IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, 
                     DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE 
                           E DELLE FORESTE 
 
  Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004,  n.  102,  concernente,
tra l'altro, gli interventi del Fondo  di  solidarieta'  nazionale  a
sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamita'  naturali  e
da eventi climatici avversi; 
  Visto il decreto legislativo 26 marzo 2018, n. 32,  concernente  le
modifiche al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in attuazione
dell'art. 21 della legge 28 luglio 2016, n. 154, recante  deleghe  al
Governo e  ulteriori  disposizioni  in  materia  di  semplificazione,
razionalizzazione   e   competitivita'   dei   settori   agricolo   e
agroalimentare, nonche' sanzioni in materia di pesca illegale; 
  Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo  29
marzo 2004, che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi
dei danni, nelle aree e per i rischi  non  assicurabili  con  polizze
agevolate, assistite dal contributo dello Stato; 
  Visto, in particolare, l'art. 6 che individua  le  procedure  e  le
modalita' per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta
della regione o provincia autonoma interessata, demandando  a  questo
Ministero la dichiarazione  del  carattere  di  eccezionalita'  degli
eventi avversi,  l'individuazione  dei  territori  danneggiati  e  le
provvidenze concedibili,  nonche'  la  ripartizione  periodica  delle
risorse  finanziarie  del  Fondo  di   solidarieta'   nazionale   per
consentire alle regioni l'erogazione degli aiuti; 
  Visto il decreto-legge  9  agosto  2022,  n.  115,  convertito  con
modificazioni dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, «Misure  urgenti
in  materia  di  energia,  emergenza  idrica,  politiche  sociali   e
industriali»; 
  Visto, in particolare, l'art. 13 (Sostegno  alle  imprese  agricole
danneggiate dalla siccita') ai sensi del quale  le  imprese  agricole
che hanno subito danni  dalla  siccita'  eccezionale  verificatasi  a
partire dal mese di maggio 2022 e che,  al  verificarsi  dell'evento,
non beneficiavano della copertura recata da  polizze  assicurative  a
fronte  del  rischio  siccita',  possano  accedere  agli   interventi
previsti  per  favorire  la  ripresa   dell'attivita'   economica   e
produttiva di cui all'art. 5 del decreto legislativo 29  marzo  2004,
n. 102; 
  Visto  il  decreto-legge  11  novembre  2022,   n.   173,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle  attribuzioni  dei
Ministeri», ai sensi del quale il Ministero assume  la  denominazione
«Ministero dell'agricoltura,  della  sovranita'  alimentare  e  delle
foreste»; 
  Visto il regolamento (UE) della Commissione del 25 giugno 2014,  n.
702/2014,  che  dichiara  compatibili  con  il  mercato  interno,  in
applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul  funzionamento
dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e
forestale e nelle zone rurali  e  che  abroga  il  regolamento  della
Commissione (CE) n. 1857/2006; 
  Esaminato, in particolare, l'art. 25 del suddetto regolamento  (UE)
n. 702/2014, riguardante gli aiuti destinati a indennizzare  i  danni
causati da avversita' atmosferiche assimilabili a calamita' naturali; 
  Vista la ricezione del numero di aiuto comunicato in esenzione alla
Commissione europea  ai  sensi  del  regolamento  (UE)  n.  702/2014,
relativamente al decreto ministeriale  29  dicembre  2014  e  decreto
direttoriale applicativo 24 luglio 2015 sopracitati, rubricata al  n.
SA.49425(2017/XA); 
  Esaminata la proposta della Regione Veneto  di  declaratoria  degli
eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei  territori
danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarieta' nazionale: 
    siccita' dal 1° maggio 2022 al 31 agosto 2022 nelle Provincie  di
Belluno, Padova, Rovigo, Citta'  metropolitana  di  Venezia,  Verona,
Vicenza, Treviso; 
  Dato atto alla  Regione  Veneto  di  aver  effettuato  i  necessari
accertamenti dai quali risulta che gli eventi di  cui  alla  presente
richiesta   di   declaratoria   hanno   assunto   il   carattere   di
eccezionalita' di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo  n.
102/2004; 
  Ritenuto  di  accogliere  la  proposta  della  Regione  Veneto   di
attivazione degli interventi compensativi del Fondo  di  solidarieta'
nazionale nelle aree colpite per i danni alle produzioni vegetali  ed
apistiche; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
            Declaratoria del carattere di eccezionalita' 
                      degli eventi atmosferici 
 
  E' dichiarata l'esistenza del  carattere  di  eccezionalita'  degli
eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province  per
i danni causati alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli,
in  cui  possono  trovare  applicazione  le  specifiche   misure   di
intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102: 
    Belluno: 
      siccita' dal 1° maggio 2022 al 31 agosto 2022; 
      provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettere a), b), c),  d)
nel territorio dei Comuni di: 
        Agordo, Alano di Piave, Alleghe, Alpago, Arsie',  Auronzo  di
Cadore, Belluno,  Borca  di  Cadore,  Borgo  Valbelluna,  Calalzo  di
Cadore, Canale d'Agordo, Cencenighe  Agordino,  Cesiomaggiore,  Chies
d'Alpago, Cibiana di Cadore, Colle Santa Lucia,  Comelico  Superiore,
Cortina d'Ampezzo, Danta  di  Cadore,  Domegge  di  Cadore,  Falcade,
Feltre,  Fonzaso,  Gosaldo,  La  Valle   Agordina,   Lamon,   Limana,
Livinallongo del Col di Lana, Longarone, Lorenzago di  Cadore,  Lozzo
di Cadore, Ospitale di Cadore, Pedavena, Perarolo di Cadore, Pieve di
Cadore, Ponte  nelle  Alpi,  Quero  Vas,  Rivamonte  Agordino,  Rocca
Pietore, San Gregorio nelle Alpi, San Nicolo' di Comelico, San Pietro
di Cadore, San Tomaso Agordino, San Vito di Cadore,  Santa  Giustina,
Santo Stefano di Cadore, Sedico, Selva di Cadore, Seren  del  Grappa,
Sospirolo, Soverzene, Sovramonte, Taibon  Agordino,  Tambre,  Val  di
Zoldo, Vallada Agordina, Valle di Cadore, Vigo  di  Cadore,  Vodo  di
Cadore, Voltago Agordino, Zoppe' di Cadore; 
    Padova: 
      siccita' dal 1° maggio 2022 al 31 agosto 2022; 
      provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettere a), b), c),  d)
nell'intero territorio della Provincia di Padova; 
    Rovigo: 
      siccita' dal 1° maggio 2022 al 31 agosto 2022; 
      provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettere a), b), c),  d)
nel territorio dei comuni di: 
        Badia Polesine, Bosaro, Ceregnano, Costa  di  Rovigo,  Fratta
Polesine,  Giacciano  con  Baruchella,  Lendinara,  Pincara,  Salara,
Stienta, Trecenta, Villamarzana, Villanova del Ghebbo, Adria,  Ariano
nel Polesine, Arqua' Polesine,  Bagnolo  di  Po,  Bergantino,  Calto,
Canaro,  Canda,  Castelguglielmo,  Castelmassa,  Castelnovo  Bariano,
Ceneselli,  Crespino,  Ficarolo,   Fiesso   Umbertiano,   Frassinelle
Polesine,  Gaiba,  Gavello,  Guarda  Veneta,  Loreo,  Lusia,  Melara,
Occhiobello, Papozze, Pettorazza Grimani, Pontecchio Polesine,  Porto
Tolle, Rosolina, Rovigo, San Bellino, San Martino di Venezze,  Taglio
di  Po,  Corbola,  Polesella,  Porto   Viro,   Villadose,   Villanova
Marchesana; 
    Citta' metropolitana di Venezia: 
      siccita' dal 1° maggio 2022 al 31 agosto 2022; 
      provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettere a), b), c), d),
nel territorio dei Comuni di: 
        Annone   Veneto,   Campagna   Lupia,   Campolongo   Maggiore,
Camponogara, Caorle, Cavallino Treporti, Cavarzere, Ceggia, Chioggia,
Cinto Caomaggiore, Cona, Concordia Sagittaria, Dolo, Eraclea,  Fiesso
d'Artico, Fossalta di Piave, Fossalta di Portogruaro, Fosso', Gruaro,
Jesolo, Marcon, Martellago, Meolo, Mira,  Mirano,  Musile  di  Piave,
Noale, Noventa di Piave, Pianiga,  Portogruaro,  Pramaggiore,  Quarto
d'Altino, Salzano, San Dona' di Piave, San  Michele  al  Tagliamento,
San Stino di Livenza, Santa Maria di  Sala,  Scorze',  Spinea,  Stra,
Teglio Veneto, Torre di Mosto, Venezia, Vigonovo; 
    Verona: 
      siccita' dal 1° maggio 2022 al 31 agosto 2022; 
      provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettere a), b), c), d),
nell'intero territorio della Provincia di Verona; 
    Vicenza: 
      siccita' dal 1° maggio 2022 al 31 agosto 2022; 
      provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettere a), b), c), d),
nell'intero territorio della Provincia di Vicenza; 
    Treviso: 
      siccita' dal 1° maggio 2022 al 31 agosto 2022; 
      provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettere a), b), c), d),
nell'intero territorio della Provincia di Treviso. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
 
    Roma, 7 dicembre 2022 
 
                                            Il Ministro: Lollobrigida