LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 1974 n. 95, recante disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari; Vista la direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio, come da ultimo modificata dalla direttiva 2014/56/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica la direttiva 2006/43/CE; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, e successive modifiche, concernente l'attuazione della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio, e che abroga la direttiva 84/253/CEE; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 174, del 1° settembre 2022 (di seguito anche «decreto ministeriale»), recante il regolamento concernente le condizioni per l'iscrizione nel Registro dei revisori legali dei revisori di Paesi terzi, avuto riguardo ai criteri indicati dalla disciplina comunitaria, il contenuto della domanda di iscrizione e le ipotesi di cancellazione dal Registro dei revisori legali, emanato ai sensi dell'art. 34, comma 7, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39; Vista la delibera n. 19654, del 5 luglio 2016 e successive modificazioni, con la quale e' stato adottato il regolamento concernente i procedimenti per l'adozione di atti di regolazione generale, ai sensi dell'art. 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262; Considerato che gli articoli 45 e 46 della direttiva 2006/43/CE del 17 maggio 2006 prevedono rispettivamente disposizioni in merito all'iscrizione e alla vigilanza nei confronti dei revisori di Paesi terzi, nonche' le deroghe all'iscrizione e alla vigilanza che possono essere stabilite dagli Stati membri qualora venga adottata dalla Commissione europea la decisione di equivalenza del Paese terzo dove il revisore ha la propria sede, o quando, in attesa di tale decisione della Commissione, l'equivalenza sia valutata dallo Stato membro sulla base di una propria determinazione o sulla base di valutazioni condotte singolarmente da altri Stati membri; Considerato che l'art. 35 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 prevede che «1. I revisori e gli enti di revisione contabile di un Paese terzo iscritti nel Registro sono soggetti al sistema di controllo pubblico, di controllo della qualita' e di indagini e sanzioni della Consob. 2. I revisori e gli enti di revisione contabile di un Paese terzo iscritti nel Registro possono, su base di reciprocita', essere esentati dai controlli di qualita' disciplinati dal presente decreto, qualora siano stati assoggettati a controlli di qualita' di un altro Stato membro o di un Paese terzo ritenuto equivalente a norma dell'art. 46 della direttiva 2006/43/CE, nel corso dei tre anni precedenti. 3. La Consob detta con regolamento le disposizioni attuative del presente articolo»; Considerato che l'art. 36, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 prevede che «La Consob puo' stabilire di non applicare, in tutto o in parte, le disposizioni di cui agli articoli 34 e 35 con riguardo ai revisori o agli enti di revisione contabile di Paesi terzi soggetti, nel Paese terzo in cui hanno sede, a sistemi di vigilanza pubblica, di controllo della qualita', di indagini e sanzioni che soddisfano requisiti equivalenti a quelli previsti dall'art. 46, paragrafo 1, della direttiva 2006/43/CE» e al successivo comma 3 del medesimo articolo il quale prevede che «La sussistenza dell'equivalenza e' valutata in conformita' all'art. 46 della direttiva 2006/43/CE»; Considerato che l'art. 36, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 prevede che «Le esenzioni o deroghe di cui al comma 1 sono stabilite su base di reciprocita' e a condizione che siano stati stipulati accordi di cooperazione, anche mediante scambio di informazioni, documenti e carte di lavoro, tra le autorita' italiane e il sistema di vigilanza pubblica, di controllo della qualita', di indagini e sanzioni del Paese terzo»; Considerato che l'art. 36, comma 4, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 prevede che «La Consob detta con regolamento le disposizioni attuative del presente articolo»; Considerato che ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera c), del citato decreto ministeriale l'iscrizione nell'apposita sezione del registro dei revisori legali - Parte B - e' subordinata, tra l'altro, alla sussistenza delle condizioni stabilite dalla Consob con il regolamento previsto dall'art. 36, comma 4, del citato decreto legislativo n. 39/2010; Considerato che a decorrere dalla data di entrata in vigore del citato decreto ministeriale (26 novembre 2022), e' cessato il regime transitorio previsto dall'art. 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e dall'art. 43 del citato decreto legislativo n. 39/2010, concernente l'iscrizione dei revisori esteri nell'apposita sezione dell'Albo speciale della Consob in base alla precedente delibera n. 17439 del 27 luglio 2010, fermo restando quanto previsto dall'art. 15 del decreto ministeriale; Considerato che ai sensi dell'art. 15 del citato decreto ministeriale «1. I revisori di Paesi terzi e gli enti di revisione contabile di Paesi terzi, gia' iscritti dalla Consob, ai sensi dell'art. 43 del decreto, nell'apposita sezione dell'Albo Speciale delle societa' di revisione previsto dall'art. 161 del TUF, presentano, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, apposita domanda di iscrizione nella sezione Parte A o Parte B a seconda del ricorrere delle fattispecie previste, rispettivamente, dal capo II o III del presente regolamento. 2. Fino alla data di iscrizione nella Sezione del Registro dei revisori legali, i revisori di Paesi terzi e gli enti di revisione contabile di Paesi terzi, gia' iscritti dalla Consob nella sezione dell'Albo speciale di cui al comma 1, possono continuare ad effettuare la revisione legale dei conti delle entita' di cui all'art. 34, comma 1, del decreto. Continuano ad avere effetti giuridici in Italia le relazioni di revisione emesse fino alla data di iscrizione nella Sezione del registro dei revisori legali o di eventuale rigetto, dai revisori di Paesi terzi e dagli enti di revisione contabile di Paesi terzi, gia' iscritti nella sezione dell'Albo speciale della Consob che hanno presentato apposita domanda di iscrizione nei termini di cui al comma 1. 3. Il Capo III e le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo relative alle iscrizioni nella sezione Parte B trova applicazione dall'entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 10, comma 1, lettera c).»; Considerato che non sono pervenute osservazioni in risposta al documento di consultazione pubblicato in data 14 novembre 2022, concernente le disposizioni di attuazione dei citati articoli 35, comma 3, e 36, comma 4, del decreto legislativo n. 39/2010, in materia di vigilanza sui revisori e sugli enti di revisione contabile di Paesi terzi e le deroghe in caso di equivalenza; Delibera: Art. 1 Approvazione del regolamento di attuazione degli art. 35, comma 3, e 36, comma 4, del decreto legislativo n. 39/2010. 1. E' approvato l'unito regolamento recante disposizioni di attuazione dell'art. 35, comma 3 e dell'art. 36, comma 4, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, concernenti la vigilanza sui revisori e sugli enti di revisione contabile di Paesi terzi e le deroghe in caso di equivalenza. 2. La presente delibera e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale e nel sito internet della Consob. Roma, 6 dicembre 2022 Il Presidente: Savona