IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 21 novembre 2000, n. 353 recante «Legge-quadro in
materia di incendi boschivi»;
Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 recante «Codice
della protezione civile»;
Visto il decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, convertito, con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1 dalla legge 8 novembre 2021, n.
155, recante «Disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e
altre misure urgenti di protezione civile» e, in particolare: l'art.
1, comma 3 che dispone che con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, da adottare di concerto con i Ministri dell'interno,
della difesa, dell'economia e delle finanze, per l'innovazione
tecnologica e la transizione digitale, per il Sud e la coesione
territoriale, della transizione ecologica, dell'universita' e della
ricerca, delle politiche agricole alimentari e forestali e per gli
affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza
unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, e' approvato il Piano nazionale di coordinamento per
l'aggiornamento tecnologico e l'accrescimento della capacita'
operativa nelle azioni di previsione, prevenzione e lotta attiva
contro gli incendi boschivi, di validita' triennale, redatto sulla
base degli esiti della ricognizione e valutazione di cui ai commi 1 e
2 del medesimo art. 1; l'art. 1, comma 4 che prevede che in fase di
prima applicazione, ai fini dell'adozione di un primo Piano
nazionale, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui
all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro il
10 ottobre 2021 il Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei ministri provvede alla ricognizione
delle piu' urgenti necessita' di cui al comma 1 del medesimo art. 1,
avvalendosi del tavolo tecnico interistituzionale costituito con
decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile del 10
aprile 2018 integrato, ove necessario, con ulteriori esperti
segnalati dalle amministrazioni centrali componenti del Comitato
tecnico di cui all'art. 1, comma 2 del medesimo decreto-legge 8
settembre 2021, n. 120; l'art. 8, che dispone che ai sensi dell'art.
8 del decreto legislativo n. 120 del 2021, alla realizzazione delle
misure di lotta contro gli incendi boschivi di cui al decreto-legge
n. 120 del 2021 concorrono le risorse disponibili nell'ambito del
Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), Missione 2,
componente 4, specificamente destinate alla realizzazione di un
sistema avanzato e integrato di monitoraggio del territorio, nel
limite di 150 milioni di euro;
Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234 recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2024» e, in particolare: l'art. 1,
comma 473 che dispone che per la realizzazione del Piano nazionale di
coordinamento per l'aggiornamento tecnologico e l'accrescimento della
capacita' operativa nelle azioni di previsione, prevenzione e lotta
attiva contro gli incendi boschivi previsto dall'art. 1, comma 3, del
decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2021, n. 155, nello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito
un apposito fondo da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei
ministri - Dipartimento della protezione civile, con una dotazione di
40 milioni di euro per l'anno 2022, 50 milioni di euro per l'anno
2023 e 60 milioni di euro per l'anno 2024, di cui 20 milioni di euro
per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024 destinati alle regioni;
l'art. 1, comma 474 che prevede che ai fini dell'adozione del primo
Piano nazionale relativo alle annualita' 2022-2024, ai sensi
dell'art. 1, comma 4, del citato decreto-legge 8 settembre 2021, n.
120, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui
all'art. 1, comma 3, del medesimo decreto-legge 8 settembre 2021, n.
120, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, si provvede al riparto delle risorse del Fondo
di cui al comma 473, tenuto conto anche delle risorse iscritte sui
pertinenti capitoli del bilancio del Ministero dell'interno
finalizzate al rinnovo della flotta di elicotteri, all'aggiornamento
tecnologico dei velivoli e all'aumento della capacita' operativa
delle squadre del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
Visto il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 1551 del 10 aprile 2018 recante «Costituzione del tavolo tecnico
interistituzionale per il monitoraggio del settore antincendio
boschivo e la proposizione di soluzioni operative»;
Visto il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 1163 del 3 maggio 2022 che ha istituito il Comitato tecnico
previsto dall'art. 1 del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120,
recante «Disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre
misure urgenti di protezione civile», convertito con modificazioni
dalla legge 8 novembre 2021, n. 155 di cui si avvale il predetto
Dipartimento ai fini dell'attivita' avente cadenza triennale, di
ricognizione e valutazione delle attivita' e degli interventi
necessari per il contrasto degli incendi boschivi ai sensi di quanto
previsto dai commi 1 e 2 del citato art. 1;
Considerati gli esiti della istruttoria del Dipartimento della
protezione civile, compiuta in base alla ricognizione delle piu'
urgenti necessita', prevista, ai sensi del comma 4 dell'art. 1 del
decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, con l'ausilio del tavolo
tecnico interistituzionale costituito con decreto del Capo del
Dipartimento della protezione civile del 10 aprile 2018;
Vista la nota del Dipartimento della protezione civile n. 43754
dell'11 ottobre 2021 con la quale sono stati trasmessi al Presidente
del Consiglio dei ministri gli esiti della ricognizione delle urgenti
necessita' di cui al comma 1 dell'art. 1 del decreto-legge n. 120 del
2 settembre 2021, recante «Disposizioni per il contrasto degli
incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile»
prevista dal comma 4 del medesimo art. 1;
Considerato che la ricognizione delle piu' urgenti necessita'
effettuata nel mese di ottobre 2021 non tiene conto delle esigenze
previste dalla lettera b-bis) del comma 1 dell'art. 1 del
decreto-legge n. 120/2021, relative al potenziamento delle strutture
di aviosuperfici, elisuperfici e idrosuperfici, in quanto misura
inserita solo in fase di conversione del decreto-legge 8 novembre
2021, n. 155 e che pertanto, a seguito della ricognizione dei
relativi fabbisogni, il finanziamento della stessa avverra' nei
riparti delle annualita' successive all'annualita' 2022;
Ritenuto necessario, ai fini dell'adozione del Piano nazionale
previsto dall'art. 1, comma 4 del decreto-legge 8 settembre 2021, n.
120, provvedere al riparto delle risorse, in fase di prima
applicazione proporzionalmente sulla base della sopra citata
ricognizione, del Fondo di cui all'art. 1, comma 473 della legge 30
dicembre 2021, n. 234, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2022;
Considerato che i fabbisogni relativi alle misure di cui all'art.
1, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 120/2021 espressi nella
rilevazione trasmessa l'11 ottobre 2021 al Presidente del Consiglio
dei ministri con nota del Dipartimento della protezione civile n.
43754 risultano ammontare per il triennio 2022-2024 ad un totale di
euro 62.950.000 e che pertanto potranno essere integralmente
finanziati con le risorse disponibili nell'ambito del Piano nazionale
di ripresa e resilienza (PNRR), Missione 2, componente 4,
specificamente destinate alla realizzazione di un sistema avanzato e
integrato di monitoraggio del territorio, nel limite di 150 milioni
di euro, e che saranno oggetto di successivi provvedimenti di
riparto;
Considerato che i fondi resi disponibili per l'anno 2022 per la
realizzazione delle misure urgenti previste all'art. 1, comma 1 del
decreto-legge n. 120 del 2021, sono inferiori rispetto ai fabbisogni
espressi nella rilevazione trasmessa l'11 ottobre 2021 al Presidente
del Consiglio dei ministri con nota del Dipartimento della protezione
civile n. 43754, si rende pertanto necessario provvedere ad una
ripartizione proporzionale delle risorse disponibili per finanziare
le misure di cui all'art. 1, comma 1, lettere b), c) e d) per l'anno
2022, applicando ai fabbisogni complessivi per l'anno 2022, una
riduzione percentuale, determinata dal rapporto tra le risorse del
fondo istituito dall'art. 1, comma 473 della legge n. 234/2021, pari
a 40 milioni di euro, di cui 20 milioni di euro destinati alle
regioni, ed i citati fabbisogni complessivi;
Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile;
Vista la seduta straordinaria del citato Comitato tecnico del 1°
giugno 2022 che ha esaminato la proposta di riparto, in prima
applicazione per l'anno 2022, delle risorse del Fondo di cui di
all'art. 1, comma 473 della legge n. 234/2021;
Considerata l'esigenza di procedere alla ripartizione delle risorse
finanziarie relative all'annualita' 2022 nei termini e con le
modalita' che maggiormente possano agevolarne l'impiego in tempi
rapidi;
Vista la nota della Conferenza delle regioni e delle province
autonome - Commissione protezione civile n. 380009 del 6 giugno 2022;
Acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'art.
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 6
luglio 2022;
Di concerto con i Ministri per l'innovazione tecnologica e la
transizione digitale, per gli affari regionali e le autonomie, per il
Sud e la coesione territoriale, dell'interno, della difesa,
dell'economia e delle finanze, delle politiche agricole alimentari e
forestali, della transizione ecologica e dell'universita' e della
ricerca;
Decreta:
Art. 1
Riparto delle risorse dell'annualita' 2022
1. Ai fini dell'adozione di un primo Piano nazionale di
coordinamento per l'aggiornamento tecnologico e l'accrescimento della
capacita' operativa nelle azioni di previsione, prevenzione e lotta
attiva contro gli incendi boschivi, previsto dall'art. 1, comma 4,
del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, convertito, con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 8 novembre 2021, n.
155, sulla base della ricognizione delle piu' urgenti necessita',
effettuata dal Dipartimento della protezione civile avvalendosi del
tavolo tecnico interistituzionale di cui in premessa, si provvede in
prima applicazione, ai sensi dell'art. 1, comma 474 della legge 30
dicembre 2021, n. 234, al riparto delle risorse del Fondo di cui al
comma 473 della medesima legge di bilancio, pari a 40 milioni di euro
per l'annualita' 2022, come da allegata tabella che costituisce parte
integrante del presente decreto.