IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
della direzione generale per la promozione
della qualita' agroalimentare e dell'ippica
Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualita' dei prodotti
agricoli e alimentari;
Visto il regolamento (UE) 2021/2117 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 2 dicembre 2021 che modifica i regolamenti (UE) n.
1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti
agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualita' dei prodotti
agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione,
la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione
delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati
e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore
dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione;
Visto il regolamento delegato (UE) n. 664/2014 della Commissione
del 18 dicembre 2013 che integra il regolamento (UE) n. 1151/2012 del
Parlamento europeo e del Consiglio con riguardo alla definizione dei
simboli dell'Unione per le denominazioni di origine protette, le
indicazioni geografiche protette e le specialita' tradizionali
garantite e con riguardo ad alcune norme sulla provenienza, ad alcune
norme procedurali e ad alcune norme transitorie supplementari;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della
Commissione del 13 giugno 2014 recante modalita' di applicazione del
regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio
sui regimi di qualita' dei prodotti agricoli e alimentari;
Visto il regolamento delegato (UE) 2022/891 della Commissione del
1° aprile 2022 recante modifica del regolamento delegato (UE) n.
664/2014 che integra il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento
europeo e del Consiglio con riguardo alla definizione dei simboli
dell'Unione per le denominazioni di origine protette, le indicazioni
geografiche protette e le specialita' tradizionali garantite e con
riguardo ad alcune norme sulla provenienza, ad alcune norme
procedurali e ad alcune norme transitorie supplementari;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2022/892 della Commissione
del 1° aprile 2022 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n.
668/2014 della Commissione recante modalita' di applicazione del
regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio
sui regimi di qualita' dei prodotti agricoli e alimentari;
Visto il regolamento (CE) n. 1214/2010 della Commissione dell'8
febbraio 2002 pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunita'
europee L 335/30 del 18 dicembre 2010, con il quale e' stata
registrata la indicazione geografica protetta «Carota Novella di
Ispica» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;
Visto il decreto 14 ottobre 2013, recante disposizioni nazionali
per l'attuazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, sui regimi di qualita'
dei prodotti agricoli e alimentari in materia di DOP, IGP e STG,
pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale n. 251 del 25 ottobre 2013;
Vista la domanda di modifica del disciplinare, presentata dal
Consorzio di tutela IGP «Carota Novella di Ispica», ai sensi
dell'art. 13, comma 1 del decreto MIPAAF del 14 ottobre 2013;
Visto il parere favorevole espresso dalla Regione Siciliana con
comunicazione del 10 novembre 2021 - Prot. PQAI 04 - Prot. Ingresso
n. 0599863 del 16 novembre 2021 - ai sensi del sopra citato decreto
14 ottobre 2013, in merito alla domanda di modifica del disciplinare
di che trattasi;
Visto che la domanda di modifica rientra nell'ambito delle
modifiche ordinarie cosi' come stabilito dall'art. 53 del regolamento
(UE) n. 1151/2012, come modificato dal regolamento (UE) 2021/2117;
Visto il comunicato del Ministero, pubblicato nella Gazzetta
ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n. 159 del 9
luglio 2022 con il quale e' stata resa pubblica la Proposta di
modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica
protetta «Carota Novella di Ispica» ai fini della presentazione di
opposizioni, come previsto dal regolamento (UE) n. 1151/2012;
Considerato che entro il termine previsto dal decreto 14 ottobre
2013, non sono pervenute opposizioni riguardo la proposta di modifica
di che trattasi;
Considerata la rettifica apportata alla proposta di modifica
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 159
del 9 luglio 2022 a seguito di quanto osservato dalla Commissione
europea relativamente alla disposizione di cui all'art. 2 del
disciplinare di produzione, ed in particolare all'eliminazione del
seguente paragrafo: «Potranno essere aggiunti altri ibridi purche'
derivanti dal gruppo di varieta' carota semilunga nantese e purche' i
produttori abbiano dimostrato attraverso prove sperimentali
documentate la conformita' ai parametri qualitativi della «Carota
Novella di Ispica». L'utilizzo dei nuovi ibridi ai fini della
produzione della «Carota Novella di Ispica» e' consentito previa
valutazione positiva delle prove sperimentali da parte del Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali che potra' acquisire
allo scopo il parere tecnico dell'Organismo di controllo o di altro
soggetto.»;
Ritenuto che, a seguito dell'esito positivo della predetta
procedura nazionale di valutazione, conformemente all'art. 53 del
regolamento (UE) n. 1151/2012, come modificato dal regolamento (UE)
2021/2117, sussistono i requisiti per approvare con il presente
decreto le modifiche ordinarie contenute nella citata domanda di
modifica del disciplinare di produzione della produzione della
indicazione geografica protetta «Carota Novella di Ispica»;
Ritenuto altresi' di dover procedere alla pubblicazione del
presente decreto di approvazione delle modifiche ordinarie del
disciplinare di produzione in questione, e del relativo documento
unico consolidato, come prescritto dal regolamento dall'art. 53 del
regolamento (UE) n. 1151/2012, come modificato dal regolamento (UE)
2021/2117, nonche' alla comunicazione delle stesse modifiche
ordinarie alla Commissione europea;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, comma 1,
lettera d);
Vista la direttiva direttoriale n. 149534 del 31 marzo 2022 della
Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare e
dell'ippica, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i
titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i
rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli
atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di
competenza;
Decreta:
Art. 1
1. Sono approvate le modifiche ordinarie al disciplinare di
produzione della indicazione geografica protetta «Carota Novella di
Ispica», di cui alla proposta pubblicata sulla Gazzetta ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale n. 159 del 9 luglio 2022 e
alla rettifica di cui in premessa.
2. Il disciplinare di produzione consolidato della indicazione
geografica protetta «Carota Novella di Ispica», ed il relativo
documento unico consolidato, figurano rispettivamente agli allegati A
e B del presente decreto.