IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
di concerto con
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante
attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE,
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori
dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali,
nonche' per il riordino della disciplina vigente in materia di
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, e
successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, recante
disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50 ed in particolare, l'articolo 67, comma 1, lettera
c);
Visti gli articoli 103, commi 1, 6 e 9, e 104, commi 1 e 9, del
citato decreto legislativo n. 50 del 2016, secondo cui le garanzie
fideiussorie e le polizze assicurative sono conformi agli schemi tipo
approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di
concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e
previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro
rappresentanze;
Visti gli articoli 35, comma 18, e 93, comma 1, del decreto
legislativo n. 50 del 2016, recanti disposizioni in materia di
garanzie fideiussorie richieste in materia di lavori e servizi;
Visti gli articoli 24, comma 4 e 103, commi 7 e 8, del decreto
legislativo n. 50 del 2016, recanti disposizioni in materia di
polizze assicurative richieste in materia di lavori, servizi e
forniture;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 gennaio
2018, n. 31, recante il Regolamento con cui si adottano gli schemi di
contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli
103, comma 9 e 104, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50;
Ritenuto di dover provvedere alla riunificazione della disciplina
degli schemi di garanzie fideiussorie e di polizze assicurative
previste dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in un unico
provvedimento, nonche' di estendere la fase di consultazione ad altri
soggetti interessati;
Viste le note dell'ANIA e dell'ABI, con cui e' stato espresso
l'accordo, ovvero, sono state formulate osservazioni, sulla bozza di
testo normativo;
Sentiti l'ANAC, l'IVASS, la Banca d'Italia, l'ANCE ed il Ministero
dell'economia e delle finanze;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
Consultiva per gli Atti normativi n. 1820/2021, nell'Adunanza del 9
novembre 2021;
Visto il concerto del Ministro delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili, espresso con nota prot. n. 21283 del 17 giugno
2022;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
effettuata con nota n. 13312 del 21 giugno 2022;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1
Oggetto e ambito di applicazione
1. Le garanzie fideiussorie e le coperture assicurative previste
dagli articoli 24, comma 4, 35, comma 18, 93, comma 1, 103, commi 1,
6, 7, 8 e 104, comma 1, sono conformi agli schemi tipo previsti
nell'Allegato A e gli offerenti e gli appaltatori, al fine della
semplificazione delle procedure, presentano alla stazione appaltante
le schede tecniche contenute nell'Allegato B. L'Allegato A e
l'Allegato B costituiscono parte integrante del presente regolamento.
2. Le garanzie fideiussorie possono essere rilasciate anche
congiuntamente da piu' garanti. In tale caso, le singole garanzie
possono essere prestate sia con atti separati per ciascun garante e
per la relativa quota, sia all'interno di un unico atto che indichi
tutti i garanti e le relative quote. La suddivisione per quote opera
nei rapporti interni ai garanti medesimi fermo restando il vincolo di
solidarieta' nei confronti della stazione appaltante o del soggetto
aggiudicatore. Nel caso di presentazione di garanzia fideiussoria
pari all'importo complessivo garantito, la solidarieta' nei confronti
della stazione appaltante non si estende ad eventuali cessionari del
rischio e garanti del garante, ferma restando la responsabilita'
piena del garante principale nei confronti della stazione appaltante.
3. Le quote congiuntamente considerate e indicate nelle singole
garanzie fideiussorie, ovvero indicate unitariamente nell'unico atto,
corrispondono, in ogni caso, all'importo complessivo garantito.
4. Le disposizioni del presente regolamento si applicano ai settori
ordinari ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera gg), del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Si applicano altresi' nei settori
speciali ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera hh), del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e nelle concessioni se i documenti
di gara prevedono la prestazione di garanzie e di coperture
assicurative della tipologia di cui agli schemi tipo e richiamano il
presente regolamento.
N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il comma 3 dell'art. 17 della legge 23
agosto 1988, n. 400 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
del 12 settembre 1988, n. 214, S.O.) recante la Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.».
- Il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 aprile 2016, n. 91,
S.O.) concerne l'attuazione delle direttive nn. 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti
di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua,
dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonche'
per il riordino della disciplina vigente in materia di
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.
- Si riporta il testo dell'art. 67, comma 1, lettera c)
del decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, (pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 5 maggio 2017, n. 103, S.O.)
concernente: «Disposizioni integrative e correttive al
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50»:
«Art. 67 (Modifiche all'art. 103 del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50). - 1. All'art. 103 del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate
le seguenti modificazioni:
(Omissis);
c) al comma 9, le parole: "Le fideiussioni devono
essere conformi allo schema tipo approvato" sono sostituite
dalle seguenti: "Le garanzie fideiussorie e le polizze
assicurative previste dal presente codice sono conformi
agli schemi tipo approvati".»
- Si riporta il testo degli articoli 103, commi 1, 6 e
9 e 104, commi 1 e 9, del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50:
«Art. 103 (Garanzie definitive). - 1. L'appaltatore
per la sottoscrizione del contratto deve costituire una
garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta
sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalita' di
cui all'art. 93, commi 2 e 3, pari al 10 per cento
dell'importo contrattuale e tale obbligazione e' indicata
negli atti e documenti a base di affidamento di lavori, di
servizi e di forniture. Nel caso di procedure di gara
realizzate in forma aggregata da centrali di committenza,
l'importo della garanzia e' indicato nella misura massima
del 10 per cento dell'importo contrattuale. Al fine di
salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del
contratto nei termini e nei modi programmati in caso di
aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la
garanzia da costituire e' aumentata di tanti punti
percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento.
Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento
e' di due punti percentuali per ogni punto di ribasso
superiore al venti per cento. La cauzione e' prestata a
garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del
contratto e del risarcimento dei danni derivanti
dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse,
nonche' a garanzia del rimborso delle somme pagate in piu'
all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione
finale, salva comunque la risarcibilita' del maggior danno
verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto
solo alla data di emissione del certificato di collaudo
provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La
stazione appaltante puo' richiedere al soggetto
aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa
sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di
inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui
ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla
garanzia di cui al presente articolo si applicano le
riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, per la garanzia
provvisoria.
(Omissis).
6. Il pagamento della rata di saldo e' subordinato
alla costituzione di una cauzione o di una garanzia
fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della
medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse
legale applicato per il periodo intercorrente tra la data
di emissione del certificato di collaudo o della verifica
di conformita' nel caso di appalti di servizi o forniture e
l'assunzione del carattere di definitivita' dei medesimi.
(Omissis).
9. Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative
previste dal presente codice sono conformi agli schemi tipo
approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico
di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti e previamente concordato con le banche e le
assicurazioni o loro rappresentanze.»
«Art. 104 (Garanzie per l'esecuzione di lavori di
particolare valore). - 1. Per gli affidamenti a contraente
generale di qualunque ammontare, e, ove prevista dal bando
o dall'avviso di gara, per gli appalti di ammontare a base
d'asta superiore a 100 milioni di euro, il soggetto
aggiudicatario presenta sotto forma di cauzione o di
fideiussione rilasciata dai soggetti di cui all'art. 93,
comma 3, in luogo della garanzia definitiva di cui all'art.
103, una garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni
del contratto e del risarcimento dei danni derivanti
dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse,
denominata "garanzia di buon adempimento" e una garanzia di
conclusione dell'opera nei casi di risoluzione del
contratto previsti dal codice civile e dal presente codice,
denominata "garanzia per la risoluzione".
(Omissis).
9. Gli schemi di polizza-tipo concernenti le garanzie
fideiussorie di cui al comma 1, sono adottati con le
modalita' di cui all'art. 103, comma 9.»
- Si riporta il testo degli articoli 35, comma 18, e
93, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:
«18. Sul valore del contratto di appalto viene
calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al
20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro
quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione.
L'erogazione dell'anticipazione, consentita anche nel caso
di consegna in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 32, comma
8, del presente codice, e' subordinata alla costituzione di
garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo
pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse
legale applicato al periodo necessario al recupero
dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della
prestazione. La predetta garanzia e' rilasciata da imprese
bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla
copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione
e che rispondano ai requisiti di solvibilita' previsti
dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attivita'. La
garanzia puo' essere, altresi', rilasciata dagli
intermediari finanziari iscritti nell'albo degli
intermediari finanziari di cui all'art. 106 del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della
garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel
corso della prestazione, in rapporto al progressivo
recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni
appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con
obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione
non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi
contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli
interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione
della anticipazione.»
«Art. 93 (Garanzie per la partecipazione alla
procedura). - 1. L'offerta e' corredata da una garanzia
fideiussoria, denominata "garanzia provvisoria" pari al 2
per cento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito,
sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta
dell'offerente. Al fine di rendere l'importo della garanzia
proporzionato e adeguato alla natura delle prestazioni
oggetto del contratto e al grado di rischio ad esso
connesso, la stazione appaltante puo' motivatamente ridurre
l'importo della cauzione sino all'1 per cento ovvero
incrementarlo sino al 4 per cento. Nel caso di procedure di
gara realizzate in forma aggregata da centrali di
committenza, l'importo della garanzia e' fissato nel bando
o nell'invito nella misura massima del 2 per cento del
prezzo base. In caso di partecipazione alla gara di un
raggruppamento temporaneo di imprese, la garanzia
fideiussoria deve riguardare tutte le imprese del
raggruppamento medesimo. Nei casi di cui all'art. 36, comma
2, lettera a), e' facolta' della stazione appaltante non
richiedere le garanzie di cui al presente articolo.»
- Si riporta il comma 4 dell'art. 24 e i commi 7 e 8
dell'art. 103 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50:
«4. Sono a carico delle stazioni appaltanti le
polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura
professionale a favore dei dipendenti incaricati della
progettazione. Nel caso di affidamento della progettazione
a soggetti esterni, le polizze sono a carico dei soggetti
stessi.»
«7. L'esecutore dei lavori e' obbligato a costituire
e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni
prima della consegna dei lavori anche una polizza di
assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni
appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione
totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti,
verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. Nei
documenti e negli atti a base di gara o di affidamento e'
stabilito l'importo della somma da assicurare che, di
norma, corrisponde all'importo del contratto stesso qualora
non sussistano motivate particolari circostanze che
impongano un importo da assicurare superiore. La polizza
del presente comma deve assicurare la stazione appaltante
contro la responsabilita' civile per danni causati a terzi
nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale e'
pari al cinque per cento della somma assicurata per le
opere, con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di
5.000.000 di euro. La copertura assicurativa decorre dalla
data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione
del certificato di collaudo provvisorio o del certificato
di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla
data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo
certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia,
la polizza assicurativa e' sostituita da una polizza che
tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi
connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli
interventi per la loro eventuale sostituzione o
rifacimento. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme
dovute a titolo di premio o di commissione da parte
dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia
nei confronti della stazione appaltante.
8. Per i lavori di importo superiore al doppio della
soglia di cui all'art. 35, il titolare del contratto per la
liquidazione della rata di saldo e' obbligato a stipulare,
con decorrenza dalla data di emissione del certificato di
collaudo provvisorio o del certificato di regolare
esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di
ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato,
una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi
di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi
derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza deve
contenere la previsione del pagamento dell'indennizzo
contrattualmente dovuto in favore del committente non
appena questi lo richieda, anche in pendenza
dell'accertamento della responsabilita' e senza che
occorrano consensi ed autorizzazioni di qualunque specie.
Il limite di indennizzo della polizza decennale non deve
essere inferiore al venti per cento del valore dell'opera
realizzata e non superiore al 40 per cento, nel rispetto
del principio di proporzionalita' avuto riguardo alla
natura dell'opera. L'esecutore dei lavori e' altresi'
obbligato a stipulare, per i lavori di cui al presente
comma una polizza di assicurazione della responsabilita'
civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla
data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o
del certificato di regolare esecuzione e per la durata di
dieci anni e con un indennizzo pari al 5 per cento del
valore dell'opera realizzata con un minimo di 500.000 euro
ed un massimo di 5.000.000 di euro.»
- Il decreto del Ministro dello sviluppo economico 19
gennaio 2018, n. 31 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10
aprile 2018, n. 83, S.O.) reca il «Regolamento con cui si
adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie
fideiussorie previste dagli articoli 103, comma 9 e 104,
comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.»
Note all'art. 1:
- Per i riferimenti agli articoli 24, comma 4, 35,
comma 18, 93, comma 1, 103, commi 1, 6, 7, 8 e 104, comma
1, si veda nelle note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 3, comma 1, lettera gg)
e lettera hh) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50:
«Art. 3 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente
codice, si intende per:
(Omissis);
gg) «settori ordinari», i settori dei contratti
pubblici, diversi da quelli relativi a gas, energia
termica, elettricita', acqua, trasporti, servizi postali,
sfruttamento di area geografica, come disciplinati dalla
parte II del presente codice, in cui operano le
amministrazioni aggiudicatrici;
hh) «settori speciali» i settori dei contratti
pubblici relativi a gas, energia termica, elettricita',
acqua, trasporti, servizi postali, sfruttamento di area
geografica, come disciplinati dalla parte II del presente
codice.»