IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 
 
  Visto il regolamento (UE) della Commissione del 17 giugno  2014  n.
651 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato
interno in applicazione  degli  articoli  107  e  108  del  trattato,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Unione europea 26 giugno 2014, n.
L 187 e, in particolare, gli articoli 17, 19 e 41; 
  Visto il regolamento (UE) della Commissione del 25 giugno  2014  n.
702 che dichiara alcune categorie di aiuti  nel  settore  agricolo  e
forestale e nelle zone rurali compatibili con il mercato  interno  in
applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul  funzionamento
dell'Unione europea e che abroga il regolamento  (CE)  n.  1857/2006,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Unione europea 1° luglio 2014, n.
L 193 e, in particolare, l'art. 31; 
  Visto il regolamento (UE) del Parlamento europeo  e  del  Consiglio
del 30 maggio 2018  n.  848  relativo  alla  produzione  biologica  e
all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il  regolamento
(CE) n. 834/2007 del Consiglio; 
  Visti gli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti  di  Stato
nei settori agricolo e forestale e nelle  zone  rurali  2014  -  2020
(2014/C 204/01); 
  Visto   il   piano   d'azione   comunitario   per    lo    sviluppo
dell'agricoltura biologica COM (2021) 141 final del 25 marzo 2021; 
  Viste le disposizioni sull'amministrazione del patrimonio  e  sulla
contabilita' generale dello Stato di cui al regio-decreto 18 novembre
1923, n. 2440 e relativo regolamento approvato con  regio-decreto  23
maggio 1924, n. 827; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11  della
legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Vista la legge 7  agosto  1990,  n.  241  e  successive  modifiche,
recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo  e  di
diritto di accesso ai documenti amministrativi»,  ed  in  particolare
l'art. 12, statuente che «la concessione di sovvenzioni,  contributi,
sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di  vantaggi  economici
di qualunque genere  a  persone  ed  enti  pubblici  e  privati  sono
subordinate alla predeterminazione  da  parte  delle  amministrazioni
procedenti, nelle forme  previste  dai  rispettivi  ordinamenti,  dei
criteri e  delle  modalita'  cui  le  amministrazioni  stesse  devono
attenersi; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni; 
  Visto  il  decreto  legislativo  18  maggio  2001,  n.  228  e,  in
particolare, l'art. 13, comma 2,  lettera  h)  modificato  da  ultimo
dall'art. 1, comma 499, della legge 27 dicembre  2017,  n.  205,  che
definisce i distretti biologici / biodistretti; 
  Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive  modificazioni
ed integrazioni, recante «Legge di contabilita' e finanza pubblica»; 
  Visto il decreto legislativo del 14 marzo 2013, n.  33  concernente
«Riordino della disciplina riguardante gli obblighi  di  pubblicita',
trasparenza e diffusione di informazioni  da  parte  delle  pubbliche
amministrazioni»; 
  Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.  50,  «Codice  dei
contratti pubblici»; 
  Visto il decreto-legge del 21 settembre 2019, n.  104,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 18  novembre  2019,  n.  132,  recante
disposizioni urgenti per  il  trasferimento  di  funzioni  e  per  la
riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le  attivita'  culturali,
delle politiche agricole alimentari, forestali e del  turismo,  dello
sviluppo  economico,  degli  affari  esteri  e   della   cooperazione
internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti Forze  armate  e
per la continuita' delle  funzioni  dell'Autorita'  per  le  garanzie
nelle comunicazioni; 
  Vista la legge del 27 dicembre 2019, n. 160  concernente  «Bilancio
di previsione dello Stato per  l'anno  finanziario  2020  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2020-2022 ed  in  particolare  l'art.  1,
comma 522, che istituisce nello stato  di  previsione  del  Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali un  fondo  denominato
«Fondo per l'agricoltura biologica», al fine  di  dare  attuazione  a
interventi a favore delle forme  di  produzione  agricola  a  ridotto
impatto ambientale e per la promozione  di  filiere  e  distretti  di
agricoltura biologica e di ogni attivita' a questa connessa, con  una
dotazione pari a 4 milioni di euro per l'anno 2020 e a 5  milioni  di
euro annui a decorrere dall'anno 2021; 
  Visto il decreto-legge del 25 maggio 2021, n.  73,  convertito  con
modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e, in  particolare,
l'art. 68, comma 15-bis, che dispone per  l'anno  2021  un  ulteriore
stanziamento di 15 milioni di euro per il  «Fondo  per  l'agricoltura
biologica»; 
  Vista la legge 9 marzo 2022, n. 23 concernente «Disposizioni per la
tutela, lo sviluppo e la competitivita'  della  produzione  agricole,
agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico»; 
  Visto il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  5
dicembre 2019, n. 179, registrato alla Corte dei conti il 17 febbraio
2020, ufficio controllo atti MISE  e  MIPAAF,  reg.ne  prev.  n.  89,
recante  «Regolamento  di  riorganizzazione   del   Ministero   delle
politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 1, comma
4, del decreto-legge 21  settembre  2019,  n.  104,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo
2020 n. 53 di modifica del decreto del Presidente del  Consiglio  dei
ministri 5 dicembre 2019, n. 179, concernente la riorganizzazione del
Ministero delle politiche agricole alimentari e  forestali,  a  norma
dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre  2019,  n.  104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali  n.  2049  del  1°   febbraio   2012:   «Disposizioni   per
l'attuazione del regolamento di esecuzione n. 426/11  e  la  gestione
informatizzata della notifica di attivita' con  metodo  biologico  ai
sensi dell'art. 28 del regolamento (CE) n. 834 del Consiglio  del  28
giugno  2007  e  successive  modifiche,  relativo   alla   produzione
biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, che  abroga  il
Reg. (CEE) n. 2092/91»; 
  Visto  il  decreto  del  Capo  del  Dipartimento  delle   politiche
competitive della qualita' agroalimentare e della pesca del Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali n. 631 del  9  aprile
2013 che istituisce il tavolo tecnico compartecipato  in  agricoltura
biologica per approfondire, con tecnici  ed  esperti  qualificati  in
materia, aree tematiche di particolare  interesse  che  costituiscono
oggetto dei lavori della commissione europea e del Consiglio  europeo
in materia di agricoltura biologica, nonche' problematiche  complesse
relative alla predisposizione di provvedimenti di carattere generale; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali del 18 luglio 2018 n. 6793 «Disposizioni  per  l'attuazione
dei regolamenti (CE) n. 834/2007 e  n.  889/2008  e  loro  successive
modifiche  e  integrazioni,  relativi  alla  produzione  biologica  e
all'etichettatura dei prodotti biologici. Abrogazione e  sostituzione
del decreto n. 18354 del 27 novembre 2009»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del  31
dicembre 2021, riguardante la «ripartizione in capitoli delle  Unita'
di voto parlamentare relative al bilancio di previsione  dello  Stato
per l'anno finanziario 2022 e per il triennio 2022-2024»; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali  n.  153139  del  1°  aprile  2021   recante   «delega   di
attribuzioni del Ministro  delle  politiche  agricole,  alimentari  e
forestali, per taluni atti  di  competenza  dell'amministrazione,  al
Sottosegretario di  Stato,  sen.  Francesco  Battistoni»,  registrato
dalla Corte dei conti in data 21  aprile  2021  al  numero  208,  ove
all'art. 1 e' previsto che sono delegate al Sottosegretario di Stato,
sen.  Francesco  Battistoni,  le  funzioni  relative,  tra   l'altro,
all'agricoltura biologica; l'art. 2 prevede  che  al  sen.  Francesco
Battistoni e' delegata, nell'ambito delle competenze di cui  all'art.
1, la firma dei relativi atti e provvedimenti; 
  Ritenuto necessario di determinare i criteri  e  le  modalita'  per
l'attuazione degli interventi volti a favorire le forme di produzione
agricola a ridotto impatto ambientale e per la promozione di  filiere
e distretti di  agricoltura  biologica,  finanziati  a  valere  sulla
disponibilita' del «Fondo per l'agricoltura biologica» secondo quanto
stabilito all'art. 1, comma 522, della legge  27  dicembre  2019,  n.
160; 
  Preso atto che la gestione finanziata del «Fondo per  l'agricoltura
biologica»  e'  di  pertinenza  del  Centro  di   responsabilita'   3
«Dipartimento   delle   politiche   competitive,    della    qualita'
agroalimentare, e della pesca e dell'ippica»,  e  che  il  pertinente
capitolo 7749  dello  stato  di  previsione  della  spesa  di  questo
Ministero  e'  allocato  nell'ambito  della  Missione   «Agricoltura,
politiche agroalimentari e pesca» - Programma «Politiche competitive,
della qualita'  agroalimentare,  della  pesca,  dell'ippica  e  mezzi
tecnici di produzione»; 
  Sentito il tavolo tecnico compartecipato in  agricoltura  biologica
costituito con decreto ministeriale n. 631 del  09  aprile  2013,  in
data 16 novembre 2021; 
  Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i  rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella
seduta del 25 maggio 2022; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                   Oggetto e ambito di intervento 
 
  1. Il presente decreto disciplina i  criteri  e  le  modalita'  per
l'attuazione degli interventi volti a favorire le forme di produzione
agricola a ridotto impatto ambientale e per la promozione di  filiere
e distretti di  agricoltura  biologica,  finanziati  a  valere  sulla
disponibilita'  del  «Fondo  per  l'agricoltura  biologica»  di   cui
all'art. 1, comma 522, della legge 27 dicembre 2019,  n.  160,  cosi'
come incrementato dall'art. 68, comma  15-bis  del  decreto-legge  25
maggio 2021, n. 73, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  23
luglio 2021, n. 106. 
  2. Gli specifici interventi volti a favorire le forme di produzione
agricola a ridotto impatto ambientale e la promozione  di  filiere  e
distretti  di  agricoltura  biologica   sono   selezionati   mediante
procedura ad evidenza pubblica per la concessione  di  contributi  in
conto capitale. 
  3. Il  Dipartimento  delle  politiche  competitive  della  qualita'
agroalimentare, della pesca e dell'ippica - Direzione generale per la
promozione della qualita' agroalimentare, della pesca e dell'ippica -
pone in essere tutte le necessarie procedure,  con  l'emanazione  dei
relativi provvedimenti, per la gestione delle risorse del «Fondo  per
l'agricoltura biologica» finalizzata alla concessione dei  contributi
di cui al comma 2, per l'attuazione degli interventi per le forme  di
produzione agricola a ridotto impatto ambientale e per la  promozione
di filiere e distretti di agricoltura biologica». 
  4. Gli interventi di cui al presente decreto,  nel  rispetto  della
normativa  dell'Unione  europea  in  materia  di  aiuti   di   Stato,
riguardano le categorie di aiuti previste  dal  regolamento  (UE)  n.
702/2014 che dichiara  compatibili  con  il  mercato  interno  alcune
categorie di aiuti nei settori agricolo  e  forestale  e  nelle  zone
rurali, e in particolare: 
    a. aiuti per il trasferimento  di  conoscenze  e  per  azioni  di
informazione (art. 21 del regolamento (UE) n. 702/2014), destinati ad
azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze (come
corsi di formazione, seminari e coaching), ad attivita'  dimostrative
e ad azioni di informazione; 
    b. aiuti per i servizi di consulenza  (art.  22  del  regolamento
(UE) n. 702/2014), intesi ad aiutare le aziende agricole,  filiere  e
distretti  di  agricoltura  biologica  a  usufruire  di  servizi   di
consulenza per migliorare  le  prestazioni  economiche  e  ambientali
nonche' la sostenibilita' e la resilienza climatiche  dell'azienda  o
dell'investimento; 
    c. aiuti alle azioni promozionali a favore dei prodotti  agricoli
(art. 24 del regolamento (UE) n. 702/2014), volti  all'organizzazione
e alla partecipazione a concorsi, fiere ed esposizioni; pubblicazioni
destinate a sensibilizzare il grande pubblico in merito  ai  prodotti
agricoli  biologici,  alle  filiere   biologiche   e   ai   distretti
biologici/biodistretti. 
  5. Nei limiti delle risorse disponibili come da art. 1,  comma  522
della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e dell'art. 68, comma 15-bis del
decreto-legge del 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni
dalla legge  23  luglio  2021,  n.  106  e  di  quanto  disposto  nel
regolamento  (UE)  n.  702/2014,  l'attuazione  degli  interventi  e'
disciplinata con successivi provvedimenti che  individuano,  oltre  a
quanto e' previsto dal presente decreto, le categorie di  intervento,
l'ammontare delle risorse disponibili, le tipologie di  investimento,
i requisiti di accesso dei  Soggetti  proponenti,  le  condizioni  di
ammissibilita' dei Progetti, le spese  ammissibili,  la  forma  e  le
intensita' delle agevolazioni, nonche' le modalita' di  presentazione
delle domande, i criteri di valutazione e le modalita' di concessione
ed erogazione delle agevolazioni. 
  6. I contributi concessi ai sensi del presente decreto sono  esenti
dall'obbligo di  notifica  alla  commissione  europea  ai  sensi  del
regolamento (UE) n. 702/2014, che dichiara compatibili con il mercato
interno, in applicazione degli articoli 107 e 108  del  Trattato  sul
funzionamento dell'Unione europea,  alcune  categorie  di  aiuti  nei
settori agricolo e forestale e nelle zone  rurali  e  che  abroga  il
regolamento (UE) n. 1857/2006.