IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto il decreto del Ministro della salute 27 agosto 1999, n.  332,
concernente  «Regolamento  recante  norme  per  le   prestazioni   di
assistenza protesica erogabili  nell'ambito  del  Servizio  sanitario
nazionale: modalita'  di  erogazione  e  tariffe»,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie  generale  -  n.
227 del 27 settembre 1999; 
  Dato atto che l'art. 1, comma 5, del succitato decreto ministeriale
n. 332 del 1999, dispone che «qualora l'assistito scelga un tipo o un
modello   di   dispositivo   non   incluso   nel   nomenclatore,   ma
riconducibile,  a  giudizio  dello  specialista   prescrittore,   per
omogeneita' funzionale a quello  prescritto  ai  sensi  dell'art.  4,
comma 2, l'azienda di competenza autorizza la fornitura e corrisponde
al fornitore una remunerazione non superiore alla tariffa applicata o
al prezzo determinato dalla stessa azienda per il dispositivo incluso
nel nomenclatore e corrispondente a quello erogato»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  12
gennaio  2017,  recante  «Definizione  e  aggiornamento  dei  livelli
essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992,  n.  502»,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 65  del  18
marzo 2017 e, in particolare, gli articoli 17, 18 e 19 e gli allegati
5 e 12, relativi all'assistenza protesica; 
  Visto il decreto-legge 19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,  n.  77,  recante  «Misure
urgenti in materia di salute,  sostegno  al  lavoro  e  all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19», e, in particolare, l'art. 104, comma 3-bis, ai  sensi  del
quale  «Al  fine  di  contribuire  a  rimuovere  gli   ostacoli   che
impediscono  la  piena   inclusione   sociale   delle   persone   con
disabilita', in via sperimentale per l'anno 2020 e nel  limite  di  5
milioni di euro che costituisce tetto di spesa, il Servizio sanitario
nazionale provvede all'erogazione  degli  ausili,  ortesi  e  protesi
degli arti  inferiori  e  superiori,  a  tecnologia  avanzata  e  con
caratteristiche funzionali allo  svolgimento  di  attivita'  sportive
amatoriali, destinati a persone con disabilita' fisica. A  tale  fine
la dotazione del Fondo  sanitario  nazionale  e'  incrementata  di  5
milioni di euro per l'anno  2020.  Con  decreto  del  Ministro  della
salute, di concerto con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze,
previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra  lo
Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono
definiti i tetti di spesa per ciascuna regione che  accede  al  Fondo
sanitario nazionale, i criteri per l'erogazione degli ausili,  ortesi
e protesi di cui al primo periodo e le  modalita'  per  garantire  il
rispetto dei tetti di spesa regionali e nazionale.»; 
  Considerato che il Consiglio dell'Unione europea  ha  approvato  le
conclusioni sull'accesso allo sport per le  persone  con  disabilita'
(2019/C 192/06 - G.U.U.E. 7 giugno 2019), «invitando  con  forza  gli
Stati   a   fornire   sostegno   finanziario   alle    organizzazioni
specificamente dedite alla promozione dello sport per le persone  con
disabilita';  a  promuovere  la  partecipazione  delle  persone   con
disabilita' alle attivita' sportive ordinarie a tutti i livelli,  per
contribuire  all'efficace  assolvimento  della  funzione  sociale  ed
educativa dello sport»; 
  Visto il parere del Consiglio superiore di sanita' del 29  novembre
2021, in merito a «Articolo 104, comma 3-bis, della legge  17  luglio
2020, n. 77 - schema di  decreto  ministeriale  per  l'erogazione  di
ausili,  ortesi  e  protesi  degli  arti  inferiori  e  superiori,  a
tecnologia avanzata e con caratteristiche funzionali allo svolgimento
di attivita' sportive amatoriali, destinati a persone con disabilita'
fisica - sperimentazione» e vista la relazione tecnica allegata; 
  Considerato che la definizione  dei  tempi  e  delle  modalita'  di
presentazione delle domande da parte dei richiedenti del beneficio e'
demandata alle regioni e province autonome nel rispetto  del  proprio
sistema  di  organizzazione  con  gli  enti  del  Servizio  sanitario
regionale; 
  Considerata, altresi', la necessita' di garantire il  rispetto  del
limite di spesa  in  assenza  di  dati  in  ordine  alla  platea  dei
possibili beneficiari della presente disposizione, viene  individuata
la condizione economica come risultante dall'ISEE di cui  al  decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre  2013,  n.  159,
quale criterio di selezione; 
  Ritenuto di avviare la sperimentazione a decorrere dall'entrata  in
vigore del presente decreto, a valere sulla quota vincolata di  Fondo
sanitario nazionale per l'anno 2020, come  da  intesa  sancita  dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta  del  17  dicembre
2020 (rep. atti n. 227/CSR); 
  Vista l'intesa sancita dalla Conferenza permanente per  i  rapporti
tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento  e  Bolzano
nella seduta del 3 agosto 2022; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
           Aventi diritto e modalita' di accesso al fondo 
 
  1. Hanno diritto, in via sperimentale, agli ausili e  alle  protesi
degli  arti  inferiori  e  superiori  a  tecnologia  avanzata  e  con
caratteristiche funzionali allo  svolgimento  di  attivita'  sportive
amatoriali, gli invalidi civili amputati di arto e/o gli  affetti  da
paraparesi o paraplegia o tetraparesi che praticano, o sono in  grado
di praticare, attivita' motorie o sportive amatoriali individuali  in
una fascia d'eta' compresa tra i dieci ed i sessantaquattro anni. Per
i minori di  anni diciotto  non  e'  prevista  la  certificazione  di
accertamento dell'invalidita' civile. 
  2.  Al  fine  di  poter  accedere   all'erogazione   dei   suddetti
dispositivi,  e'  richiesto  un   certificato   di   idoneita'   allo
svolgimento di attivita' ludico motorie sportive, sulla base  di  una
richiesta formulata dall'interessato avente diritto e rientrante  nei
termini, rilasciato da medici specialisti  in  medicina  dello  sport
dipendenti o  convenzionati  con  il  Servizio  sanitario  nazionale,
nonche'  la  prescrizione  formulata  secondo  il  modello   di   cui
all'allegato 2, che fa parte  integrante  del  presente  decreto.  La
presentazione della domanda di  adesione  alla  sperimentazione  deve
essere corredata dalla certificazione ISEE  di  cui  al  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159. 
  3.  La  prescrizione  dei  dispositivi  e'  effettuata  dal  medico
specialista competente per patologia, dipendente o convenzionato  con
il Servizio sanitario nazionale,  secondo  le  modalita'  organizzate
dalle regioni/province autonome. Il medico specialista e'  tenuto  ad
effettuare il collaudo, ai sensi della normativa vigente. 
  4. La definizione dei tempi  e  delle  modalita'  di  presentazione
delle domande, da parte dei richiedenti del beneficio,  e'  demandata
alle regioni e province autonome,  nel  rispetto  dell'organizzazione
dei relativi servizi sanitari regionali. 
  5. L'erogazione delle protesi  e  degli  ausili  e'  garantita  dal
Servizio sanitario nazionale nei limiti di spesa previsti, pari  a  5
milioni di euro,  e  riguarda  componenti  a  tecnologia  avanzata  o
dispositivi  appositamente  progettati  per  praticare  le   suddette
attivita'. 
  6. In considerazione del rispetto del citato limite di  spesa,  per
il  periodo  di  durata  della  fase  sperimentale,  l'erogazione  di
componenti protesici indicati al punto 1 dell'allegato 1 esclude, per
il medesimo assistito, l'erogazione di un ausilio tra quelli indicati
al punto 2 del medesimo allegato. 
  7.  In  caso  di  amputazione  bilaterale  di  arto   e'   prevista
l'erogazione di piu' componenti protesici  nell'ambito  della  stessa
fornitura. 
  8. Le intere protesi e gli ausili erogati sono ceduti in proprieta'
all'assistito.  Non  e'  prevista  la  sostituzione,   ed   eventuali
riparazioni,   anche   di   singole    componenti    oggetto    della
sperimentazione, sono da considerarsi a carico dell'utente.