IL MINISTRO DELLA SALUTE
di concerto con
IL MINISTRO DELEGATO
PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA
E LA TRANSIZIONE DIGITALE
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del
Servizio sanitario nazionale»;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante
«Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1
della legge 23 ottobre 1992, n. 421»;
Visto il decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, recante «Norme
per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma
dell'art. 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi»;
Visto il regolamento (UE) n. 2020/2094 del Consiglio del 14
dicembre 2020 che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la
ripresa, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi
COVID-19;
Visto l'art. 5 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, che
nell'istituire l'Agenzia per i servizi sanitari regionali ha
attribuito alla stessa specifiche funzioni «di supporto delle
attivita' regionali, di valutazione comparativa dei costi e dei
rendimenti dei servizi resi ai cittadini, di segnalazione di
disfunzioni e sprechi nella gestione delle risorse personali e
materiali e nelle forniture, di trasferimento dell'innovazione e
delle sperimentazioni in materia sanitaria»;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 115, titolato
«Completamento del riordino dell'Agenzia per i servizi sanitari
regionali, a norma degli articoli 1 e 3, comma 1, lettera c), della
legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto l'art. 2, comma 357, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)» che ha ridenominato
l'Agenzia in «Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali»;
Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Disposizioni sul
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e
bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023», Gazzetta Ufficiale
n. 322 del 30 dicembre 2020 che, all'art. 1, comma 1043, prevede
l'istituzione del sistema informatico di registrazione e
conservazione di supporto dalle attivita' di gestione, monitoraggio,
rendicontazione e controllo delle componenti del PNRR;
Visto il regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la
ripresa e la resilienza (regolamento RRF) con l'obiettivo specifico
di fornire agli Stati membri il sostegno finanziario al fine di
conseguire le tappe intermedie e gli obiettivi delle riforme e degli
investimenti stabiliti nei loro piani di ripresa e resilienza;
Visto il regolamento delegato UE n. 2021/2106 della Commissione del
28 settembre 2021, che integra il regolamento UE n. 2021/241 del
Parlamento europeo e del Consiglio, il quale prevede gli indicatori
comuni e gli elementi dettagliati del quadro di valutazione della
ripresa e della resilienza;
Tenuto conto dei principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra
l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e
digitale (c.d. tagging), gli allegati VI e VII al regolamento (UE) 12
febbraio 2021, 2021/241, il principio di parita' di genere, l'obbligo
di protezione e valorizzazione dei giovani ed il superamento del
divario territoriale;
Considerato che il principio di «non arrecare un danno
significativo» (DNSH, «Do no significant harm») e' definito, ai sensi
dell'art. 2, punto 6), del regolamento (UE) n. 2021/241, come segue:
«non sostenere o svolgere attivita' economiche che arrecano un danno
significativo all'obiettivo ambientale, ai sensi, ove pertinente,
dell'art. 17 del regolamento (UE) n. 2020/852»;
Visto l'art. 17 del regolamento (UE) n. 2020/852 che definisce gli
obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno
significativo (DNSH, «Do no significant harm»), e la Comunicazione
della Commissione UE 2021/C 58/01 recante «Orientamenti tecnici
sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo"
a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la
resilienza»;
Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) valutato
positivamente con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021
notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con
nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 29 luglio 2021, n. 108, recante
l'individuazione della Governance del Piano nazionale di ripresa e
resilienza e delle prime misure di rafforzamento delle strutture
amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure;
Viste le disposizioni di cui all'art. 46 del citato decreto-legge
31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
29 luglio 2021, n. 108, relative alle «Pari opportunita' e inclusione
lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC»;
Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: «Misure
urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa delle
pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della
giustizia»;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze dell'11
ottobre 2021 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana del 23 novembre 2021, n. 279, recante «Procedure relative
alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR
di cui all' art. 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178»
in particolare l'art. 3, comma 3, laddove si prevede che «Con
riferimento alle risorse del PNRR dedicate a specifici progetti in
materia sanitaria, le regioni e province autonome accendono appositi
capitoli relativi alla spesa sanitaria del bilancio gestionale al
fine di garantire un'esatta imputazione delle entrate e delle uscite
relative al finanziamento specifico, in coerenza con l' art. 20 del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118»;
Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 23
novembre 2021 che ha modificato la citata «Tabella A - PNRR - ITALIA
QUADRO FINANZIARIO PER AMMINISTRAZIONI TITOLARI» la quale prevede,
tra l'altro, per il sub-investimento «M6C1 1.2.3 Telemedicina per un
migliore supporto ai pazienti cronici» l'importo complessivo di euro
1.000.000.000,00 a titolarita' del Ministero della salute con
l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali come soggetto
attuatore e con MITD come altra amministrazione coinvolta;
Visto il decreto del Ministero della salute del 1° aprile 2022, che
ripartisce analiticamente il sub-investimento 1.2.3, attribuendo
specifica sub-codifica, in 1.2.3.1 «Piattaforma di telemedicina» a
cui vengono destinati euro 250.000.000 e 1.2.3.2 «Servizi di
telemedicina» a cui vengono destinati euro 750.000.000;
Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 2, comma 6-bis, del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni
dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 «le amministrazioni centrali
titolari di interventi previsti dal PNRR assicurano che, in sede di
definizione delle procedure di attuazione degli interventi del PNRR,
almeno il 40 per cento delle risorse allocabili territorialmente,
anche attraverso bandi, indipendentemente dalla fonte finanziaria di
provenienza, sia destinato alle regioni del Mezzogiorno, salve le
specifiche allocazioni territoriali gia' previste nel PNRR. Il
Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del
Consiglio dei ministri, attraverso i dati rilevati dal sistema di
monitoraggio attivato dal Servizio centrale per il PNRR verifica il
rispetto del predetto obiettivo e, laddove necessario, sottopone gli
eventuali casi di scostamento alla Cabina di regia, che adotta le
occorrenti misure correttive e propone eventuali misure
compensative»;
Considerato che, ai sensi dell'art. 12, comma 1, del citato
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 «In caso di mancato rispetto da
parte delle regioni, delle Province autonome di Trento e di Bolzano,
delle citta' metropolitane, delle province e dei comuni degli
obblighi e impegni finalizzati all'attuazione del PNRR e assunti in
qualita' di soggetti attuatori, consistenti anche nella mancata
adozione di atti e provvedimenti necessari all'avvio dei progetti del
Piano, ovvero nel ritardo, inerzia o difformita' nell'esecuzione dei
progetti, il Presidente del Consiglio dei ministri, ove sia messo a
rischio il conseguimento degli obiettivi intermedi e finali del PNRR
e su proposta della Cabina di regia o del Ministro competente,
assegna al soggetto attuatore interessato un termine per provvedere
non superiore a trenta giorni. In caso di perdurante inerzia, su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro
competente, sentito il soggetto attuatore, il Consiglio dei ministri
individua l'amministrazione, l'ente, l'organo o l'ufficio, ovvero in
alternativa nomina uno o piu' commissari ad acta, ai quali
attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare gli atti o
provvedimenti necessari ovvero di provvedere all'esecuzione dei
progetti, anche avvalendosi di societa' di cui all'art. 2 del decreto
legislativo 19 agosto 2016, n. 175 o di altre amministrazioni
specificamente indicate.»;
Visto l'art. 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178,
ai sensi del quale con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia
e delle finanze sono stabilite le procedure amministrativo-contabili
per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonche'
le modalita' di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al
comma 1037;
Visto l'art. 1, comma 1043, secondo periodo, della legge 30
dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale, al fine di supportare le
attivita' di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di
controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato - sviluppa e rende disponibile un apposito
sistema informatico;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze del 15 settembre
2021 in cui sono definite le modalita' di rilevazione dei dati di
attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun
progetto, da rendere disponibili in formato elaborabile, con
particolare riferimento ai costi programmati, agli obiettivi
perseguiti, alla spesa sostenuta, alle ricadute sui territori che ne
beneficiano, ai soggetti attuatori, ai tempi di realizzazione
previsti ed effettivi, agli indicatori di realizzazione e di
risultato, nonche' a ogni altro elemento utile per l'analisi e la
valutazione degli interventi;
Considerato che la misura contribuisce all'indicatore comune UE
«Utenti di servizi, prodotti e processi digitali pubblici nuovi e
aggiornati» misurato attraverso il numero di utenti di servizi,
prodotti e processi digitali pubblici recentemente sviluppati o
significativamente aggiornati grazie al sostegno fornito da misure
nell'ambito del dispositivo di ripresa e resilienza e che il soggetto
attuatore e' responsabile della corretta alimentazione
dell'indicatore sul sistema informativo REGIS - di cui al comma 1043,
art. 1, legge 30 dicembre 2020, n. 178;
Vista la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce
la normativa attuativa della riforma del Codice unico di progetto
(CUP);
Vista la circolare RGS-MEF del 14 ottobre 2021, n. 21, recante
«Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Trasmissione delle
istruzioni tecniche per la selezione dei progetti PNRR»;
Vista la circolare RGS-MEF del 29 ottobre 2021, n. 25, recante
«Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Rilevazione
periodica avvisi, bandi e altre procedure di attivazione degli
investimenti»;
Vista la circolare RGS-MEF del 30 dicembre 2021, n. 32, recante
«Piano nazionale di ripresa e resilienza - Guida operativa per il
rispetto del principio di non arrecare danno significativo
all'ambiente (DNSH)»;
Vista la circolare RGS-MEF del 31 dicembre 2021, n. 33, recante
«Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Nota di chiarimento
sulla circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 - Trasmissione delle
istruzioni tecniche per la selezione dei progetti PNRR -
addizionalita', finanziamento complementare e obbligo di assenza del
c.d. doppio finanziamento»;
Visto l'Accordo di collaborazione tra l'AGENAS, il Ministero della
salute e la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per
la trasformazione digitale, sottoscritto il 31 dicembre 2021, avente
ad oggetto la collaborazione tra le parti per la realizzazione tra
gli altri del sub-investimento 1.2.3 «Telemedicina per un migliore
supporto ai pazienti cronici», all'interno della misura 1.2: «Casa
come primo luogo di cura e telemedicina», nell'ambito del quale
AGENAS e' stata individuata quale «soggetto attuatore»;
Vista la circolare RGS-MEF del 18 gennaio 2022, n. 4, recante
«Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - art. 1, comma 1,
del decreto-legge n. 80 del 2021 - Indicazioni attuative»;
Vista la circolare RGS-MEF del 24 gennaio 2022, n. 6 recante «Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Servizi di assistenza
tecnica per le amministrazioni titolari di interventi e soggetti
attuatori del PNRR»;
Vista la circolare RGS-MEF del 10 febbraio 2022, n. 9 recante
«Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Trasmissione delle
istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e
controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del
PNRR»;
Visti gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e
milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;
Viste le Linee guida attuative del comma 15-bis dell'art. 12 del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, approvate nella Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano il 28 maggio 2022;
Visto l'art. 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,
recante «Fascicolo sanitario elettronico, sistemi di sorveglianza nel
settore sanitario e governo della sanita' digitale», come modificato
dall'art. 21 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25;
Visto il comma 15-decies dell'art. 12 del decreto-legge 18 ottobre
2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2012, n. 221, novellato dall'art. 21 del decreto-legge 27 gennaio
2022, n. 4, convertito dalla legge 28 marzo 2022, n. 25 che, al fine
di garantire l'omogeneita' a livello nazionale e l'efficienza
nell'attuazione delle politiche di prevenzione e nell'erogazione dei
servizi sanitari, ivi inclusi quelli di telemedicina, attribuisce,
tra l'altro, all'Agenas il ruolo di Agenzia nazionale per la sanita'
digitale (ASD), assicurando il potenziamento della digitalizzazione
dei servizi e dei processi in sanita';
Visto il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, recante
«Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle
infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la
funzionalita' del Ministero delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e
dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali
e autostradali»;
Visto, in particolare, l'art. 10, comma 3, del decreto-legge 10
settembre 2021, n. 121, il quale prevede che «La notifica della
citata decisione di esecuzione del consiglio UE - ECOFIN recante
"Approvazione della valutazione del Piano nazionale di ripresa e
resilienza dell'Italia", unitamente al decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze di cui al comma 2, costituiscono la
base giuridica di riferimento per l'attivazione, da parte delle
amministrazioni responsabili, delle procedure di attuazione dei
singoli interventi previsti dal PNRR, secondo quanto disposto dalla
vigente normativa nazionale ed europea, ivi compresa l'assunzione dei
corrispondenti impegni di spesa, nei limiti delle risorse assegnate
ai sensi del decreto di cui al comma 2»;
Visto l'investimento 1.2.3.2 «Servizi di telemedicina» ricompreso
nel sub-investimento 1.2.3 «Telemedicina per un miglior supporto ai
pazienti cronici», Missione 6 Componente 1 del Piano nazionale di
ripresa e resilienza (PNRR);
Premesso che il Comitato interministeriale sulla transizione
digitale nella riunione del 15 dicembre 2021 ha previsto la
designazione, su proposta del Ministro per gli affari regionali e
delle autonomie e di concerto con il Ministro delegato per
l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e con il Ministro
della salute, di regioni capofila nell'ambito della gestione delle
procedure di procurement dei progetti verticali di telemedicina;
Premesso che, con la lettera 2 marzo 2022, il Ministro per gli
affari regionali e delle autonomie, a seguito dell'informativa resa,
ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, dal Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e
la transizione digitale in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e
di Bolzano, ha proposto le Regioni Lombardia e Puglia quali regioni
capofila;
Premesso che il Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e
la transizione digitale e il Ministro della salute, in data 4 marzo
2022, hanno espresso formale concerto alla predetta proposta del
Ministro per gli affari regionali e delle autonomie in ordine alla
designazione delle Regioni Lombardia e Puglia quali regioni capofila;
Ritenuto, pertanto, necessario, al fine di garantire l'attuazione
dell'investimento della Missione 6 Componente 1 - 1.2.3 «Telemedicina
per un migliore supporto ai pazienti cronici» - sub-intervento
«Servizi di telemedicina», definire le procedure di selezione delle
soluzioni di telemedicina e diffusione sul territorio nazionale,
nonche' i meccanismi di valutazione delle proposte di fabbisogno
regionale per i servizi minimi di telemedicina e adottare le Linee di
indirizzo per i servizi di telemedicina, prodotte nell'ambito delle
attivita' del Gruppo di lavoro telemedicina coordinato da AGENAS;
Acquisito il concerto del Ministero delegato per l'innovazione
tecnologica e la transizione digitale in data 29 settembre 2022;
Decreta:
Art. 1
Processo per la selezione di soluzioni di telemedicina
e diffusione sul territorio nazionale
1. Al fine di raggiungere gli obiettivi previsti nell'ambito della
Missione 6 Componente 1 del sub-investimento 1.2.3 Telemedicina,
considerato che la Regione Lombardia e la Regione Puglia sono state
individuate quali regioni capofila con il compito specifico di
provvedere, anche avvalendosi delle proprie centrali di committenza,
alle procedure di acquisizione di soluzioni di telemedicina conformi
alle Linee guida adottate in materia ai sensi del comma 15-undecies,
lettera a) dell'art. 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, l'Agenzia nazionale
per i servizi sanitari regionali (Agenas), in qualita' di soggetto
attuatore dell'investimento, stipula con le regioni capofila apposite
convenzioni.
2. L'Agenas acquisisce il Piano operativo e il fabbisogno di
ciascuna regione e provincia autonoma per i servizi minimi di
telemedicina secondo il format di cui all'allegato A del presente
decreto, avvalendosi dell'apposito portale web messo a disposizione
dalla stessa. Nel Piano operativo, ciascuna regione e provincia
autonoma indica:
a. il proprio fabbisogno totale per i servizi di telemedicina
previsti per l'infrastruttura regionale di telemedicina come definita
nelle Linee guida adottate in materia ai sensi del comma 15-undecies,
lettera a) dell'art. 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 e il rispetto di
Milestone e Target nonche' il cronoprogramma dello specifico
sub-investimento;
b. quali componenti del fabbisogno intende eventualmente
garantire con soluzioni di telemedicina gia' esistenti e attive su
tutto il territorio regionale alla data di registrazione del presente
decreto;
c. quali componenti del fabbisogno totale intende acquisire
nell'ambito del sub-investimento 1.2.3.2.
3. La Commissione tecnica di valutazione di cui al successivo art.
2 valuta i Piani operativi e di fabbisogno regionali; tali documenti
possono contenere anche soluzioni gia' presenti sul territorio
regionale. La valutazione verte sulla conformita' della
programmazione regionale e delle soluzioni esistenti alle Linee guida
adottate in materia, ai sensi del comma 15-undecies, lettera a)
dell'art. 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito
dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, in coerenza con il fabbisogno
regionale, con gli obiettivi specifici del sub-investimento e nel
rispetto dei principi del PNRR. I Piani operativi valutati
interamente conformi possono essere finanziati con le risorse
assegnate attraverso il decreto di cui all'art. 4. Per ottenere il
finanziamento PNRR, le regioni e province autonome i cui piani sono
stati approvati possono attivare le soluzioni selezionate
esclusivamente attraverso le gare delle regioni capofila.
4. All'esito della valutazione di cui al comma 3, le regioni
capofila pubblicano i bandi di gara.
5. Allo scopo di consentire a tutte le regioni e province autonome
di attivare l'Infrastruttura regionale di telemedicina, come definita
nelle Linee guida di cui al comma 3, nei tempi previsti
dall'investimento PNRR M6C1 1.2.3, le regioni capofila stipulano
appositi accordi, ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n.
241, in conformita' a quanto previsto dall'art. 5, comma 6, del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con le regioni e le
province autonome che intendono avvalersi delle attivita' di acquisto
delle predette regioni capofila.