IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                      ALIMENTARI E E FORESTALI 
 
  Visto l'art. 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
ed in particolare il comma 3, lettera c); 
  Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante  organizzazione  comune  dei
mercati dei prodotti agricoli e che abroga  i  regolamenti  (CEE)  n.
922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE)  n.  1234/2007  del
Consiglio, in particolare l'art. 220; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 relativo  ai  contributi  in
regime «de minimis» concessi dallo Stato; 
  Visto il regolamento (UE) n. 702/2014  della  Commissione,  del  25
giugno 2014, che dichiara compatibili  con  il  mercato  interno,  in
applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul  funzionamento
dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e
forestale e nelle zone rurali  e  che  abroga  il  regolamento  della
Commissione (CE) n. 1857/2006 (pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
serie L n. 193 del 1° luglio 2014, pag. 1), e  successive  modifiche,
in particolare l'art. 26; 
  Visti gli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti  di  Stato
nei settori agricolo e forestale e nelle  zone  rurali  2014  -  2020
(pubblicati nella Gazzetta Ufficiale 2014/C 204/01); 
  Visto il regolamento (UE) n. 2016/429 del Parlamento europeo e  del
Consiglio,  del  9  marzo  2016,  relativo  alle   malattie   animali
trasmissibili e che modifica e  abroga  taluni  atti  in  materia  di
sanita' animale  («normativa  in  materia  di  sanita'  animale»)  in
particolare l'art. 259, comma 1, lettera c); 
  Visto il regolamento delegato (UE) n.  2020/687  della  Commissione
del 17 dicembre 2019 che integra il regolamento (UE) n. 2016/429  del
Parlamento europeo e del  Consiglio  per  quanto  riguarda  le  norme
relative alla prevenzione e  al  controllo  di  determinate  malattie
elencate; 
  Visto il regolamento delegato (UE) n.  2020/689  della  Commissione
del 17 dicembre 2019 che integra il regolamento (UE) n. 2016/429  del
Parlamento europeo e del  Consiglio  per  quanto  riguarda  le  norme
relative alla sorveglianza,  ai  programmi  di  eradicazione  e  allo
status di indenne da malattia per determinate  malattie  elencate  ed
emergenti; 
  Visto il regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 2 dicembre 2021 recante norme sul  sostegno  ai  piani
strategici che gli Stati membri  devono  redigere  nell'ambito  della
politica agricola comune (piani strategici della  PAC)  e  finanziati
dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e  dal  Fondo  europeo
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che  abroga  i  regolamenti
(UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013; 
  Visto il regolamento (UE) n. 2021/2116 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla  gestione  e
sul monitoraggio della politica  agricola  comune  e  che  abroga  il
regolamento (UE) n. 1306/2013; 
  Vista  la  decisione  di  esecuzione  (UE)   n.   2021/2310   della
Commissione del  21  dicembre  2021  che  modifica  l'allegato  della
decisione di  esecuzione  (UE)  n.  2021/641  relativa  a  misure  di
emergenza in  relazione  a  focolai  di  influenza  aviaria  ad  alta
patogenicita' in alcuni Stati membri; 
  Vista la comunicazione  della  Commissione  europea  2008/C  14/02,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. C14 del 19
gennaio 2008, relativa alla revisione del metodo  di  fissazione  dei
tassi di riferimento e di attualizzazione; 
  Visto il decreto legislativo 25  gennaio  2010,  n.  9  riguardante
l'attuazione della direttiva 2005/94/CE relativa a misure comunitarie
di lotta  contro  l'influenza  aviaria  e  che  abroga  la  direttiva
92/40/CEE; 
  Visto il  decreto  ministeriale  del  25  giugno  2010  e  relativo
«Allegato A» che riguarda  le  misure  di  prevenzione,  controllo  e
sorveglianza del settore avicolo rurale; 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234,  recante  «Norme  generali
sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione
della  normativa  e  delle  politiche  dell'Unione  europea»  e,   in
particolare, l'art. 52 (Registro nazionale degli aiuti di Stato); 
  Visto il decreto legislativo 21 maggio  2018,  n.  74,  cosi'  come
modificato ed integrato dal decreto legislativo 4  ottobre  2019,  n.
116, recante «Riorganizzazione  dell'Agenzia  per  le  erogazioni  in
agricoltura - AGEA e per il riordino del sistema  dei  controlli  nel
settore agroalimentare, in attuazione dell'art.  15  della  legge  28
luglio 2016, n. 154»; 
  Vista la legge di bilancio 30 dicembre  2021,  n.  234  (pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - n.  310  del  31
dicembre 2021 - Supplemento ordinario n. 49), che all'art.  1,  comma
528,  cosi'  come  modificato  dall'art.  26-quater,  comma  1,   del
decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, prevede che una quota non inferiore
a 40 milioni di euro dello stanziamento previsto,  per  l'anno  2022,
dall'autorizzazione di spesa di cui  all'art.  1,  comma  128,  della
legge 30 dicembre 2020, n. 178 (capitolo di spesa n. 7098 pg 01),  e'
destinata a misure in favore della filiera delle carni  derivanti  da
polli, tacchini,  conigli  domestici,  lepri  e  altri  animali  vivi
destinati all'alimentazione umana nonche' delle uova di  volatili  in
guscio,  fresche  e  conservate,  fermo  restando   quanto   previsto
dall'art. 1, commi 128 e 129, della legge n. 178 del 2020. Le risorse
di  cui  al  presente  comma  sono  impiegate  prioritariamente   per
interventi  in  favore  degli   operatori   della   filiera   avicola
danneggiati dal blocco della movimentazione  degli  animali  e  delle
esportazioni di prodotti trasformati a seguito dell'influenza aviaria
degli anni 2021 e 2022; 
  Preso   atto   dell'esistenza,   nell'ambito   dello   stanziamento
complessivo del capitolo di spesa n. 7098 pg.  01,  della  quota  non
inferiore a 40 milioni di euro per l'anno 2022, cosi'  come  previsto
dall'art. 1, comma 528, della legge n.  234  del  2021  e  successive
modificazioni ed integrazioni; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo  economico  31  maggio
2017, n. 115, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana - Serie generale -  n.  175  del  28  luglio  2017,  recante
«Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del  Registro
nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della
legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni»
e, in particolare, l'art. 6 «Aiuti nei settori agricoltura e pesca» e
l'art. 9 «registrazione degli aiuti individuali»; 
  Viste le note emanate dal Ministero  della  salute,  a  partire  da
quella  del  22  ottobre  2021  con  prot.n.   27237   e   successivi
aggiornamenti  della  stessa,  aventi  come  oggetto  i  focolai   di
influenza aviaria H5N1 ad alta patogenicita' e che hanno  determinato
anche  l'istituzione  delle  Zone  di  ulteriore  restrizione  (ZUR),
determinate con l'attivita' di monitoraggio  territoriale  effettuate
secondo quanto previsto dal piano d'azione  programmato  dai  Servizi
veterinari  nazionali,  regionali  con  il   supporto   dell'Istituto
zooprofilattico delle Venezie; 
  Visto il piano pubblico di controllo e eradicazione  dell'influenza
aviaria              consultabile               al               link
https://www.izsvenezie.it/documenti/temi/influenza-aviaria//piani-sor
veglianza/piano-nazionale-influenza-aviaria-2021.pdf 
  Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole  alimentari
e forestali n. 216437 del 12 maggio 2022  relativo  a  «Intervento  a
sostegno delle aziende  avicole  italiane,  che  hanno  subito  danni
indiretti dalle misure sanitarie di restrizione  alla  movimentazione
di prodotti avicoli e volatili vivi  nel  periodo  23  ottobre  -  31
dicembre 2021», che dispone l'impiego per il medesimo periodo di euro
30.000.000 (trentamilioni/00) di cui all'art.  1,  comma  528,  della
legge  30  dicembre  2021,  n.  234  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni a sostegno delle aziende avicole che hanno subito  danni
indiretti per l'adozione di misure  di  prevenzione,  eradicazione  e
contenimento dell'epidemia di influenza aviaria; 
  Considerato che per gli imprenditori del settore avicolo, le misure
di contenimento e restrizione sanitaria conseguenti  all'epidemia  di
influenza aviaria, si sono protratte oltre il periodo del 31 dicembre
2021, termine stabilito dal decreto  del  Ministero  delle  politiche
agricole alimentari e forestali n. 216437 del 12 maggio 2022,  ovvero
sino al 31 maggio 2022 compreso, prevedendo di conseguenza  tutte  le
limitazioni imposte dal caso, quali l'abbattimento degli animali,  il
fermo di impresa, l'impossibilita' di  commercializzare  il  prodotto
secondo i normali canali  commerciali  e  altre  tipologie  di  danno
indiretto; 
  Considerato  che  per  gli  imprenditori  del  settore  avicolo  e'
necessario poter ristabilire in  breve  tempo  la  produzione  e  far
fronte alla crisi derivata dai focolai di influenza aviaria  ad  alta
patogenicita' H5N1 e che pertanto occorre definire un livello  minimo
del finanziamento, erogabile a titolo di parziale sostegno dei  danni
indiretti da correlare all'attivita'  d'impresa  per  il  periodo  di
restrizione sanitaria  alla  movimentazione  di  prodotti  avicoli  e
volatili vivi nel periodo 1° gennaio - 31 maggio 2022; 
  Preso atto altresi' che le  organizzazioni  di  rappresentanza  del
settore avicolo  hanno  manifestato  la  necessita'  e  l'urgenza  di
prevedere interventi di sostegno economico anche per le aziende della
filiera le quali, benche'  non  ubicate  all'interno  delle  zone  di
restrizione sanitarie, hanno comunque subito, nel periodo 23  ottobre
2021 - 31 maggio 2022, danni  indiretti  e  indipendenti  dalla  loro
volonta' nel programmare, gestire e trasportare gli avicoli  di  loro
produzione  verso  le  aziende   colpite   dalle   misure   sanitarie
restrittive di polizia veterinaria situate  nelle  zone  focolaio  di
influenza aviaria; 
  Ritenuto   pertanto   necessario   accogliere   le    motivate    e
circostanziate istanze su esposte avanzate  dalle  organizzazioni  di
rappresentanza del settore avicolo in  quanto  ricadenti  nel  quadro
generale degli  interventi  di  sostegno  economico  a  favore  delle
aziende avicole italiane  che  hanno  subito  danni  indiretti  dalle
misure sanitarie  di  restrizione  alla  movimentazione  di  prodotti
avicoli e volatili vivi nel periodo 23 ottobre - 31 maggio 2022; 
  Vista la circolare del Presidente del Consiglio  dei  ministri  con
prot. USG - 0006090 P-1.1. del 21  luglio  2022,  emanata  a  seguito
delle dimissioni dell'esecutivo e dello scioglimento anticipato delle
Camere, nella quale si richiama l'impegno  del  Governo  al  disbrigo
degli affari correnti, ivi compresi l'adozione di atti amministrativi
e regolamentari urgenti; 
  Considerato che il presente  provvedimento  e'  conforme  a  quanto
dispone la sopracitata circolare del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri; 
  Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i  rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le  Province  autonome  di  Trento  e  Bolzano
sancita nella seduta del 28 settembre 2022; 
 
                              Decreta: 
 
                           Articolo unico 
 
  1. Si dispone, in continuita' con quanto previsto dal  decreto  del
Ministro delle politiche agricole alimentari e  forestali  n.  216437
del 12 maggio 2022, il finanziamento di un  ulteriore  intervento  di
euro 10.000.000 (diecimilioni/00) per l'anno 2022, ai sensi dell'art.
1, comma 528 della  legge  30  dicembre  2021,  n.  234,  cosi'  come
modificato dall'art. 26-quater, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio
2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022,
n. 25, destinato al sostegno delle  imprese  della  filiera  avicola,
impegnate nella produzione agricola primaria e della  trasformazione,
interessate dalle misure veterinarie e di polizia sanitaria e ubicate
nelle zone regolamentate indicate dalle norme  sanitarie  unionali  e
nazionali, nel periodo compreso fra il 1°  gennaio  e  il  31  maggio
2022. 
  2. Il finanziamento, di cui al comma 1,  e'  erogato  alle  imprese
della filiera avicola, impegnate nella produzione agricola primaria e
della trasformazione, cosi' come identificate nel  succitato  decreto
del Ministro delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali  n.
216437 del 12 maggio 2022 e con le risorse appostate sul capitolo  di
spesa n. 7098 pg. 01, per l'anno 2022. 
  3. Si dispone altresi',  in  ragione  di  quanto  rappresentato  in
premessa, di includere  nel  quadro  degli  interventi  economici  di
sostegno al comparto avicolo, anche quelle aziende  che,  seppur  non
ubicate  nelle  aree  sottoposte  a  restrizione  sanitarie  per   la
movimentazione di prodotti avicoli e volatili  vivi,  hanno  comunque
subito  danni  indiretti  e  indipendenti  dalla  loro  volonta'  nel
programmare, gestire e trasportare gli  avicoli  di  loro  produzione
verso le aziende situate invece  nelle  zone  focolaio  di  influenza
aviaria, per il periodo 23 ottobre 2021 - 31 maggio 2022, nonche' gli
incubatoi ubicati sia nelle aree sottoposte a  restrizione  sanitaria
sia nelle zone focolaio di  influenza  aviaria,  per  il  periodo  23
ottobre 2021 - 31 maggio 2022. 
  4. Ai fini dell'attuazione del presente decreto, si fa  riferimento
a quanto gia' determinato e regolamentato nel  decreto  del  Ministro
delle politiche agricole alimentari e  forestali  n.  216437  del  12
maggio 2022, compresa la Tabella A aggiornata ai punti  2),  4),  per
quanto riportato al precedente comma  3,  che  ne  costituisce  parte
integrante; analogamente, si fa riferimento al menzionato decreto per
quanto  attiene  l'attivita'  di  AGEA  e  degli  organismi  pagatori
territorialmente competenti e i relativi obblighi di trasparenza. 
  Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte  dei  conti  per  la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana. 
 
    Roma, 19 ottobre 2022 
 
                                              Il Ministro: Patuanelli 

Registrato alla Corte dei conti il 2 dicembre 2022 
Ufficio  di  controllo  sugli  atti  del  Ministero  dello   sviluppo
economico, del  Ministero  delle  politiche  agricole,  alimentari  e
forestali e del turismo, reg. n. 1197