IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E E FORESTALI
Visto l'art. 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
ed in particolare il comma 3, lettera c);
Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei
mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n.
922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del
Consiglio, in particolare l'art. 220;
Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 relativo ai contributi in
regime «de minimis» concessi dallo Stato;
Visto il regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25
giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in
applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e
forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della
Commissione (CE) n. 1857/2006 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
serie L n. 193 del 1° luglio 2014, pag. 1), e successive modifiche,
in particolare l'art. 26;
Visti gli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato
nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014 - 2020
(pubblicati nella Gazzetta Ufficiale 2014/C 204/01);
Visto il regolamento (UE) n. 2016/429 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali
trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di
sanita' animale («normativa in materia di sanita' animale») in
particolare l'art. 259, comma 1, lettera c);
Visto il regolamento delegato (UE) n. 2020/687 della Commissione
del 17 dicembre 2019 che integra il regolamento (UE) n. 2016/429 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme
relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie
elencate;
Visto il regolamento delegato (UE) n. 2020/689 della Commissione
del 17 dicembre 2019 che integra il regolamento (UE) n. 2016/429 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme
relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo
status di indenne da malattia per determinate malattie elencate ed
emergenti;
Visto il regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani
strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della
politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati
dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti
(UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;
Visto il regolamento (UE) n. 2021/2116 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e
sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il
regolamento (UE) n. 1306/2013;
Vista la decisione di esecuzione (UE) n. 2021/2310 della
Commissione del 21 dicembre 2021 che modifica l'allegato della
decisione di esecuzione (UE) n. 2021/641 relativa a misure di
emergenza in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta
patogenicita' in alcuni Stati membri;
Vista la comunicazione della Commissione europea 2008/C 14/02,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. C14 del 19
gennaio 2008, relativa alla revisione del metodo di fissazione dei
tassi di riferimento e di attualizzazione;
Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 9 riguardante
l'attuazione della direttiva 2005/94/CE relativa a misure comunitarie
di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva
92/40/CEE;
Visto il decreto ministeriale del 25 giugno 2010 e relativo
«Allegato A» che riguarda le misure di prevenzione, controllo e
sorveglianza del settore avicolo rurale;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali
sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione
della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e, in
particolare, l'art. 52 (Registro nazionale degli aiuti di Stato);
Visto il decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, cosi' come
modificato ed integrato dal decreto legislativo 4 ottobre 2019, n.
116, recante «Riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in
agricoltura - AGEA e per il riordino del sistema dei controlli nel
settore agroalimentare, in attuazione dell'art. 15 della legge 28
luglio 2016, n. 154»;
Vista la legge di bilancio 30 dicembre 2021, n. 234 (pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - n. 310 del 31
dicembre 2021 - Supplemento ordinario n. 49), che all'art. 1, comma
528, cosi' come modificato dall'art. 26-quater, comma 1, del
decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, prevede che una quota non inferiore
a 40 milioni di euro dello stanziamento previsto, per l'anno 2022,
dall'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 128, della
legge 30 dicembre 2020, n. 178 (capitolo di spesa n. 7098 pg 01), e'
destinata a misure in favore della filiera delle carni derivanti da
polli, tacchini, conigli domestici, lepri e altri animali vivi
destinati all'alimentazione umana nonche' delle uova di volatili in
guscio, fresche e conservate, fermo restando quanto previsto
dall'art. 1, commi 128 e 129, della legge n. 178 del 2020. Le risorse
di cui al presente comma sono impiegate prioritariamente per
interventi in favore degli operatori della filiera avicola
danneggiati dal blocco della movimentazione degli animali e delle
esportazioni di prodotti trasformati a seguito dell'influenza aviaria
degli anni 2021 e 2022;
Preso atto dell'esistenza, nell'ambito dello stanziamento
complessivo del capitolo di spesa n. 7098 pg. 01, della quota non
inferiore a 40 milioni di euro per l'anno 2022, cosi' come previsto
dall'art. 1, comma 528, della legge n. 234 del 2021 e successive
modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio
2017, n. 115, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - Serie generale - n. 175 del 28 luglio 2017, recante
«Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro
nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della
legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni»
e, in particolare, l'art. 6 «Aiuti nei settori agricoltura e pesca» e
l'art. 9 «registrazione degli aiuti individuali»;
Viste le note emanate dal Ministero della salute, a partire da
quella del 22 ottobre 2021 con prot.n. 27237 e successivi
aggiornamenti della stessa, aventi come oggetto i focolai di
influenza aviaria H5N1 ad alta patogenicita' e che hanno determinato
anche l'istituzione delle Zone di ulteriore restrizione (ZUR),
determinate con l'attivita' di monitoraggio territoriale effettuate
secondo quanto previsto dal piano d'azione programmato dai Servizi
veterinari nazionali, regionali con il supporto dell'Istituto
zooprofilattico delle Venezie;
Visto il piano pubblico di controllo e eradicazione dell'influenza
aviaria consultabile al link
https://www.izsvenezie.it/documenti/temi/influenza-aviaria//piani-sor
veglianza/piano-nazionale-influenza-aviaria-2021.pdf
Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari
e forestali n. 216437 del 12 maggio 2022 relativo a «Intervento a
sostegno delle aziende avicole italiane, che hanno subito danni
indiretti dalle misure sanitarie di restrizione alla movimentazione
di prodotti avicoli e volatili vivi nel periodo 23 ottobre - 31
dicembre 2021», che dispone l'impiego per il medesimo periodo di euro
30.000.000 (trentamilioni/00) di cui all'art. 1, comma 528, della
legge 30 dicembre 2021, n. 234 e successive modificazioni ed
integrazioni a sostegno delle aziende avicole che hanno subito danni
indiretti per l'adozione di misure di prevenzione, eradicazione e
contenimento dell'epidemia di influenza aviaria;
Considerato che per gli imprenditori del settore avicolo, le misure
di contenimento e restrizione sanitaria conseguenti all'epidemia di
influenza aviaria, si sono protratte oltre il periodo del 31 dicembre
2021, termine stabilito dal decreto del Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali n. 216437 del 12 maggio 2022, ovvero
sino al 31 maggio 2022 compreso, prevedendo di conseguenza tutte le
limitazioni imposte dal caso, quali l'abbattimento degli animali, il
fermo di impresa, l'impossibilita' di commercializzare il prodotto
secondo i normali canali commerciali e altre tipologie di danno
indiretto;
Considerato che per gli imprenditori del settore avicolo e'
necessario poter ristabilire in breve tempo la produzione e far
fronte alla crisi derivata dai focolai di influenza aviaria ad alta
patogenicita' H5N1 e che pertanto occorre definire un livello minimo
del finanziamento, erogabile a titolo di parziale sostegno dei danni
indiretti da correlare all'attivita' d'impresa per il periodo di
restrizione sanitaria alla movimentazione di prodotti avicoli e
volatili vivi nel periodo 1° gennaio - 31 maggio 2022;
Preso atto altresi' che le organizzazioni di rappresentanza del
settore avicolo hanno manifestato la necessita' e l'urgenza di
prevedere interventi di sostegno economico anche per le aziende della
filiera le quali, benche' non ubicate all'interno delle zone di
restrizione sanitarie, hanno comunque subito, nel periodo 23 ottobre
2021 - 31 maggio 2022, danni indiretti e indipendenti dalla loro
volonta' nel programmare, gestire e trasportare gli avicoli di loro
produzione verso le aziende colpite dalle misure sanitarie
restrittive di polizia veterinaria situate nelle zone focolaio di
influenza aviaria;
Ritenuto pertanto necessario accogliere le motivate e
circostanziate istanze su esposte avanzate dalle organizzazioni di
rappresentanza del settore avicolo in quanto ricadenti nel quadro
generale degli interventi di sostegno economico a favore delle
aziende avicole italiane che hanno subito danni indiretti dalle
misure sanitarie di restrizione alla movimentazione di prodotti
avicoli e volatili vivi nel periodo 23 ottobre - 31 maggio 2022;
Vista la circolare del Presidente del Consiglio dei ministri con
prot. USG - 0006090 P-1.1. del 21 luglio 2022, emanata a seguito
delle dimissioni dell'esecutivo e dello scioglimento anticipato delle
Camere, nella quale si richiama l'impegno del Governo al disbrigo
degli affari correnti, ivi compresi l'adozione di atti amministrativi
e regolamentari urgenti;
Considerato che il presente provvedimento e' conforme a quanto
dispone la sopracitata circolare del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano
sancita nella seduta del 28 settembre 2022;
Decreta:
Articolo unico
1. Si dispone, in continuita' con quanto previsto dal decreto del
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 216437
del 12 maggio 2022, il finanziamento di un ulteriore intervento di
euro 10.000.000 (diecimilioni/00) per l'anno 2022, ai sensi dell'art.
1, comma 528 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, cosi' come
modificato dall'art. 26-quater, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio
2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022,
n. 25, destinato al sostegno delle imprese della filiera avicola,
impegnate nella produzione agricola primaria e della trasformazione,
interessate dalle misure veterinarie e di polizia sanitaria e ubicate
nelle zone regolamentate indicate dalle norme sanitarie unionali e
nazionali, nel periodo compreso fra il 1° gennaio e il 31 maggio
2022.
2. Il finanziamento, di cui al comma 1, e' erogato alle imprese
della filiera avicola, impegnate nella produzione agricola primaria e
della trasformazione, cosi' come identificate nel succitato decreto
del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n.
216437 del 12 maggio 2022 e con le risorse appostate sul capitolo di
spesa n. 7098 pg. 01, per l'anno 2022.
3. Si dispone altresi', in ragione di quanto rappresentato in
premessa, di includere nel quadro degli interventi economici di
sostegno al comparto avicolo, anche quelle aziende che, seppur non
ubicate nelle aree sottoposte a restrizione sanitarie per la
movimentazione di prodotti avicoli e volatili vivi, hanno comunque
subito danni indiretti e indipendenti dalla loro volonta' nel
programmare, gestire e trasportare gli avicoli di loro produzione
verso le aziende situate invece nelle zone focolaio di influenza
aviaria, per il periodo 23 ottobre 2021 - 31 maggio 2022, nonche' gli
incubatoi ubicati sia nelle aree sottoposte a restrizione sanitaria
sia nelle zone focolaio di influenza aviaria, per il periodo 23
ottobre 2021 - 31 maggio 2022.
4. Ai fini dell'attuazione del presente decreto, si fa riferimento
a quanto gia' determinato e regolamentato nel decreto del Ministro
delle politiche agricole alimentari e forestali n. 216437 del 12
maggio 2022, compresa la Tabella A aggiornata ai punti 2), 4), per
quanto riportato al precedente comma 3, che ne costituisce parte
integrante; analogamente, si fa riferimento al menzionato decreto per
quanto attiene l'attivita' di AGEA e degli organismi pagatori
territorialmente competenti e i relativi obblighi di trasparenza.
Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 19 ottobre 2022
Il Ministro: Patuanelli
Registrato alla Corte dei conti il 2 dicembre 2022
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo
economico, del Ministero delle politiche agricole, alimentari e
forestali e del turismo, reg. n. 1197