IL VICE MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'art. 3 della legge 26 aprile 1976, n. 221, il quale dispone
che il decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze,  con  il
quale vengono fissate, ai sensi dell'art. 3 della legge  1°  novembre
1973, n. 762, le misure unitarie del diritto  speciale  gravante  sui
generi indicati nell'art. 2  della  medesima  legge,  introdotti  nel
territorio extradoganale di Livigno, abbia validita' annuale; 
  Vista la  legge  27  febbraio  2002,  n.  16,  di  conversione  del
decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, che, nel sostituire l'art. 3,
lettera a) della  citata  legge  n.  762  del  1973,  ha  determinato
l'ammontare massimo del diritto speciale applicabile  sulla  benzina,
sul petrolio e sul gasolio, rispettivamente,  nelle  misure  di  euro
0,2330/lt per la benzina e di euro 0,1550/lt per il  petrolio  ed  il
gasolio; 
  Visto il decreto ministeriale 11 dicembre  2021,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 305 del 24 dicembre 2021,  che  ha  fissato  le
misure del diritto speciale per l'anno 2022, sulla benzina, petrolio,
gasolio ed altri generi, istituito nel  territorio  extradoganale  di
Livigno ai sensi della legge 1° novembre 1973, n.  762  e  successive
modificazioni; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre  2022,
con l'unita delega di funzioni, registrato alla Corte dei conti il 14
novembre 2022 - Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza  del
Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari
esteri,  reg.  n.  2833,  concernente  l'attribuzione  all'on.  prof.
Maurizio Leo del titolo di Vice Ministro del Ministero  dell'economia
e delle finanze. 
  Considerato che il Comune di Livigno, con deliberazione n. 139  del
24 agosto 2022, divenuta esecutiva per intervenuta  dichiarazione  di
immediata eseguibilita', ha fatto conoscere la  propria  proposta  in
ordine alla misura del diritto speciale previsto dal  citato  art.  2
della legge 1° novembre 1973, n. 762, ai sensi del successivo art.  3
del medesimo provvedimento legislativo, da applicare per l'anno 2023; 
  Considerato che la Camera di commercio, industria,  artigianato  ed
agricoltura di Sondrio, cui sono state trasferite le attivita'  degli
Uffici provinciali industria, commercio ed artigianato  (U.P.I.C.A.),
con nota prot. n. 11486 del 22 settembre 2022 ha  comunicato  di  non
avere osservazioni da formulare  sull'entita'  dei  valori  medi  dei
prezzi dei generi assoggettati a diritto speciale ai sensi  dell'art.
2, comma 2, della legge n. 762 del  1973  ed  ai  quali  deve  essere
riferita la percentuale di cui all'art. 3, lettera b) della  medesima
legge, per come indicati nella suddetta deliberazione comunale; 
  Considerato che occorre provvedere alla determinazione della misura
del diritto speciale previsto dall'art. 2  della  legge  1°  novembre
1973, n. 762, da applicare per l'anno 2023; 
  Ritenuto di confermare la  misura  del  diritto  speciale  gravante
sulla  benzina,  gasolio  per  uso  autotrazione,  gasolio  per   uso
riscaldamento e petrolio, come stabilita con il decreto  ministeriale
dell'11 dicembre 2021; 
  Considerato che la Camera di commercio, industria,  artigianato  ed
agricoltura di Sondrio, con la nota prot. n 11486  del  22  settembre
2022 citata ha comunicato i sottoelencati valori medi dei prezzi  per
quanto concerne gli oli  combustibili,  confermando  quelli  indicati
nella predetta deliberazione comunale n. 139 del 24 agosto 2022: 
    per l'olio combustile fluido  superiore  a  3°  E:  euro  4,00  a
quintale; 
    per l'olio combustile fluido fino a 5° E: euro 3,80 a quintale; 
    per l'olio semifluido denso da 5°  fino  a  7°  E:  euro  4,80  a
quintale; 
    per l'olio semifluido denso oltre i 7° E: euro 4,00 a quintale; 
  Ritenuto di confermare la misura  dell'aliquota  da  applicare  sui
valori medi cosi' come sopra determinati per il calcolo del  medesimo
diritto speciale da applicare con  riguardo  agli  oli  combustibili,
come indicata nel decreto ministeriale dell'11 dicembre 2021; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. La misura del diritto speciale previsto dall'art. 2 della  legge
1° novembre 1973, n. 762 e successive modificazioni, da applicare per
l'anno 2023, viene stabilita in  euro  0,233  per  la  benzina  senza
piombo, euro 0,155 per il gasolio per autotrazione, euro 0,055 per il
gasolio per riscaldamento ed euro 0,050 per il petrolio.