IL DIRIGENTE 
               del Settore HTA ed economia del farmaco 
 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
recante «Disposizioni urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la
correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici»,  convertito,   con
modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito
l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il  comma  33,  che
dispone la negoziazione del prezzo  per  i  prodotti  rimborsati  dal
Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori; 
  Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004  del  Ministro  della
salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e
dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il
funzionamento dell'Agenzia italiana  del  farmaco,  emanato  a  norma
dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto  n.
53 del Ministero della salute di  concerto  con  i  Ministri  per  la
pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle
finanze del 29 marzo 2012; 
  Visto  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento del personale  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco,
pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia  (comunicazione  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie  generale  -  n.
140 del 17 giugno 2016) (in appresso «regolamento»); 
  Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con
cui il dott. Nicola Magrini  e'  stato  nominato  direttore  generale
dell'Agenzia italiana del farmaco con decorrenza dal 2 marzo 2020; 
  Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020
con cui e' stato conferito al dott. Trotta  Francesco  l'incarico  di
dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco; 
  Vista la determina del direttore generale n. 1568 del  21  dicembre
2021 con cui e' stata conferita al dott. Trotta Francesco la  delega,
ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera e), del decreto  ministeriale
20  settembre  2004,  n.  245,  per  la  firma  delle  determine   di
classificazione e prezzo dei medicinali; 
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n.  537,  concernente  «Interventi
correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art.
8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali  erogabili
a carico del Servizio sanitario nazionale; 
  Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina  della
tutela sanitaria delle attivita' sportive e  della  lotta  contro  il
doping»; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per  terapie  avanzate,
recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n.
726/2004; 
  Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per
l'autorizzazione e la  vigilanza  dei  medicinali  per  uso  umano  e
veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali; 
  Visto il decreto  legislativo  24  aprile  2006,  n.  219,  recante
«Attuazione della direttiva 2001/83/CE  (e  successive  direttive  di
modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i  medicinali
per uso umano»; 
  Visto il decreto del Ministero  della  salute  del  2  agosto  2019
recante «Criteri e modalita' con cui l'Agenzia italiana  del  farmaco
determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal
Servizio sanitario nazionale», pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale - n.  185  del  24  luglio
2020; 
  Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012,  n.
158, recante «Disposizioni urgenti per  promuovere  lo  sviluppo  del
Paese  mediante  un  piu'  alto  livello  di  tutela  della  salute»,
convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e
successive modificazioni ed integrazioni; 
  Visto il decreto del Ministero  della  salute  del  4  aprile  2013
recante  «Criteri  di   individuazione   degli   scaglioni   per   la
negoziazione automatica dei generici e dei  biosimilari»,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale -
n. 131 del 6 giugno 2013, nonche'  il  comunicato  dell'AIFA  del  15
ottobre  2020  relativo  alla  procedura  semplificata  di  prezzo  e
rimborso per i farmaci equivalenti/biosimilari; 
  Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco  dei
medicinali di classe a) rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale
(SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera c),  del  decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge
24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico  nazionale  2006)»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale - n. 156 del 7 luglio 2006; 
  Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per
il   governo   della   spesa   farmaceutica   convenzionata   e   non
convenzionata», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006; 
  Vista la determina AIFA n. 179/2022 del 4 novembre 2022, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale -
n. 265 del  12  novembre  2022,  recante  «Classificazione  ai  sensi
dell'art. 12, comma 5, della legge  8  novembre  2012,  n.  189,  del
medicinale per uso umano a base di bevacizumab «Vegzelma»»; 
  Vista la domanda presentata in data 31 agosto 2022 con la quale  la
societa'   Celltrion   Healthcare   Hungary   KFT   ha   chiesto   la
riclassificazione,  ai  fini  della  rimborsabilita'  del  medicinale
«Vegzelma» (bevacizumab); 
  Vista la delibera n. 46  del  31  ottobre  2022  del  consiglio  di
amministrazione  dell'AIFA,  adottata  su  proposta   del   direttore
generale,  concernente  l'approvazione   dei   medicinali   ai   fini
dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilita'  da
parte del Servizio sanitario nazionale; 
  Visti gli atti d'ufficio; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
  Il  medicinale  VEGZELMA  (bevacizumab)  nelle   confezioni   sotto
indicate e' classificato come segue. 
  Indicazioni terapeutiche oggetto della negoziazione: 
    «Vegzelma»  in  associazione  con   chemioterapia   a   base   di
fluoropirimidine e' indicato per il trattamento  di  pazienti  adulti
con carcinoma metastatico del colon e del retto; 
    «Vegzelma» in associazione con  paclitaxel  e'  indicato  per  il
trattamento di prima linea di pazienti adulti con carcinoma  mammario
metastatico. Per  ulteriori  informazioni  relative  allo  stato  del
recettore 2 per il fattore di crescita epidermico umano  (HER2)  fare
riferimento al paragrafo 5.1; 
    «Vegzelma» in associazione con capecitabina e'  indicato  per  il
trattamento di prima linea di pazienti adulti con carcinoma  mammario
metastatico, per cui una terapia  con  altri  regimi  chemioterapici,
inclusi quelli a base di taxani o antracicline,  non  e'  considerata
appropriata. Pazienti che hanno ricevuto un trattamento  adiuvante  a
base di taxani o antracicline nei dodici mesi precedenti, non  devono
ricevere  il  trattamento  con   «Vegzelma»   in   associazione   con
capecitabina. Per ulteriori informazioni relative allo stato di HER2,
fare riferimento al paragrafo 5.1; 
    «Vegzelma», in aggiunta alla chemioterapia a base di platino,  e'
indicato per il trattamento di prima linea  di  pazienti  adulti  con
carcinoma polmonare non a piccole cellule  (NSCLC),  non  resecabile,
avanzato, metastatico o ricorrente, con istologia a predominanza  non
squamocellulare; 
    «Vegzelma», in associazione con erlotinib,  e'  indicato  per  il
trattamento di prima linea di pazienti adulti affetti da  NSCLC,  non
squamocellulare, avanzato non resecabile, metastatico  o  ricorrente,
con  mutazioni  attivanti  del  recettore  del  fattore  di  crescita
epidermico (EGFR); 
    «Vegzelma» in associazione con interferone  alfa-2a  e'  indicato
per il trattamento in prima linea di pazienti  adulti  con  carcinoma
renale avanzato e/o metastatico; 
    «Vegzelma», in associazione  con  carboplatino  e  paclitaxel  e'
indicato per il trattamento di  prima  linea  del  carcinoma  ovarico
epiteliale, del carcinoma alle tube  di  Falloppio  o  del  carcinoma
peritoneale primario in stadio avanzato (stadio III B, III  C  e  IV,
secondo la Federazione internazionale  di  ginecologia  e  ostetricia
(FIGO)) in pazienti adulte; 
    «Vegzelma», in associazione con carboplatino e gemcitabina  o  in
combinazione  con  carboplatino  e  paclitaxel  e'  indicato  per  il
trattamento di  pazienti  adulte  con  prima  recidiva  di  carcinoma
ovarico epiteliale, carcinoma alle  tube  di  Falloppio  o  carcinoma
peritoneale primario platino-sensibili che  non  hanno  ricevuto  una
precedente terapia con bevacizumab o altri inibitori del  fattore  di
crescita dell'endotelio vascolare (VEGF) o  altri  agenti  mirati  al
recettore VEGF; 
    «Vegzelma»  in   associazione   con   paclitaxel,   topotecan   o
doxorubicina liposomiale pegilata e' indicato per il  trattamento  di
pazienti  adulte  con  recidiva  di  carcinoma  ovarico   epiteliale,
carcinoma alle tube di Falloppio  o  carcinoma  peritoneale  primario
platino-resistenti che hanno ricevuto  non  piu'  di  due  precedenti
regimi chemioterapici e che non hanno ricevuto una precedente terapia
con bevacizumab o altri inibitori del VEGF o altri agenti  mirati  al
recettore VEGF; 
    «Vegzelma», in associazione con paclitaxel  e  cisplatino  o,  in
alternativa,  a  paclitaxel  e  topotecan  che  non  possono   essere
sottoposte  a  terapia  a  base  di  platino,  e'  indicato  per   il
trattamento di pazienti adulte affette  da  carcinoma  della  cervice
persistente, ricorrente o metastatico. 
  Confezioni: 
    «25  mg/ml  concentrato  per   soluzione   per   infusione,   uso
endovenoso»  flaconcino  (vetro)  4  ml,  1  flaconcino -  A.I.C.  n.
050290016/E (in base 10); 
    classe di rimborsabilita': H; 
    prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 257,48; 
    prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 424,94; 
    «25  mg/ml  concentrato  per   soluzione   per   infusione,   uso
endovenoso» flaconcino  (vetro)  16  ml,  1  flaconcino -  A.I.C.  n.
050290028/E (in base 10); 
    classe di rimborsabilita': H; 
    prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 1.031,19; 
    prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 1.701,89. 
  Le   indicazioni    terapeutiche    del    medicinale    «Vegzelma»
(bevacizumab): 
    in associazione con erlotinib per il trattamento di  prima  linea
di pazienti adulti affetti da NSCLC,  non  squamocellulare,  avanzato
non resecabile, metastatico o ricorrente, con mutazioni attivanti del
recettore del fattore di crescita epidermico (EGFR); 
    in associazione con capecitabina  per  il  trattamento  di  prima
linea di pazienti adulti con carcinoma mammario metastatico, per  cui
una terapia con altri regimi chemioterapici, inclusi quelli a base di
taxani o antracicline, non e' considerata appropriata.  Pazienti  che
hanno  ricevuto  un  trattamento  adiuvante  a  base  di   taxani   e
antracicline nei dodici  mesi  precedenti,  non  devono  ricevere  il
trattamento con «Vegzelma» in associazione con capecitabina; 
    in  associazione  con  paclitaxel,   topotecan   o   doxorubicina
liposomiale pegilata  per  il  trattamento  di  pazienti  adulte  con
recidiva di carcinoma ovarico  epiteliale,  carcinoma  alle  tube  di
Falloppio o carcinoma  peritoneale  primario  platino-resistenti  che
hanno ricevuto non piu' di due precedenti regimi chemioterapici e che
non hanno ricevuto una precedente terapia  con  bevacizumab  o  altri
inibitori del VEGF o altri agenti mirati al recettore VEGF; 
  non sono rimborsate dal Sistema sanitario nazionale. 
  Qualora  il  principio  attivo,  sia  in  monocomponente   che   in
associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato
di protezione complementare, la classificazione di cui alla  presente
determina ha efficacia,  ai  sensi  dell'art.  11,  comma  1-bis  del
decreto-legge  13   settembre   2012,   n.   158,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge  8  novembre  2012,  n.  189,  dal  giorno
successivo alla data di scadenza del brevetto o  del  certificato  di
protezione complementare, pubblicata  dal  Ministero  dello  sviluppo
economico. 
  Sino alla scadenza del termine  di  cui  al  precedente  comma,  il
medicinale  «Vegzelma»  (bevacizumab)  e'  classificato,   ai   sensi
dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012,  n.  158,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012,  n.  189,
nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci  non  ancora  valutati  ai
fini della rimborsabilita', della classe di cui all'art. 8, comma 10,
lettera c)  della  legge  24  dicembre  1993,  n.  537  e  successive
modificazioni, denominata classe C(nn). 
  Sconto obbligatorio sul  prezzo  ex  factory,  da  praticarsi  alle
strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese  le  strutture  sanitarie
private accreditate con il  Servizio  sanitario  nazionale,  come  da
condizioni negoziali. 
  La societa', fatte salve le disposizioni in materia di  smaltimento
scorte, nel rispetto dell'art. 13 del decreto-legge 30  aprile  2019,
n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 2019,  n.
60, si  impegna  a  mantenere  una  fornitura  costante  adeguata  al
fabbisogno del Servizio sanitario nazionale. 
  Si intendono negoziate anche le indicazioni  terapeutiche,  oggetto
dell'istanza di  rimborsabilita',  ivi  comprese  quelle  attualmente
coperte  da  brevetto,  alle  condizioni  indicate   nella   presente
determina. 
  Validita' del contratto: ventiquattro mesi.