IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visto il regolamento (UE) 2021/241 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo  per  la
ripresa e la resilienza (regolamento RRF) con  l'obiettivo  specifico
di fornire agli Stati membri  il  sostegno  finanziario  ai  fine  di
conseguire le tappe intermedie e gli obiettivi delle riforme e  degli
investimenti stabiliti nei loro piani di ripresa e resilienza; 
  Visto il piano nazionale di ripresa e resilienza  (PNRR)  approvato
con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio  2021  e  notificata
all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21,
del 14 luglio 2021; 
  Vista, in particolare,  la  missione  6,  componente  2  del  PNRR,
investimento 2.2: «Sviluppo delle competenze  tecniche-professionali,
digitali  e  manageriali  del  personale  del  sistema  sanitario»  -
Sub-investimento 2.2 a): «Borse aggiuntive in formazione di  medicina
generale»; 
  Visto il  regolamento  (UE)  2018/1046  del  18  luglio  2018,  che
stabilisce le regole finanziarie  applicabili  al  bilancio  generale
dell'Unione,  che  modifica  i  regolamenti  (UE)  n.  1296/2013,  n.
1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n.
223/2014, n. 283/2014 e la  decisione  n.  541/2014/UE  e  abroga  il
regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012; 
  Vista la  legge  16  gennaio  2003,  n.  3,  recante  «Disposizioni
ordinamentali  in  materia  di  pubblica   amministrazione»   e,   in
particolare, l'art. 11, comma 2-bis, ai sensi  del  quale  «Gli  atti
amministrativi  anche  di   natura   regolamentare   adottati   dalle
amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del  decreto  legislativo
30 marzo 2001, n. 165, che dispongono  il  finanziamento  pubblico  o
autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento  pubblico,  sono
nulli in assenza dei corrispondenti codici di  cui  al  comma  1  che
costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso»; 
  Visto l'art. 1, comma 1042 della legge 30 dicembre 2020, n. 178  ai
sensi del quale con uno o piu' decreti del Ministro  dell'economia  e
delle finanze sono stabilite  le  procedure  amministrativo-contabili
per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonche'
le modalita' di rendicontazione della gestione del Fondo  di  cui  al
comma 1037; 
  Visto l'art. 1, comma 1043, secondo periodo della legge 30 dicembre
2020, n. 178, ai sensi del quale al fine di supportare  le  attivita'
di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle
componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa
e rende disponibile un apposito sistema informatico; 
  Visti i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro,
il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale  (c.d.
tagging), il principio di parita' di genere e l'obbligo di protezione
e valorizzazione dei giovani; 
  Visti gli obblighi di  assicurare  il  conseguimento  di  target  e
milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR; 
  Tenuto conto che il  comma  2  dell'art.  5  del  regolamento  (UE)
2021/21 prevede, tra i principi orizzontali  ivi  previsti,  che  «Il
dispositivo finanzia unicamente le misure che rispettano il principio
«non arrecare un danno significativo»; 
  Considerato  che  il  principio   di   «non   arrecare   un   danno
significativo» e' definito, ai sensi dell'art. 2, comma 1, punto  6),
del  regolamento  (UE)  2021/21,  come  «non  sostenere  o   svolgere
attivita'   economiche   che   arrecano   un   danno    significativo
all'obiettivo ambientale, ai sensi, ove pertinente, dell'art. 17  del
regolamento (UE) 2020/852»; 
  Visto l'art.  17  del  regolamento  (UE)  2020/852  del  Parlamento
europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020  relativo  all'istituzione
di un quadro che favorisce gli  investimenti  sostenibili  e  recante
modifica del regolamento (UE) 2019/2088; 
  Visto il regolamento (UE) 2020/2221 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 23 dicembre 2020 che modifica il  regolamento  (UE)  n.
1303/2013 per quanto riguarda le risorse aggiuntive e le modalita' di
attuazione  per  fornire  assistenza  allo  scopo  di  promuovere  il
superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia  di
COVID-19 e delle sue conseguenze  sociali  e  preparare  una  ripresa
verde, digitale e resiliente dell'economia (REACT-EU); 
  Visto il regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 23 dicembre 2020  che  stabilisce  alcune  disposizioni
transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo  agricolo
per lo sviluppo rurale  (FEASR)  e  del  Fondo  europeo  agricolo  di
garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i  regolamenti
(UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013  per  quanto
riguarda le risorse e l'applicazione negli anni  2021  e  2022  e  il
regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda  le  risorse  e  la
distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022; 
  Visti  i  regolamenti  (UE)  n.  2021/1056,  2021/1057,  2021/1058,
2021/1059, 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  24
giugno 2021; 
  Visto l'art. 6 del  decreto  legislativo  31  maggio  2011,  n.  88
«Disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali
per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma  dell'art.
16 della legge 5 maggio 2009, n. 42» che definisce  e  disciplina  il
contratto istituzionale di sviluppo; 
  Visto l'art.  9-bis  del  decreto-legge  22  giugno  2013,  n.  69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013,  n.  98  il
quale prevede che per accelerare la realizzazione di  nuovi  progetti
strategici,  sia  di  carattere  infrastrutturale  sia  di  carattere
immateriale, di rilievo nazionale, interregionale e regionale, aventi
natura di grandi progetti o di  investimenti  articolati  in  singoli
interventi tra loro funzionalmente connessi, in relazione a obiettivi
e risultati, finanziati con risorse nazionali, dell'Unione europea  e
del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'art. 4 del decreto
legislativo 31 maggio 2011,  n.  88,  le  amministrazioni  competenti
possono stipulare un contratto istituzionale di sviluppo; 
  Visto l'art. 7 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito,
con modificazioni,  dalla  legge  3  agosto  2017,  n.  123,  recante
«Disposizioni urgenti per la  crescita  economica  nel  Mezzogiorno»,
contenente disposizioni in materia di  valorizzazione  dei  Contratti
istituzionali di sviluppo (CIS); 
  Visto il decreto-legge 31  maggio  2021,  n.  77,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 recante «Governance
del Piano nazionale di ripresa e resilienza e delle prime  misure  di
rafforzamento delle strutture amministrative  e  di  accelerazione  e
snellimento delle procedure»; 
  Tenuto  conto  che,  ai  sensi  dell'art.  2,  comma   6-bis,   del
decreto-legge 31 maggio 2021, n.  77,  «le  amministrazioni  centrali
titolari di interventi previsti dal PNRR assicurano che, in  sede  di
definizione delle procedure di attuazione degli interventi del  PNRR,
almeno il 40 per cento  delle  risorse  allocabili  territorialmente,
anche attraverso bandi, indipendentemente dalla fonte finanziaria  di
provenienza, sia destinato alle regioni  del  Mezzogiorno,  salve  le
specifiche  allocazioni  territoriali  gia'  previste  nel  PNRR   Il
Dipartimento per  le  politiche  di  coesione  della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri, attraverso i dati  rilevati  dal  sistema  di
monitoraggio attivato dal Servizio centrale per il PNRR  verifica  il
rispetto del predetto obiettivo e, laddove necessario, sottopone  gli
eventuali casi di scostamento alla Cabina di  regia,  che  adotta  le
occorrenti   misure   correttive   e   propone    eventuali    misure
compensative»; 
  Visto in particolare, l'art. 6 del suddetto decreto-legge n. 77 del
2021 con il quale e' istituito, presso il Ministero  dell'economia  e
delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale  dello  Stato,
un ufficio centrale  di  livello  dirigenziale  generale,  denominato
«Servizio  centrale  per  il  PNRR»,  con  compiti  di  coordinamento
operativo, monitoraggio, rendicontazione e controllo del PNRR; 
  Visto, inoltre, l'art. 8, del  suddetto  decreto-legge  n.  77  del
2021, ai sensi del quale ciascuna amministrazione  centrale  titolare
di interventi previsti  nel  PNRR  provvede  al  coordinamento  delle
relative  attivita'  di'  gestione,  nonche'  al  loro  monitoraggio,
rendicontazione e controllo; 
  Considerato che, ai sensi  dell'art.  12,  comma  1,  del  suddetto
decreto-legge n. 77 del 2021 «In caso di mancato  rispetto  da  parte
delle regioni, delle Province autonome di Trento e di Bolzano,  delle
citta' metropolitane, delle province e dei comuni  degli  obblighi  e
impegni finalizzati all'attuazione del ((PNRR)) e assunti in qualita'
di soggetti attuatori, consistenti anche nella  mancata  adozione  di
atti e provvedimenti necessari  all'avvio  dei  progetti  del  Piano,
ovvero  nel  ritardo,  inerzia  o  diffirmita'  nell'esecuzione   dei
progetti, il Presidente del Consiglio dei ministri, ove sia  messo  a
rischio il conseguimento degli obiettivi intermedi e finali del  PNRR
e su proposta della  Cabina  di  regia  o  del  Ministro  competente,
assegna al soggetto attuatore interessato un termine  per  provvedere
non superiore a trenta giorni. In  caso  di  perdurante  inerzia,  su
proposta del Presidente del Consiglio dei  ministri  o  del  Ministro
competente, sentito il soggetto attuatore, il Consiglio dei  ministri
individua l'amministrazione, l'ente, l'organo o l'ufficio, ovvero  in
alternativa  nomina  uno  o  piu'  commissari  ad  acta,   ai   quali
attribuisce, in via sostitutiva, il potere di  adottare  gli  atti  o
provvedimenti  necessari  ovvero  di  provvedere  all'esecuzione  dei
progetti, anche avvalendosi di societa' di cui all'art. 2 del decreto
legislativo 19  agosto  2016,  n.  175  o  di  altre  amministrazioni
specificamente indicate»; 
  Visto, inoltre, l'art. 15, comma 4, del suddetto  decreto-legge  n.
77 del 2021, nel quale viene previsto che gli enti di cui al comma  3
dello stesso articolo possono  accertare,  tra  l'altro,  le  entrate
derivanti dal trasferimento delle risorse del PNRR sulla  base  della
formale deliberazione di riparto  o  assegnazione  del  contributo  a
proprio favore, senza dover attendere l'impegno  dell'amministrazione
erogante, con imputazione agli esercizi di esigibilita' ivi previsti; 
  Visto l'art. 56, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2021,  n.  77
che individua il contratto  istituzionale  di  sviluppo  (CIS)  quale
strumento di attuazione rafforzata degli  interventi  finanziati  dal
PNRR di competenza del Ministero della salute e il  comma  2-bis,  il
quale stabilisce che «Per l'attuazione di quanto previsto al comma 2,
il Ministro  della  salute  promuove  e  stipula  appositi  contratti
istituzionali di sviluppo e ne coordina la successiva attuazione»; 
  Visto il decreto-legge  9  giugno  2021,  n.  80,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante «Misure per
il  rafforzamento  della  capacita'  amministrativa  delle  pubbliche
amministrazioni funzionale  all'attuazione  del  Piano  nazionale  di
ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»; 
  Visto, in particolare, il secondo periodo del comma 1  dell'art.  7
del citato decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80,  ai  sensi  del  quale
«Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,  su  proposta
del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  si  provvede   alla
individuazione delle amministrazioni di cui all'art. 8, comma 1,  del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77»; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio
2021 recante l'individuazione delle amministrazioni centrali titolari
di interventi previsti dal PNRR ai sensi dell'art. 8,  comma  1,  del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77; 
  Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del  6
agosto 2021, come  modificato  nella  «Tabella  A»  dal  decreto  del
Ministero dell'economia e delle finanze del 23 novembre 2021, recante
«Assegnazione delle risorse  finanziarie  previste  per  l'attuazione
degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e
ripartizione di traguardi e  obiettivi  per  scadenze  semestrali  di
rendicontazione», con il quale  sono  state  assegnate  alle  singole
amministrazioni titolari  degli  interventi  le  risorse  finanziarie
previste per l'attuazione degli interventi del  citato  piano  e,  in
particolare, sono state assegnate al Ministero della  salute  risorse
per la  realizzazione  dell'intervento  previsto  dalla  missione  6,
Componente   2,   Intervento   «2.2   Sviluppo    delle    competenze
tecniche-professionali, digitali  e  manageriali  del  personale  del
sistema sanitario» - Sub-misura  lettera  (a)  «Borse  aggiuntive  in
formazione  di  medicina  generale»  per  un  importo  pari  ad  euro
101.973.006,00; 
  Visto il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  9  novembre  2021,  n.   156,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di investimenti  e  sicurezza  delle
infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale,  per  la
funzionalita' del Ministero delle infrastrutture  e  della  mobilita'
sostenibili,  del  Consiglio  superiore   dei   lavori   pubblici   e
dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali
e autostradali», e in particolare l'art. 10, comma 3, che prevede che
«La notifica della citata decisione di esecuzione del consiglio UE  -
ECOFIN recante «Approvazione della valutazione del Piano nazionale di
ripresa e resilienza dell'Italia», unitamente al decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze di cui al  comma  2,  costituiscono  la
base giuridica di  riferimento  per  l'attivazione,  da  parte  delle
amministrazioni  responsabili,  delle  procedure  di  attuazione  dei
singoli interventi previsti dal PNRR, secondo quanto  disposto  dalla
vigente normativa nazionale ed europea, ivi compresa l'assunzione dei
corrispondenti impegni di spesa, nei limiti delle  risorse  assegnate
ai sensi del decreto di cui al comma 2»; 
  Visto il  decreto  del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze
dell'il ottobre 2021  avente  ad  oggetto  «Procedure  relative  alla
gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del  PNRR  di
cui all'art. 1, comma 1042, della legge 30  dicembre  2020,  n.  178»
laddove prevede all'art.  3,  comma  3,  che,  con  riferimento  alle
risorse del PNRR dedicate a specifici progetti in materia  sanitaria,
le regioni e province autonome accendono appositi  capitoli  relativi
alla spesa sanitaria del bilancio gestionale  al  fine  di  garantire
un'esatta imputazione  delle  entrate  e  delle  uscite  relative  al
finanziamento specifico,  in  coerenza  con  l'art.  20  del  decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118; 
  Vista la circolare  n.  21  del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze del 14 ottobre 2021 avente ad  oggetto  «Piano  nazionale  di
ripresa e resilienza (PNRR) - Trasmissione delle istruzioni  tecniche
per la selezione dei progetti PNRR»; 
  Tenuto conto del decreto del Ministro della salute del  2  novembre
2021 avente ad oggetto il «Riparto delle somme disponibili  nel  PNRR
per la formazione dei medici  di  medicina  generale»  per  il  ciclo
formativo  triennale  2021-2023  per   un   importo   pari   a   euro
33.991.002,00; 
  Visto il decreto del Ministro della salute del 5 aprile 2022 con il
quale e' stato approvato lo  schema  di  contratto  istituzionale  di
sviluppo (CIS) con l'allegato comprensivo del piano operativo (POR) e
delle schede intervento; 
  Considerato che, in merito  all'attuazione  delle  attivita'  della
citata sub-misura lettera (a) del  citato  intervento  2.2  da  parte
delle regioni e  province  autonome,  i  contratti  istituzionali  di
sviluppo  (CIS)  sottoscritti   riportano   le   relative   modalita'
attuative, le fasi con cui vengono definiti  i  fabbisogni  formativi
per  ciascun  ciclo  di  formazione  triennale,   le   modalita'   di
svolgimento  delle  procedure  concorsuali,  di  pubblicazione  della
relativa   graduatoria   e   di   contestuale   trasmissione    della
documentazione per le finalita' di monitoraggio e rendicontazione; 
  Visto il decreto del Ministro  della  salute  del  21  giugno  2022
recante la presa d'atto  dei  contratti  istituzionali  di'  sviluppo
(CIS) e dei  relativi  piani  operativi  (POR)  sottoscritti  tra  il
Ministero della salute e le regioni e province autonome; 
  Vista la nota prot. n. 692360U del 28 luglio 2022 del  coordinatore
della Commissione salute  della  Conferenza  delle  regioni  e  delle
province autonome, con la quale sono stati  comunicati  i  900  posti
aggiuntivi, comprensivi della  riserva  del  40%  dei  posti  per  le
regioni del meridione, come previsto dal citato art. 2, comma  6-bis,
del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, per il corso  di  formazione
specifica di medicina generale per il triennio  2021-2024  finanziati
nell'ambito della missione 6 Salute,  Componente  2,  Intervento  2.2
«Sviluppo  delle  competenze   tecniche-professionali,   digitali   e
manageriali del personale del  sistema  sanitario»,  approvati  dalla
Commissione salute nella seduta del 26 luglio 2022, relativi alle tre
annualita' del predetto ciclo formativo triennale; 
  Vista la circolare  n.  32  del  30  dicembre  2021  del  Ministero
dell'economia e delle finanze  recante  la  guida  operativa  per  il
rispetto  del  principio  di   non   arrecare   danno   significativo
all'ambiente  (DNSH)   che   fornisce   indicazioni   sui   requisiti
tassonomici, sulla normativa corrispondente e  sugli  elementi  utili
per documentare il rispetto di tali requisiti; 
  Ritenuto di dover provvedere a ripartire con il presente decreto le
sole risorse relative al ciclo triennale 2022-2025,  rinviando  a  un
successivo decreto l'assegnazione delle residue risorse finanziarie; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Le risorse  finanziarie  per  la  realizzazione  dell'intervento
previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), missione
6,  componente  2,  intervento   2.2   «Sviluppo   delle   competenze
tecniche-professionali, digitali  e  manageriali  del  personale  del
sistema sanitario» - Sub-misura «Borse aggiuntive  in  formazione  di
medicina generale», per il ciclo del triennio 2022-2025 pari ad  euro
33.991.002,00,  sono  assegnate  alle  singole  regioni  e   province
autonome  come  indicato  nell'allegata  Tabella  A,  che  fa   parte
integrante del presente decreto. Per le modalita' attuative del ciclo
formativo del  triennio  2022-2025,  si  rinvia  ai  Piani  operativi
allegati ai Contratti istituzionali di  sviluppo  (CIS)  sottoscritti
dal Ministero della salute con le regioni e province autonome. 
  2. Le regioni e le province autonome accertano le entrate derivanti
dal trasferimento delle risorse del PNRR  sulla  base  della  formale
deliberazione di riparto o  assegnazione  del  contributo  a  proprio
favore,  senza  dover   attendere   l'impegno   dell'amministrazione,
erogante, con imputazione agli esercizi di esigibilita' ivi previsti,
ai sensi della normativa vigente. 
  3. Le regioni e  province  autonome  provvedono  a  trasmettere  al
Ministero  della  salute  i'  dati  necessari  alla   rendicontazione
finanziaria,  procedurale  e  fisica  degli  interventi,  incluse  le
informazioni anagrafiche relative ai singoli percettori  delle  borse
di studio. 
  4. Le regioni e province autonome, in  quanto  soggetti  attuatori,
richiedono il codice unico di progetto (CUP), accedendo alla  sezione
anagrafica - strumento attuativo del sistema CUP per  gli  interventi
sotto la voce «PNRR Borse medicina generale 22-25». 
  5. Ai fini dell'audit e della  tutela  degli  interessi  finanziari
dell'Unione europea e nazionale tutti i soggetti di cui all'art.  22,
comma 2; lettera e) del regolamento (UE) 2021/241,  nonche'  l'Unita'
di audit del PNRR di cui all'art. 7 del decreto-legge 31 maggio 2021,
n. 77 e gli altri soggetti con  compiti  istituzionali  di  controllo
della spesa hanno accesso  ai  dati  e  ai  documenti  necessari  per
esercitare  le  loro  funzioni.  Le  regioni  e   province   autonome
consentono l'esercizio delle funzioni di controllo, audit e verifica,
anche con accesso in loco e mantengono disponibile la  documentazione
a  supporto  secondo  quanto  previsto  dalla  normativa  europea   e
nazionale in materia. 
  Il presente decreto e' trasmesso ai competenti organi di  controllo
e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 22 settembre 2022 
 
                                                Il Ministro: Speranza 

Registrato alla Corte dei conti il 13 dicembre 2022 
Ufficio di controllo sugli atti del  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche  sociali,  del  Ministero  dell'istruzione,  del  Ministero
dell'universita' e della ricerca, del Ministero  della  cultura,  del
Ministero della salute, n. 3134