IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'art. 2, comma 185, della legge 23 dicembre  1996,  n.  662,
recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica» che, nel
fissare al 5 per cento  il  saggio  degli  interessi  legali  di  cui
all'art. 1284,  primo  comma,  del  codice  civile,  prevede  che  il
Ministro dell'economia e delle finanze puo' modificare  detta  misura
sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli  di  Stato  di
durata non superiore a dodici  mesi  e  tenuto  conto  del  tasso  di
inflazione registrato nell'anno; 
  Visto  il  proprio  decreto  13  dicembre  2021,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale 15 dicembre 2021, n. 297, con il quale  la  misura
del saggio degli interessi legali e' stata fissata all'1,25 per cento
in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2022; 
  Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, concernente
il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia; 
  Tenuto conto del rendimento medio annuo lordo dei  predetti  titoli
di Stato e del tasso d'inflazione annuo registrato; 
  Ravvisata l'esigenza, sussistendone i  presupposti,  di  modificare
l'attuale saggio degli interessi; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  La misura del saggio degli interessi legali di  cui  all'art.  1284
del codice civile e' fissata al 5 per cento in  ragione  d'anno,  con
decorrenza dal 1° gennaio 2023. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
 
    Roma, 13 dicembre 2022 
 
                                               Il Ministro: Giorgetti