IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 48, 77 e 87 della Costituzione; 
  Considerata la necessita' di  assicurare  il  pieno  esercizio  dei
diritti civili e politici in  occasione  di  tutte  le  consultazioni
elettorali e referendarie  e  di  favorire  la  partecipazione  degli
elettori mediante il  prolungamento  delle  operazioni  di  votazione
relativamente all'anno 2023; 
  Ritenuto  di  dover  intervenire  con  urgenza,  in  considerazione
dell'imminente avvio dei procedimenti per  il  rinnovo  degli  organi
elettivi in alcune regioni; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 9 dicembre 2022; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro dell'interno, di concerto con il  Ministro  per  gli  affari
regionali e le autonomie, il Ministro della giustizia e  il  Ministro
dell'economia e delle finanze; 
 
                                Emana 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
             Prolungamento delle operazioni di votazione 
 
  1. Le operazioni di votazione per  le  consultazioni  elettorali  e
referendarie dell'anno 2023 si svolgono, in deroga a quanto  previsto
dall'articolo 1, comma 399, della legge 27  dicembre  2013,  n.  147,
nella giornata di domenica, dalle ore 7 alle ore 23, e nella giornata
di lunedi', dalle ore 7 alle ore 15. 
  2.  I  maggiori  oneri  derivanti  dall'attuazione   del   presente
provvedimento, sono valutati in  14.874.000  euro  per  l'anno  2023.
Conseguentemente, il fondo da ripartire  per  fronteggiare  le  spese
derivanti dalle elezioni politiche,  amministrative,  del  parlamento
europeo e dall'attuazione dei referendum, iscritto presso lo stato di
previsione  del  Ministero   dell'economia   e   delle   finanze   e'
incrementato di euro 14.874.000 per l'anno 2023. 
  3.  Agli  oneri  di  cui  al  comma   2,   si   provvede   mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma  200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 
  4. Ai  fini  dell'attuazione  del  presente  decreto,  il  Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.