IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, di attuazione
della direttiva (UE)  n.  2018/1972  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, dell'11 dicembre 2018 e che istituisce il  Codice  europeo
delle comunicazioni  elettroniche  (rifusione),  e,  in  particolare,
l'articolo 4; 
  Visti gli articoli 14 e 16 della legge  5  marzo  1990,  n.  46,  e
successive modificazioni, in materia di  norme  per  sicurezza  degli
impianti; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.
392, recante regolamento concernente la disciplina  del  procedimento
di  riconoscimento  delle  imprese  ai  fini   della   installazione,
ampliamento e trasformazione degli impianti nel rispetto delle  norme
di sicurezza; 
  Visto l'articolo 4 della legge 5 gennaio 1996, n. 25, in materia di
differimento di termini  previsti  da  disposizioni  legislative  nel
settore delle attivita' produttive ed altre disposizioni  urgenti  in
materia, e successive modificazioni; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre  1999,
n. 558, recante norme per  la  semplificazione  della  disciplina  in
materia di registro delle imprese, nonche' per la semplificazione dei
procedimenti relativi alla denuncia di inizio di attivita' e  per  la
domanda di iscrizione all'albo delle imprese artigiane o al  registro
delle imprese per particolari categorie di  attivita'  soggette  alla
verifica di determinati requisiti tecnici; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n.
162, recante regolamento concernente  norme  per  l'attuazione  della
direttiva n.  95/16/CE  sugli  ascensori  e  di  semplificazione  dei
procedimenti per la  concessione  del  nulla  osta  per  ascensori  e
montacarichi,  nonche'  della  relativa  licenza  di   esercizio,   e
successive modificazioni; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,  n.
380,  recante  il  Testo  unico  delle  disposizioni  legislative   e
regolamenti in materia edilizia (Testo A),  e,  in  particolare,  gli
articoli 24 e 135-bis; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico  22  gennaio
2008,   n.   37,   recante   regolamento   concernente   l'attuazione
dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a),  della  legge  2
dicembre 2005, n. 248, recante riordino delle disposizioni in materia
di  attivita'  di  installazione  degli  impianti  all'interno  degli
edifici, e, in particolare, l'articolo 1; 
  Visto il decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, di attuazione
della direttiva n. 2014/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del  15  maggio  2014,  recante  misure  volte  a  ridurre  i   costi
dell'installazione di  reti  di  comunicazione  elettronica  ad  alta
velocita'; 
  Considerato che l'articolo 4 del  decreto  legislativo  8  novembre
2021, n. 207, prevede al comma 2 che entro tre  mesi  dalla  data  di
entrata in vigore del suddetto decreto legislativo il Ministro  dello
sviluppo economico provvede ad adeguare il proprio decreto 22 gennaio
2008, n. 37, ai fini  della  definizione  delle  modalita'  attuative
degli obblighi  di  infrastrutturazione  digitale  all'interno  degli
edifici, con impianti di comunicazione ad  alta  velocita'  in  fibra
ottica a banda ultra larga di cui all'articolo  135-bis  del  decreto
del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380; 
  Considerato  che   l'adempimento   dei   prescritti   obblighi   di
equipaggiamento digitale degli edifici  e'  attestato  dall'etichetta
necessaria  di  «edificio  predisposto  alla  banda   ultra   larga»,
rilasciata  da  un  tecnico  abilitato  per  gli  impianti   di   cui
all'articolo 1, comma 2, lettera b), del decreto del  Ministro  dello
sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, e secondo quanto  previsto
dalle Guide CEI 306-2, CEI 306-22 e 64-100/1, 2 e 3, su  istanza  del
soggetto che ha richiesto il rilascio del permesso di costruire o  di
altro soggetto interessato e che tale attestazione e'  necessaria  ai
fini della  segnalazione  certificata  di  cui  all'articolo  24  del
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380; 
  Considerato che il Comune, entro  novanta  giorni  dalla  ricezione
della segnalazione certificata di cui al all'articolo 24 del  decreto
del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,  e'  tenuto  a
comunicare i dati relativi agli edifici infrastrutturali  al  Sistema
informativo nazionale federato delle infrastrutture (SINFI); 
  Acquisito il parere del Consiglio di Stato, Sezione consultiva  per
gli atti normativi, reso nell'adunanza di Sezione del 30 agosto 2022; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
effettuata con nota n. 0018706 del 12 settembre 2022; 
 
                               Adotta 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
Modifiche al  decreto  del  Ministero  dello  sviluppo  economico  22
                         gennaio 2008, n. 37 
 
  1. Al decreto del Ministro  dello  sviluppo  economico  22  gennaio
2008, n. 37, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 1, comma 2, la lettera  b)  e'  sostituita  dalla
seguente: 
      «b)  impianti  radiotelevisivi,  le   antenne,   gli   impianti
elettronici deputati alla gestione e distribuzione  dei  segnali  tv,
telefono e dati, anche relativi agli impianti di  sicurezza  compresi
gli impianti in fibra ottica, nonche' le infrastrutture necessarie ad
ospitare tali impianti;»; 
    b) all'articolo 2, comma 1, lettera a), dopo  le  parole  «presso
l'utente» sono aggiunte le seguenti: 
      «ovvero il punto terminale di rete come definito  dall'articolo
2, comma 1, lettera oo), del decreto legislativo 8 novembre 2021,  n.
207»; 
    c) all'articolo 2, comma 1, la lettera  f)  e'  sostituita  dalla
seguente: 
      «f) impianti  radiotelevisivi  ed  elettronici:  le  componenti
impiantistiche necessarie alla trasmissione  ed  alla  ricezione  dei
segnali  tv,  telefono  e  dati,  anche  relativi  agli  impianti  di
sicurezza,  ad  installazione  fissa,  comprese   le   infrastrutture
destinate ad ospitare tali impianti;»; 
    d) dopo l'articolo 5 e' inserito il seguente: 
      «Art. 5-bis  (Adempimenti  del  tecnico  abilitato).  -  1.  Il
responsabile tecnico dell'impresa, abilitato per gli impianti di  cui
all'articolo 1, comma 2, lettera b), e' responsabile dell'inserimento
nel  progetto  edilizio  dell'edificio   di   tutte   le   parti   di
infrastruttura fisica  multiservizio  passiva  e  degli  accessi  che
richiedono di essere realizzati per gli interventi previsti ai  sensi
dall'articolo 135-bis del decreto del Presidente della  Repubblica  6
giugno 2001, n. 380. 
      2. Al termine dei  lavori,  su  istanza  del  soggetto  che  ha
richiesto il rilascio del permesso di costruire o di  altro  soggetto
interessato, il responsabile tecnico dell'impresa di cui al  comma  1
rilascia una dichiarazione di conformita' dell'impianto ai  sensi  di
quanto previsto dalle Guide CEI 306-2, CEI 306-22 e 64-100/1, 2 e  3,
corredata degli allegati ove sono descritte le caratteristiche  degli
accessi e della infrastruttura fisica multiservizi passiva. 
      3. Tale dichiarazione e' necessaria ai fini della presentazione
allo sportello unico dell'edilizia della segnalazione certificata  di
cui all'articolo 24 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  6
giugno 2001, n. 380». 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Roma, 29 settembre 2022 
 
                                               Il Ministro: Giorgetti 
 
Visto, il Guardasigilli: Cartabia 

Registrato alla Corte dei conti l'8 novembre 2022 
Ufficio  di  controllo  sugli  atti  del  Ministero  dello   sviluppo
economico,  del  Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali e del turismo, reg. n. 1141 
 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'Amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          italiana e sulle pubblicazioni ufficiali  della  Repubblica
          italiana,  approvato  con  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo  fine  di
          facilitare  la  lettura   delle   disposizioni   di   legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
 
          Note alle premesse: 
              - Il testo del comma 3  dell'art.  17  della  legge  23
          agosto 1988, n. 400 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12
          settembre 1988, n. 214,  supplemento  ordinario),  recante:
          «Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza del Consiglio dei ministri», e' il seguente: 
                «3. Con decreto ministeriale possono essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del Ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  Ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I  regolamenti  ministeriali  non  possono  dettare   norme
          contrarie a quelle dei  regolamenti  emanati  dal  Governo.
          Essi debbono essere comunicati al Presidente del  Consiglio
          dei Ministri prima della loro emanazione.». 
              - Il testo  dell'art.  4,  del  decreto  legislativo  8
          novembre 2021, n. 207 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale,
          Serie Generale n. 292 del 09-12-2021 - Suppl. Ordinario  n.
          43)  di  attuazione  della  direttiva  (UE)  2018/1972  del
          Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018 e
          che  istituisce  il  Codice  europeo  delle   comunicazioni
          elettroniche (rifusione) e' il seguente: 
                «Art.  4  -  1.  Al  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica  6  giugno  2001,  n.  380,  sono  apportate  le
          seguenti modificazioni: 
                  a) all'art. 24, comma  1,  dopo  le  parole  "negli
          stessi installati," sono  inserite  le  seguenti:  "e,  ove
          previsto, di rispetto degli obblighi di infrastrutturazione
          digitale"; 
                  b) all'art. 24, comma 5, dopo  la  lettera  e),  e'
          aggiunta la seguente:  "e-bis)  attestazione  di  'edificio
          predisposto alla  banda  ultra  larga',  rilasciata  da  un
          tecnico abilitato per gli impianti di cui all'art. 1, comma
          2, lettera b), del  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo
          economico 22 gennaio 2008, n. 37, e secondo quanto previsto
          dalle Guide CEI 306-2, CEI 306-22 e 64-100/1, 2 e 3."; 
                  c) all'art. 135-bis, dopo il comma 2,  e'  inserito
          il seguente "2-bis. Per i nuovi edifici nonche' in caso  di
          nuove opere che  richiedono  il  rilascio  di  permesso  di
          costruire ai sensi dei commi 1 e 2, per i quali la  domanda
          di autorizzazione edilizia sia  stata  presentata  dopo  la
          data del 1°  gennaio  2022,  l'adempimento  dei  prescritti
          obblighi  di  equipaggiamento  digitale  degli  edifici  e'
          attestato   dall'etichetta    necessaria    di    "edificio
          predisposto alla  banda  ultra  larga",  rilasciata  da  un
          tecnico abilitato per gli impianti di cui all'art. 1, comma
          2, lettera b), del  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo
          economico 22 gennaio 2008, n. 37, e secondo quanto previsto
          dalle Guide CEI 306-2, CEI 306-22 e 64-100/1,  2  e  3,  su
          istanza del soggetto  che  ha  richiesto  il  rilascio  del
          permesso di costruire o di altro soggetto interessato. Tale
          attestazione  e'  necessaria  ai  fini  della  segnalazione
          certificata di cui all'art. 4. Il Comune  entro  90  giorni
          dalla ricezione della segnalazione e' tenuto a comunicare i
          dati relativi  agli  edifici  infrastrutturali  al  Sistema
          Informativo Nazionale Federato delle Infrastrutture (SINFI)
          ai  sensi  del  decreto-legge  12  settembre  2014,   n.133
          convertito con modificazioni dalla legge n. 164 del 2014."; 
                  d) l'art.  135-bis,  comma  3,  e'  sostituito  dal
          seguente: "3. Gli edifici equipaggiati  in  conformita'  al
          presente articolo, per i quali la domanda di autorizzazione
          edilizia sia stata presentata prima del  1°  gennaio  2022,
          possono beneficiare ai fini della cessione, dell'affitto  o
          della vendita dell'immobile,  dell'etichetta  volontaria  e
          non vincolante di 'edificio predisposto  alla  banda  ultra
          larga', rilasciata da un tecnico  abilitato  come  previsto
          dal comma 2-bis-". 
                2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del
          presente decreto,  il  Ministro  dello  sviluppo  economico
          provvede ad adeguare il proprio decreto 22 gennaio 2008, n.
          37 ai fini  della  definizione  delle  modalita'  attuative
          degli obblighi di infrastrutturazione digitale  all'interno
          degli  edifici,  con  impianti  di  comunicazione  ad  alta
          velocita' in fibra  ottica  a  banda  ultra  larga  di  cui
          all'art.  135-  bis  del  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.». 
              - Il testo degli articoli 14 e 16 della legge  5  marzo
          1990, n. 46 (pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale,  Serie
          Generale n. 59 del 12-03-1990), e successive modificazioni,
          in materia di norme per sicurezza  degli  impianti,  e'  il
          seguente: 
                «Art. 14 - 1. Per eseguire i collaudi, ove  previsti,
          e  per  accertare  la  conformita'  degli   impianti   alle
          disposizioni  della  presente  legge  e   della   normativa
          vigente, i comuni, le unita' sanitarie  locali,  i  comandi
          provinciali dei vigili del fuoco e l'Istituto superiore per
          la prevenzione e la sicurezza  del  lavoro  (ISPESL)  hanno
          facolta'  di  avvalersi  della  collaborazione  dei  liberi
          professionisti, nell'ambito delle rispettive competenze, di
          cui all'art. 6, comma 1, secondo le modalita' stabilite dal
          regolamento di attuazione di cui all'art. 15. 
                2. Il certificato di collaudo deve essere  rilasciato
          entro  tre  mesi   dalla   presentazione   della   relativa
          richiesta.». 
                «Art. 16 - 1.  Alla  violazione  di  quanto  previsto
          dall'art. 10 consegue,  a  carico  del  committente  o  del
          proprietario, secondo le modalita' previste dal regolamento
          di  attuazione   di   cui   all'art.   15,   una   sanzione
          amministrativa da lire centomila  a  lire  cinquecentomila.
          Alla violazione delle  altre  norme  della  presente  legge
          consegue,  secondo  le  modalita'  previste  dal   medesimo
          regolamento di attuazione, una sanzione  amministrativa  da
          lire un milione a lire dieci milioni. 
                2. Il regolamento di attuazione di  cui  all'art.  15
          determina le modalita' della sospensione delle imprese  dal
          registro o dall'albo di cui all'art.  2,  comma  1,  e  dei
          provvedimenti  disciplinari  a  carico  dei  professionisti
          iscritti nei rispettivi  albi,  dopo  la  terza  violazione
          delle norme relative alla sicurezza degli impianti, nonche'
          gli    aggiornamenti    dell'entita'     delle     sanzioni
          amministrative di cui al comma 1.». 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 18  aprile
          1994, n. 392, recante regolamento concernente la disciplina
          del procedimento di riconoscimento delle  imprese  ai  fini
          della installazione,  ampliamento  e  trasformazione  degli
          impianti  nel  rispetto  delle  norme  di   sicurezza,   e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n.  141
          del 18 giugno 1994 - Suppl. Ordinario n. 94). 
              - Il testo dell'art. 4, della legge 5 gennaio 1996,  n.
          25 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale  n.
          16 del 20 gennaio  1996)  in  materia  di  differimento  di
          termini previsti da disposizioni  legislative  nel  settore
          delle attivita' produttive ed altre disposizioni urgenti in
          materia, e successive modificazioni, e' il seguente: 
                «Art.  4  -  1.   I   titolari   delle   imprese   di
          installazione, trasformazione, ampliamento  e  manutenzione
          degli impianti di cui alla legge 5 marzo 1990, n. 46,  gia'
          iscritte antecedentemente alla data di  entrata  in  vigore
          della predetta legge all'albo delle  imprese  artigiane  di
          cui all'art. 5 della legge 8 agosto 1985,  n.  443,  ovvero
          nel registro delle ditte di cui al  testo  unico  approvato
          con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, hanno diritto
          di    ottenere    il    riconoscimento    dei     requisiti
          tecnico-professionali  necessari  ai  fini   dell'esercizio
          dell'attivita',  previa  domanda   da   presentare,   entro
          diciotto  mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente   legge,   rispettivamente,    alla    commissione
          provinciale per l'artigianato o alla camera  di  commercio,
          industria,  artigianato  e   agricoltura   competenti   per
          territorio. 
                2. Il termine di cui all'art. 7, comma 3, della legge
          5 marzo 1990, n. 46, e' differito al 31 dicembre  1996.  Il
          mancato   rispetto   del   termine   suindicato    comporta
          l'applicazione,    nei    confronti    del     proprietario
          dell'immobile, dell'amministratore  di  condominio  per  le
          utenze di uso comune o  comunque  del  soggetto  incaricato
          della   gestione   degli   impianti,   di   una    sanzione
          amministrativa  da  lire  cinquecentomila  a  lire   cinque
          milioni, secondo le modalita' che saranno  determinate  con
          decreto  del  Ministro  dell'industria,  del  commercio   e
          dell'artigianato, da emanare entro sei mesi dalla  data  di
          entrata in vigore della presente legge.». 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   14
          dicembre 1999, n. 558, recante norme per la semplificazione
          della disciplina in  materia  di  registro  delle  imprese,
          nonche' per la semplificazione  dei  procedimenti  relativi
          alla denuncia di inizio di attivita' e per  la  domanda  di
          iscrizione all'albo delle imprese artigiane o  al  registro
          delle  imprese  per  particolari  categorie  di   attivita'
          soggette alla verifica di determinati requisiti tecnici, e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 272 del 21  novembre
          2000. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 30  aprile
          1999, n. 162, recante  regolamento  concernente  norme  per
          l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e  di
          semplificazione dei procedimenti  per  la  concessione  del
          nulla osta per  ascensori  e  montacarichi,  nonche'  della
          relativa licenza di esercizio, e successive  modificazioni,
          e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   n.1   34   del
          10-06-1999. 
              - Il testo degli articoli 24 e 135-bis, del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  6  giugno   2001,   n.   380
          (pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie  Generale  n.  266
          del 15-11-2001 - Suppl. Ordinario n. 246) recante il  Testo
          unico  delle  disposizioni  legislative  e  regolamenti  in
          materia edilizia (Testo A), e' il seguente: 
                «Art. 24 - 1. Il certificato di agibilita' attesta la
          sussistenza  delle   condizioni   di   sicurezza,   igiene,
          salubrita', risparmio  energetico  degli  edifici  e  degli
          impianti negli stessi installati, valutate  secondo  quanto
          dispone la normativa vigente. 
                2. Il certificato di agibilita' viene rilasciato  dal
          dirigente  o  dal  responsabile  del   competente   ufficio
          comunale con riferimento ai seguenti interventi: 
                  a) nuove costruzioni; 
                  b)  ricostruzioni  o  sopraelevazioni,   totali   o
          parziali; 
                  c) interventi sugli edifici esistenti  che  possano
          influire sulle condizioni di cui al comma 1. 
                3. Con riferimento agli interventi di cui al comma 2,
          il  soggetto  titolare  del  permesso  di  costruire  o  il
          soggetto che ha presentato la denuncia di inizio attivita',
          o i loro successori o aventi causa, sono tenuti a  chiedere
          il rilascio  del  certificato  di  agibilita'.  La  mancata
          presentazione della domanda comporta  l'applicazione  della
          sanzione amministrativa pecuniaria da 77 a 464 euro. 
                4. Alla domanda per il rilascio  del  certificato  di
          agibilita' deve essere allegata copia  della  dichiarazione
          presentata  per  la  iscrizione  in  catasto,  redatta   in
          conformita'  alle  disposizioni  dell'art.  6   del   regio
          decreto-legge  13  aprile  1939,  n.  652,   e   successive
          modificazioni e integrazioni.». 
                «Art. 135 - 1.  I  decreti  ministeriali  di  cui  al
          presente capo entrano in vigore centottanta giorni dopo  la
          data della  loro  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale
          della Repubblica italiana e si applicano  alle  denunce  di
          inizio lavori presentate ai comuni  dopo  tale  termine  di
          entrata in vigore. 
                2. Il decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
          giugno 1977, n. 1052, si applica, in quanto compatibile con
          il presente capo e il comma 1 degli  articoli  128  e  130,
          nonche' con il titolo I della legge 9 gennaio 1991, n.  10,
          fino all'adozione dei decreti di cui ai  commi  1,  2  e  4
          dell'art. 4 della legge medesima.». 
              - Il testo dell'art. 1, del decreto del Ministro  dello
          sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37 (pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 61 del 12 marzo 2008)
          recante  regolamento  concernente  l'attuazione   dell'art.
          11-quaterdecies,  comma  13,  lettera  a),  della  legge  2
          dicembre 2005, n. 248, recante riordino delle  disposizioni
          in materia di attivita'  di  installazione  degli  impianti
          all'interno degli edifici, e' il seguente: 
                «Art. 1 - 1. Il  presente  decreto  si  applica  agli
          impianti posti al servizio degli edifici, indipendentemente
          dalla  destinazione  d'uso,  collocati  all'interno   degli
          stessi  o  delle  relative  pertinenze.  Se  l'impianto  e'
          connesso a reti di distribuzione si applica a  partire  dal
          punto di consegna della fornitura. 
                2. Gli impianti di cui al comma 1  sono  classificati
          come segue: 
                  a)   impianti   di   produzione,    trasformazione,
          trasporto,   distribuzione,   utilizzazione    dell'energia
          elettrica,  impianti  di  protezione  contro  le   scariche
          atmosferiche, nonche' gli  impianti  per  l'automazione  di
          porte, cancelli e barriere; 
                  b)  impianti  radiotelevisivi,  le  antenne  e  gli
          impianti elettronici in genere; 
                  c) impianti di riscaldamento,  di  climatizzazione,
          di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi  natura
          o specie, comprese le opere  di  evacuazione  dei  prodotti
          della combustione e delle condense, e  di  ventilazione  ed
          aerazione dei locali; 
                  d) impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o
          specie; 
                  e) impianti per la distribuzione e  l'utilizzazione
          di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di  evacuazione
          dei prodotti della combustione e ventilazione ed  aerazione
          dei locali; 
                  f) impianti di sollevamento di persone  o  di  cose
          per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili  e
          simili; 
                  g) impianti di protezione antincendio. 
                3. Gli impianti o parti di impianto che sono soggetti
          a requisiti di sicurezza  prescritti  in  attuazione  della
          normativa comunitaria, ovvero di normativa  specifica,  non
          sono disciplinati, per tali aspetti, dalle disposizioni del
          presente decreto.». 
              - Il decreto legislativo 15 febbraio 2016,  n.  33,  di
          attuazione  della  direttiva  2014/61/UE   del   Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, recante misure
          volte a ridurre  i  costi  dell'installazione  di  reti  di
          comunicazione elettronica ad alta velocita', e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n.57 del 9 marzo 2016. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta il testo degli artt. 1 e 2 del decreto del
          Ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n.  37,
          come modificato dal presente regolamento: 
                «Art. 1 - 1. Il  presente  decreto  si  applica  agli
          impianti posti al servizio degli edifici, indipendentemente
          dalla  destinazione  d'uso,  collocati  all'interno   degli
          stessi  o  delle  relative  pertinenze.  Se  l'impianto  e'
          connesso a reti di distribuzione si applica a  partire  dal
          punto di consegna della fornitura. 
                2. Gli impianti di cui al comma 1  sono  classificati
          come segue: 
                  a)   impianti   di   produzione,    trasformazione,
          trasporto,   distribuzione,   utilizzazione    dell'energia
          elettrica,  impianti  di  protezione  contro  le   scariche
          atmosferiche, nonche' gli  impianti  per  l'automazione  di
          porte, cancelli e barriere; 
                  b)  impianti  radiotelevisivi,  le   antenne,   gli
          impianti elettronici deputati alla gestione e distribuzione
          dei segnali  tv,  telefono  e  dati,  anche  relativi  agli
          impianti  di  sicurezza  compresi  gli  impianti  in  fibra
          ottica, nonche' le infrastrutture  necessarie  ad  ospitare
          tali impianti; 
                  c) impianti di riscaldamento,  di  climatizzazione,
          di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi  natura
          o specie, comprese le opere  di  evacuazione  dei  prodotti
          della combustione e delle condense, e  di  ventilazione  ed
          aerazione dei locali; 
                  d) impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o
          specie; 
                  e) impianti per la distribuzione e  l'utilizzazione
          di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di  evacuazione
          dei prodotti della combustione e ventilazione ed  aerazione
          dei locali; 
                  f) impianti di sollevamento di persone  o  di  cose
          per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili  e
          simili; 
                  g) impianti di protezione antincendio. 
                3. Gli impianti o parti di impianto che sono soggetti
          a requisiti di sicurezza  prescritti  in  attuazione  della
          normativa comunitaria, ovvero di normativa  specifica,  non
          sono disciplinati, per tali aspetti, dalle disposizioni del
          presente decreto.». 
                «Art. 2 - 1. Ai fini del presente decreto si  intende
          per: 
                  a) punto di consegna delle forniture: il  punto  in
          cui l'azienda fornitrice o distributrice rende  disponibile
          all'utente l'energia elettrica, il gas naturale o  diverso,
          l'acqua, ovvero il punto di immissione del combustibile nel
          deposito  collocato,  anche   mediante   comodato,   presso
          l'utente ovvero il punto terminale di  rete  come  definito
          dall'art. 2 comma 1, lettera oo), del decreto legislativo 8
          novembre 2021, n. 207; 
                  b) potenza impegnata: il  valore  maggiore  tra  la
          potenza   impegnata   contrattualmente   con    l'eventuale
          fornitore di energia, e  la  potenza  nominale  complessiva
          degli impianti di autoproduzione eventualmente installati; 
                  c) uffici tecnici interni: strutture costituite  da
          risorse umane  e  strumentali  preposte  all'impiantistica,
          alla realizzazione degli impianti aziendali  ed  alla  loro
          manutenzione i  cui  responsabili  posseggono  i  requisiti
          tecnico-professionali previsti dall'art. 4; 
                  d)   ordinaria   manutenzione:    gli    interventi
          finalizzati a contenere il degrado normale d'uso, nonche' a
          far  fronte  ad  eventi  accidentali  che   comportano   la
          necessita' di primi interventi, che comunque non modificano
          la struttura dell'impianto su cui si interviene  o  la  sua
          destinazione d'uso secondo le prescrizioni  previste  dalla
          normativa  tecnica  vigente  e  dal  libretto  di   uso   e
          manutenzione del costruttore; 
                  e)   impianti   di   produzione,    trasformazione,
          trasporto,   distribuzione,   utilizzazione    dell'energia
          elettrica: i circuiti  di  alimentazione  degli  apparecchi
          utilizzatori e delle prese a  spina  con  esclusione  degli
          equipaggiamenti elettrici delle macchine,  degli  utensili,
          degli apparecchi elettrici  in  genere.  Nell'ambito  degli
          impianti elettrici rientrano anche quelli di autoproduzione
          di  energia  fino  a  20  kw  nominale,  gli  impianti  per
          l'automazione di porte, cancelli e barriere, nonche' quelli
          posti all'esterno di edifici se gli stessi sono  collegati,
          anche solo funzionalmente, agli edifici; 
                  f)  impianti  radiotelevisivi  ed  elettronici:  le
          componenti impiantistiche necessarie alla  trasmissione  ed
          alla ricezione dei  segnali  tv,  telefono  e  dati,  anche
          relativi  agli  impianti  di  sicurezza,  ad  installazione
          fissa, comprese le  infrastrutture  destinate  ad  ospitare
          tali impianti; 
                  g) impianti per la distribuzione e  l'utilizzazione
          di gas: l'insieme delle tubazioni, dei serbatoi e dei  loro
          accessori, dal punto di consegna del gas,  anche  in  forma
          liquida, fino agli apparecchi utilizzatori, l'installazione
          ed i collegamenti dei medesimi, le predisposizioni edili  e
          meccaniche per l'aerazione e la ventilazione dei locali  in
          cui deve essere installato l'impianto,  le  predisposizioni
          edili e meccaniche per lo scarico all'esterno dei  prodotti
          della combustione; 
                  h) impianti di protezione antincendio: gli impianti
          di alimentazione di idranti, gli impianti di estinzione  di
          tipo  automatico  e  manuale  nonche'   gli   impianti   di
          rilevazione di gas, di fumo e d'incendio; 
                  i) CEI: Comitato Elettrotecnico Italiano; 
                  l) UNI: Ente Nazionale Italiano di Unificazione.».