LA COMMISSIONE NAZIONALE 
                     PER LE SOCIETA' E LA BORSA 
 
  Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, di conversione in legge,  con
modificazioni,  del  decreto-legge  8  aprile  1974  n.  95,  recante
disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento  fiscale
dei titoli azionari; 
  Vista  la  direttiva  2006/43/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio del 17 maggio 2006,  relativa  alle  revisioni  legali  dei
conti annuali e dei conti  consolidati,  che  modifica  le  direttive
78/660/CEE  e  83/349/CEE  del  Consiglio  e  abroga   la   direttiva
84/253/CEE del Consiglio, come da ultimo modificata  dalla  direttiva
2014/56/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile  2014
relativa  alle  revisioni  legali  dei  conti  annuali  e  dei  conti
consolidati, che modifica la direttiva 2006/43/CE; 
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39,  e  successive
modifiche, concernente l'attuazione della  direttiva  2006/43/CE  del
Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006, relativa  alle
revisioni legali dei conti  annuali  e  dei  conti  consolidati,  che
modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del  Consiglio,  e  che
abroga la direttiva 84/253/CEE; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 174,
del 1° settembre 2022  (di  seguito  anche  «decreto  ministeriale»),
recante il regolamento concernente le condizioni per l'iscrizione nel
Registro dei revisori legali  dei  revisori  di  Paesi  terzi,  avuto
riguardo  ai  criteri  indicati  dalla  disciplina  comunitaria,   il
contenuto della domanda di iscrizione e le ipotesi  di  cancellazione
dal Registro dei revisori legali,  emanato  ai  sensi  dell'art.  34,
comma 7, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39; 
  Vista la  delibera  n.  19654,  del  5  luglio  2016  e  successive
modificazioni,  con  la  quale  e'  stato  adottato  il   regolamento
concernente i procedimenti per  l'adozione  di  atti  di  regolazione
generale, ai sensi dell'art. 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262; 
  Considerato che gli articoli 45 e 46 della direttiva 2006/43/CE del
17 maggio  2006  prevedono  rispettivamente  disposizioni  in  merito
all'iscrizione e alla vigilanza nei confronti dei revisori  di  Paesi
terzi, nonche' le deroghe all'iscrizione e alla vigilanza che possono
essere stabilite dagli Stati  membri  qualora  venga  adottata  dalla
Commissione europea la decisione di equivalenza del Paese terzo  dove
il revisore ha la propria sede, o quando, in attesa di tale decisione
della Commissione, l'equivalenza  sia  valutata  dallo  Stato  membro
sulla base di una propria determinazione o sulla base di  valutazioni
condotte singolarmente da altri Stati membri; 
  Considerato che l'art. 35 del decreto legislativo 27 gennaio  2010,
n. 39 prevede che «1. I revisori e gli enti di revisione contabile di
un Paese terzo iscritti nel Registro  sono  soggetti  al  sistema  di
controllo pubblico, di controllo  della  qualita'  e  di  indagini  e
sanzioni della  Consob.  2.  I  revisori  e  gli  enti  di  revisione
contabile di un Paese terzo iscritti nel Registro possono, su base di
reciprocita', essere esentati dai controlli di qualita'  disciplinati
dal presente decreto, qualora siano stati assoggettati a controlli di
qualita' di un altro Stato  membro  o  di  un  Paese  terzo  ritenuto
equivalente a norma dell'art.  46  della  direttiva  2006/43/CE,  nel
corso dei tre anni precedenti. 3. La Consob detta con regolamento  le
disposizioni attuative del presente articolo»; 
  Considerato che l'art. 36, comma  1,  del  decreto  legislativo  27
gennaio 2010, n. 39 prevede che «La  Consob  puo'  stabilire  di  non
applicare, in tutto o in parte, le disposizioni di cui agli  articoli
34 e 35 con riguardo ai revisori o agli enti di  revisione  contabile
di Paesi terzi soggetti, nel Paese terzo in cui hanno sede, a sistemi
di vigilanza pubblica, di controllo della  qualita',  di  indagini  e
sanzioni che  soddisfano  requisiti  equivalenti  a  quelli  previsti
dall'art.  46,  paragrafo  1,  della  direttiva  2006/43/CE»   e   al
successivo comma 3 del medesimo articolo il  quale  prevede  che  «La
sussistenza dell'equivalenza e' valutata in conformita'  all'art.  46
della direttiva 2006/43/CE»; 
  Considerato che l'art. 36, comma  2,  del  decreto  legislativo  27
gennaio 2010, n. 39 prevede che «Le esenzioni o  deroghe  di  cui  al
comma 1 sono stabilite su base di reciprocita'  e  a  condizione  che
siano stati stipulati accordi di cooperazione, anche mediante scambio
di informazioni, documenti  e  carte  di  lavoro,  tra  le  autorita'
italiane e il sistema  di  vigilanza  pubblica,  di  controllo  della
qualita', di indagini e sanzioni del Paese terzo»; 
  Considerato che l'art. 36, comma  4,  del  decreto  legislativo  27
gennaio 2010, n. 39 prevede che «La Consob detta con  regolamento  le
disposizioni attuative del presente articolo»; 
  Considerato che ai sensi dell'art. 10, comma  1,  lettera  c),  del
citato decreto ministeriale l'iscrizione  nell'apposita  sezione  del
registro dei revisori legali - Parte B - e' subordinata, tra l'altro,
alla sussistenza delle  condizioni  stabilite  dalla  Consob  con  il
regolamento previsto  dall'art.  36,  comma  4,  del  citato  decreto
legislativo n. 39/2010; 
  Considerato che a decorrere dalla data di  entrata  in  vigore  del
citato decreto ministeriale (26 novembre 2022), e' cessato il  regime
transitorio  previsto  dall'art.  161  del  decreto  legislativo   24
febbraio 1998, n. 58, e dall'art. 43 del citato  decreto  legislativo
n.   39/2010,   concernente   l'iscrizione   dei   revisori    esteri
nell'apposita sezione dell'Albo speciale della Consob  in  base  alla
precedente delibera n. 17439  del  27  luglio  2010,  fermo  restando
quanto previsto dall'art. 15 del decreto ministeriale; 
  Considerato  che  ai  sensi  dell'art.  15   del   citato   decreto
ministeriale «1. I revisori di Paesi terzi e gli  enti  di  revisione
contabile di Paesi  terzi,  gia'  iscritti  dalla  Consob,  ai  sensi
dell'art. 43 del decreto, nell'apposita  sezione  dell'Albo  Speciale
delle  societa'  di  revisione  previsto  dall'art.  161   del   TUF,
presentano, entro 90  giorni  dall'entrata  in  vigore  del  presente
regolamento, apposita domanda di iscrizione nella sezione Parte  A  o
Parte  B  a  seconda  del  ricorrere  delle   fattispecie   previste,
rispettivamente, dal capo II o III del presente regolamento. 2.  Fino
alla data di iscrizione  nella  Sezione  del  Registro  dei  revisori
legali, i revisori di Paesi terzi e gli enti di  revisione  contabile
di Paesi terzi, gia' iscritti dalla Consob  nella  sezione  dell'Albo
speciale di cui al comma  1,  possono  continuare  ad  effettuare  la
revisione legale dei conti delle entita' di cui all'art. 34, comma 1,
del decreto. Continuano ad  avere  effetti  giuridici  in  Italia  le
relazioni di revisione emesse fino  alla  data  di  iscrizione  nella
Sezione del registro dei revisori legali o di eventuale rigetto,  dai
revisori di Paesi terzi e dagli enti di revisione contabile di  Paesi
terzi, gia' iscritti nella sezione dell'Albo  speciale  della  Consob
che hanno presentato apposita domanda di iscrizione  nei  termini  di
cui al comma 1. 3. Il Capo III e le disposizioni di cui  al  comma  1
del presente articolo relative alle iscrizioni nella sezione Parte  B
trova applicazione dall'entrata in  vigore  del  regolamento  di  cui
all'art. 10, comma 1, lettera c).»; 
  Considerato che non sono  pervenute  osservazioni  in  risposta  al
documento di consultazione  pubblicato  in  data  14  novembre  2022,
concernente le disposizioni di attuazione  dei  citati  articoli  35,
comma 3, e 36, comma  4,  del  decreto  legislativo  n.  39/2010,  in
materia di vigilanza sui revisori e sugli enti di revisione contabile
di Paesi terzi e le deroghe in caso di equivalenza; 
 
                              Delibera: 
 
                               Art. 1 
 
 Approvazione del regolamento di attuazione degli art. 35, comma 3, 
         e 36, comma 4, del decreto legislativo n. 39/2010. 
 
  1.  E'  approvato  l'unito  regolamento  recante  disposizioni   di
attuazione dell'art. 35, comma 3 e dell'art. 36, comma 4, del decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n.  39,  concernenti  la  vigilanza  sui
revisori e sugli enti di revisione contabile  di  Paesi  terzi  e  le
deroghe in caso di equivalenza. 
  2. La presente delibera e' pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  e
nel sito internet della Consob. 
 
    Roma, 6 dicembre 2022 
 
                                                Il Presidente: Savona