IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
Visto il regolamento (UE) della Commissione del 17 giugno 2014 n.
651 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato
interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Unione europea 26 giugno 2014, n.
L 187 e, in particolare, gli articoli 17, 19 e 41;
Visto il regolamento (UE) della Commissione del 25 giugno 2014 n.
702 che dichiara alcune categorie di aiuti nel settore agricolo e
forestale e nelle zone rurali compatibili con il mercato interno in
applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea e che abroga il regolamento (CE) n. 1857/2006,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Unione europea 1° luglio 2014, n.
L 193 e, in particolare, l'art. 31;
Visto il regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio
del 30 maggio 2018 n. 848 relativo alla produzione biologica e
all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento
(CE) n. 834/2007 del Consiglio;
Visti gli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato
nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014 - 2020
(2014/C 204/01);
Visto il piano d'azione comunitario per lo sviluppo
dell'agricoltura biologica COM (2021) 141 final del 25 marzo 2021;
Viste le disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla
contabilita' generale dello Stato di cui al regio-decreto 18 novembre
1923, n. 2440 e relativo regolamento approvato con regio-decreto 23
maggio 1924, n. 827;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche,
recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi», ed in particolare
l'art. 12, statuente che «la concessione di sovvenzioni, contributi,
sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici
di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono
subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni
procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei
criteri e delle modalita' cui le amministrazioni stesse devono
attenersi;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 e, in
particolare, l'art. 13, comma 2, lettera h) modificato da ultimo
dall'art. 1, comma 499, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che
definisce i distretti biologici / biodistretti;
Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni
ed integrazioni, recante «Legge di contabilita' e finanza pubblica»;
Visto il decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 concernente
«Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita',
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni»;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, «Codice dei
contratti pubblici»;
Visto il decreto-legge del 21 settembre 2019, n. 104, convertito,
con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, recante
disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la
riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attivita' culturali,
delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello
sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti Forze armate e
per la continuita' delle funzioni dell'Autorita' per le garanzie
nelle comunicazioni;
Vista la legge del 27 dicembre 2019, n. 160 concernente «Bilancio
di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio
pluriennale per il triennio 2020-2022 ed in particolare l'art. 1,
comma 522, che istituisce nello stato di previsione del Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali un fondo denominato
«Fondo per l'agricoltura biologica», al fine di dare attuazione a
interventi a favore delle forme di produzione agricola a ridotto
impatto ambientale e per la promozione di filiere e distretti di
agricoltura biologica e di ogni attivita' a questa connessa, con una
dotazione pari a 4 milioni di euro per l'anno 2020 e a 5 milioni di
euro annui a decorrere dall'anno 2021;
Visto il decreto-legge del 25 maggio 2021, n. 73, convertito con
modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e, in particolare,
l'art. 68, comma 15-bis, che dispone per l'anno 2021 un ulteriore
stanziamento di 15 milioni di euro per il «Fondo per l'agricoltura
biologica»;
Vista la legge 9 marzo 2022, n. 23 concernente «Disposizioni per la
tutela, lo sviluppo e la competitivita' della produzione agricole,
agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5
dicembre 2019, n. 179, registrato alla Corte dei conti il 17 febbraio
2020, ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 89,
recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 1, comma
4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo
2020 n. 53 di modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 5 dicembre 2019, n. 179, concernente la riorganizzazione del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma
dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali n. 2049 del 1° febbraio 2012: «Disposizioni per
l'attuazione del regolamento di esecuzione n. 426/11 e la gestione
informatizzata della notifica di attivita' con metodo biologico ai
sensi dell'art. 28 del regolamento (CE) n. 834 del Consiglio del 28
giugno 2007 e successive modifiche, relativo alla produzione
biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, che abroga il
Reg. (CEE) n. 2092/91»;
Visto il decreto del Capo del Dipartimento delle politiche
competitive della qualita' agroalimentare e della pesca del Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali n. 631 del 9 aprile
2013 che istituisce il tavolo tecnico compartecipato in agricoltura
biologica per approfondire, con tecnici ed esperti qualificati in
materia, aree tematiche di particolare interesse che costituiscono
oggetto dei lavori della commissione europea e del Consiglio europeo
in materia di agricoltura biologica, nonche' problematiche complesse
relative alla predisposizione di provvedimenti di carattere generale;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali del 18 luglio 2018 n. 6793 «Disposizioni per l'attuazione
dei regolamenti (CE) n. 834/2007 e n. 889/2008 e loro successive
modifiche e integrazioni, relativi alla produzione biologica e
all'etichettatura dei prodotti biologici. Abrogazione e sostituzione
del decreto n. 18354 del 27 novembre 2009»;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 31
dicembre 2021, riguardante la «ripartizione in capitoli delle Unita'
di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato
per l'anno finanziario 2022 e per il triennio 2022-2024»;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali n. 153139 del 1° aprile 2021 recante «delega di
attribuzioni del Ministro delle politiche agricole, alimentari e
forestali, per taluni atti di competenza dell'amministrazione, al
Sottosegretario di Stato, sen. Francesco Battistoni», registrato
dalla Corte dei conti in data 21 aprile 2021 al numero 208, ove
all'art. 1 e' previsto che sono delegate al Sottosegretario di Stato,
sen. Francesco Battistoni, le funzioni relative, tra l'altro,
all'agricoltura biologica; l'art. 2 prevede che al sen. Francesco
Battistoni e' delegata, nell'ambito delle competenze di cui all'art.
1, la firma dei relativi atti e provvedimenti;
Ritenuto necessario di determinare i criteri e le modalita' per
l'attuazione degli interventi volti a favorire le forme di produzione
agricola a ridotto impatto ambientale e per la promozione di filiere
e distretti di agricoltura biologica, finanziati a valere sulla
disponibilita' del «Fondo per l'agricoltura biologica» secondo quanto
stabilito all'art. 1, comma 522, della legge 27 dicembre 2019, n.
160;
Preso atto che la gestione finanziata del «Fondo per l'agricoltura
biologica» e' di pertinenza del Centro di responsabilita' 3
«Dipartimento delle politiche competitive, della qualita'
agroalimentare, e della pesca e dell'ippica», e che il pertinente
capitolo 7749 dello stato di previsione della spesa di questo
Ministero e' allocato nell'ambito della Missione «Agricoltura,
politiche agroalimentari e pesca» - Programma «Politiche competitive,
della qualita' agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi
tecnici di produzione»;
Sentito il tavolo tecnico compartecipato in agricoltura biologica
costituito con decreto ministeriale n. 631 del 09 aprile 2013, in
data 16 novembre 2021;
Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella
seduta del 25 maggio 2022;
Decreta:
Art. 1
Oggetto e ambito di intervento
1. Il presente decreto disciplina i criteri e le modalita' per
l'attuazione degli interventi volti a favorire le forme di produzione
agricola a ridotto impatto ambientale e per la promozione di filiere
e distretti di agricoltura biologica, finanziati a valere sulla
disponibilita' del «Fondo per l'agricoltura biologica» di cui
all'art. 1, comma 522, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, cosi'
come incrementato dall'art. 68, comma 15-bis del decreto-legge 25
maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
luglio 2021, n. 106.
2. Gli specifici interventi volti a favorire le forme di produzione
agricola a ridotto impatto ambientale e la promozione di filiere e
distretti di agricoltura biologica sono selezionati mediante
procedura ad evidenza pubblica per la concessione di contributi in
conto capitale.
3. Il Dipartimento delle politiche competitive della qualita'
agroalimentare, della pesca e dell'ippica - Direzione generale per la
promozione della qualita' agroalimentare, della pesca e dell'ippica -
pone in essere tutte le necessarie procedure, con l'emanazione dei
relativi provvedimenti, per la gestione delle risorse del «Fondo per
l'agricoltura biologica» finalizzata alla concessione dei contributi
di cui al comma 2, per l'attuazione degli interventi per le forme di
produzione agricola a ridotto impatto ambientale e per la promozione
di filiere e distretti di agricoltura biologica».
4. Gli interventi di cui al presente decreto, nel rispetto della
normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato,
riguardano le categorie di aiuti previste dal regolamento (UE) n.
702/2014 che dichiara compatibili con il mercato interno alcune
categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone
rurali, e in particolare:
a. aiuti per il trasferimento di conoscenze e per azioni di
informazione (art. 21 del regolamento (UE) n. 702/2014), destinati ad
azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze (come
corsi di formazione, seminari e coaching), ad attivita' dimostrative
e ad azioni di informazione;
b. aiuti per i servizi di consulenza (art. 22 del regolamento
(UE) n. 702/2014), intesi ad aiutare le aziende agricole, filiere e
distretti di agricoltura biologica a usufruire di servizi di
consulenza per migliorare le prestazioni economiche e ambientali
nonche' la sostenibilita' e la resilienza climatiche dell'azienda o
dell'investimento;
c. aiuti alle azioni promozionali a favore dei prodotti agricoli
(art. 24 del regolamento (UE) n. 702/2014), volti all'organizzazione
e alla partecipazione a concorsi, fiere ed esposizioni; pubblicazioni
destinate a sensibilizzare il grande pubblico in merito ai prodotti
agricoli biologici, alle filiere biologiche e ai distretti
biologici/biodistretti.
5. Nei limiti delle risorse disponibili come da art. 1, comma 522
della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e dell'art. 68, comma 15-bis del
decreto-legge del 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni
dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 e di quanto disposto nel
regolamento (UE) n. 702/2014, l'attuazione degli interventi e'
disciplinata con successivi provvedimenti che individuano, oltre a
quanto e' previsto dal presente decreto, le categorie di intervento,
l'ammontare delle risorse disponibili, le tipologie di investimento,
i requisiti di accesso dei Soggetti proponenti, le condizioni di
ammissibilita' dei Progetti, le spese ammissibili, la forma e le
intensita' delle agevolazioni, nonche' le modalita' di presentazione
delle domande, i criteri di valutazione e le modalita' di concessione
ed erogazione delle agevolazioni.
6. I contributi concessi ai sensi del presente decreto sono esenti
dall'obbligo di notifica alla commissione europea ai sensi del
regolamento (UE) n. 702/2014, che dichiara compatibili con il mercato
interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei
settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il
regolamento (UE) n. 1857/2006.