IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
                           di concerto con 
 
                  IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                    E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI 
 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto il  decreto  legislativo  18  aprile  2016,  n.  50,  recante
attuazione  delle  direttive  2014/23/UE,  2014/24/UE  e  2014/25/UE,
sull'aggiudicazione  dei  contratti  di  concessione,  sugli  appalti
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori
dell'acqua,  dell'energia,  dei  trasporti  e  dei  servizi  postali,
nonche' per il  riordino  della  disciplina  vigente  in  materia  di
contratti  pubblici  relativi  a  lavori,  servizi  e  forniture,   e
successive modificazioni; 
  Visto il  decreto  legislativo  19  aprile  2017,  n.  56,  recante
disposizioni integrative  e  correttive  al  decreto  legislativo  18
aprile 2016, n. 50 ed in particolare, l'articolo 67, comma 1, lettera
c); 
  Visti gli articoli 103, commi 1, 6 e 9, e 104, commi  1  e  9,  del
citato decreto legislativo n. 50 del 2016, secondo  cui  le  garanzie
fideiussorie e le polizze assicurative sono conformi agli schemi tipo
approvati con decreto  del  Ministro  dello  sviluppo  economico,  di
concerto con il Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  e
previamente concordato con  le  banche  e  le  assicurazioni  o  loro
rappresentanze; 
  Visti gli articoli 35,  comma  18,  e  93,  comma  1,  del  decreto
legislativo n. 50  del  2016,  recanti  disposizioni  in  materia  di
garanzie fideiussorie richieste in materia di lavori e servizi; 
  Visti gli articoli 24, comma 4 e 103, commi  7  e  8,  del  decreto
legislativo n. 50  del  2016,  recanti  disposizioni  in  materia  di
polizze assicurative  richieste  in  materia  di  lavori,  servizi  e
forniture; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico  19  gennaio
2018, n. 31, recante il Regolamento con cui si adottano gli schemi di
contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste  dagli  articoli
103, comma 9 e 104, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile  2016,
n. 50; 
  Ritenuto di dover provvedere alla riunificazione  della  disciplina
degli schemi di  garanzie  fideiussorie  e  di  polizze  assicurative
previste dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in  un  unico
provvedimento, nonche' di estendere la fase di consultazione ad altri
soggetti interessati; 
  Viste le note dell'ANIA e  dell'ABI,  con  cui  e'  stato  espresso
l'accordo, ovvero, sono state formulate osservazioni, sulla bozza  di
testo normativo; 
  Sentiti l'ANAC, l'IVASS, la Banca d'Italia, l'ANCE ed il  Ministero
dell'economia e delle finanze; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
Consultiva per gli Atti normativi n. 1820/2021, nell'Adunanza  del  9
novembre 2021; 
  Visto  il  concerto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  della
mobilita' sostenibili, espresso con nota prot. n. 21283 del 17 giugno
2022; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
effettuata con nota n. 13312 del 21 giugno 2022; 
 
                               Adotta 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                  Oggetto e ambito di applicazione 
 
  1. Le garanzie fideiussorie e le  coperture  assicurative  previste
dagli articoli 24, comma 4, 35, comma 18, 93, comma 1, 103, commi  1,
6, 7, 8 e 104, comma 1,  sono  conformi  agli  schemi  tipo  previsti
nell'Allegato A e gli offerenti e  gli  appaltatori,  al  fine  della
semplificazione delle procedure, presentano alla stazione  appaltante
le  schede  tecniche  contenute  nell'Allegato  B.  L'Allegato  A   e
l'Allegato B costituiscono parte integrante del presente regolamento. 
  2.  Le  garanzie  fideiussorie  possono  essere  rilasciate   anche
congiuntamente da piu' garanti. In tale  caso,  le  singole  garanzie
possono essere prestate sia con atti separati per ciascun  garante  e
per la relativa quota, sia all'interno di un unico atto  che  indichi
tutti i garanti e le relative quote. La suddivisione per quote  opera
nei rapporti interni ai garanti medesimi fermo restando il vincolo di
solidarieta' nei confronti della stazione appaltante o  del  soggetto
aggiudicatore. Nel caso di  presentazione  di  garanzia  fideiussoria
pari all'importo complessivo garantito, la solidarieta' nei confronti
della stazione appaltante non si estende ad eventuali cessionari  del
rischio e garanti del  garante,  ferma  restando  la  responsabilita'
piena del garante principale nei confronti della stazione appaltante. 
  3. Le quote congiuntamente considerate  e  indicate  nelle  singole
garanzie fideiussorie, ovvero indicate unitariamente nell'unico atto,
corrispondono, in ogni caso, all'importo complessivo garantito. 
  4. Le disposizioni del presente regolamento si applicano ai settori
ordinari ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera gg), del  decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Si applicano altresi' nei  settori
speciali ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera hh), del  decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e nelle concessioni se i  documenti
di  gara  prevedono  la  prestazione  di  garanzie  e  di   coperture
assicurative della tipologia di cui agli schemi tipo e richiamano  il
presente regolamento. 
 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge alle quali  e'  operato
          il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              - Si riporta il comma 3 dell'art.  17  della  legge  23
          agosto 1988, n. 400 (pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
          del 12 settembre 1988, n. 214, S.O.) recante la  Disciplina
          dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della  Presidenza
          del Consiglio dei Ministri: 
                «3. Con decreto ministeriale possono essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.». 
              -  Il  decreto  legislativo  18  aprile  2016,  n.   50
          (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 aprile 2016, n. 91,
          S.O.) concerne l'attuazione delle direttive nn. 2014/23/UE,
          2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione  dei  contratti
          di concessione, sugli appalti pubblici  e  sulle  procedure
          d'appalto degli  enti  erogatori  nei  settori  dell'acqua,
          dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali,  nonche'
          per il riordino della  disciplina  vigente  in  materia  di
          contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. 
              - Si riporta il testo dell'art. 67, comma 1, lettera c)
          del decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56,  (pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale  5  maggio  2017,  n.  103,  S.O.)
          concernente:  «Disposizioni  integrative  e  correttive  al
          decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50»: 
                «Art.  67  (Modifiche  all'art.   103   del   decreto
          legislativo 18 aprile 2016, n. 50). - 1. All'art.  103  del
          decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,  sono  apportate
          le seguenti modificazioni: 
                (Omissis); 
                c) al comma 9, le  parole:  "Le  fideiussioni  devono
          essere conformi allo schema tipo approvato" sono sostituite
          dalle seguenti: "Le  garanzie  fideiussorie  e  le  polizze
          assicurative previste dal  presente  codice  sono  conformi
          agli schemi tipo approvati".» 
              - Si riporta il testo degli articoli 103, commi 1, 6  e
          9 e 104, commi 1 e 9, del  decreto  legislativo  18  aprile
          2016, n. 50: 
                «Art. 103 (Garanzie definitive). -  1.  L'appaltatore
          per la sottoscrizione del  contratto  deve  costituire  una
          garanzia, denominata "garanzia  definitiva"  a  sua  scelta
          sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalita'  di
          cui all'art. 93,  commi  2  e  3,  pari  al  10  per  cento
          dell'importo contrattuale e tale obbligazione  e'  indicata
          negli atti e documenti a base di affidamento di lavori,  di
          servizi e di forniture.  Nel  caso  di  procedure  di  gara
          realizzate in forma aggregata da centrali  di  committenza,
          l'importo della garanzia e' indicato nella  misura  massima
          del 10 per cento  dell'importo  contrattuale.  Al  fine  di
          salvaguardare l'interesse  pubblico  alla  conclusione  del
          contratto nei termini e nei modi  programmati  in  caso  di
          aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento  la
          garanzia  da  costituire  e'  aumentata  di   tanti   punti
          percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10  per  cento.
          Ove il ribasso sia superiore al venti per cento,  l'aumento
          e' di due punti  percentuali  per  ogni  punto  di  ribasso
          superiore al venti per cento. La  cauzione  e'  prestata  a
          garanzia dell'adempimento  di  tutte  le  obbligazioni  del
          contratto  e   del   risarcimento   dei   danni   derivanti
          dall'eventuale  inadempimento  delle  obbligazioni  stesse,
          nonche' a garanzia del rimborso delle somme pagate in  piu'
          all'esecutore rispetto alle risultanze  della  liquidazione
          finale, salva comunque la risarcibilita' del maggior  danno
          verso l'appaltatore. La garanzia  cessa  di  avere  effetto
          solo alla data di emissione  del  certificato  di  collaudo
          provvisorio o del certificato di  regolare  esecuzione.  La
          stazione   appaltante   puo'   richiedere    al    soggetto
          aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove  questa
          sia  venuta  meno  in  tutto  o  in  parte;  in   caso   di
          inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere  sui
          ratei  di  prezzo  da  corrispondere  all'esecutore.   Alla
          garanzia di  cui  al  presente  articolo  si  applicano  le
          riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, per  la  garanzia
          provvisoria. 
                (Omissis). 
                6. Il pagamento della rata di  saldo  e'  subordinato
          alla  costituzione  di  una  cauzione  o  di  una  garanzia
          fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della
          medesima rata di saldo maggiorato del  tasso  di  interesse
          legale applicato per il periodo intercorrente tra  la  data
          di emissione del certificato di collaudo o  della  verifica
          di conformita' nel caso di appalti di servizi o forniture e
          l'assunzione del carattere di definitivita' dei medesimi. 
                (Omissis). 
                9. Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative
          previste dal presente codice sono conformi agli schemi tipo
          approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico
          di concerto con il  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti e previamente  concordato  con  le  banche  e  le
          assicurazioni o loro rappresentanze.» 
                «Art. 104 (Garanzie per  l'esecuzione  di  lavori  di
          particolare valore). - 1. Per gli affidamenti a  contraente
          generale di qualunque ammontare, e, ove prevista dal  bando
          o dall'avviso di gara, per gli appalti di ammontare a  base
          d'asta  superiore  a  100  milioni  di  euro,  il  soggetto
          aggiudicatario  presenta  sotto  forma  di  cauzione  o  di
          fideiussione rilasciata dai soggetti di  cui  all'art.  93,
          comma 3, in luogo della garanzia definitiva di cui all'art.
          103, una garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni
          del  contratto  e  del  risarcimento  dei  danni  derivanti
          dall'eventuale  inadempimento  delle  obbligazioni  stesse,
          denominata "garanzia di buon adempimento" e una garanzia di
          conclusione  dell'opera  nei  casi   di   risoluzione   del
          contratto previsti dal codice civile e dal presente codice,
          denominata "garanzia per la risoluzione". 
                (Omissis). 
                9. Gli schemi di polizza-tipo concernenti le garanzie
          fideiussorie di cui  al  comma  1,  sono  adottati  con  le
          modalita' di cui all'art. 103, comma 9.» 
              - Si riporta il testo degli articoli 35,  comma  18,  e
          93, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50: 
                «18.  Sul  valore  del  contratto  di  appalto  viene
          calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo  pari  al
          20  per  cento  da  corrispondere   all'appaltatore   entro
          quindici giorni dall'effettivo  inizio  della  prestazione.
          L'erogazione dell'anticipazione, consentita anche nel  caso
          di consegna in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 32,  comma
          8, del presente codice, e' subordinata alla costituzione di
          garanzia fideiussoria bancaria o  assicurativa  di  importo
          pari all'anticipazione maggiorato del  tasso  di  interesse
          legale  applicato  al  periodo   necessario   al   recupero
          dell'anticipazione stessa secondo il  cronoprogramma  della
          prestazione. La predetta garanzia e' rilasciata da  imprese
          bancarie autorizzate ai sensi del  decreto  legislativo  1°
          settembre 1993, n. 385,  o  assicurative  autorizzate  alla
          copertura dei rischi ai quali si riferisce  l'assicurazione
          e che rispondano  ai  requisiti  di  solvibilita'  previsti
          dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attivita'. La
          garanzia   puo'   essere,   altresi',   rilasciata    dagli
          intermediari   finanziari    iscritti    nell'albo    degli
          intermediari finanziari di cui  all'art.  106  del  decreto
          legislativo 1° settembre  1993,  n.  385.  L'importo  della
          garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto  nel
          corso  della  prestazione,  in  rapporto   al   progressivo
          recupero  dell'anticipazione  da   parte   delle   stazioni
          appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione,  con
          obbligo di restituzione, se l'esecuzione della  prestazione
          non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i  tempi
          contrattuali.  Sulle  somme  restituite  sono  dovuti   gli
          interessi legali con decorrenza dalla  data  di  erogazione
          della anticipazione.» 
                «Art.  93  (Garanzie  per  la   partecipazione   alla
          procedura). - 1. L'offerta e'  corredata  da  una  garanzia
          fideiussoria, denominata "garanzia provvisoria" pari  al  2
          per cento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito,
          sotto  forma  di  cauzione  o  di  fideiussione,  a  scelta
          dell'offerente. Al fine di rendere l'importo della garanzia
          proporzionato e  adeguato  alla  natura  delle  prestazioni
          oggetto del  contratto  e  al  grado  di  rischio  ad  esso
          connesso, la stazione appaltante puo' motivatamente ridurre
          l'importo  della  cauzione  sino  all'1  per  cento  ovvero
          incrementarlo sino al 4 per cento. Nel caso di procedure di
          gara  realizzate  in  forma  aggregata   da   centrali   di
          committenza, l'importo della garanzia e' fissato nel  bando
          o nell'invito nella misura massima  del  2  per  cento  del
          prezzo base. In caso di  partecipazione  alla  gara  di  un
          raggruppamento   temporaneo   di   imprese,   la   garanzia
          fideiussoria  deve  riguardare   tutte   le   imprese   del
          raggruppamento medesimo. Nei casi di cui all'art. 36, comma
          2, lettera a), e' facolta' della  stazione  appaltante  non
          richiedere le garanzie di cui al presente articolo.» 
              - Si riporta il comma 4 dell'art. 24 e i commi  7  e  8
          dell'art. 103 del decreto legislativo 18  aprile  2016,  n.
          50: 
                «4.  Sono  a  carico  delle  stazioni  appaltanti  le
          polizze assicurative per la copertura dei rischi di  natura
          professionale a  favore  dei  dipendenti  incaricati  della
          progettazione. Nel caso di affidamento della  progettazione
          a soggetti esterni, le polizze sono a carico  dei  soggetti
          stessi.» 
                «7. L'esecutore dei lavori e' obbligato a  costituire
          e consegnare alla stazione appaltante almeno  dieci  giorni
          prima della  consegna  dei  lavori  anche  una  polizza  di
          assicurazione che  copra  i  danni  subiti  dalle  stazioni
          appaltanti a causa del danneggiamento o  della  distruzione
          totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti,
          verificatisi nel  corso  dell'esecuzione  dei  lavori.  Nei
          documenti e negli atti a base di gara o di  affidamento  e'
          stabilito l'importo  della  somma  da  assicurare  che,  di
          norma, corrisponde all'importo del contratto stesso qualora
          non  sussistano  motivate   particolari   circostanze   che
          impongano un importo da assicurare  superiore.  La  polizza
          del presente comma deve assicurare la  stazione  appaltante
          contro la responsabilita' civile per danni causati a  terzi
          nel corso dell'esecuzione dei lavori il  cui  massimale  e'
          pari al cinque per cento  della  somma  assicurata  per  le
          opere, con un minimo di  500.000  euro  ed  un  massimo  di
          5.000.000 di euro. La copertura assicurativa decorre  dalla
          data di consegna dei lavori e cessa alla data di  emissione
          del certificato di collaudo provvisorio o  del  certificato
          di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla
          data di ultimazione  dei  lavori  risultante  dal  relativo
          certificato. Qualora sia previsto un periodo  di  garanzia,
          la polizza assicurativa e' sostituita da  una  polizza  che
          tenga indenni le stazioni  appaltanti  da  tutti  i  rischi
          connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o  agli
          interventi   per   la   loro   eventuale   sostituzione   o
          rifacimento. L'omesso o il ritardato pagamento delle  somme
          dovute a  titolo  di  premio  o  di  commissione  da  parte
          dell'esecutore non comporta  l'inefficacia  della  garanzia
          nei confronti della stazione appaltante. 
                8. Per i lavori di importo superiore al doppio  della
          soglia di cui all'art. 35, il titolare del contratto per la
          liquidazione della rata di saldo e' obbligato a  stipulare,
          con decorrenza dalla data di emissione del  certificato  di
          collaudo  provvisorio  o  del   certificato   di   regolare
          esecuzione o comunque decorsi dodici  mesi  dalla  data  di
          ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato,
          una polizza indennitaria decennale a copertura  dei  rischi
          di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero  dei  rischi
          derivanti da gravi difetti  costruttivi.  La  polizza  deve
          contenere  la  previsione  del  pagamento   dell'indennizzo
          contrattualmente  dovuto  in  favore  del  committente  non
          appena   questi   lo   richieda,    anche    in    pendenza
          dell'accertamento  della  responsabilita'   e   senza   che
          occorrano consensi ed autorizzazioni di  qualunque  specie.
          Il limite di indennizzo della polizza  decennale  non  deve
          essere inferiore al venti per cento del  valore  dell'opera
          realizzata e non superiore al 40 per  cento,  nel  rispetto
          del  principio  di  proporzionalita'  avuto  riguardo  alla
          natura  dell'opera.  L'esecutore  dei  lavori  e'  altresi'
          obbligato a stipulare, per i  lavori  di  cui  al  presente
          comma una polizza di  assicurazione  della  responsabilita'
          civile per danni cagionati a terzi,  con  decorrenza  dalla
          data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o
          del certificato di regolare esecuzione e per la  durata  di
          dieci anni e con un indennizzo pari  al  5  per  cento  del
          valore dell'opera realizzata con un minimo di 500.000  euro
          ed un massimo di 5.000.000 di euro.» 
              - Il decreto del Ministro dello sviluppo  economico  19
          gennaio 2018, n. 31 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10
          aprile 2018, n. 83, S.O.) reca il «Regolamento con  cui  si
          adottano gli schemi  di  contratti  tipo  per  le  garanzie
          fideiussorie previste dagli articoli 103, comma  9  e  104,
          comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.» 
 
          Note all'art. 1: 
              - Per i riferimenti agli  articoli  24,  comma  4,  35,
          comma 18, 93, comma 1, 103, commi 1, 6, 7, 8 e  104,  comma
          1, si veda nelle note alle premesse. 
              - Si riporta il testo dell'art. 3, comma 1, lettera gg)
          e lettera hh) del decreto legislativo 18  aprile  2016,  n.
          50: 
                «Art. 3 (Definizioni). -  1.  Ai  fini  del  presente
          codice, si intende per: 
                  (Omissis); 
                  gg) «settori ordinari»,  i  settori  dei  contratti
          pubblici,  diversi  da  quelli  relativi  a  gas,   energia
          termica, elettricita', acqua, trasporti,  servizi  postali,
          sfruttamento di area geografica,  come  disciplinati  dalla
          parte  II  del  presente  codice,   in   cui   operano   le
          amministrazioni aggiudicatrici; 
                  hh) «settori  speciali»  i  settori  dei  contratti
          pubblici relativi a  gas,  energia  termica,  elettricita',
          acqua, trasporti, servizi  postali,  sfruttamento  di  area
          geografica, come disciplinati dalla parte II  del  presente
          codice.»