IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
                           di concerto con 
 
                        IL MINISTRO DELEGATO 
                    PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA 
                      E LA TRANSIZIONE DIGITALE 
 
  Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante  «Istituzione  del
Servizio sanitario nazionale»; 
  Visto il decreto legislativo 30  dicembre  1992,  n.  502,  recante
«Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art.  1
della legge 23 ottobre 1992, n. 421»; 
  Visto il decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, recante «Norme
per la razionalizzazione del Servizio sanitario  nazionale,  a  norma
dell'art. 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419»; 
  Vista la legge 7 agosto 1990,  n.  241,  recante  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi»; 
  Visto il  regolamento  (UE)  n.  2020/2094  del  Consiglio  del  14
dicembre 2020 che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la
ripresa,  a  sostegno  alla  ripresa  dell'economia  dopo  la   crisi
COVID-19; 
  Visto l'art. 5 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266,  che
nell'istituire  l'Agenzia  per  i  servizi  sanitari   regionali   ha
attribuito  alla  stessa  specifiche  funzioni  «di  supporto   delle
attivita' regionali, di  valutazione  comparativa  dei  costi  e  dei
rendimenti  dei  servizi  resi  ai  cittadini,  di  segnalazione   di
disfunzioni e  sprechi  nella  gestione  delle  risorse  personali  e
materiali e nelle  forniture,  di  trasferimento  dell'innovazione  e
delle sperimentazioni in materia sanitaria»; 
  Visto il decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  115,  titolato
«Completamento del  riordino  dell'Agenzia  per  i  servizi  sanitari
regionali, a norma degli articoli 1 e 3, comma 1, lettera  c),  della
legge 15 marzo 1997, n. 59; 
  Visto l'art. 2, comma 357, della legge 24 dicembre  2007,  n.  244,
recante «Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)» che ha ridenominato
l'Agenzia in «Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali»; 
  Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Disposizioni  sul
bilancio di previsione dello Stato  per  l'anno  finanziario  2021  e
bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023»,  Gazzetta  Ufficiale
n. 322 del 30 dicembre 2020 che,  all'art.  1,  comma  1043,  prevede
l'istituzione   del   sistema   informatico   di   registrazione    e
conservazione di supporto dalle attivita' di gestione,  monitoraggio,
rendicontazione e controllo delle componenti del PNRR; 
  Visto il regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento europeo e  del
Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la
ripresa e la resilienza (regolamento RRF) con  l'obiettivo  specifico
di fornire agli Stati membri  il  sostegno  finanziario  al  fine  di
conseguire le tappe intermedie e gli obiettivi delle riforme e  degli
investimenti stabiliti nei loro piani di ripresa e resilienza; 
  Visto il regolamento delegato UE n. 2021/2106 della Commissione del
28 settembre 2021, che integra il  regolamento  UE  n.  2021/241  del
Parlamento europeo e del Consiglio, il quale prevede  gli  indicatori
comuni e gli elementi dettagliati del  quadro  di  valutazione  della
ripresa e della resilienza; 
  Tenuto conto dei principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra
l'altro,  il  principio  del  contributo  all'obiettivo  climatico  e
digitale (c.d. tagging), gli allegati VI e VII al regolamento (UE) 12
febbraio 2021, 2021/241, il principio di parita' di genere, l'obbligo
di protezione e valorizzazione dei  giovani  ed  il  superamento  del
divario territoriale; 
  Considerato  che  il  principio   di   «non   arrecare   un   danno
significativo» (DNSH, «Do no significant harm») e' definito, ai sensi
dell'art. 2, punto 6), del regolamento (UE) n. 2021/241, come  segue:
«non sostenere o svolgere attivita' economiche che arrecano un  danno
significativo all'obiettivo ambientale,  ai  sensi,  ove  pertinente,
dell'art. 17 del regolamento (UE) n. 2020/852»; 
  Visto l'art. 17 del regolamento (UE) n. 2020/852 che definisce  gli
obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare  un  danno
significativo (DNSH, «Do no significant harm»),  e  la  Comunicazione
della Commissione  UE  2021/C  58/01  recante  «Orientamenti  tecnici
sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo"
a  norma  del  regolamento  sul  dispositivo  per  la  ripresa  e  la
resilienza»; 
  Visto il Piano nazionale di ripresa e  resilienza  (PNRR)  valutato
positivamente con decisione del Consiglio ECOFIN del 13  luglio  2021
notificata all'Italia dal Segretariato  generale  del  Consiglio  con
nota LT161/21, del 14 luglio 2021; 
  Visto il decreto-legge 31  maggio  2021,  n.  77,  convertito,  con
modificazioni, dalla  legge  n.  29  luglio  2021,  n.  108,  recante
l'individuazione della Governance del Piano nazionale  di  ripresa  e
resilienza e delle prime  misure  di  rafforzamento  delle  strutture
amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure; 
  Viste le disposizioni di cui all'art. 46 del  citato  decreto-legge
31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge  n.
29 luglio 2021, n. 108, relative alle «Pari opportunita' e inclusione
lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC»; 
  Visto il  decreto-legge  9  giugno  2021,  n.  80,  convertito  con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n.  113,  recante:  «Misure
urgenti per il rafforzamento  della  capacita'  amministrativa  delle
pubbliche  amministrazioni  funzionale   all'attuazione   del   Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)  e  per  l'efficienza  della
giustizia»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze dell'11
ottobre 2021 pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana del 23 novembre 2021, n. 279,  recante  «Procedure  relative
alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR
di cui all' art. 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178»
in particolare l'art.  3,  comma  3,  laddove  si  prevede  che  «Con
riferimento alle risorse del PNRR dedicate a  specifici  progetti  in
materia sanitaria, le regioni e province autonome accendono  appositi
capitoli relativi alla spesa sanitaria  del  bilancio  gestionale  al
fine di garantire un'esatta imputazione delle entrate e delle  uscite
relative al finanziamento specifico, in coerenza con l' art.  20  del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118»; 
  Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 23
novembre 2021 che ha modificato la citata «Tabella A - PNRR -  ITALIA
QUADRO FINANZIARIO PER AMMINISTRAZIONI TITOLARI»  la  quale  prevede,
tra l'altro, per il sub-investimento «M6C1 1.2.3 Telemedicina per  un
migliore supporto ai pazienti cronici» l'importo complessivo di  euro
1.000.000.000,00  a  titolarita'  del  Ministero  della  salute   con
l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari  regionali  come  soggetto
attuatore e con MITD come altra amministrazione coinvolta; 
  Visto il decreto del Ministero della salute del 1° aprile 2022, che
ripartisce  analiticamente  il  sub-investimento  1.2.3,  attribuendo
specifica sub-codifica, in 1.2.3.1 «Piattaforma  di  telemedicina»  a
cui  vengono  destinati  euro  250.000.000  e  1.2.3.2  «Servizi   di
telemedicina» a cui vengono destinati euro 750.000.000; 
  Tenuto  conto  che,  ai  sensi  dell'art.  2,  comma   6-bis,   del
decreto-legge 31 maggio 2021, n.  77,  convertito  con  modificazioni
dalla legge 29 luglio  2021,  n.  108  «le  amministrazioni  centrali
titolari di interventi previsti dal PNRR assicurano che, in  sede  di
definizione delle procedure di attuazione degli interventi del  PNRR,
almeno il 40 per cento  delle  risorse  allocabili  territorialmente,
anche attraverso bandi, indipendentemente dalla fonte finanziaria  di
provenienza, sia destinato alle regioni  del  Mezzogiorno,  salve  le
specifiche  allocazioni  territoriali  gia'  previste  nel  PNRR.  Il
Dipartimento per  le  politiche  di  coesione  della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri, attraverso i dati  rilevati  dal  sistema  di
monitoraggio attivato dal Servizio centrale per il PNRR  verifica  il
rispetto del predetto obiettivo e, laddove necessario, sottopone  gli
eventuali casi di scostamento alla Cabina di  regia,  che  adotta  le
occorrenti   misure   correttive   e   propone    eventuali    misure
compensative»; 
  Considerato che,  ai  sensi  dell'art.  12,  comma  1,  del  citato
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 «In caso di  mancato  rispetto  da
parte delle regioni, delle Province autonome di Trento e di  Bolzano,
delle  citta'  metropolitane,  delle  province  e  dei  comuni  degli
obblighi e impegni finalizzati all'attuazione del PNRR e  assunti  in
qualita' di  soggetti  attuatori,  consistenti  anche  nella  mancata
adozione di atti e provvedimenti necessari all'avvio dei progetti del
Piano, ovvero nel ritardo, inerzia o difformita' nell'esecuzione  dei
progetti, il Presidente del Consiglio dei ministri, ove sia  messo  a
rischio il conseguimento degli obiettivi intermedi e finali del  PNRR
e su proposta della  Cabina  di  regia  o  del  Ministro  competente,
assegna al soggetto attuatore interessato un termine  per  provvedere
non superiore a trenta giorni. In  caso  di  perdurante  inerzia,  su
proposta del Presidente del Consiglio dei  ministri  o  del  Ministro
competente, sentito il soggetto attuatore, il Consiglio dei  ministri
individua l'amministrazione, l'ente, l'organo o l'ufficio, ovvero  in
alternativa  nomina  uno  o  piu'  commissari  ad  acta,   ai   quali
attribuisce, in via sostitutiva, il potere di  adottare  gli  atti  o
provvedimenti  necessari  ovvero  di  provvedere  all'esecuzione  dei
progetti, anche avvalendosi di societa' di cui all'art. 2 del decreto
legislativo 19  agosto  2016,  n.  175  o  di  altre  amministrazioni
specificamente indicate.»; 
  Visto l'art. 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020,  n.  178,
ai sensi del quale con uno o piu' decreti del Ministro  dell'economia
e delle finanze sono stabilite le procedure  amministrativo-contabili
per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonche'
le modalita' di rendicontazione della gestione del Fondo  di  cui  al
comma 1037; 
  Visto l'art.  1,  comma  1043,  secondo  periodo,  della  legge  30
dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale, al fine di  supportare  le
attivita' di gestione,  di  monitoraggio,  di  rendicontazione  e  di
controllo delle componenti  del  Next  Generation  EU,  il  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria
generale dello Stato -  sviluppa  e  rende  disponibile  un  apposito
sistema informatico; 
  Visto il decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze del 15  settembre
2021 in cui sono definite le modalita' di  rilevazione  dei  dati  di
attuazione finanziaria,  fisica  e  procedurale  relativi  a  ciascun
progetto,  da  rendere  disponibili  in  formato   elaborabile,   con
particolare  riferimento  ai  costi   programmati,   agli   obiettivi
perseguiti, alla spesa sostenuta, alle ricadute sui territori che  ne
beneficiano,  ai  soggetti  attuatori,  ai  tempi  di   realizzazione
previsti  ed  effettivi,  agli  indicatori  di  realizzazione  e   di
risultato, nonche' a ogni altro elemento utile  per  l'analisi  e  la
valutazione degli interventi; 
  Considerato che la misura  contribuisce  all'indicatore  comune  UE
«Utenti di servizi, prodotti e processi  digitali  pubblici  nuovi  e
aggiornati» misurato attraverso  il  numero  di  utenti  di  servizi,
prodotti e  processi  digitali  pubblici  recentemente  sviluppati  o
significativamente aggiornati grazie al sostegno  fornito  da  misure
nell'ambito del dispositivo di ripresa e resilienza e che il soggetto
attuatore    e'    responsabile    della    corretta    alimentazione
dell'indicatore sul sistema informativo REGIS - di cui al comma 1043,
art. 1, legge 30 dicembre 2020, n. 178; 
  Vista la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce
la normativa attuativa della riforma del  Codice  unico  di  progetto
(CUP); 
  Vista la circolare RGS-MEF del 14  ottobre  2021,  n.  21,  recante
«Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Trasmissione  delle
istruzioni tecniche per la selezione dei progetti PNRR»; 
  Vista la circolare RGS-MEF del 29  ottobre  2021,  n.  25,  recante
«Piano  nazionale  di  ripresa  e  resilienza  (PNRR) -   Rilevazione
periodica avvisi,  bandi  e  altre  procedure  di  attivazione  degli
investimenti»; 
  Vista la circolare RGS-MEF del 30 dicembre  2021,  n.  32,  recante
«Piano nazionale di ripresa e resilienza -  Guida  operativa  per  il
rispetto  del  principio  di   non   arrecare   danno   significativo
all'ambiente (DNSH)»; 
  Vista la circolare RGS-MEF del 31 dicembre  2021,  n.  33,  recante
«Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Nota di chiarimento
sulla circolare del 14 ottobre  2021,  n.  21  -  Trasmissione  delle
istruzioni  tecniche  per  la   selezione   dei   progetti   PNRR   -
addizionalita', finanziamento complementare e obbligo di assenza  del
c.d. doppio finanziamento»; 
  Visto l'Accordo di collaborazione tra l'AGENAS, il Ministero  della
salute e la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento  per
la trasformazione digitale, sottoscritto il 31 dicembre 2021,  avente
ad oggetto la collaborazione tra le parti per  la  realizzazione  tra
gli altri del sub-investimento 1.2.3 «Telemedicina  per  un  migliore
supporto ai pazienti cronici», all'interno della  misura  1.2:  «Casa
come primo luogo di  cura  e  telemedicina»,  nell'ambito  del  quale
AGENAS e' stata individuata quale «soggetto attuatore»; 
  Vista la circolare RGS-MEF del  18  gennaio  2022,  n.  4,  recante
«Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - art.  1,  comma  1,
del decreto-legge n. 80 del 2021 - Indicazioni attuative»; 
  Vista la circolare RGS-MEF del 24 gennaio 2022, n. 6 recante «Piano
nazionale di ripresa e  resilienza  (PNRR)  - Servizi  di  assistenza
tecnica per le amministrazioni  titolari  di  interventi  e  soggetti
attuatori del PNRR»; 
  Vista la circolare RGS-MEF del  10  febbraio  2022,  n.  9  recante
«Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Trasmissione  delle
istruzioni tecniche per  la  redazione  dei  sistemi  di  gestione  e
controllo delle amministrazioni centrali titolari di  interventi  del
PNRR»; 
  Visti gli obblighi di  assicurare  il  conseguimento  di  target  e
milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR; 
  Viste le Linee guida attuative del comma 15-bis  dell'art.  12  del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 2012,  n.  221,  approvate  nella  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  Province
autonome di Trento e di Bolzano il 28 maggio 2022; 
  Visto  l'art.  12  del  decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.  179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221,
recante «Fascicolo sanitario elettronico, sistemi di sorveglianza nel
settore sanitario e governo della sanita' digitale», come  modificato
dall'art. 21 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25; 
  Visto il comma 15-decies dell'art. 12 del decreto-legge 18  ottobre
2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17  dicembre
2012, n. 221, novellato dall'art. 21  del  decreto-legge  27  gennaio
2022, n. 4, convertito dalla legge 28 marzo 2022, n. 25 che, al  fine
di  garantire  l'omogeneita'  a  livello  nazionale  e   l'efficienza
nell'attuazione delle politiche di prevenzione e nell'erogazione  dei
servizi sanitari, ivi inclusi quelli  di  telemedicina,  attribuisce,
tra l'altro, all'Agenas il ruolo di Agenzia nazionale per la  sanita'
digitale (ASD), assicurando il potenziamento  della  digitalizzazione
dei servizi e dei processi in sanita'; 
  Visto  il  decreto-legge  10  settembre  2021,  n.   121,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di investimenti  e  sicurezza  delle
infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale,  per  la
funzionalita' del Ministero delle infrastrutture  e  della  mobilita'
sostenibili,  del  Consiglio  superiore   dei   lavori   pubblici   e
dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali
e autostradali»; 
  Visto, in particolare, l'art. 10, comma  3,  del  decreto-legge  10
settembre 2021, n. 121, il  quale  prevede  che  «La  notifica  della
citata decisione di esecuzione del  consiglio  UE  -  ECOFIN  recante
"Approvazione della valutazione del  Piano  nazionale  di  ripresa  e
resilienza  dell'Italia",  unitamente   al   decreto   del   Ministro
dell'economia e delle finanze di cui al  comma  2,  costituiscono  la
base giuridica di  riferimento  per  l'attivazione,  da  parte  delle
amministrazioni  responsabili,  delle  procedure  di  attuazione  dei
singoli interventi previsti dal PNRR, secondo quanto  disposto  dalla
vigente normativa nazionale ed europea, ivi compresa l'assunzione dei
corrispondenti impegni di spesa, nei limiti delle  risorse  assegnate
ai sensi del decreto di cui al comma 2»; 
  Visto l'investimento 1.2.3.2 «Servizi di  telemedicina»  ricompreso
nel sub-investimento 1.2.3 «Telemedicina per un miglior  supporto  ai
pazienti cronici», Missione 6 Componente 1  del  Piano  nazionale  di
ripresa e resilienza (PNRR); 
  Premesso  che  il  Comitato  interministeriale  sulla   transizione
digitale  nella  riunione  del  15  dicembre  2021  ha  previsto   la
designazione, su proposta del Ministro per  gli  affari  regionali  e
delle  autonomie  e  di  concerto  con  il  Ministro   delegato   per
l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e con il Ministro
della salute, di regioni capofila nell'ambito  della  gestione  delle
procedure di procurement dei progetti verticali di telemedicina; 
  Premesso che, con la lettera 2 marzo  2022,  il  Ministro  per  gli
affari regionali e delle autonomie, a seguito dell'informativa  resa,
ai sensi dell'art. 6, comma 1,  del  decreto  legislativo  28  agosto
1997, n. 281, dal Ministro delegato per l'innovazione  tecnologica  e
la transizione digitale  in  sede  di  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento  e
di Bolzano, ha proposto le Regioni Lombardia e Puglia  quali  regioni
capofila; 
  Premesso che il Ministro delegato per l'innovazione  tecnologica  e
la transizione digitale e il Ministro della salute, in data  4  marzo
2022, hanno espresso formale  concerto  alla  predetta  proposta  del
Ministro per gli affari regionali e delle autonomie  in  ordine  alla
designazione delle Regioni Lombardia e Puglia quali regioni capofila; 
  Ritenuto, pertanto, necessario, al fine di  garantire  l'attuazione
dell'investimento della Missione 6 Componente 1 - 1.2.3 «Telemedicina
per  un  migliore  supporto  ai  pazienti  cronici» -  sub-intervento
«Servizi di telemedicina», definire le procedure di  selezione  delle
soluzioni di telemedicina  e  diffusione  sul  territorio  nazionale,
nonche' i meccanismi di  valutazione  delle  proposte  di  fabbisogno
regionale per i servizi minimi di telemedicina e adottare le Linee di
indirizzo per i servizi di telemedicina, prodotte  nell'ambito  delle
attivita' del Gruppo di lavoro telemedicina coordinato da AGENAS; 
  Acquisito il concerto  del  Ministero  delegato  per  l'innovazione
tecnologica e la transizione digitale in data 29 settembre 2022; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
       Processo per la selezione di soluzioni di telemedicina 
                e diffusione sul territorio nazionale 
 
  1. Al fine di raggiungere gli obiettivi previsti nell'ambito  della
Missione 6 Componente  1  del  sub-investimento  1.2.3  Telemedicina,
considerato che la Regione Lombardia e la Regione Puglia  sono  state
individuate quali  regioni  capofila  con  il  compito  specifico  di
provvedere, anche avvalendosi delle proprie centrali di  committenza,
alle procedure di acquisizione di soluzioni di telemedicina  conformi
alle Linee guida adottate in materia ai sensi del comma  15-undecies,
lettera a) dell'art. 12 del decreto-legge 18 ottobre  2012,  n.  179,
convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, l'Agenzia  nazionale
per i servizi sanitari regionali (Agenas), in  qualita'  di  soggetto
attuatore dell'investimento, stipula con le regioni capofila apposite
convenzioni. 
  2. L'Agenas acquisisce  il  Piano  operativo  e  il  fabbisogno  di
ciascuna regione  e  provincia  autonoma  per  i  servizi  minimi  di
telemedicina secondo il format di cui  all'allegato  A  del  presente
decreto, avvalendosi dell'apposito portale web messo  a  disposizione
dalla stessa. Nel  Piano  operativo,  ciascuna  regione  e  provincia
autonoma indica: 
    a. il proprio fabbisogno totale per  i  servizi  di  telemedicina
previsti per l'infrastruttura regionale di telemedicina come definita
nelle Linee guida adottate in materia ai sensi del comma 15-undecies,
lettera a) dell'art. 12 del decreto-legge 18 ottobre  2012,  n.  179,
convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221  e  il  rispetto  di
Milestone  e  Target  nonche'  il  cronoprogramma   dello   specifico
sub-investimento; 
    b.  quali  componenti  del   fabbisogno   intende   eventualmente
garantire con soluzioni di telemedicina gia' esistenti  e  attive  su
tutto il territorio regionale alla data di registrazione del presente
decreto; 
    c. quali  componenti  del  fabbisogno  totale  intende  acquisire
nell'ambito del sub-investimento 1.2.3.2. 
  3. La Commissione tecnica di valutazione di cui al successivo  art.
2 valuta i Piani operativi e di fabbisogno regionali; tali  documenti
possono  contenere  anche  soluzioni  gia'  presenti  sul  territorio
regionale.   La   valutazione   verte   sulla    conformita'    della
programmazione regionale e delle soluzioni esistenti alle Linee guida
adottate in materia, ai  sensi  del  comma  15-undecies,  lettera  a)
dell'art. 12 del decreto-legge 18 ottobre  2012,  n.  179  convertito
dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, in coerenza con  il  fabbisogno
regionale, con gli obiettivi specifici  del  sub-investimento  e  nel
rispetto  dei  principi  del  PNRR.  I   Piani   operativi   valutati
interamente  conformi  possono  essere  finanziati  con  le   risorse
assegnate attraverso il decreto di cui all'art. 4.  Per  ottenere  il
finanziamento PNRR, le regioni e province autonome i cui  piani  sono
stati   approvati   possono   attivare   le   soluzioni   selezionate
esclusivamente attraverso le gare delle regioni capofila. 
  4. All'esito della valutazione  di  cui  al  comma  3,  le  regioni
capofila pubblicano i bandi di gara. 
  5. Allo scopo di consentire a tutte le regioni e province  autonome
di attivare l'Infrastruttura regionale di telemedicina, come definita
nelle  Linee  guida  di  cui  al  comma   3,   nei   tempi   previsti
dall'investimento PNRR M6C1  1.2.3,  le  regioni  capofila  stipulano
appositi accordi, ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n.
241, in conformita' a quanto  previsto  dall'art.  5,  comma  6,  del
decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.  50,  con  le  regioni  e  le
province autonome che intendono avvalersi delle attivita' di acquisto
delle predette regioni capofila.