IL CAPO DEL DIPARTIMENTO della protezione civile Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1; Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27 novembre 2022, con la quale e' stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio dell'Isola di Ischia (NA), a partire dal giorno 26 novembre 2022; Considerato che dalle prime ore del 26 novembre 2022 il territorio dell'Isola di Ischia e' stato interessato da eventi meteorologici di eccezionale intensita' che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumita' delle persone, causando vittime, dispersi, l'allagamento e l'isolamento di diverse localita' e l'evacuazione di numerose famiglie dalle loro abitazioni; Considerato altresi', che i summenzionati eventi hanno provocato movimenti franosi, esondazioni, allagamenti, danneggiamenti alle infrastrutture viarie, ai manufatti stradali e ad edifici pubblici e privati, nonche' danni alla rete dei servizi essenziali di rilevante entita' e diffusione; Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 948 del 30 novembre 2022 recante: «Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio dell'Isola di Ischia (NA), a partire dal giorno 26 novembre 2022»; Ravvisata la necessita', in ragione dell'entita' e dello straordinario impatto degli eventi in rassegna e delle peculiarita' del territorio colpito, di individuare un soggetto attuatore specificamente rivolto agli interventi di riduzione del rischio residuo; Ravvisata la necessita' di introdurre ulteriori disposizioni finalizzate a consentire il rapido espletamento delle iniziative volte al superamento della situazione di emergenza, rafforzando l'operativita' delle strutture coinvolte nella gestione emergenziale in rassegna; Atteso che la situazione emergenziale in atto, per i caratteri d'urgenza, non consente l'espletamento di procedure ordinarie, bensi' richiede l'utilizzo di poteri straordinari in deroga alla vigente normativa; Acquisita l'intesa della Regione Campania; Dispone: Art. 1 Nomina del soggetto attuatore per il coordinamento delle attivita' di analisi propedeutiche alla prima definizione della pericolosita' dell'area interessata. 1. In ragione dell'entita' e dello straordinario impatto degli eventi di cui in premessa e delle peculiarita' del territorio colpito dai predetti eventi, il direttore generale per i lavori pubblici e la protezione civile della Regione Campania e' nominato soggetto attuatore del Commissario delegato di cui all'art. 1 dell'ordinanza n. 948 del 2022, per il coordinamento della realizzazione degli studi e delle analisi propedeutiche alla prima definizione della pericolosita' dell'area interessata dagli eventi in rassegna e alla individuazione degli interventi di riduzione del rischio residuo di cui all'art. 25, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. 2. Per l'espletamento delle attivita' di cui al presente articolo, il soggetto attuatore, che opera a titolo gratuito, puo' avvalersi delle strutture e degli uffici regionali, provinciali e comunali, oltre che delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, fatto salvo quanto previsto all'art. 3. 3. Per l'individuazione degli interventi di cui al comma 1, il soggetto attuatore e' autorizzato ad avvalersi del supporto dei centri di competenza di cui all'art. 21 del decreto legislativo n. 1/2018 nonche' di altri enti, centri, istituti di ricerca e universita', muniti di particolari conoscenze ed esperienze in relazione allo specifico contesto territoriale. Tali attivita' di supporto sono assicurate a valere sulle risorse finanziarie disponibili per la gestione emergenziale di cui all'art. 11 dell'ordinanza n. 948 del 2022 e la quantificazione dei relativi oneri e' comunicata al Commissario delegato ai fini del recepimento nell'ambito della pianificazione prevista dall'art. 1 dell'OCDPC n. 948/2022. 4. Nell'espletamento delle attivita' previste dal presente articolo il soggetto attuatore, provvede, coordinandosi con il Commissario delegato, con le modalita' e le deroghe di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 948 del 30 novembre 2022. 5. Sono fatti salvi gli interventi urgenti di cui all'art. 1, comma 3, dell'OCDPC n. 948/2022.