IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni
ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive
modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 12 giugno 1990, n. 146, e successive modificazioni
ed integrazioni;
Visto, in particolare, l'art. 8 della citata legge n. 146 del 1990,
il quale prevede che, quando sussista il fondato pericolo di un
pregiudizio grave e imminente ai diritti della persona
costituzionalmente tutelati dalla medesima legge, il Presidente del
Consiglio dei ministri o un Ministro da lui delegato, ove il
conflitto abbia rilevanza nazionale o interregionale, invita le parti
a desistere dai comportamenti che determinano la situazione di
pericolo, esperisce un tentativo di conciliazione e, se il tentativo
non riesce, adotta con ordinanza le misure necessarie a prevenire il
pregiudizio grave e imminente;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 ottobre
2022, con il quale il senatore Paolo Zangrillo e' stato nominato
Ministro senza portafoglio;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23
ottobre 2022, con il quale al predetto Ministro senza portafoglio e'
stato conferito l'incarico per la pubblica amministrazione;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12
novembre 2022, art. 1, comma 2, lettera h, con il quale il Ministro
senza portafoglio per la pubblica amministrazione e' stato delegato,
tra l'altro, all'attuazione della legge 12 giugno 1990, n. 146, e
successive modificazioni, limitatamente ai dipendenti delle
amministrazioni pubbliche dei comparti di contrattazione collettiva e
delle autonome aree di contrattazione della dirigenza, della carriera
prefettizia e di quella diplomatica, al corpo nazionale dei vigili
del fuoco, ai professori e ricercatori universitari, ai dipendenti
degli enti che svolgono la loro attivita' nelle materie contemplate
dalla legge 4 giugno 1985, n. 281, e successive modificazioni, e
dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287, e successive modificazioni e al
personale delle autorita' amministrative indipendenti e di cui alla
legge 19 giugno 2019, n. 56;
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei
Ministeri», pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 264 dell'11 novembre
2022;
Ritenuto opportuno, a tal fine, delegare le funzioni attribuite al
Presidente del Consiglio dei ministri dalla legge 12 giugno 1990, n.
146, e successive modificazioni, ai Ministri la cui competenza, anche
per i casi di vigilanza, si estende ai settori interessati dalle
astensioni dal lavoro regolamentate dalla citata legge 12 giugno
1990, n. 146, per quanto non compreso nella riportata delega al
Ministro senza portafoglio in materia di pubblica amministrazione;
Decreta:
Art. 1
1. L'esercizio delle funzioni e dei poteri attribuiti al Presidente
del Consiglio dei ministri dalla legge 12 giugno 1990, n. 146, e
successive modificazioni ed integrazioni, e' delegato, per quanto non
compreso nella delega in premessa e per i settori e gli ambiti di
rispettiva competenza al:
Ministro dell'interno;
Ministro della giustizia;
Ministro dell'economia e delle finanze;
Ministro delle imprese e del made in Italy;
Ministro del lavoro e delle politiche sociali;
Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle
foreste;
Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica;
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
Ministro dell'istruzione e del merito;
Ministro dell'universita' e della ricerca;
Ministro del turismo;
Ministro della cultura;
Ministro della salute.
Il presente decreto, trasmesso al competente organo di controllo,
sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 29 novembre 2022
Il Presidente
del Consiglio dei ministri
Meloni
Registrato alla Corte dei conti il 9 dicembre 2022
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del
Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, n.
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