IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI di concerto con IL MINISTRO DEL TURISMO Visti gli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea; Visto il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione; Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio; Visto il regolamento delegato (UE) n. 2019/33 della Commissione, del 17 ottobre 2018, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonche' l'etichettatura e la presentazione; Visto il regolamento (UE) n. 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio; Visto il regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006, cosi' come modificato dall'art. 1 del regolamento (UE) n. 2020/2008 della Commissione dell'8 dicembre 2020, che ha prorogato al 31 dicembre 2022 i termini di scadenza previsti dal predetto regolamento (UE) n. 702/2014; Viste le disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato di cui al regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e relativo regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante «Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale»; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge n. 15 marzo 1997, n. 59»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni; Vista la legge 9 gennaio 2004, n. 4 recante «Disposizioni per favorire e semplificare l'accesso degli utenti e, in particolare, delle persone con disabilita' agli strumenti informatici»; Vista la legge 20 febbraio 2006, n. 96 che detta la disciplina generale dell'agriturismo e i principi fondamentali rispetto ai quali le regioni uniformano le proprie normative in materia; Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, «Legge di contabilita' e finanza pubblica»; Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238, recante «Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino»; Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020» e, in particolare, l'art. 1, commi da 502 a 505, avente ad oggetto la disciplina dell'attivita' enoturistica; Vista la legge 9 marzo 2022, n. 23 recante «Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitivita' della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo 2020, n. 53, recante «Regolamento recante modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, concernente la riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»; Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024» e, in particolare, l'art. 1, comma 842, ai sensi del quale «con la finalita' di favorire la promozione dei territori, anche in chiave turistica, e il recupero di antiche tradizioni legate alla cultura enogastronomica del Paese, e' concesso, per l'anno 2022, un contributo, nel limite di spesa complessivo di 1 milione di euro, a favore dei produttori di vino DOP e IGP nonche' dei produttori di vino biologico che investano in piu' moderni sistemi digitali, attraverso l'impiego di un codice a barre bidimensionale (QR code) apposto sulle etichette che permetta una comunicazione dinamica dal produttore verso il consumatore, veicolando quest'ultimo su siti e pagine web istituzionali dedicati alla promozione culturale, turistica e rurale dei territori locali, nel rispetto del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, in materia di informazioni sugli alimenti, e dei regolamenti (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, e (UE) 2019/33 della Commissione, del 17 ottobre 2018, in materia di etichettatura e presentazione dei vini»; Visto il successivo comma 843 del medesimo art. 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 il quale stabilisce che con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministero del turismo, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalita' per l'assegnazione dei contributi; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 31 dicembre 2021, riguardante la «ripartizione in capitoli delle unita' di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e per il triennio 2022-2024»; Preso atto che la gestione del finanziamento in oggetto e' di pertinenza del Centro di responsabilita' 3 «Dipartimento delle politiche competitive, della qualita' agroalimentare, e della pesca e dell'ippica», e che il pertinente capitolo 7055 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero e' allocato nell'ambito della Missione «Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca» - Programma «Politiche competitive, della qualita' agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione»; Considerato che il contributo in oggetto persegue la duplice e concomitante finalita' di favorire la promozione dei territori, anche in chiave turistica, e di recuperare le antiche tradizioni legate alla cultura enogastronomica del Paese; Ritenuto opportuno, pertanto, ammettere a presentare istanza di contributo - nell'ambito della categoria dei produttori di vino DOP, IGP e biologico - esclusivamente i soggetti che esercitino altresi' l'attivita' agrituristica ovvero l'attivita' enoturistica ai sensi della normativa nazionale e regionale; Ritenuto di dover stabilire i criteri e le modalita' per l'assegnazione del contributo in oggetto, nel limite complessivo di spesa di 1 milione di euro; Acquisito il formale concerto del Ministero del turismo con nota prot. 6664 del 20 maggio 2022; Visto il parere reso dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, inoltrato dal Ministero dell'economia e delle finanze con nota n. 10938 dell'8 giugno 2022; Acquisito il parere favorevole in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del giorno 8 giugno 2022; Decreta: Art. 1 Ambito di applicazione e finalita' 1. Il presente decreto definisce i criteri e le modalita' di assegnazione dei contributi previsti dall'art. 1, comma 842, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per il perseguimento delle seguenti finalita': a) favorire la promozione dei territori, anche in chiave turistica; b) recuperare antiche tradizioni legate alla cultura enogastronomica del Paese. 2. Le risorse da assegnare nel quadro dell'applicazione del presente decreto ammontano complessivamente a 1 milione di euro per l'annualita' 2022, a valere sulle disponibilita' previste nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.