IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 recante «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei ministri»;
Vista la direttiva n. 91/271/CEE del Consiglio del 21 maggio 1991,
concernente il trattamento delle acque reflue urbane;
Vista la direttiva n. 2000/60/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione
comunitaria in materia di acque;
Visto il decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 e successive
modifiche e integrazioni recante «Norme in materia ambientale»;
Visto in particolare la parte terza del predetto decreto
legislativo n. 152/2006, contenente, tra l'altro, le norme di
recepimento della citata direttiva comunitaria n. 91/271/CEE del 21
maggio 1991;
Vista la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del
31 maggio 2018 nella causa C - 251/17, che ha condannato l'Italia al
pagamento di sanzioni pecuniarie per violazione degli articoli numeri
3, 4 e 10 della direttiva n. 91/271/CEE del 21 maggio 1991,
concernente il trattamento delle acque reflue urbane;
Vista la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del
10 aprile 2014 nella causa C - 85/13, che ha condannato l'Italia per
violazione degli articoli numeri 3, 4, 5 e 10 della direttiva n.
91/271/CEE del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque
reflue urbane;
Vista la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del
6 ottobre 2021 nella causa C - 668/19, che ha condannato l'Italia per
violazione degli articoli numeri 3, 4, 5 e 10 della direttiva n.
91/271/CEE del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque
reflue urbane;
Visto il parere motivato del 25 luglio 2019 depositato dalla
Commissione europea nei confronti dell'Italia nella procedura di
infrazione n. 2017/2181 per violazione dell'Italia agli articoli 3,
4, 5, 10 e 15 della direttiva n. 91/271/CEE del 21 maggio 1991,
concernente il trattamento delle acque reflue urbane;
Visto il decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con
modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017 e in particolare l'art. 2
che prevede la nomina di un commissario straordinario unico per la
realizzazione degli interventi funzionali a garantire l'adeguamento,
nel minor tempo possibile, alle sentenze di condanna;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26
aprile 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 5 giugno
2017, con il quale e' stato nominato, ai sensi dell'art. 2 del
decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni
dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, il prof. Enrico Rolle,
commissario straordinario unico, per il coordinamento e la
realizzazione degli interventi funzionali a garantire l'adeguamento,
nel minor tempo possibile, alle sentenza di condanna della Corte di
giustizia dell'Unione europea (causa 565/10 e 85/13);
Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 di attuazione
dell'art. 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre
2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di
attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei
finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del
Fondo progetti;
Visto l'art. 11, comma 2-bis della legge 16 gennaio 2003, n. 3,
introdotto dall'art. 41, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020,
n. 76, convertito dalla legge dell'11 settembre 2020, n. 120, che
stabilisce la nullita' degli atti amministrativi, anche di natura
regolamentare, adottati dalle amministrazioni di cui all'art. 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che
dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di
progetti di investimento pubblico, in assenza dell'inserimento del
Codice unico di progetto (CUP) degli interventi che costituisce
elemento essenziale dell'atto stesso;
Visto l'art. 11, comma 2-ter della legge 16 gennaio 2003, n. 3,
introdotto dall'art. 41, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020,
n. 76, convertito dalla legge dell'11 settembre 2020, n. 120, ai cui
effetti le amministrazioni che emanano atti amministrativi che
dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di
progetti di investimento pubblico associano negli atti stessi il
codice unico di progetto dei progetti autorizzati al programma di
spesa con l'indicazione dei finanziamenti concessi a valere su dette
misure, della data di efficacia di detti finanziamenti e del valore
complessivo dei singoli investimenti»;
Vista la delibera CIPE n. 63 del 26 novembre 2020, normativa
attuativa del codice unico di progetto;
Visto l'art. 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito
con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 e successive
modificazioni ed integrazioni, in particolare:
il comma 4, ai sensi del quale «Per gli anni dal 2019 al 2023 i
soggetti attuatori di opere per le quali deve essere realizzata la
progettazione possono avviare le relative procedure di affidamento
anche in caso di disponibilita' di finanziamenti limitati alle sole
attivita' di progettazione. Le opere la cui progettazione e' stata
realizzata ai sensi del periodo precedente sono considerate
prioritariamente ai fini dell'assegnazione dei finanziamenti per la
loro realizzazione»;
il comma 5 il quale stabilisce che «I soggetti attuatori di opere
sono autorizzati ad avviare le procedure di affidamento della
progettazione o dell'esecuzione dei lavori nelle more dell'erogazione
delle risorse assegnate agli stessi e finalizzate all'opera con
provvedimento legislativo o amministrativo»;
Visto il decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con
modifiche dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, in particolare il comma
1 dell'art. 4-septies, che attribuisce al sopra citato commissario
straordinario unico i compiti di coordinamento per la realizzazione
degli interventi funzionali a garantire l'adeguamento dei sistemi
fognari-depurativi, al fine di evitare l'aggravamento delle procedure
di infrazione n. 2014/2059 e n. 2017/2181;
Visto il decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito con
modificazioni dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141 ed in particolare
l'art. 5, comma 6, che prevede la nomina di un commissario unico che
subentra in tutte le situazioni giuridiche attive e passive del
commissario unico nominato con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri del 26 aprile 2017, il quale cessa dal proprio incarico
dalla data di nomina del nuovo commissario;
Visto il comma 8-bis dell'art. 2 del decreto-legge 29 dicembre
2016, n. 243, convertito, con modificazioni dalla legge 27 febbraio
2017 che prevede che il commissario unico possa avvalersi fino a un
massimo di due sub commissari in relazione alla portata e al numero
degli interventi sostitutivi, nominati con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, sentiti il Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare (ora MiTE) e il Ministro per il sud
e la coesione territoriale;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11
maggio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 10 giugno
2020, con il quale sono stati nominati, ai sensi, dell'art. 2 del
decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni
dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, il prof. Maurizio Giugni, quale
commissario straordinario unico per il coordinamento e la
realizzazione degli interventi funzionali a garantire l'adeguamento,
nel minor tempo possibile, alle sentenza di condanna della Corte di
giustizia dell'Unione europea (causa 565/10 e 85/13) nonche' degli
ulteriori interventi previsti all'art. 4-septies, comma 1, del
decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 giugno 2019, n. 44, e l'ing. Riccardo Costanza e il
sen. Stefano Vaccari quali sub commissari;
Visto il documento redatto, ai sensi del comma 3 dell'art.
4-septies decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con
modifiche dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, dall'ex commissario
straordinario unico, nominato con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri del 26 aprile 2017, e trasmesso al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (ora MiTE) in
data 24 gennaio 2020 (prot. U-CU0126), sulla ricognizione dei piani e
dei progetti esistenti inerenti agli interventi per il superamento
delle procedure d'infrazione n. 2014/2059 e 2017/2181, effettuata,
sulla base delle relazioni trasmesse dalle regioni, ai fini di una
verifica dello stato di attuazione degli interventi e una prima
valutazione delle risorse finanziarie effettivamente disponibili;
Vista la condivisione espressa e l'aggiornamento svolto dal
commissario straordinario prof. Maurizio Giugni sul documento di cui
al punto precedente e trasmesso, cosi' rivisto, al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 24
luglio 2020 (ora MiTE) (prot. UCU1175);
Visto quanto affermato nella premessa del documento finale sulla
ricognizione ossia che l'analisi della documentazione acquisita dalle
regioni ha consentito di fare una prima ipotesi in ordine agli
interventi che potrebbero ricadere nella gestione commissariale e che
per alcune regioni le informazioni acquisite non hanno consentito di
svolgere in modo completo l'esame dello stato di attuazione degli
interventi e per questo sara' necessario acquisire ulteriori
integrazioni;
Considerato che la finalita' del presente decreto, cosi' come
stabilito al comma 4 dell'art. 4-septies del decreto-legge 18 aprile
2019, n. 32, convertito con modifiche dalla legge 14 giugno 2019, n.
55, e':
l'individuazione degli interventi, tra quelli per cui non risulti
gia' intervenuta l'aggiudicazione provvisoria dei lavori, per i quali
il commissario unico assume il compito di soggetto attuatore;
l'individuazione delle risorse finanziarie, disponibili a
legislazione vigente, necessarie anche al completamento degli
interventi funzionali volti a garantire l'adeguamento alle sentenze
di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea pronunciate
il 19 luglio 2012 (ex causa C 565/10, ora causa C 251/17) e il 10
aprile 2014 (causa C 85/13);
l'estensione delle competenze del commissario unico anche ad
altri agglomerati oggetto di ulteriori procedure di infrazione;
lo stabilire la durata e gli obiettivi di ciascun incarico del
commissario unico nonche' la dotazione finanziaria necessaria al
raggiungimento degli obiettivi assegnati per ciascun incarico;
Considerato che il commissario unico, di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 maggio 2020, ha
provveduto a suddividere gli interventi, per i quali non risulti gia'
intervenuta l'aggiudicazione provvisoria dei lavori, in «interventi
definiti o parzialmente definiti» e «interventi non definiti»,
intendendo con quest'ultimo termine quegli interventi per i quali non
si sono avute informazioni sufficienti come la denominazione, il
livello di progettazione, il cronoprogramma dello stato di
avanzamento, le risorse finanziarie programmate e disponibili;
Ritenuto comunque necessario, pur nelle more della completezza
delle informazioni, procedere alla emanazione del provvedimento di
cui al comma 4 dell'art. 4-septies decreto-legge 18 aprile 2019, n.
32, convertito con modifiche dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, per
avere un primo quadro di riferimento in merito agli interventi
necessari al superamento delle procedure d'infrazione n. 2014/2059 e
2017/2181, e in particolare, per gli interventi per i quali non
risulti gia' intervenuta l'aggiudicazione provvisoria dei lavori, il
ruolo attribuito al commissario unico quale coordinatore o soggetto
attuatore e il fabbisogno finanziario per il raggiungimento degli
obiettivi;
Visti gli esiti delle riunioni tecniche per l'esame del
provvedimento, svoltesi in data 3 marzo 2021, 6 dicembre 2021, 25
luglio 2022 e 22 settembre 2022, nonche' le osservazioni e/o
integrazioni presentate dalla Ragioneria generale dello Stato e dalle
Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Liguria,
Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana e
Veneto.
Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano,
espressa nella seduta del 28 settembre 2022;
Su proposta del Ministro della transizione ecologica:
Decreta:
Art. 1
Oggetto
1. Il presente decreto individua, all'esito della ricognizione
svolta dal commissario unico, ai sensi del comma 3 dell'art.
4-septies, decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con
modifiche dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, gli interventi, tra
quelli per cui non risulti gia' intervenuta l'aggiudicazione
provvisoria dei lavori, per i quali il commissario unico assume il
compito di soggetto attuatore o coordinatore, nonche' l'indicazione
delle risorse finanziarie, disponibili a legislazione vigente,
necessarie, anche, al completamento degli interventi funzionali volti
a garantire l'adeguamento alle sentenze di condanna della Corte di
giustizia dell'Unione europea pronunciate il 19 luglio 2012 (ex causa
C 565/10, ora causa C 251/17) e il 10 aprile 2014 (causa C 85/13).