IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI
di concerto con
IL MINISTRO DEL TURISMO
Visti gli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea;
Visto il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di
informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i
regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento
europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della
Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva
1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della
Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione;
Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei
mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n.
922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del
Consiglio;
Visto il regolamento delegato (UE) n. 2019/33 della Commissione,
del 17 ottobre 2018, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di
protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni
geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo,
la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche
del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione
nonche' l'etichettatura e la presentazione;
Visto il regolamento (UE) n. 2018/848 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e
all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento
(CE) n. 834/2007 del Consiglio;
Visto il regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25
giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in
applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e
forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della
Commissione (CE) n. 1857/2006, cosi' come modificato dall'art. 1 del
regolamento (UE) n. 2020/2008 della Commissione dell'8 dicembre 2020,
che ha prorogato al 31 dicembre 2022 i termini di scadenza previsti
dal predetto regolamento (UE) n. 702/2014;
Viste le disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla
contabilita' generale dello Stato di cui al regio decreto 18 novembre
1923, n. 2440 e relativo regolamento approvato con regio decreto 23
maggio 1924, n. 827;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi»;
Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante
«Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia
di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione
centrale»;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante
«Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno
pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c),
della legge n. 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445 «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni;
Vista la legge 9 gennaio 2004, n. 4 recante «Disposizioni per
favorire e semplificare l'accesso degli utenti e, in particolare,
delle persone con disabilita' agli strumenti informatici»;
Vista la legge 20 febbraio 2006, n. 96 che detta la disciplina
generale dell'agriturismo e i principi fondamentali rispetto ai quali
le regioni uniformano le proprie normative in materia;
Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, «Legge di contabilita' e
finanza pubblica»;
Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238, recante «Disciplina
organica della coltivazione della vite e della produzione e del
commercio del vino»;
Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205 recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio
pluriennale per il triennio 2018-2020» e, in particolare, l'art. 1,
commi da 502 a 505, avente ad oggetto la disciplina dell'attivita'
enoturistica;
Vista la legge 9 marzo 2022, n. 23 recante «Disposizioni per la
tutela, lo sviluppo e la competitivita' della produzione agricola,
agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo
2020, n. 53, recante «Regolamento recante modifica del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179,
concernente la riorganizzazione del Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 1, comma 4, del
decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;
Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234 recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2024» e, in particolare, l'art. 1,
comma 842, ai sensi del quale «con la finalita' di favorire la
promozione dei territori, anche in chiave turistica, e il recupero di
antiche tradizioni legate alla cultura enogastronomica del Paese, e'
concesso, per l'anno 2022, un contributo, nel limite di spesa
complessivo di 1 milione di euro, a favore dei produttori di vino DOP
e IGP nonche' dei produttori di vino biologico che investano in piu'
moderni sistemi digitali, attraverso l'impiego di un codice a barre
bidimensionale (QR code) apposto sulle etichette che permetta una
comunicazione dinamica dal produttore verso il consumatore,
veicolando quest'ultimo su siti e pagine web istituzionali dedicati
alla promozione culturale, turistica e rurale dei territori locali,
nel rispetto del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, in materia di informazioni
sugli alimenti, e dei regolamenti (UE) n. 1308/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, e (UE) 2019/33 della
Commissione, del 17 ottobre 2018, in materia di etichettatura e
presentazione dei vini»;
Visto il successivo comma 843 del medesimo art. 1 della legge 30
dicembre 2021, n. 234 il quale stabilisce che con decreto del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di
concerto con il Ministero del turismo, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti
i criteri e le modalita' per l'assegnazione dei contributi;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 31
dicembre 2021, riguardante la «ripartizione in capitoli delle unita'
di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato
per l'anno finanziario 2022 e per il triennio 2022-2024»;
Preso atto che la gestione del finanziamento in oggetto e' di
pertinenza del Centro di responsabilita' 3 «Dipartimento delle
politiche competitive, della qualita' agroalimentare, e della pesca e
dell'ippica», e che il pertinente capitolo 7055 dello stato di
previsione della spesa di questo Ministero e' allocato nell'ambito
della Missione «Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca» -
Programma «Politiche competitive, della qualita' agroalimentare,
della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione»;
Considerato che il contributo in oggetto persegue la duplice e
concomitante finalita' di favorire la promozione dei territori, anche
in chiave turistica, e di recuperare le antiche tradizioni legate
alla cultura enogastronomica del Paese;
Ritenuto opportuno, pertanto, ammettere a presentare istanza di
contributo - nell'ambito della categoria dei produttori di vino DOP,
IGP e biologico - esclusivamente i soggetti che esercitino altresi'
l'attivita' agrituristica ovvero l'attivita' enoturistica ai sensi
della normativa nazionale e regionale;
Ritenuto di dover stabilire i criteri e le modalita' per
l'assegnazione del contributo in oggetto, nel limite complessivo di
spesa di 1 milione di euro;
Acquisito il formale concerto del Ministero del turismo con nota
prot. 6664 del 20 maggio 2022;
Visto il parere reso dal Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato, inoltrato dal Ministero dell'economia e delle finanze
con nota n. 10938 dell'8 giugno 2022;
Acquisito il parere favorevole in sede di Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento
e Bolzano nella seduta del giorno 8 giugno 2022;
Decreta:
Art. 1
Ambito di applicazione e finalita'
1. Il presente decreto definisce i criteri e le modalita' di
assegnazione dei contributi previsti dall'art. 1, comma 842, della
legge 30 dicembre 2021, n. 234, per il perseguimento delle seguenti
finalita':
a) favorire la promozione dei territori, anche in chiave
turistica;
b) recuperare antiche tradizioni legate alla cultura
enogastronomica del Paese.
2. Le risorse da assegnare nel quadro dell'applicazione del
presente decreto ammontano complessivamente a 1 milione di euro per
l'annualita' 2022, a valere sulle disponibilita' previste nello stato
di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali.