IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
 
                           di concerto con 
 
                       IL MINISTRO DEL TURISMO 
 
  Visti gli  articoli  107  e  108  del  Trattato  sul  funzionamento
dell'Unione europea; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del
Consiglio  del  25  ottobre  2011,   relativo   alla   fornitura   di
informazioni  sugli  alimenti  ai   consumatori,   che   modifica   i
regolamenti (CE) n. 1924/2006 e  (CE)  n.  1925/2006  del  Parlamento
europeo e del  Consiglio  e  abroga  la  direttiva  87/250/CEE  della
Commissione, la direttiva  90/496/CEE  del  Consiglio,  la  direttiva
1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del  Parlamento
europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE  e  2008/5/CE  della
Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013,  recante  organizzazione  comune  dei
mercati dei prodotti agricoli e che abroga  i  regolamenti  (CEE)  n.
922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE)  n.  1234/2007  del
Consiglio; 
  Visto il regolamento delegato (UE) n.  2019/33  della  Commissione,
del 17 ottobre 2018, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande  di
protezione  delle  denominazioni  di   origine,   delle   indicazioni
geografiche e delle menzioni tradizionali nel  settore  vitivinicolo,
la procedura di opposizione, le restrizioni  dell'uso,  le  modifiche
del disciplinare di produzione,  la  cancellazione  della  protezione
nonche' l'etichettatura e la presentazione; 
  Visto il regolamento (UE) n. 2018/848 del Parlamento europeo e  del
Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione  biologica  e
all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il  regolamento
(CE) n. 834/2007 del Consiglio; 
  Visto il regolamento (UE) n. 702/2014  della  Commissione,  del  25
giugno 2014, che dichiara compatibili  con  il  mercato  interno,  in
applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul  funzionamento
dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e
forestale e nelle zone rurali  e  che  abroga  il  regolamento  della
Commissione (CE) n. 1857/2006, cosi' come modificato dall'art. 1  del
regolamento (UE) n. 2020/2008 della Commissione dell'8 dicembre 2020,
che ha prorogato al 31 dicembre 2022 i termini di  scadenza  previsti
dal predetto regolamento (UE) n. 702/2014; 
  Viste le disposizioni sull'amministrazione del patrimonio  e  sulla
contabilita' generale dello Stato di cui al regio decreto 18 novembre
1923, n. 2440 e relativo regolamento approvato con regio  decreto  23
maggio 1924, n. 827; 
  Vista la legge 7 agosto 1990,  n.  241,  recante  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi»; 
  Visto il  decreto  legislativo  4  giugno  1997,  n.  143,  recante
«Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative  in  materia
di  agricoltura  e  pesca  e  riorganizzazione   dell'Amministrazione
centrale»; 
  Visto il  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  123,  recante
«Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi  di  sostegno
pubblico alle imprese, a norma dell'art.  4,  comma  4,  lettera  c),
della legge n. 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,
n. 445 «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa»; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni; 
  Vista la legge 9 gennaio  2004,  n.  4  recante  «Disposizioni  per
favorire e semplificare l'accesso degli  utenti  e,  in  particolare,
delle persone con disabilita' agli strumenti informatici»; 
  Vista la legge 20 febbraio 2006, n.  96  che  detta  la  disciplina
generale dell'agriturismo e i principi fondamentali rispetto ai quali
le regioni uniformano le proprie normative in materia; 
  Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, «Legge di  contabilita'  e
finanza pubblica»; 
  Vista la legge  12  dicembre  2016,  n.  238,  recante  «Disciplina
organica della coltivazione della  vite  e  della  produzione  e  del
commercio del vino»; 
  Vista la legge 27  dicembre  2017,  n.  205  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2018  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2018-2020» e, in particolare,  l'art.  1,
commi da 502 a 505, avente ad oggetto  la  disciplina  dell'attivita'
enoturistica; 
  Vista la legge 9 marzo 2022, n. 23  recante  «Disposizioni  per  la
tutela, lo sviluppo e la competitivita'  della  produzione  agricola,
agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico»; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo
2020, n. 53, recante «Regolamento recante modifica  del  decreto  del
Presidente del Consiglio  dei  ministri  5  dicembre  2019,  n.  179,
concernente  la  riorganizzazione  del  Ministero   delle   politiche
agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 1,  comma  4,  del
decreto-legge  21   settembre   2019,   n.   104,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»; 
  Vista la legge 30  dicembre  2021,  n.  234  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2022  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2024» e, in particolare,  l'art.  1,
comma 842, ai sensi del  quale  «con  la  finalita'  di  favorire  la
promozione dei territori, anche in chiave turistica, e il recupero di
antiche tradizioni legate alla cultura enogastronomica del Paese,  e'
concesso, per  l'anno  2022,  un  contributo,  nel  limite  di  spesa
complessivo di 1 milione di euro, a favore dei produttori di vino DOP
e IGP nonche' dei produttori di vino biologico che investano in  piu'
moderni sistemi digitali, attraverso l'impiego di un codice  a  barre
bidimensionale (QR code) apposto sulle  etichette  che  permetta  una
comunicazione  dinamica  dal   produttore   verso   il   consumatore,
veicolando quest'ultimo su siti e pagine web  istituzionali  dedicati
alla promozione culturale, turistica e rurale dei  territori  locali,
nel rispetto del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 25 ottobre  2011,  in  materia  di  informazioni
sugli alimenti, e dei regolamenti (UE) n.  1308/2013  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, e (UE)  2019/33  della
Commissione, del 17 ottobre  2018,  in  materia  di  etichettatura  e
presentazione dei vini»; 
  Visto il successivo comma 843 del medesimo art. 1  della  legge  30
dicembre 2021, n.  234  il  quale  stabilisce  che  con  decreto  del
Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali,   di
concerto  con  il  Ministero  del  turismo,  sentita  la   Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  Province
autonome di Trento e di Bolzano, da adottare  entro  sessanta  giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono  stabiliti
i criteri e le modalita' per l'assegnazione dei contributi; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del  31
dicembre 2021, riguardante la «ripartizione in capitoli delle  unita'
di voto parlamentare relative al bilancio di previsione  dello  Stato
per l'anno finanziario 2022 e per il triennio 2022-2024»; 
  Preso atto che la gestione  del  finanziamento  in  oggetto  e'  di
pertinenza  del  Centro  di  responsabilita'  3  «Dipartimento  delle
politiche competitive, della qualita' agroalimentare, e della pesca e
dell'ippica», e che  il  pertinente  capitolo  7055  dello  stato  di
previsione della spesa di questo Ministero  e'  allocato  nell'ambito
della Missione «Agricoltura,  politiche  agroalimentari  e  pesca»  -
Programma  «Politiche  competitive,  della  qualita'  agroalimentare,
della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione»; 
  Considerato che il contributo in  oggetto  persegue  la  duplice  e
concomitante finalita' di favorire la promozione dei territori, anche
in chiave turistica, e di recuperare  le  antiche  tradizioni  legate
alla cultura enogastronomica del Paese; 
  Ritenuto opportuno, pertanto, ammettere  a  presentare  istanza  di
contributo - nell'ambito della categoria dei produttori di vino  DOP,
IGP e biologico - esclusivamente i soggetti che  esercitino  altresi'
l'attivita' agrituristica ovvero l'attivita'  enoturistica  ai  sensi
della normativa nazionale e regionale; 
  Ritenuto  di  dover  stabilire  i  criteri  e  le   modalita'   per
l'assegnazione del contributo in oggetto, nel limite  complessivo  di
spesa di 1 milione di euro; 
  Acquisito il formale concerto del Ministero del  turismo  con  nota
prot. 6664 del 20 maggio 2022; 
  Visto il parere reso dal  Dipartimento  della  Ragioneria  generale
dello Stato, inoltrato dal Ministero dell'economia  e  delle  finanze
con nota n. 10938 dell'8 giugno 2022; 
  Acquisito il parere favorevole in sede di Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di  Trento
e Bolzano nella seduta del giorno 8 giugno 2022; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                 Ambito di applicazione e finalita' 
 
  1. Il presente decreto  definisce  i  criteri  e  le  modalita'  di
assegnazione dei contributi previsti dall'art. 1,  comma  842,  della
legge 30 dicembre 2021, n. 234, per il perseguimento  delle  seguenti
finalita': 
    a)  favorire  la  promozione  dei  territori,  anche  in   chiave
turistica; 
    b)   recuperare   antiche   tradizioni   legate   alla    cultura
enogastronomica del Paese. 
  2.  Le  risorse  da  assegnare  nel  quadro  dell'applicazione  del
presente decreto ammontano complessivamente a 1 milione di  euro  per
l'annualita' 2022, a valere sulle disponibilita' previste nello stato
di previsione del Ministero delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali.