IL COMITATO INTERMINISTERIALE 
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 
                      E LO SVILUPPO SOSTENIBILE 
 
  Vista la legge 27 febbraio 1967, n.  48,  recante  «Attribuzioni  e
ordinamento  del  Ministero  del  bilancio  e  della   programmazione
economica  e  istituzione  del   Comitato   dei   Ministri   per   la
programmazione economica» e, in particolare, l'art.  16,  concernente
l'istituzione e le attribuzioni del Comitato interministeriale per la
programmazione economica, di  seguito  CIPE,  nonche'  le  successive
disposizioni legislative  relative  alla  composizione  dello  stesso
Comitato, e, in particolare, il decreto-legge  14  ottobre  2019,  n.
111, recante «Misure urgenti per il rispetto degli obblighi  previsti
dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualita'  dell'aria  e  proroga  del
termine di cui all'art. 48, commi  11  e  13,  del  decreto-legge  17
ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla  legge  15
dicembre 2016, n. 229», convertito, con modificazioni, dalla legge 12
dicembre 2019, n. 141, il quale all'art. 1-bis ha previsto che dal 1°
gennaio  2021,  per  «rafforzare  il  coordinamento  delle  politiche
pubbliche in vista del perseguimento degli obiettivi  in  materia  di
sviluppo sostenibile indicati  dalla  risoluzione  A/70/L.I  adottata
dall'Assemblea generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite il 25
settembre  2015»,  il  CIPE  assuma  «la  denominazione  di  Comitato
interministeriale per  la  programmazione  economica  e  lo  sviluppo
sostenibile» e che «a decorrere dalla medesima data... in ogni  altra
disposizione vigente, qualunque richiamo al»  CIPE  «deve  intendersi
riferito  al  Comitato  interministeriale   per   la   programmazione
economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)»; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri», e successive modificazioni; 
  Vista la legge 7 agosto 1990,  n.  241,  recante  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi» e successive modificazioni; 
  Vista la legge 23 dicembre 1992,  n.  498,  che,  all'art.  11,  ha
demandato  a  questo  Comitato  l'emanazione  di  direttive  per   la
concessione della  garanzia  dello  Stato,  per  la  revisione  delle
convenzioni e degli atti aggiuntivi che disciplinano  le  concessioni
autostradali; 
  Vista la legge 24 dicembre  1993,  n.  537,  che,  all'art.  10  ha
dettato, tra l'altro, ulteriori disposizioni in tema  di  concessioni
autostradali; 
  Viste le delibere CIPE 24 aprile 1996, n. 65, recante «Linee  guida
per la regolazione  dei  servizi  di  pubblica  utilita'»,  che,  tra
l'altro, ha previsto l'istituzione, presso  questo  stesso  Comitato,
del Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee  guida  per  la
regolazione dei servizi di pubblica utilita', di seguito  NARS,  e  8
maggio 1996, n. 81, recante «Istituzione del nucleo di consulenza per
l'attuazione delle linee guida per  la  regolazione  dei  servizi  di
pubblica utilita'»; 
  Vista la delibera CIPE 20 dicembre  1996,  n.  319,  con  la  quale
questo Comitato ha definito lo  schema  regolatorio  complessivo  del
settore autostradale e, in particolare, ha  indicato  la  metodologia
del price  cap  quale  sistema  di  determinazione  delle  tariffe  e
stabilito in cinque anni la durata del periodo regolatorio; 
  Visto il decreto del Ministro dei lavori pubblici 15  aprile  1997,
n. 125, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, del  bilancio
e della programmazione  economica,  relativo  allo  schema  di  piano
economico-finanziario, di seguito PEF, da  adottare  da  parte  delle
societa' concessionarie autostradali; 
  Visto il decreto legislativo  5  dicembre  1997,  n.  430,  che  ha
confermato a questo Comitato la funzione di definire le linee guida e
i principi comuni per le amministrazioni che esercitano  funzioni  in
materia di  regolazione  dei  servizi  di  pubblica  utilita',  ferme
restando le competenze delle autorita' di settore; 
  Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, recante «Misure  in  materia
di investimenti, delega al Governo per il  riordino  degli  incentivi
all'occupazione e della normativa  che  disciplina  l'INAIL,  nonche'
disposizioni per il riordino degli enti previdenziali»  che  all'art.
1, comma 5, ha istituito presso il CIPE il «Sistema  di  monitoraggio
degli investimenti pubblici», di  seguito  MIP,  con  il  compito  di
fornire tempestivamente informazioni sull'attuazione delle  politiche
di sviluppo e la cui attivita' e' funzionale all'alimentazione di una
banca dati tenuta nell'ambito di questo stesso Comitato; 
  Visto  il  decreto-legge  3   ottobre   2006,   n.   262,   recante
«Disposizioni  urgenti  in   materia   tributaria   e   finanziaria»,
convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006,  n.  286,
e, in particolare, l'art. 2, comma  82,  il  quale  prevede  che  «In
occasione  del  primo  aggiornamento  del   piano   finanziario   che
costituisce  parte  della  convenzione  accessiva  alle   concessioni
autostradali,  ovvero  della  prima   revisione   della   convenzione
medesima, successivamente alla data di entrata in vigore del presente
decreto,  il  Ministro  delle  infrastrutture,  di  concerto  con  il
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  assicura  che  tutte  le
clausole  convenzionali  in  vigore,   nonche'   quelle   conseguenti
all'aggiornamento  ovvero  alla  revisione,  siano  inserite  in  una
convenzione unica, avente valore ricognitivo per le parti diverse  da
quelle  derivanti  dall'aggiornamento  ovvero  dalla  revisione.   La
convenzione  unica  sostituisce  ad  ogni  effetto   la   convenzione
originaria, nonche' tutti i relativi atti aggiuntivi»; 
  Vista la delibera CIPE 15 giugno 2007, n. 39, che detta criteri  in
materia  di   regolazione   economica   del   settore   autostradale,
successivamente integrata con delibera CIPE 21 marzo 2013, n. 27, che
ha dettato per le concessionarie esistenti alla data di pubblicazione
della  delibera  stessa,  criteri  e   modalita'   di   aggiornamento
quinquennale dei PEF; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  25
novembre 2008, e successive modificazioni, che definisce i compiti  e
le funzioni del NARS; 
  Visto il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante  «Disposizioni
urgenti per l'attuazione di obblighi  comunitari  e  l'esecuzione  di
sentenze  della  Corte  di  giustizia   delle   Comunita'   europee»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101,  il
cui art. 8-duodecies, comma 2 dispone che «sono approvati  tutti  gli
schemi di convenzione con la societa' ANAS S.p.a.  gia'  sottoscritti
dalle societa' concessionarie autostradali alla data del 31  dicembre
2010»; 
  Vista la convenzione unica sottoscritta in data 28 luglio 2009  tra
ANAS S.p.a., di seguito ANAS, e  Tangenziale  di  Napoli  S.p.a.,  di
seguito Tangenziale di Napoli, approvata il 1° gennaio 2010 ai  sensi
dell'art. 2, comma 202, della legge 23 dicembre 2009, n.  191  (Legge
finanziaria 2010), divenuta efficace dal 24 novembre 2010; 
  Visto il decreto legislativo 6  settembre  2011,  n.  159,  recante
«Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione,  nonche'
nuove disposizioni in materia di documentazione  antimafia,  a  norma
degli articoli 1  e  2  della  legge  13  agosto  2010,  n.  136»,  e
successive modificazioni; 
  Visto  il  decreto-legge  6  dicembre   2011,   n.   201,   recante
«Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il  consolidamento
dei conti pubblici», convertito, con modificazioni,  dalla  legge  22
dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 16 del decreto-legge
28 settembre 2018, n.  109,  recante  «Disposizioni  urgenti  per  la
citta'  di  Genova,  la  sicurezza   della   rete   nazionale   delle
infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016  e  2017,
il lavoro e le altre emergenze», convertito, con modificazioni, dalla
legge 16 novembre 2018, n. 130,  che  ha  ulteriormente  ampliato  le
competenze dell'Autorita' di regolazione dei  trasporti,  di  seguito
ART, e introdotto disposizioni in materia di tariffe e  di  sicurezza
autostradale e, in particolare: 
    1. l'art. 37 che, nell'istituire l'ART con specifiche  competenze
in   materia   di   concessioni    autostradali    ed    in    merito
all'individuazione dei sistemi tariffari, prevede al comma 6-ter  che
«Restano ferme le competenze del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, del Ministero dell'economia e delle  finanze  nonche'  del
CIPE in materia di approvazione di contratti di programma nonche'  di
atti convenzionali, con particolare riferimento ai profili di finanza
pubblica»; 
    2. l'art. 43, comma 1, il quale prevede che «Gli aggiornamenti  o
le revisioni delle convenzioni  autostradali  vigenti  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto, laddove comportino variazioni
o modificazioni al piano degli  investimenti  ovvero  ad  aspetti  di
carattere  regolatorio  a  tutela  della   finanza   pubblica,   sono
trasmessi, sentita l'Autorita' di regolazione  dei  trasporti  per  i
profili di competenza di cui all'art. 37, comma  2,  lettera  g),  in
merito all'individuazione dei sistemi tariffari, dal Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti al  CIPE  che,  sentito  il  NARS,  si
pronuncia entro  trenta  giorni  e,  successivamente,  approvati  con
decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  da  emanarsi
entro   trenta   giorni   dalla   avvenuta   trasmissione   dell'atto
convenzionale ad opera dell'amministrazione concedente»; 
  Visto il decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216,  recante  «Proroga
di termini previsti  da  disposizioni  legislative»  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 febbraio  2012,  n.  14,  e  successive
modificazioni e, in particolare, l'art. 11, ai  sensi  del  quale  il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di  seguito  MIT,  e'
subentrato  ad  ANAS  S.p.a.  nella  gestione  delle  autostrade   in
concessione; 
  Visto il decreto 1° ottobre 2012, n. 341, con il quale  il  MIT  ha
istituito, nell'ambito del Dipartimento per  le  infrastrutture,  gli
affari generali e il  personale,  la  struttura  di  vigilanza  sulle
concessionarie autostradali con il compito di svolgere le funzioni di
cui all'art. 36, comma 2, del decreto-legge 6  luglio  2011,  n.  98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,  e
successive modificazioni; 
  Vista la delibera CIPE 21 marzo 2013, n. 27, con  la  quale  questo
Comitato ha integrato la delibera CIPE n. 39 del 2007, dettando,  per
le concessionarie esistenti alla data di pubblicazione della delibera
stessa, criteri e modalita' di aggiornamento quinquennale dei PEF; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  11
febbraio 2014, n. 72, concernente il  regolamento  di  organizzazione
del MIT , come modificato dal decreto del  Presidente  del  Consiglio
dei ministri 23 dicembre 2020, n. 190, in particolare l'art. 4, comma
3, che ha modificato la denominazione della  Direzione  generale  che
esercita  le  funzioni  di  concedente  della  rete  autostradale  in
concessione in «Direzione generale per le  strade  e  le  autostrade,
l'alta sorveglianza sulle infrastrutture stradali e la vigilanza  sui
contratti concessori autostradali», di seguito DGVCA; 
  Visto il decreto del MIT  9  giugno  2015,  n.  194,  e  successive
modificazioni, con il quale e' stata soppressa la  Struttura  tecnica
di missione, istituita con decreto dello stesso Ministro 10  febbraio
2003, n. 356, e successive modificazioni, e sono stati  trasferiti  i
compiti di cui  agli  articoli  3  e  4  del  medesimo  decreto  alle
competenti Direzioni generali del Ministero, alle quali e'  demandata
la responsabilita' di assicurare la coerenza tra  i  contenuti  della
relazione istruttoria e la relativa documentazione a supporto; 
  Visto il citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50,  e,  in
particolare, la Parte III relativa ai «Contratti di concessione»; 
  Vista la delibera CIPE 7 agosto 2017, n. 68, con  la  quale  questo
Comitato  ha  aggiornato  la  regolazione  economica  delle  societa'
concessionarie autostradali di cui alle delibere CIPE 15 giugno 2007,
n. 39 e 21 marzo 2013, n. 27; 
  Visto il primo atto aggiuntivo alla convenzione unica, sottoscritto
in data 22 febbraio 2018, approvato con decreto interministeriale  n.
131  del  16  marzo  2018,  che  include  l'aggiornamento  del  Piano
economico  finanziario,  di  seguito   PEF,   relativo   al   periodo
regolatorio 2014-2018; 
  Considerato  che  il  31  dicembre  2018  e'  scaduto  il   periodo
regolatorio e, pertanto, e'  necessario  procedere  all'aggiornamento
del PEF per gli anni 2019-2023; 
  Visto  il  decreto-legge  30  dicembre  2019,   n.   162,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di proroga di  termini  legislativi,
di  organizzazione  delle  pubbliche  amministrazioni,   nonche'   di
innovazione tecnologica», convertito, con modificazioni, dalla  legge
28  febbraio  2020,  n.  8,  in  particolare,   l'art.   35   recante
«Disposizioni in materia di concessioni autostradali»; 
  Viste le seguenti delibere dell'ART: 
    1. delibera 18 febbraio 2019,  n.  16,  con  la  quale  l'ART  ha
avviato il procedimento volto a stabilire il «sistema  tariffario  di
pedaggio basato  sul  metodo  del  price  cap  e  con  determinazione
dell'indicatore di produttivita' X a cadenza  quinquennale»  per  una
serie  di  concessioni  fra  cui  Tangenziale  di  Napoli,  avviando,
altresi', la relativa consultazione pubblica; 
    2. delibera 19 giugno 2019, n. 79 con la quale l'ART ha approvato
il sistema tariffario di pedaggio basato sul metodo del price cap con
determinazione  dell'indicatore  di   produttivita'   X   a   cadenza
quinquennale relativo  alla  convenzione  unica  tra  ANAS  S.p.a.  e
Tangenziale di Napoli,  con  la  quale  e'  previsto  un  aumento  di
produttivita' del 27,63%; 
  Viste  le  norme  riguardanti  le  misure  urgenti  in  materia  di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19  e,
in particolare: 
    1. il decreto-legge del  17  marzo  2020,  n.  18,  il  quale  ha
previsto che «Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori,
propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi  allo
svolgimento di procedimenti amministrativi  su  istanza  di  parte  o
d'ufficio, pendenti  alla  data  del  23  febbraio  2020  o  iniziati
successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo  compreso
tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020»; 
    2. il decreto-legge 8 aprile 2020,  n.  23,  e,  in  particolare,
l'art. 37, il quale ha stabilito che «Il termine del 15  aprile  2020
previsto dai commi 1 e 5 dell'art. 103  del  decreto-legge  17  marzo
2020, n. 18, e' prorogato al 15 maggio 2020»; 
  Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante  «Disposizioni
urgenti in materia di riordino  delle  attribuzioni  dei  Ministeri»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55,  e,
in  particolare,  l'art.  5  che  prevede  che  il  Ministero   delle
infrastrutture  e  dei  trasporti  e'  ridenominato  Ministero  delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili, di seguito MIMS; 
  Vista la nota del 26 marzo 2021, n. 618, con la quale  la  societa'
ha fornito al MIMS  un  riscontro  ai  rilievi  ART,  contestualmente
presentando  una  proposta  di  PEF  aggiornato  relativamente   alla
determinazione  del  capitale  investito  netto,  di   seguito   CIN,
eliminando dal computo il capitale circolante netto  al  31  dicembre
2019, e del TIR pari a 7,96%; 
  Vista la nota del 18 giugno 2021, n. 1211, con la quale Tangenziale
di Napoli ha trasmesso al MIMS e  ad  ART  una  rielaborazione  della
proposta   del   PEF   per    recepire    ulteriori    considerazioni
dell'Autorita'; 
  Vista la nota del 1°  luglio  2021,  n.  18284,  con  la  quale  la
competente Direzione generale del MIMS ha segnalato a Tangenziale  di
Napoli alcune  incongruenze  relative  alla  determinazione  del  CIN
utilizzato ai fini dello sviluppo del PEF e ha richiesto di integrare
la documentazione trasmessa; 
  Vista la nota del 13 luglio 2021, n. 1394, con la quale Tangenziale
di Napoli ha riscontrato le richieste del MIMS trasmettendo lo schema
di riconciliazione del CIN al 31 dicembre 2018 in formato excel; 
  Vista la nota del 12 gennaio 2022, n. 37, con la quale  Tangenziale
di Napoli ha trasmesso al MIMS una nuova elaborazione di PEF; 
  Vista la nota del  17  gennaio  2022,  n.  899,  con  la  quale  la
competente Direzione generale del  MIMS  ha  trasmesso  all'ART,  per
l'espressione del parere  di  competenza,  la  nuova  versione  della
proposta di aggiornamento del PEF; 
  Visto il decreto-legge  27  gennaio  2022,  n.  4  recante  «Misure
urgenti  in  materia  di  sostegno  alle  imprese  e  agli  operatori
economici,  di  lavoro,  salute  e  servizi  territoriali,   connesse
all'emergenza da COVID-19, nonche' per il contenimento degli  effetti
degli aumenti  dei  prezzi  nel  settore  elettrico»  convertito  con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25  e,  in  particolare,
l'art. 24 che ha prorogato al  31  ottobre  2022  i  termini  per  la
definizione  del  procedimento   di   aggiornamento   dei   PEF   dei
concessionari autostradali, predisposti in conformita' alle  delibere
adottate dall'ART; 
  Visto il parere 9 febbraio 2022, n. 1, con il  quale  l'ART  si  e'
espressa in merito alla proposta di  aggiornamento  costituita  dallo
schema di secondo atto aggiuntivo alla convenzione  unica  del  2009,
dagli Allegati da «A» a «P», tra i quali  sono  ricompresi  il  Piano
economico finanziario ed il  Piano  finanziario  regolatorio  con  le
rispettive relazioni accompagnatorie, oltre allo Studio  di  traffico
(Allegato H); 
  Vista la nota 9 febbraio 2022, n.  2673,  con  la  quale  l'ART  ha
trasmesso al MIMS un documento contenente una serie  di  osservazioni
sullo schema di  secondo  atto  aggiuntivo  alla  convenzione  unica,
nonche' «alcune indicazioni riguardanti le modifiche che  si  ritiene
opportuno effettuare al testo della medesima convenzione»; 
  Vista la nota 15 febbraio 2022, n. 3847, con la quale  il  MIMS  ha
trasmesso a Tangenziale di Napoli il parere ART n. 1 del  2022  e  la
citata nota ART n. 2673 contenente osservazioni sullo schema di  atto
aggiuntivo; 
  Vista la nota del 5 aprile 2022, n. 617, con la  quale  Tangenziale
di  Napoli  ha  riscontrato  le   osservazioni   formulate   dall'ART
relativamente al PEF e allo schema di atto  aggiuntivo,  trasmettendo
una  nuova  versione  di  PEF,  l'allegato  E  e  l'atto   aggiuntivo
aggiornati; 
  Viste le note del 9 e 11 maggio 2022, n. 11905, 11909 e  12200  con
le quali la competente Direzione generale del MIMS  ha  trasmesso  la
documentazione relativa all'aggiornamento del PEF di  Tangenziale  di
Napoli  all'Ufficio  di  Gabinetto  del   medesimo   MIMS   ai   fini
dell'iscrizione all'ordine del giorno del CIPESS; 
  Vista la nota del 18 maggio 2022, n. 17287, con la quale il MIMS ha
richiesto l'iscrizione all'ordine del giorno della prima seduta utile
di questo Comitato dell'argomento di cui trattasi; 
  Vista la nota del MIMS n. 16434 del 27 giugno 2022, con la quale la
Direzione   generale   competente   ha   richiesto   alla    societa'
concessionaria di riformulare la proposta di PEF  conformandosi  alla
disciplina dell'ART, prevedendo la predisposizione di uno  schema  di
PEF  con  parametri  relativi  alla  determinazione  del   tasso   di
remunerazione per gli investimenti pregressi aggiornati alla data  di
scadenza del periodo regolatorio e producendo il prospetto di calcolo
del TIR su investimenti previgenti; 
  Vista la nota del 7 luglio 2022, n. 17499, con la quale il MIMS  ha
trasmesso la nuova documentazione istruttoria redatta da  Tangenziale
di  Napoli,  in  conformita'  alle  osservazioni  emerse  nel   corso
dell'istruttoria; 
  Vista la nota 14 luglio 2022, n. 18425, con la  quale  il  MIMS  ha
inviato la nota 13 luglio 2022, n. 1277, con la quale Tangenziale  di
Napoli ha trasmesso il nuovo schema di secondo atto  aggiuntivo,  che
sostituisce  quello  precedentemente  trasmesso  e   che,   pertanto,
costituisce l'oggetto del presente parere; 
  Visto il parere 26 luglio 2022, n. 2,  del  NARS  sullo  schema  di
secondo atto aggiuntivo alla convenzione unica, il relativo PEF e  il
Piano finanziario  regolatorio,  di  seguito  PFR,  con  indicazioni,
osservazioni e commenti; 
  Preso atto delle risultanze  dell'istruttoria  e,  in  particolare,
che: 
 
    sotto il profilo tecnico-procedurale: 
      1. l'ART, con parere n. 1 del 2022, si e'  espressa  in  merito
alla proposta di aggiornamento del  PEF  inviata  da  Tangenziale  di
Napoli  con  nota  n.  37  del  12  gennaio  2022,  con  le  seguenti
prescrizioni: 
        1.1 in ordine  alla  determinazione  della  tariffa  unitaria
media di riferimento, Tangenziale di Napoli ne ha calcolato il valore
tenendo conto di una formula basata sul pedaggio lordo del canone  di
concessione anziche' netto; 
        1.2 in ordine al tasso  interno  di  rendimento  relativo  al
sistema tariffario previgente, di seguito TIR, Tangenziale di  Napoli
nel PEF non configurava una corretta  applicazione  della  disciplina
tariffaria  introdotta  dalla  propria  delibera  n.  79  del   2019,
relativamente al grado di effettiva realizzazione degli  investimenti
e della loro eventuale  riprogrammazione  e  delle  poste  figurative
eventualmente maturate; 
      2. Tangenziale di Napoli, con la suddetta nota 5  aprile  2022,
n. 617, ha riscontrato i rilievi formulati dall'ART nel citato parere
e nella  nota  dell'Autorita'  9  febbraio  2022,  n.  2673,  facendo
presente, in particolare: 
        2.1 la correttezza del metodo di calcolo applicato in quanto,
secondo Tangenziale di Napoli, i ricavi da pedaggio  considerati  per
la determinazione  della  tariffa  media  relativa  al  2019,  devono
intendersi come «al lordo» della componente/quota relativa al  canone
di concessione del 2,4%; 
        2.2 di aver seguito le  indicazioni  della  misura  17.3  del
sistema tariffario ART di cui alla delibera n. 79 del 2019, in merito
alla determinazione del TIR, in particolare, la  remunerazione  degli
investimenti  e'  stata  calcolata  utilizzando  il  WACC   del   PEF
2014-2018, pari al 7,93% nominale pre-tax; 
        2.3 di aver recepito  la  maggior  parte  delle  osservazioni
formulate dall'ART nella predetta nota n. 2673 in merito al contenuto
dello schema di secondo atto aggiuntivo; 
      3. con particolare riferimento  al  rilievo  dell'ART  relativo
all'ipotesi di mancato accordo sul riequilibrio del PEF,  di  cui  al
punto 8 della nota dell'Autorita', Tangenziale  di  Napoli  ha  cosi'
riformulato il comma 17 dell'art. 12 dell'atto aggiuntivo:  «In  caso
di mancato accordo sul riequilibrio del piano economico  finanziario,
le parti possono  recedere  dal  contratto.  Al  concessionario  sono
rimborsati (i) gli importi di cui all'art. 176, comma 4, lettere a) e
b) oltre (ii) al valore delle poste figurative maturate alla data del
recesso, escludendo gli oneri derivanti dallo scioglimento anticipato
dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del  tasso  di
interesse»; 
      4. non risulterebbe recepita l'osservazione  dell'ART  relativa
alla  previsione  nell'art.  29,  comma  1,  lettera  d),  che   «gli
affidamenti dei servizi  di  distribuzione  carbolubrificanti,  delle
attivita' commerciali e di ricarica elettrica  debbano  avvenire  nel
rispetto dei provvedimenti adottati da ART  ai  sensi  dell'art.  37,
comma 2, lettera g), del decreto-legge n. 201/2011»; 
      5. nel corso dell'esame della  documentazione,  Tangenziale  di
Napoli si e'  allineata  alle  osservazioni,  formulate  «nell'ambito
dell'attivita' istruttoria in  sede  NARS»,  afferenti  al  tasso  di
remunerazione per gli investimenti pregressi, in particolare: 
        5.1 il TIR  previgente,  precedentemente  calcolato  pari  al
7,96%, e'  stato  rideterminato  in  6,83%.  La  variazione  di  tale
parametro ha determinato,  fra  l'altro,  la  riduzione  dell'aumento
tariffario annuo dallo 0,95% allo 0,39%; 
        5.2 in relazione alle poste  figurative  riportate  nel  PEF,
Tangenziale di Napoli ha provveduto ad aggiornarne  il  saldo  al  31
dicembre 2019 (59,3 milioni di euro) sulla  base  degli  investimenti
effettivamente realizzati e delle tariffe consuntivate; 
      6. Tangenziale di Napoli  ha  evidenziato  che  nella  versione
definitiva dell'atto aggiuntivo dovra' essere considerata tra i costi
operativi la remunerazione dei tributi COSAP/TOSAP/CUP,  quali  oneri
richiesti dagli enti locali; 
      7. Il NARS, con parere 26  luglio  2022,  n.  2,  ha  formulato
alcune  prescrizioni  e  raccomandazioni  concernenti  lo  schema  di
secondo atto aggiuntivo e il PEF, in particolare: 
        7.1  obbligo  di  esternalizzazione,  come  di   recente   ha
evidenziato anche la giurisprudenza  amministrativa  successiva  alla
sentenza della Corte costituzionale n. 218 del 2021; 
        7.2 modifica della formulazione dell'art. 11 del secondo atto
aggiuntivo che  emenda  l'art.  9-bis  della  convenzione  unica,  in
contrasto con la norma di cui all'art. 35 del  decreto-legge  n.  162
del 2019; 
        7.3 modifica della formulazione dell'art. 12 del secondo atto
aggiuntivo che emenda l'art.  11  della  convenzione  unica,  poiche'
introduce anche il valore delle poste figurative maturate  alla  data
del recesso, oltre agli importi di cui all'art. 176, comma 4, lettere
a) e b) del decreto legislativo n. 50 del 2016, in contrasto  con  la
disciplina prevista dall'art. 165,  comma  6,  del  medesimo  decreto
legislativo; 
        7.4  riformulazione  dell'art.  19,  recante  «Meccanismi  di
premialita'/penalita' con riferimento alla valutazione della qualita'
dei servizi» dello schema di atto aggiuntivo, che sostituisce  l'art.
19 della convenzione unica, al fine di individuare nei  dodici  mesi,
dalla data di efficacia del secondo atto aggiuntivo, la tempistica di
adozione  del  terzo  atto  aggiuntivo  volto  al  recepimento  degli
indicatori della qualita'. In caso di esplicitazione del  termine  di
adozione del terzo atto aggiuntivo, andra'  di  conseguenza  adeguato
anche  il  testo  dell'Allegato  C  alla  convenzione   unica,   come
sostituito dal secondo atto aggiuntivo; 
 
    sotto l'aspetto economico-finanziario: 
      1.  il  PEF/PFR  si  sviluppa   su   un   orizzonte   temporale
di diciannove  anni  (dal  2019  al  2037,  anno  di  scadenza  della
concessione); 
      2. sono previsti investimenti per  un  importo  complessivo  di
77,6 milioni di euro dal 2019 al 2037, oltre a 7,2 milioni di euro di
manutenzioni straordinarie; 
      3. per il periodo 2019-2037, e' previsto un  onere  complessivo
di manutenzioni ordinarie pari a circa 125,7 milioni di euro, di  cui
21,8 milioni di euro realizzate con risorse interne; 
      4. il capitale investito netto, di seguito CIN, e'  determinato
al 31 dicembre 2019 pari a circa 196,02 milioni di euro; 
      5. il TIR da sistema tariffario previgente e' pari al 6,83% per
le opere realizzate o in corso di realizzazione; 
      6. il tasso di remunerazione  di  capitale  investito  nominale
(WACC) per i nuovi investimenti e' pari  a  7,09%,  come  individuato
dalla delibera ART 19 giugno 2019, n. 79; 
      7. il valore di subentro risulta pari a zero; 
      8. il fattore di efficientamento complessivo,  quantificato  da
ART nel 27,63% viene realizzato in diciotto anni anziche'  in  cinque
anni, ed e' pari  all'1,78%  annuo,  corrispondente  al  recupero  di
efficienza produttiva complessiva determinata dall'ART; 
      9. il tasso di inflazione considerato  nel  PEF  e'  pari  allo
0,80% annuo per tutta la durata della concessione; 
      10. e' previsto un  incremento  tariffario  annuo  linearizzato
medio  dello  0,39%  a  partire  dal  2021  fino  alla   fine   della
concessione; 
      11. le  stime  di  traffico  prevedono  un  aumento  medio  del
traffico   stimato   dello   0,4%   nel   2020-2025,   traffico   che
successivamente si mantiene costante nel periodo 2025-2037; 
      12. in linea con la nota n. 26230 del 21 ottobre 2020 del MIMS,
di concerto con il MEF, con la quale sono stati  indicati  i  criteri
per  la   quantificazione   degli   effetti   straordinari   connessi
all'emergenza  sanitaria,  Tangenziale  di  Napoli,  ai  fini   della
determinazione della tariffa, ha  quantificato  perdite  pari  a  9,5
milioni di euro relative al periodo marzo-giugno 2020; 
  Tenuto conto  dell'esame  della  proposta  svolta  ai  sensi  della
delibera CIPE 28 novembre 2018, n. 82, recante  «Regolamento  interno
del Comitato  interministeriale  per  la  programmazione  economica»,
cosi' come modificata dalla delibera CIPE 15 dicembre  2020,  n.  79,
recante «Regolamento interno del Comitato  interministeriale  per  la
programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)»; 
  Vista  la  nota  del  2   agosto   2022,   n.   4317,   predisposta
congiuntamente  dal  Dipartimento  per   la   programmazione   e   il
coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio
dei ministri e  dal  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  di
seguito  MEF,  posta  a  base  dell'odierna  seduta   del   Comitato,
contenente le  valutazioni  e  le  prescrizioni  da  riportare  nella
presente delibera; 
  Su proposta del Ministro delle  infrastrutture  e  della  mobilita'
sostenibili; 
  Considerato il dibattito svolto in seduta; 
 
                              Delibera: 
 
  1. Ai sensi della normativa richiamata in  premessa,  e'  formulato
parere favorevole in ordine allo schema di  secondo  atto  aggiuntivo
alla convenzione tra il Ministero delle  infrastrutture  e  mobilita'
sostenibili   (concedente)   e   Tangenziale   di    Napoli    S.p.a.
(concessionario) e al relativo Piano  economico  finanziario  per  il
periodo   regolatorio   2019-2023,   con   le   prescrizioni   e   le
raccomandazioni di cui al parere NARS n. 2 del 26 luglio 2022, che il
Comitato fa proprie e che di seguito si riportano: 
    1.1. in merito  all'art.  5  «Obblighi  del  concessionario»,  si
rimette al Ministero  concedente  di  valutare  l'inserimento  di  un
ulteriore obbligo riguardante la previsione di  presentare  all'esame
del concedente entro il mese di novembre di ciascun anno l'elenco dei
lavori di ordinaria manutenzione, la cui classificazione e' riportata
nell'allegato F; 
    1.2.  si  suggerisce  di   rendere   congruenti   le   previsioni
convenzionali contenute nell'art. 6 (che modifica  l'art.  4.3  della
convenzione unica) e nell'art.  7  (che  modifica  l'art.  5.3  della
convenzione unica); 
    1.3. si raccomanda di sostituire il richiamo  al  «presente  atto
aggiuntivo» con quello al «secondo atto aggiuntivo» nei casi  in  cui
il secondo atto aggiuntivo riscrive parti del testo della convenzione
unica (es.: articoli 7, 8, 9, 10, 18 e 19); 
    1.4. si raccomanda di anticipare l'art. 10-bis rispetto  all'art.
11; 
    1.5. con riguardo all'art. 11, che introduce modifiche  ai  commi
1, 2 e 4 dell'art. 9-bis della convenzione unica: 
      1.5.1. con riferimento ai primi due commi dell'art. 9-bis della
convenzione unica, come  riscritti  dall'art.  11  del  secondo  atto
aggiuntivo, per ineludibili  ragioni  di  certezza  del  diritto,  le
previsioni  convenzionali  di  cui  all'art.  9-bis   devono   essere
allineate alle disposizioni contenute nella norma imperativa  di  cui
all'art.  35  del  decreto-legge  30  dicembre  2019,  n.  162,   con
riferimento  ai   casi   di   risoluzione   per   inadempimento   del
concessionario; 
      1.5.2. all'art. 9-bis della convenzione unica, come  modificato
dall'art. 11, occorre chiarire il testo del comma 1 distinguendo  tra
revoca e risoluzione per inadempimento del concedente; 
      1.5.3. laddove le modifiche introdotte all'art. 9-bis mirino  a
recepire nella convenzione unica la disciplina di «Cessazione, revoca
d'ufficio, risoluzione per inadempimento e subentro» di cui  all'art.
176  del  decreto  legislativo  n.  50  del   2016,   si   raccomanda
l'adeguamento del testo in coerenza con  le  previsioni  codicistiche
(salva in ogni caso l'applicazione dell'art. 35 del decreto-legge  n.
162 del 2019); 
      1.5.4. in ogni caso,  si  raccomanda  -  indipendentemente  dal
completo recepimento  della  disciplina  dell'art.  176  del  decreto
legislativo n. 50  del  2016  -  che  le  ipotesi  di  riconoscimento
dell'indennizzo calcolato secondo i criteri di  cui  all'art.  9-bis,
comma 2 - oggi riferite a tutte le fattispecie di cui al  comma  1  -
vengano limitate ai casi contemplati  nell'art.  176,  comma  4,  del
codice dei contratti pubblici (risoluzione  per  inadempimento  della
amministrazione aggiudicatrice ovvero revoca  della  concessione  per
motivi di pubblico interesse); 
      1.5.5.  con  riferimento  all'art.  9-bis.2,   come   riscritto
dall'art. 11 dell'atto aggiuntivo in esame, si raccomanda  l'adozione
di una formulazione della lettera c) piu' aderente a quanto  previsto
all'art. 176, comma 4, del decreto legislativo n. 50 del 2016; 
      1.5.6. in considerazione del  perimetro  applicativo  dell'art.
9-bis della  convenzione  unica  -  che  riguarda  tutti  i  casi  di
estinzione anticipata del rapporto concessorio -,  la  riformulazione
del comma 4 dell'art. 9-bis, secondo  cui  «L'indennizzo  di  cui  al
comma 2 e' corrisposto dal concessionario subentrante alla data della
consegna   dell'infrastruttura»,   determina   incertezza   per    il
concessionario uscente in ordine al conseguimento del risultato anche
nelle ipotesi in cui questi subisca incolpevolmente l'estinzione  del
rapporto e pone l'indennizzo a carico del concessionario  subentrante
in ogni ipotesi  di  estinzione  del  rapporto  concessorio,  potendo
comportare,  da  un  lato,  una  potenziale  barriera   all'ingresso,
limitativa della concorrenza, e, dall'altro lato, la neutralizzazione
delle conseguenze della responsabilita' del concedente anche nei casi
in cui la convenzione sia risolta a causa del suo  inadempimento;  si
suggerisce  pertanto  al  Ministero  concedente   di   valutare   una
riformulazione  della  norma  per  il   caso   di   risoluzione   per
inadempimento del concedente; 
    1.6. con riferimento all'art. 12, che riscrive  l'art.  11  della
convenzione unica dedicato al Piano economico-finanziario e al  Piano
finanziario-regolatorio: 
      1.6.1. deve essere espunto il riferimento al valore delle poste
figurative tra le voci da riconoscere al concessionario  in  caso  di
recesso per mancato accordo  sul  riequilibrio  del  piano  economico
finanziario  (art.  11,  comma  17  della  convenzione  unica,   come
modificato dallo schema di secondo atto aggiuntivo); 
      1.6.2. nella parte che riscrive il comma 18 dell'art. 11  della
convenzione  unica,  in  cui  viene  richiamato  il  procedimento  di
aggiornamento  quinquennale  del  PEF  ai  sensi  dell'art.  43   del
decreto-legge n. 201 del 2011, occorre inserire dopo «CIPESS che»  le
parole «sentito il NARS,»; 
    1.7. all'art. 13 - e, in generale, laddove ricorre - deve  essere
sostituita la parola «CIPE» con «CIPESS»; 
    1.8.  al  fine   di   evitare   possibili   dilazioni   temporali
nell'attuazione della regolazione della qualita', si  suggerisce  una
riformulazione dell'art. 19 «Meccanismi di premialita'/penalita'  con
riferimento alla valutazione della qualita' dei servizi» dello schema
di atto aggiuntivo,  che  sostituisce  l'art.  19  della  convenzione
unica, al  fine  di  individuare  nei  dodici  mesi,  dalla  data  di
efficacia del secondo atto aggiuntivo, la tempistica di adozione  del
terzo atto aggiuntivo volto al  recepimento  degli  indicatori  della
qualita'. In caso di esplicitazione del termine di adozione del terzo
atto aggiuntivo,  andra'  di  conseguenza  adeguato  anche  il  testo
dell'Allegato C alla convenzione unica, come sostituito  dal  secondo
atto aggiuntivo. 
  2. Il  concessionario,  in  relazione  alla  sentenza  della  Corte
costituzionale   n.    218    del    2021,    che    ha    dichiarato
l'incostituzionalita' dell'intero comma 1 dell'art.  177  del  codice
dei contratti pubblici, e' tenuto all'osservanza  delle  disposizioni
normative di futura emanazione. 
  3. Il MIMS provvedera' ad assicurare, per conto di questo Comitato,
la conservazione dei documenti relativi al progetto in esame. 
  4. Il suddetto Ministero provvedera' a  svolgere  le  attivita'  di
supporto intese a consentire a questo Comitato di espletare i compiti
di vigilanza sulla realizzazione delle opere ad esso assegnati  dalla
normativa citata in premessa, tenendo conto delle indicazioni di  cui
alla delibera di  questo  Comitato  n.  63  del  2003  richiamata  in
premessa. 
 
    Roma, 2 agosto 2022 
 
                                                Il Presidente: Draghi 
Il Segretario: Tabacci 

Registrato alla Corte dei conti il 2 dicembre 2022 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia  e  delle
finanze, reg. n. 1735