IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
di concerto con
IL MINISTRO
DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Visto il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, recante
attuazione della direttiva 94/22/CE, relativa alle condizioni di
rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione,
ricerca e coltivazione di idrocarburi e successive integrazioni;
Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con
modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni per lo
sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia
di energia e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 45 della citata legge, modificato dall'art. 36, comma
2-bis, lettera a), del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164,
con il quale si istituisce il Fondo preordinato alla promozione di
misure di sviluppo economico e all'attivazione di una social card per
i residenti nelle regioni interessate dalle estrazioni di idrocarburi
liquidi e gassosi (di seguito «Fondo»);
Visto il comma 4 del citato art. 45 secondo cui con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
dello sviluppo economico, d'intesa con i presidenti delle regioni
interessate, sono definiti le modalita' procedurali di utilizzo da
parte dei residenti dei benefici previsti e i meccanismi volti a
garantire la compensazione finalizzata all'equilibrio finanziario del
Fondo;
Visto il comma 5 del citato art. 45 secondo cui con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
dello sviluppo economico, sono annualmente destinate, sulla base
delle disponibilita' del Fondo, le somme spettanti per le iniziative
a favore dei residenti in ciascuna regione interessata, calcolate in
proporzione alle produzioni ivi ottenute;
Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico 12 luglio
2007 recante modalita' di cessione presso il mercato regolamentato di
aliquote del prodotto di giacimenti di gas naturale dovute allo
Stato;
Visto il decreto del Ministero dell'economia e finanze, di concerto
con il Ministero dello sviluppo economico, 12 novembre 2010 di
attuazione delle disposizioni previste dall'art. 45 della legge 23
luglio 2009, n. 99 e il successivo decreto del Ministero
dell'economia e finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo
economico, 7 agosto 2014;
Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministero dello sviluppo economico 25 febbraio 2016,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie
generale, n. 101 del 2 maggio 2016, di attuazione dell'art. 45, comma
4 della legge n. 99 del 2009, recante le «Modalita' procedurali di
utilizzo del Fondo preordinato alla promozione di misure di sviluppo
economico e all'attivazione di una social card per i residenti nelle
regioni interessate dalle estrazioni di idrocarburi liquidi e
gassosi»;
Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei
Ministeri» e, in particolare, l'art. 2, che ha ridenominato il
«Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» in
«Ministero della transizione ecologica», attribuendo a quest'ultimo
le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di politica
energetica;
Considerato il comunicato della Direzione generale per le
infrastrutture e sicurezza del Ministero della transizione ecologica
del 27 aprile 2022 che, ai sensi dell'art. 19, comma 5-bis, del
decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, fissa il valore
dell'indice QE 2021 - quota energetica del costo della materia prima
gas per l'anno 2021 - pari a 5,283663 euro/GJ e considerati i dati
sulle produzioni di idrocarburi registrate nell'anno 2021;
Decreta:
Art. 1
Ripartizione del Fondo preordinato alla promozione di misure di
sviluppo economico e all'attivazione di una social card per i
residenti nelle regioni interessate dalle estrazioni di idrocarburi
liquidi e gassosi nell'anno 2021
Le risorse del Fondo costituito per le produzioni del 2021, pari a
53.255.009,00 euro sono ripartite fra le regioni secondo le quote
indicate nell'allegato 1 al presente decreto.
Avverso il presente decreto e' ammesso ricorso al Tribunale
amministrativo regionale competente oppure ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica. I termini di impugnazione, decorrenti
dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del
provvedimento medesimo, sono di giorni sessanta per il ricorso al
Tribunale amministrativo regionale e di giorni centoventi per il
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
Roma, 14 ottobre 2022
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Franco
Il Ministro
della transizione ecologica
Cingolani
Registrato alla Corte dei conti il 23 novembre 2022
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle
finanze, n. 1687