IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       della protezione civile 
 
  Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto  legislativo  2  gennaio
2018, n. 1; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27 novembre  2022,
con la quale e' stato  dichiarato,  per  dodici  mesi,  lo  stato  di
emergenza  in  conseguenza  degli  eccezionali  eventi  meteorologici
verificatisi nel territorio dell'Isola di Ischia (NA), a partire  dal
giorno 26 novembre 2022; 
  Considerato che dalle prime ore del 26 novembre 2022 il  territorio
dell'Isola di Ischia e' stato interessato da eventi meteorologici  di
eccezionale intensita' che hanno determinato una grave situazione  di
pericolo per l'incolumita' delle persone, causando vittime, dispersi,
l'allagamento e l'isolamento di diverse localita' e l'evacuazione  di
numerose famiglie dalle loro abitazioni; 
  Considerato altresi', che i summenzionati  eventi  hanno  provocato
movimenti  franosi,  esondazioni,  allagamenti,  danneggiamenti  alle
infrastrutture viarie, ai manufatti stradali e ad edifici pubblici  e
privati, nonche' danni alla rete dei servizi essenziali di  rilevante
entita' e diffusione; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 948 del 30 novembre 2022 recante:  «Primi  interventi  urgenti  di
protezione   civile   in   conseguenza   degli   eccezionali   eventi
meteorologici verificatisi nel territorio dell'Isola di Ischia  (NA),
a partire dal giorno 26 novembre 2022»; 
  Ravvisata  la  necessita',  in   ragione   dell'entita'   e   dello
straordinario impatto degli eventi in rassegna e  delle  peculiarita'
del  territorio  colpito,  di  individuare  un   soggetto   attuatore
specificamente rivolto  agli  interventi  di  riduzione  del  rischio
residuo; 
  Ravvisata  la  necessita'  di  introdurre  ulteriori   disposizioni
finalizzate a consentire  il  rapido  espletamento  delle  iniziative
volte al  superamento  della  situazione  di  emergenza,  rafforzando
l'operativita' delle strutture coinvolte nella gestione  emergenziale
in rassegna; 
  Atteso che la situazione emergenziale  in  atto,  per  i  caratteri
d'urgenza, non consente l'espletamento di procedure ordinarie, bensi'
richiede l'utilizzo di poteri straordinari  in  deroga  alla  vigente
normativa; 
  Acquisita l'intesa della Regione Campania; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
Nomina del soggetto attuatore per il coordinamento delle attivita' di
  analisi propedeutiche alla prima  definizione  della  pericolosita'
  dell'area interessata. 
 
  1. In ragione dell'entita'  e  dello  straordinario  impatto  degli
eventi di cui in premessa e delle peculiarita' del territorio colpito
dai predetti eventi, il direttore generale per i lavori pubblici e la
protezione  civile  della  Regione  Campania  e'  nominato   soggetto
attuatore del Commissario delegato di cui all'art.  1  dell'ordinanza
n. 948 del 2022, per il coordinamento della realizzazione degli studi
e  delle  analisi  propedeutiche   alla   prima   definizione   della
pericolosita' dell'area interessata dagli eventi in rassegna  e  alla
individuazione degli interventi di riduzione del rischio  residuo  di
cui all'art. 25, comma 2,  lettera  d),  del  decreto  legislativo  2
gennaio 2018, n. 1. 
  2. Per l'espletamento delle attivita' di cui al presente  articolo,
il soggetto attuatore, che opera a titolo  gratuito,  puo'  avvalersi
delle strutture e degli uffici  regionali,  provinciali  e  comunali,
oltre che delle amministrazioni centrali e periferiche  dello  Stato,
senza nuovi o maggiori oneri per la  finanza  pubblica,  fatto  salvo
quanto previsto all'art. 3. 
  3. Per l'individuazione degli interventi di  cui  al  comma  1,  il
soggetto attuatore e'  autorizzato  ad  avvalersi  del  supporto  dei
centri di competenza di cui all'art. 21 del  decreto  legislativo  n.
1/2018  nonche'  di  altri  enti,  centri,  istituti  di  ricerca   e
universita',  muniti  di  particolari  conoscenze  ed  esperienze  in
relazione allo specifico contesto  territoriale.  Tali  attivita'  di
supporto  sono  assicurate  a  valere   sulle   risorse   finanziarie
disponibili  per  la  gestione  emergenziale  di  cui   all'art.   11
dell'ordinanza n. 948 del 2022  e  la  quantificazione  dei  relativi
oneri e' comunicata al Commissario delegato ai fini  del  recepimento
nell'ambito della pianificazione prevista dall'art. 1  dell'OCDPC  n.
948/2022. 
  4. Nell'espletamento delle attivita' previste dal presente articolo
il soggetto attuatore, provvede,  coordinandosi  con  il  Commissario
delegato, con le modalita' e le deroghe di cui all'ordinanza del Capo
del Dipartimento della protezione civile n. 948 del 30 novembre 2022. 
  5. Sono fatti salvi gli interventi urgenti di cui all'art. 1, comma
3, dell'OCDPC n. 948/2022.