione»: il regolamento (UE) n. 651/2014
della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie
di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli
articoli 107 e 108 del trattato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014 e successive modifiche e
integrazioni;
i) «settore biomedico»: il settore noto come «scienze della
vita», che include le industrie farmaceutiche, delle biotecnologie,
dei dispositivi medicali, delle applicazioni dell'informatica alla
sanita' e alla medicina.