IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'art. 1, comma 951, della legge 30 dicembre  2021,  n.  234,
recante «Bilancio di previsione dello Stato  per  l'anno  finanziario
2022 e bilancio pluriennale per  il  triennio  2022-2024»,  volto  al
rafforzamento  degli  interventi  pubblici  di  sostegno  al  settore
biomedico; 
  Viste le disposizioni  dettate  per  la  predetta  finalita'  dallo
stesso comma 951, il quale, in particolare, prevede che: 
    a)  per  velocizzare  gli  interventi  nell'ambito  del   settore
biomedicale, con decreto del Ministro dello  sviluppo  economico,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite
le  risorse  che,  nell'ambito  del  Fondo   per   il   trasferimento
tecnologico di cui all'art. 42 del decreto-legge 19 maggio  2020,  n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
sono da destinare  alla  promozione  della  ricerca  e  riconversione
industriale del settore biomedicale; 
    b) a tal  fine,  e'  istituito  nello  stato  di  previsione  del
Ministero dello sviluppo economico un fondo, denominato «Fondo per la
ricerca e lo sviluppo industriale  biomedico»,  cui  sono  attribuite
anche le risorse da assegnare ai sensi del  comma  1-bis  del  citato
art. 42; 
    c) il Fondo opera per il potenziamento della ricerca, lo sviluppo
e  la  riconversione  industriale  del  settore  biomedicale  per  la
produzione di nuovi farmaci e vaccini, di prodotti per la diagnostica
e di dispositivi medicali, anche attraverso la realizzazione di  poli
di alta specializzazione; 
    d) per la realizzazione dei  predetti  interventi,  il  Ministero
dello sviluppo economico si  avvale  della  Fondazione  Enea  tech  e
biomedical ai sensi del medesimo art. 42 del decreto-legge n. 34  del
2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020; 
  Visto  l'art.  42  del  decreto-legge  19  maggio  2020,   n.   34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17  luglio  2020,  n.  77,
come modificato dall'art. 31, comma 7, del  decreto-legge  25  maggio
2021, n. 73, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  23  luglio
2021, n. 106, che istituisce, nello stato di previsione del Ministero
dello sviluppo economico, il «Fondo per il trasferimento tecnologico»
e che autorizza Enea - Agenzia nazionale  per  le  nuove  tecnologie,
l'energia e lo sviluppo sostenibile alla costituzione  di  una  nuova
fondazione, denominata «Fondazione Enea  tech  e  biomedical»,  posta
sotto la vigilanza del medesimo Ministero; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  4  dicembre  2020,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 del 9 gennaio 2021,  recante
«Modalita'  di  funzionamento  e  di  intervento  del  Fondo  per  il
trasferimento tecnologico e altre misure urgenti per la difesa ed  il
sostegno dell'innovazione», adottato ai sensi dell'art. 42, comma  3,
del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 24  novembre
2021, con il quale, ai sensi dell'art. 42, comma 5, del decreto-legge
19 maggio 2020, n. 34 e successive modificazioni, e' stato  adottato,
sentita l'Enea, lo statuto della Fondazione di diritto  privato  Enea
tech e biomedical, allegato al medesimo decreto  e  parte  integrante
dello stesso; 
  Visto il comma 1-bis del precitato art.  42  del  decreto-legge  19
maggio 2020, n. 34,  relativo  alla  destinazione  al  Fondo  per  il
trasferimento tecnologico di ulteriori somme, nel limite  massimo  di
400 milioni di euro, a valere sul fondo di cui al comma  3  dell'art.
43  del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e,  successivamente,
per effetto dell'art. 1, comma 951, legge 30 dicembre 2021,  n.  234,
al Fondo per la ricerca e lo sviluppo industriale biomedico; 
  Visto  l'art.  43  del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.   112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,  n.  133,
relativo alla semplificazione degli  strumenti  di  attrazione  degli
investimenti e di sviluppo d'impresa,  in  attuazione  del  quale  e'
stata  dettata  la  disciplina  dello   strumento   agevolativo   dei
«contratti di sviluppo»; 
  Visto l'art. 23, comma 8-bis, del decreto-legge 21 giugno 2022,  n.
73, convertito, con modificazioni dalla legge 4 agosto 2022,  n.  122
ai sensi del quale le risorse di cui all'art.  1,  comma  951,  della
legge 30 dicembre 2021, n. 234 e di cui all'art. 42 del decreto-legge
19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge  17
luglio 2020, n. 77, destinate a finalita' e interventi per i quali il
Ministero dello  sviluppo  economico  si  avvale,  sulla  base  della
vigente normativa, della Fondazione  Enea  tech  e  biomedical,  sono
accreditate su un conto infruttifero aperto presso la Tesoreria dello
Stato, intestato alla stessa Fondazione; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  29  aprile  2022,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  138
del 15 giugno 2022, che, in attuazione dell'art. 1, comma 951,  della
legge 30 dicembre 2021, n. 234, definisce le risorse del  «Fondo  per
la ricerca e lo sviluppo industriale biomedico»,  prevedendo,  a  tal
fine, che al predetto fondo sono destinati: 
    a) euro 200.000.000,00 (duecentomilioni/00), a valere  sul  fondo
di cui all'art. 43, comma 3, del decreto-legge  25  giugno  2008,  n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 13; 
    b) quota parte delle assegnazioni annuali del pertinente capitolo
di bilancio del «Fondo per  il  trasferimento  tecnologico»  disposte
dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178, corrispondente al 70 (settanta)
per  cento  del  relativo  ammontare  e  pari  a  euro  35.000.000,00
(trentacinquemilioni/00) per ciascuno degli anni 2022  e  2023;  euro
49.000.000,00   (quarantanovemilioni/00)   per    il    2024;    euro
56.000.000,00 (cinquantaseimilioni/00) per ciascuno  degli  anni  dal
2025 al 2035; 
  Visto il  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  123,  recante
«Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi  di  sostegno
pubblico alle imprese, a norma dell'art.  4,  comma  4,  lettera  c),
della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Vista la comunicazione della Commissione europea  2014/C198/01,  in
materia di «Disciplina degli aiuti di  Stato  a  favore  di  ricerca,
sviluppo  e  innovazione»,  pubblicata   nella   Gazzetta   Ufficiale
dell'Unione europea del 27  giugno  2014  e  successive  modifiche  e
integrazioni; 
  Vista la comunicazione della Commissione europea  del  16  dicembre
2021 (2021/C 508/01) recante gli «Orientamenti sugli aiuti  di  Stato
destinati a promuovere gli  investimenti  per  il  finanziamento  del
rischio», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione  europea  C
508/1 del 16 dicembre 2021; 
  Vista la comunicazione della Commissione europea sulla  nozione  di
aiuto di Stato di cui all'art. 107, paragrafo  1,  del  trattato  sul
funzionamento dell'Unione europea (2016/C 262/01),  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 262/1 del 19 luglio 2016; 
  Visto il regolamento (UE) n.  651/2014  della  Commissione  del  17
giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti  compatibili  con
il mercato interno in applicazione  degli  articoli  107  e  108  del
trattato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione  europea  L
187 del 26 giugno 2014 e successive modifiche e integrazioni; 
  Vista la legge 7 agosto 1990,  n.  241,  recante  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi» e successive modifiche e integrazioni; 
  Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice
dei contratti pubblici» e successive modifiche e integrazioni; 
  Visto l'art. 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, che  prevede,
tra l'altro, che, al fine di garantire il  rispetto  dei  divieti  di
cumulo e degli obblighi di  trasparenza  e  di  pubblicita'  previsti
dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di  Stato,  i
soggetti  pubblici  o  privati  che  concedono  ovvero  gestiscono  i
predetti aiuti trasmettono le relative informazioni alla banca  dati,
istituita presso il  Ministero  dello  sviluppo  economico  ai  sensi
dell'art. 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la
denominazione di «Registro nazionale degli aiuti di Stato»; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali 31  maggio  2017,  n.  115,
«Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del  Registro
nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della
legge  24  dicembre  2012,  n.   234   e   successive   modifiche   e
integrazioni»; 
  Visto il  decreto  legislativo  8  giugno  2001,  n.  231,  recante
«Disciplina  della  responsabilita'  amministrativa   delle   persone
giuridiche, delle  societa'  e  delle  associazioni  anche  prive  di
personalita' giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre
2000, n. 300»; 
  Visto il decreto legislativo 6  settembre  2011,  n.  159,  recante
«Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione,  nonche'
nuove disposizioni in materia di documentazione  antimafia,  a  norma
degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136»; 
  Ritenuto necessario definire  le  modalita'  di  funzionamento  del
«Fondo per la ricerca e lo  sviluppo  industriale  biomedico»,  sulla
base del quadro normativo sopra individuato; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1.  Ai  fini  del  presente  decreto  sono  adottate  le   seguenti
definizioni: 
    a) «codice dei contratti pubblici»:  il  decreto  legislativo  18
aprile 2016, n. 50 e successive modifiche e integrazioni; 
    b) «decreto-legge n. 34/2020»: il decreto-legge 19  maggio  2020,
n. 34, recante «Misure urgenti in  materia  di  salute,  sostegno  al
lavoro  e  all'economia,  nonche'  di  politiche   sociali   connesse
all'emergenza   epidemiologica   da   COVID-19»    convertito,    con
modificazioni, dalla  legge  17  luglio  2020,  n.  77  e  successive
modifiche e integrazioni; 
    c) «equity»: il conferimento di  capitale  in  un'impresa,  quale
corrispettivo di una quota del capitale di rischio dell'impresa anche
attraverso la sottoscrizione di strumenti finanziari partecipativi  e
strumenti rappresentativi di capitale (warrant); 
    d) «Fondazione Enea tech e biomedical»: la  fondazione  istituita
ai sensi dell'art. 42, commi da 5 a 8 del decreto-legge  n.  34/2020,
sottoposta alla vigilanza del Ministero; 
    e) «Fondo per la ricerca e lo sviluppo industriale biomedico»: il
Fondo istituito nello stato di  previsione  del  Ministero  ai  sensi
dell'art. 1, comma 951, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante
«Bilancio di previsione dello Stato per  l'anno  finanziario  2022  e
bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024»; 
    f) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico; 
    g) «quasi equity»: un tipo di finanziamento che  si  colloca  tra
equity e debito e ha un rischio piu'  elevato  del  debito  di  primo
rango (senior) e un rischio inferiore rispetto al  capitale  primario
(common equity), il cui rendimento per colui che lo detiene  si  basa
principalmente sui profitti o sulle perdite dell'impresa destinataria
e che non e' garantito in caso di cattivo andamento dell'impresa. Gli
investimenti in quasi-equity possono essere strutturati come  debito,
non garantito e subordinato, compreso il debito mezzanino e in alcuni
casi convertibile in equity o come capitale  privilegiato  (preferred
equity); 
    h) «regolamento di esenzione»: il regolamento  (UE)  n.  651/2014
della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara  alcune  categorie
di aiuti compatibili con il mercato  interno  in  applicazione  degli
articoli 107 e 108 del trattato, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014 e successive modifiche e
integrazioni; 
    i) «settore biomedico»:  il  settore  noto  come  «scienze  della
vita», che include le industrie farmaceutiche,  delle  biotecnologie,
dei dispositivi medicali, delle  applicazioni  dell'informatica  alla
sanita' e alla medicina.