L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI
Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576 e le successive modificazioni
e integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle
assicurazioni;
Vista la legge del 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni
e integrazioni, concernente nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e le
successive modificazioni e integrazioni, recante il Codice delle
assicurazioni private;
Visto l'art. 13 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito
con modifiche nella legge n. 135 del 7 agosto 2012, concernente
disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con
invarianza dei servizi ai cittadini e recante l'istituzione
dell'IVASS;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2012
che ha approvato lo statuto dell'IVASS, entrato in vigore il 1°
gennaio 2013;
Visto il regolamento di organizzazione dell'IVASS e il relativo
organigramma, approvati dal Consiglio dell'Istituto con delibere n.
46 del 24 aprile 2013, n. 63 del 5 giugno 2013 e n. 68 del 10 giugno
2013 recanti il piano di riassetto organizzativo dell'Ivass, emanato
ai sensi dell'art. 13, comma 34, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.
95, e ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera a), dello statuto
dell'IVASS;
Visti i regolamenti (UE) n. 1093/2010, n. 1094/2010 e n. 1095/2010
del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010 che
istituiscono le Autorita' europee di vigilanza (Autorita' europea
delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali,
Autorita' bancaria europea, Autorita' europea degli strumenti
finanziari e dei mercati);
Visto l'art. 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262 (recante
disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati
finanziari), concernente i procedimenti per l'adozione di atti
regolamentari e generali dell'IVASS, della Banca d'Italia, della
CONSOB, e della COVIP;
Visti in particolare:
il comma 1, ai sensi del quale i provvedimenti aventi natura
regolamentare o di contenuto generale, esclusi quelli attinenti
all'organizzazione interna, devono essere motivati con riferimento
alle scelte di regolazione e di vigilanza del settore ovvero della
materia su cui vertono;
il comma 2, il quale dispone che gli atti di cui al comma 1 dello
stesso articolo sono accompagnati da una relazione che ne illustra le
conseguenze sulla regolamentazione, sull'attivita' delle imprese e
degli operatori e sugli interessi degli investitori e dei
risparmiatori. Nella definizione del contenuto degli atti di
regolazione generale, le Autorita' che li adottano tengono conto in
ogni caso del principio di proporzionalita', inteso come criterio di
esercizio del potere adeguato al raggiungimento del fine, con il
minore sacrificio degli interessi dei destinatari. A questo fine,
esse consultano gli organismi rappresentativi dei soggetti vigilati,
dei prestatori di servizi finanziari e dei consumatori;
il comma 3, il quale prevede che le Autorita' sottopongono a
revisione periodica, almeno ogni tre anni, il contenuto degli atti di
regolazione da esse adottati, per adeguarli all'evoluzione delle
condizioni del mercato e degli interessi degli investitori e dei
risparmiatori;
il comma 4, ai sensi del quale le autorita' disciplinano con
propri regolamenti l'applicazione dei principi di cui al medesimo
articolo, indicando altresi' i casi di necessita' e di urgenza o le
ragioni di riservatezza per cui e' ammesso derogarvi;
Visto il regolamento IVASS n. 3 del 5 novembre 2013, recante
attuazione delle disposizioni di cui all'art. 23 della legge 28
dicembre 2005, n. 262, in materia di procedimenti per l'adozione di
atti regolamentari e generali dell'IVASS;
Considerato che l'art. 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262
indica i criteri a cui le Autorita' di vigilanza devono attenersi per
esercitare in modo efficace ed efficiente i rispettivi poteri
regolamentari, fermo restando il perseguimento delle rispettive
finalita'; in tale prospettiva, le richiamate Autorita' tengono conto
del principio di proporzionalita' inteso come esercizio del potere
adeguato al raggiungimento del fine, con il minor sacrificio degli
interessi dei destinatari; da cio' consegue, peraltro, che le analisi
di impatto e le consultazioni siano improntate a criteri di
economicita' ed efficienza in funzione della rilevanza dei rischi per
le finalita' di vigilanza;
Considerata l'opportunita' di tener conto dell'esperienza e degli
approcci adottati dalle Autorita' di vigilanza di cui all'art. 23,
comma 1, della legge 28 dicembre 2005, n. 262;
Considerata l'esigenza di aggiornare la disciplina dell'adozione
degli atti aventi natura regolamentare o di contenuto generale al
fine di adeguarla all'evoluzione dell'architettura e del quadro
regolamentare europeo nonche' di incrementare l'efficienza del
processo di produzione e la qualita' della normativa dell'IVASS;
Adotta
il seguente regolamento
Indice
Titolo I - Disposizioni generali
Art. 1 (Fonti normative)
Art. 2 (Definizioni)
Art. 3 (Ambito di applicazione)
Titolo II - Procedimento per la regolamentazione
Art. 4 (Principi generali per la regolamentazione)
Art. 5 (Consultazione)
Art. 6 (Partecipazione alla consultazione pubblica)
Art. 7 (Analisi di impatto della regolamentazione)
Art. 8 (Esito della consultazione e adozione dell'atto)
Art. 9 (Revisione degli atti di regolazione e VIR)
Art. 10 (Casi di deroga)
Art. 11 (Panel consultivi)
Art. 12 (Protocolli d'intesa con altre Autorita')
Titolo III - Disposizioni transitorie e finali
Art. 13 (Disposizioni transitorie)
Art. 14 (Pubblicazione)
Art. 15 (Entrata in vigore e abrogazioni)
Art. 1
Fonti normative
1. Il regolamento e' adottato ai sensi dell'art. 23 della legge 28
dicembre 2005, n. 262 e dell'art. 191 del decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209 e successive integrazioni e modificazioni.