IL MINISTRO 
                           DELL'ISTRUZIONE 
 
                           di concerto con 
 
                             IL MINISTRO 
                   PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
 
                                e con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 17, commi  3  e
4, relativi alla potesta' regolamentare dello Stato; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165  recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche» e in particolare l'articolo 29,  comma  1,
concernente la disciplina del reclutamento dei dirigenti  scolastici,
il  quale  prevede  che  «con  uno  o  piu'  decreti   del   Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il
Ministro  per  la  pubblica  amministrazione  e   con   il   Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  sono  definiti  le  modalita'   di
svolgimento del concorso e dell'eventuale preselezione, le prove e  i
programmi concorsuali, la valutazione della preselezione, delle prove
e dei titoli, la disciplina del periodo di formazione  e  prova  e  i
contenuti dei moduli formativi relativi ai due anni  successivi  alla
conferma in ruolo», nonche' l'articolo 25 che  disciplina  compiti  e
funzioni dei dirigenti delle istituzioni scolastiche; 
  Visto l'articolo 97, ultimo comma, della Costituzione, ai sensi del
quale  «agli  impieghi  nelle  pubbliche  amministrazioni  si  accede
mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge»; 
  Vista la legge 7 agosto 1990,  n.  241,  recante  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi»; 
  Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante  «Legge-quadro  per
l'assistenza,  l'integrazione  sociale  e  i  diritti  delle  persone
handicappate»; 
  Visto il decreto  legislativo  16  aprile  1994,  n.  297,  recante
«Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative  vigenti
in materia di istruzione, relative  alle  scuole  di  ogni  ordine  e
grado»; 
  Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante «Delega al Governo per
il conferimento di funzioni e compiti alle regioni  ed  enti  locali,
per  la   riforma   della   pubblica   amministrazione   e   per   la
semplificazione amministrativa» e, in particolare, l'articolo 21  che
attribuisce    l'autonomia    alle    istituzioni    scolastiche    e
contestualmente  conferisce   ai   capi   d'istituto   la   qualifica
dirigenziale; 
  Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449,  recante  «Misure  per  la
stabilizzazione della finanza pubblica» e, in particolare, l'articolo
39 che disciplina il regime autorizzatorio in materia  di  assunzioni
di personale delle amministrazioni pubbliche; 
  Visto il decreto  legislativo  30  giugno  1999,  n.  233,  recante
«Riforma degli organi collegiali territoriali della scuola,  a  norma
dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare,
l'articolo 2 che disciplina le  competenze  del  Consiglio  superiore
della pubblica istruzione; 
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003,  n.  196,  «Codice  in
materia di protezione dei dati personali,  recante  disposizioni  per
l'adeguamento  dell'ordinamento  nazionale  al  regolamento  (UE)  n.
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile  2016,
relativo alla  protezione  delle  persone  fisiche  con  riguardo  al
trattamento dei dati personali, nonche' alla libera  circolazione  di
tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»; 
  Visti  i  decreti  legislativi  9  luglio  2003,  nn.  215  e  216,
concernenti, rispettivamente, l'attuazione della direttiva 2000/43/CE
per la parita' di trattamento tra le persone, indipendentemente dalla
razza  e  dall'origine  etnica,  e   l'attuazione   della   direttiva
2000/78/CE per la parita' di trattamento in materia di occupazione  e
di condizioni di lavoro; 
  Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  recante  «Codice
dell'amministrazione digitale»; 
  Visto il decreto  legislativo  11  aprile  2006,  n.  198,  recante
«Codice  delle  pari  opportunita'  tra  uomo  e   donna,   a   norma
dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246»; 
  Visto il decreto-legge 9  febbraio  2012,  n.  5,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  4   aprile   2012,   n.   35,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo»; 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (Legge
di stabilita' 2013)» e, in particolare, l'articolo 1, commi 102,  103
e  107,  concernenti  l'equipollenza  tra  titoli  rilasciati   dalle
istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale  e  coreutica  e
lauree magistrali; 
  Visto  il  decreto  legislativo  14  marzo  2013,  n.  33,  recante
«Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni»; 
  Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107 recante «Riforma del  sistema
nazionale di istruzione e formazione e delega per il  riordino  delle
disposizioni legislative vigenti»; 
  Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, recante  «Disposizioni
urgenti  per  l'istituzione  del  Ministero  dell'istruzione  e   del
Ministero  dell'universita'  e   della   ricerca»   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,  n.
487, «Regolamento recante  norme  sull'accesso  agli  impieghi  nelle
pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi,
dei concorsi unici e delle altre forme  di  assunzione  nei  pubblici
impieghi»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,
n.  445,  recante  «Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n.
184,  «Regolamento  recante  disciplina  in  materia  di  accesso  ai
documenti amministrativi»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 2009, n.
189, «Regolamento concernente il riconoscimento dei titoli di  studio
accademici, a norma dell'articolo 5 della legge 11  luglio  2002,  n.
148»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della  ricerca,  di  concerto  con  il  Ministro  per   la   pubblica
amministrazione e  l'innovazione  9  luglio  2009,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  233  del  7  ottobre
2009, concernente l'equiparazione dei diplomi di laurea, delle lauree
specialistiche e delle lauree magistrali ai fini della partecipazione
ai pubblici concorsi; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  24
aprile 2020, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana n. 225 del 10 settembre 2020, con cui sono  rideterminati  i
compensi   da   corrispondere   ai   componenti   delle   commissioni
esaminatrici dei concorsi pubblici per l'accesso al pubblico impiego; 
  Visto il decreto del Ministro per la  pubblica  amministrazione  di
concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche  sociali  e  il
Ministro per le disabilita' del 9  novembre  2021,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 307 del  28  dicembre
2021, recante modalita' di partecipazione ai concorsi pubblici per  i
soggetti  con  disturbi   specifici   di   apprendimento   ai   sensi
dell'articolo 3, comma 4-bis, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80,
convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113; 
  Vista  l'interpretazione   della   clausola   4   della   direttiva
1999/70/CE, fornita dalla Corte di giustizia dell'Unione europea  con
le pronunce  8  settembre  2011,  n.  C-177/10  e  18  ottobre  2012,
quest'ultima  intervenuta  nei  procedimenti  C-302/11  e   C-304/11,
nonche' della sentenza del Consiglio di Stato, sez. VI, n.  4724  del
18 settembre  2014  di  conferma  dell'illegittimita'  del  bando  di
concorso per il reclutamento  di  dirigenti  scolastici  emanato  con
decreto  direttoriale  del  13  luglio  2011  nella  parte   in   cui
prescriveva  che  il   requisito   del   servizio   di   insegnamento
effettivamente prestato dovesse essere maturato  dopo  la  nomina  in
ruolo; 
  Ritenuto che l'articolo 29, comma 1,  del  decreto  legislativo  30
marzo 2001, n.  165  sia  da  interpretare  in  senso  conforme  alla
disciplina comunitaria sopra richiamata, nonche' alla  giurisprudenza
europea  e  comunitaria  formatasi  in  materia  e  che  pertanto  il
requisito dell'anzianita' di servizio richiesta per la partecipazione
al concorso sia da intendersi nel senso che i cinque anni di servizio
possono  essere  maturati  anche  precedentemente  all'immissione  in
ruolo, ferma restando la conferma in ruolo; 
  Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 180 del  30  luglio
2021 che, nel dichiarare non fondata  la  questione  di  legittimita'
costituzionale - in riferimento all'articolo 3 della  Costituzione  -
dell'articolo 485 del decreto legislativo n. 297 del  1994,  ritiene,
in merito all'applicazione degli istituti che  regolano  la  carriera
degli insegnanti, l'assimilazione della disciplina  del  rapporto  di
lavoro dei docenti delle scuole paritarie e di  quelle  statali  solo
parziale ed esclude, pertanto, di poter estendere in via analogica la
possibilita' di valutare  il  servizio  preruolo  dei  docenti  delle
scuole paritarie «ai fini della ricostruzione della  carriera,  della
mobilita'  scolastica  e  dell'accesso  alle  procedure   concorsuali
riservate»; 
  Ritenuto, pertanto, di poter riconoscere, ai fini del  computo  dei
cinque anni di insegnamento  utili  all'ammissione  al  concorso,  il
servizio   svolto   antecedentemente    all'immissione    in    ruolo
limitatamente alle scuole statali; 
  Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative; 
  Visto il parere reso dal CSPI nella seduta plenaria  n.  73  del  3
febbraio 2022; 
  Acquisito il concerto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze
con nota prot. n. 16717 del 9 agosto 2022; 
  Acquisito il concerto del Ministro per la pubblica  amministrazione
con nota prot. n. 1018 del 12 agosto 2022; 
  Acquisito il parere del Consiglio di Stato n. 01287/2022 (affare n.
01074/2022) espresso dalla sezione consultiva per gli atti  normativi
nell'adunanza del 19 luglio 2022; 
  Vista la comunicazione al Presidente  del  Consiglio  dei  ministri
effettuata con nota prot. GABMI n. 72885  del  2  settembre  2022,  a
norma dell'articolo 17, commi 3 e 4, della citata legge  n.  400  del
1988; 
 
                               Adotta: 
                       il seguente regolamento 
 
                               Art. 1 
 
                        Oggetto e definizioni 
 
  1. Il presente decreto e' adottato in attuazione dell'articolo  29,
comma 1, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.  165,  e  detta
disposizioni concernenti i  concorsi  per  titoli  ed  esami  per  il
reclutamento dei dirigenti scolastici  nei  ruoli  regionali  di  cui
all'articolo 25 del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
  2. Il reclutamento dei dirigenti scolastici  si  realizza  mediante
concorsi selettivi per titoli ed esami indetti  con  bando  nazionale
con   cadenza   triennale   e   organizzati   su   base    regionale,
subordinatamente alla disponibilita' di posti vacanti  e  disponibili
nel triennio di riferimento. 
  3.  Ai  fini  del  presente  decreto  si  applicano   le   seguenti
definizioni: 
    a) Ministero: Ministero dell'istruzione; 
    b) Ministro: Ministro dell'istruzione; 
    c)  USR:  ufficio  scolastico  regionale  o   uffici   scolastici
regionali; 
    d) dirigenti preposti agli USR: i direttori generali degli USR  o
i dirigenti di II fascia preposti alla direzione di un USR; 
    e) dirigenti tecnici: dirigenti di seconda fascia che svolgono la
funzione ispettiva tecnica di cui  all'articolo  8  del  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 166; 
    f) Testo unico: il testo  unico  delle  disposizioni  legislative
vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine
e grado, adottato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; 
    g) decreto legislativo: il decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.
165; 
    h) bando: ciascun bando di concorso adottato  in  attuazione  del
presente regolamento; 
    i) TIC: tecnologie dell'informazione e della comunicazione; 
    j) CEFR: il Common European Framework of References for Languages
come definito dal Consiglio europeo. 
 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  in  materia,   ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
 
          Note alle premesse: 
              - Si riportano i commi 3 e 4 dell'art. 17, della  legge
          23 agosto 1998, n. 400, recante «Disciplina  dell'attivita'
          di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
          ministri», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre
          1988, n. 214, S.O. 
              «3. Con decreto ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
              4. I regolamenti di cui al comma  1  ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale.» 
              - Si riportano l'art.  29  comma  1  e  l'art.  25  del
          decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  «Norme
          generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze  delle
          amministrazioni  pubbliche»,  pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, S.O. 
                «Art. 29 (Reclutamento dei dirigenti  scolastici).  -
          1. Il reclutamento dei  dirigenti  scolastici  si  realizza
          mediante  concorso   selettivo   per   titoli   ed   esami,
          organizzato  su  base  regionale,  bandito  dal   Ministero
          dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,   di
          concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione  e
          con il Ministro dell'economia e delle finanze, per tutti  i
          posti  vacanti  nel  triennio,  fermo  restando  il  regime
          autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'art. 39,
          comma 3-bis, della  legge  27  dicembre  1997,  n.  449,  e
          successive modificazioni. Al concorso puo'  partecipare  il
          personale   docente   ed   educativo   delle    istituzioni
          scolastiche ed educative statali in possesso  del  relativo
          diploma di laurea magistrale ovvero di laurea conseguita in
          base  al  previgente  ordinamento,   che   abbia   maturato
          un'anzianita' complessiva  nel  ruolo  di  appartenenza  di
          almeno  cinque  anni.  E'  previsto  il  pagamento  di   un
          contributo, da parte dei  candidati,  per  le  spese  della
          procedura concorsuale. Il  concorso  puo'  comprendere  una
          prova preselettiva e comprende una o  piu'  prove  scritte,
          cui sono ammessi  tutti  coloro  che  superano  l'eventuale
          preselezione, e una prova orale, a cui segue la valutazione
          dei titoli. Le prove scritte e la prova orale sono superate
          dai  candidati  che  conseguano,  in  ciascuna  prova,   il
          punteggio minimo di sette decimi o equivalente. Con  uno  o
          piu' decreti del Ministro dell'istruzione, dell'universita'
          e della  ricerca,  di  concerto  con  il  Ministro  per  la
          pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia  e
          delle finanze, sono definiti le  modalita'  di  svolgimento
          del concorso e dell'eventuale preselezione, le  prove  e  i
          programmi concorsuali, la valutazione  della  preselezione,
          delle prove e dei titoli,  la  disciplina  del  periodo  di
          formazione e prova  e  i  contenuti  dei  moduli  formativi
          relativi ai due anni successivi alla conferma in ruolo.» 
                «Art. 25 (Dirigenti delle istituzioni scolastiche). -
          1. Nell'ambito dell'amministrazione  scolastica  periferica
          e' istituita  la  qualifica  dirigenziale  per  i  capi  di
          istituto preposti alle istituzioni scolastiche ed educative
          alle quali e' stata attribuita  personalita'  giuridica  ed
          autonomia a norma dell'art. 21 della legge 15  marzo  1997,
          n.  59  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni.   I
          dirigenti scolastici sono inquadrati in ruoli di dimensione
          regionale e  rispondono,  agli  effetti  dell'art.  21,  in
          ordine ai risultati, che sono valutati tenuto  conto  della
          specificita' delle funzioni e sulla  base  delle  verifiche
          effettuate da un nucleo  di  valutazione  istituito  presso
          l'amministrazione scolastica regionale,  presieduto  da  un
          dirigente e composto  da  esperti  anche  non  appartenenti
          all'amministrazione stessa. 
              2.  Il  dirigente  scolastico  assicura   la   gestione
          unitaria dell'istituzione, ne ha la legale  rappresentanza,
          e' responsabile della gestione delle risorse finanziarie  e
          strumentali e dei  risultati  del  servizio.  Nel  rispetto
          delle  competenze  degli  organi   collegiali   scolastici,
          spettano  al  dirigente  scolastico  autonomi   poteri   di
          direzione,  di  coordinamento  e  di  valorizzazione  delle
          risorse umane.  In  particolare,  il  dirigente  scolastico
          organizza  l'attivita'  scolastica   secondo   criteri   di
          efficienza e di efficacia formative ed  e'  titolare  delle
          relazioni sindacali. 
              3. Nell'esercizio delle competenze di cui al  comma  2,
          il  dirigente  scolastico  promuove  gli   interventi   per
          assicurare  la  qualita'  dei  processi  formativi   e   la
          collaborazione  delle  risorse  culturali,   professionali,
          sociali ed economiche del territorio, per l'esercizio della
          liberta' di insegnamento, intesa  anche  come  liberta'  di
          ricerca  e  innovazione  metodologica  e   didattica,   per
          l'esercizio  della  liberta'  di  scelta  educativa   delle
          famiglie e per l'attuazione del  diritto  all'apprendimento
          da parte degli alunni. 
              4.   Nell'ambito   delle   funzioni   attribuite   alle
          istituzioni scolastiche, spetta al dirigente l'adozione dei
          provvedimenti di gestione delle risorse e del personale. 
              5.   Nello   svolgimento   delle    proprie    funzioni
          organizzative e amministrative il dirigente puo'  avvalersi
          di docenti da lui  individuati,  ai  quali  possono  essere
          delegati  specifici   compiti,   ed   e'   coadiuvato   dal
          responsabile amministrativo, che sovrintende, con autonomia
          operativa, nell'ambito delle direttive di massima impartite
          e degli obiettivi assegnati, ai servizi  amministrativi  ed
          ai   servizi    generali    dell'istituzione    scolastica,
          coordinando il relativo personale. 
              6. Il dirigente presenta periodicamente al consiglio di
          circolo o al consiglio di istituto motivata relazione sulla
          direzione  e  il  coordinamento  dell'attivita'  formativa,
          organizzativa e amministrativa al fine di garantire la piu'
          ampia informazione e un efficace raccordo  per  l'esercizio
          delle competenze degli organi della istituzione scolastica. 
              7. I capi di istituto con rapporto di  lavoro  a  tempo
          indeterminato, ivi compresi i rettori e i  vicerettori  dei
          convitti nazionali, le direttrici e vice  direttrici  degli
          educandati, assumono  la  qualifica  di  dirigente,  previa
          frequenza di appositi corsi di formazione,  all'atto  della
          preposizione  alle  istituzioni   scolastiche   dotate   di
          autonomia e della personalita' giuridica a norma  dell'art.
          21  della  legge  15  marzo  1997,  n.  59   e   successive
          modificazioni ed integrazioni, salvaguardando,  per  quanto
          possibile, la titolarita' della sede di servizio. 
              8. Il Ministro della pubblica istruzione,  con  proprio
          decreto, definisce gli obiettivi, i contenuti e  la  durata
          della formazione; determina le modalita' di  partecipazione
          ai diversi moduli formativi  e  delle  connesse  verifiche;
          definisce i criteri  di  valutazione  e  di  certificazione
          della qualita'  di  ciascun  corso;  individua  gli  organi
          dell'amministrazione        scolastica         responsabili
          dell'articolazione  e  del  coordinamento  dei  corsi   sul
          territorio, definendone i criteri; stabilisce le  modalita'
          di  svolgimento  dei  corsi  con  il  loro  affidamento  ad
          universita',  agenzie  specializzate  ed  enti  pubblici  e
          privati anche tra loro associati o consorziati. 
              9. La  direzione  dei  conservatori  di  musica,  delle
          accademie di belle arti, degli istituti  superiori  per  le
          industrie artistiche e delle accademie  nazionali  di  arte
          drammatica e di danza, e'  equiparata  alla  dirigenza  dei
          capi d'istituto. Con decreto del  Ministro  della  pubblica
          istruzione sono disciplinate le modalita' di designazione e
          di conferimento e la durata dell'incarico, facendo salve le
          posizioni degli attuali direttori di ruolo. 
              10. Contestualmente  all'attribuzione  della  qualifica
          dirigenziale, ai vicerettori dei convitti nazionali e  alle
          vicedirettrici   degli   educandati   sono   soppressi    i
          corrispondenti posti.  Alla  conclusione  delle  operazioni
          sono soppressi i relativi ruoli. 
              11. I  capi  d'istituto  che  rivestano  l'incarico  di
          Ministro  o  Sottosegretario  di  Stato,  ovvero  siano  in
          aspettativa per mandato  parlamentare  o  amministrativo  o
          siano  in   esonero   sindacale,   distaccati,   comandati,
          utilizzati  o  collocati  fuori  ruolo  possono   assolvere
          all'obbligo di formazione mediante la frequenza di appositi
          moduli nell'ambito della formazione prevista  dal  presente
          articolo, ovvero della formazione di cui  all'art.  29.  In
          tale ultimo caso l'inquadramento decorre ai fini  giuridici
          dalla prima applicazione  degli  inquadramenti  di  cui  al
          comma 7 ed ai fini economici dalla data di assegnazione  ad
          una istituzione scolastica autonoma.» 
              - La legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove  norme
          in materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di
          accesso ai documenti amministrativi»  e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192. 
              -  La  legge  5  febbraio   1992,   n.   104,   recante
          «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e  i
          diritti delle persone  handicappate»  e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 17 febbraio 1992, n. 39, S.O. 
              - Il  decreto  legislativo  16  aprile  1994,  n.  297,
          recante «Approvazione del testo  unico  delle  disposizioni
          legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle
          scuole di ogni ordine e grado» e' pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 19 maggio 1994, n. 115, S.O. 
              - Si riporta l'art. 21 della legge 15  marzo  1997,  n.
          59, recante «Delega  al  Governo  per  il  conferimento  di
          funzioni e compiti alle regioni  ed  enti  locali,  per  la
          riforma   della   pubblica   amministrazione   e   per   la
          semplificazione amministrativa», pubblicata nella  Gazzetta
          Ufficiale 17 marzo 1997, n. 63, S.O.: 
                «Art. 21. 
              1. L'autonomia delle istituzioni  scolastiche  e  degli
          istituti   educativi   si   inserisce   nel   processo   di
          realizzazione  della  autonomia  e  della  riorganizzazione
          dell'intero sistema formativo. Ai fini della  realizzazione
          della autonomia delle istituzioni scolastiche  le  funzioni
          dell'Amministrazione centrale e periferica  della  pubblica
          istruzione  in  materia  di  gestione   del   servizio   di
          istruzione, fermi restando i livelli unitari e nazionali di
          fruizione del diritto  allo  studio  nonche'  gli  elementi
          comuni all'intero sistema scolastico pubblico in materia di
          gestione  e  programmazione  definiti  dallo  Stato,   sono
          progressivamente attribuite alle  istituzioni  scolastiche,
          attuando  a  tal  fine  anche   l'estensione   ai   circoli
          didattici, alle scuole medie, alle scuole e  agli  istituti
          di  istruzione  secondaria,  della  personalita'  giuridica
          degli istituti tecnici e  professionali  e  degli  istituti
          d'arte ed ampliando  l'autonomia  per  tutte  le  tipologie
          degli istituti di istruzione, anche in  deroga  alle  norme
          vigenti  in  materia  di  contabilita'  dello   Stato.   Le
          disposizioni del presente articolo si applicano anche  agli
          istituti educativi, tenuto conto  delle  loro  specificita'
          ordinamentali. 
              2. Ai fini di quanto previsto nel comma 1, si  provvede
          con uno o piu' regolamenti da adottare ai  sensi  dell'art.
          17, comma 2, della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  nel
          termine di nove mesi dalla data di entrata in vigore  della
          presente legge, sulla base dei criteri generali e  principi
          direttivi contenuti nei commi 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 e 11 del
          presente  articolo.  Sugli   schemi   di   regolamento   e'
          acquisito, anche contemporaneamente al parere del Consiglio
          di  Stato,   il   parere   delle   competenti   Commissioni
          parlamentari. Decorsi sessanta giorni  dalla  richiesta  di
          parere  alle  Commissioni,  i  regolamenti  possono  essere
          comunque emanati. Con i regolamenti predetti  sono  dettate
          disposizioni per armonizzare le norme di cui  all'art.  355
          del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile
          1994, n. 297, con quelle della presente legge. 
              3. I requisiti dimensionali ottimali per l'attribuzione
          della  personalita'   giuridica   e   dell'autonomia   alle
          istituzioni scolastiche di cui al comma 1, anche  tra  loro
          unificate nell'ottica di garantire  agli  utenti  una  piu'
          agevole fruizione del servizio di istruzione, e le  deroghe
          dimensionali  in   relazione   a   particolari   situazioni
          territoriali o ambientali sono individuati in rapporto alle
          esigenze e alla varieta' delle  situazioni  locali  e  alla
          tipologia    dei    settori    di    istruzione    compresi
          nell'istituzione  scolastica.   Le   deroghe   dimensionali
          saranno automaticamente  concesse  nelle  province  il  cui
          territorio e' per  almeno  un  terzo  montano,  in  cui  le
          condizioni  di  viabilita'  statale  e  provinciale   siano
          disagevoli e in cui vi sia una dispersione e rarefazione di
          insediamenti abitativi. 
              4.  La  personalita'  giuridica  e   l'autonomia   sono
          attribuite alle istituzioni scolastiche di cui al comma 1 a
          mano a mano che raggiungono i requisiti dimensionali di cui
          al comma 3 attraverso piani di dimensionamento  della  rete
          scolastica, e  comunque  non  oltre  il  31  dicembre  2000
          contestualmente  alla  gestione  di   tutte   le   funzioni
          amministrative  che  per   loro   natura   possono   essere
          esercitate dalle istituzioni  autonome.  In  ogni  caso  il
          passaggio al nuovo regime di autonomia  sara'  accompagnato
          da apposite iniziative di formazione del personale, da  una
          analisi delle realta' territoriali, sociali  ed  economiche
          delle singole istituzioni scolastiche  per  l'adozione  dei
          conseguenti  interventi  perequativi  e  sara'   realizzato
          secondo criteri di gradualita' che valorizzino le capacita'
          di iniziativa delle istituzioni stesse. 
              5.   La   dotazione   finanziaria   essenziale    delle
          istituzioni scolastiche gia' in  possesso  di  personalita'
          giuridica e di quelle che l'acquistano ai sensi del comma 4
          e'  costituita  dall'assegnazione  dello   Stato   per   il
          funzionamento amministrativo e didattico, che si  suddivide
          in assegnazione ordinaria e assegnazione perequativa.  Tale
          dotazione finanziaria e' attribuita senza altro vincolo  di
          destinazione che quello dell'utilizzazione prioritaria  per
          lo svolgimento delle attivita' di istruzione, di formazione
          e di  orientamento  proprie  di  ciascuna  tipologia  e  di
          ciascun indirizzo di scuola. L'attribuzione  senza  vincoli
          di destinazione comporta l'utilizzabilita' della  dotazione
          finanziaria, indifferentemente, per spese in conto capitale
          e  di  parte  corrente,  con  possibilita'  di  variare  le
          destinazioni in corso  d'anno.  Con  decreto  del  Ministro
          della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro  del
          tesoro, del  bilancio  e  della  programmazione  economica,
          sentito   il   parere   delle   commissioni    parlamentari
          competenti, sono individuati i parametri per la definizione
          della dotazione finanziaria ordinaria delle  scuole.  Detta
          dotazione  ordinaria  e'  stabilita  in  misura   tale   da
          consentire  l'acquisizione  da  parte   delle   istituzioni
          scolastiche dei beni di consumo e strumentali  necessari  a
          garantire      l'efficacia      del       processo       di
          insegnamento-apprendimento  nei  vari  gradi  e   tipologie
          dell'istruzione. La stessa dotazione ordinaria, nella quale
          possono  confluire  anche   i   finanziamenti   attualmente
          allocati  in  capitoli  diversi  da  quelli  intitolati  al
          funzionamento  amministrativo   e   didattico,   e'   spesa
          obbligatoria ed e' rivalutata annualmente  sulla  base  del
          tasso  di  inflazione  programmata.  In   sede   di   prima
          determinazione,  la  dotazione  perequativa  e'  costituita
          dalle disponibilita' finanziarie residue  sui  capitoli  di
          bilancio  riferiti   alle   istituzioni   scolastiche   non
          assorbite   dalla   dotazione   ordinaria.   La   dotazione
          perequativa e' rideterminata  annualmente  sulla  base  del
          tasso   di   inflazione   programmata   e   di    parametri
          socio-economici e ambientali individuati  di  concerto  dai
          Ministri  della  pubblica  istruzione  e  del  tesoro,  del
          bilancio  e  della  programmazione  economica,  sentito  il
          parere delle commissioni parlamentari competenti. 
              6.  Sono  abrogate  le   disposizioni   che   prevedono
          autorizzazioni preventive per l'accettazione di  donazioni,
          eredita' e legati da parte delle  istituzioni  scolastiche,
          ivi  compresi  gli   istituti   superiori   di   istruzione
          artistica, delle  fondazioni  o  altre  istituzioni  aventi
          finalita' di educazione o di  assistenza  scolastica.  Sono
          fatte  salve  le  vigenti  disposizioni  di  legge   o   di
          regolamento in  materia  di  avviso  ai  successibili.  Sui
          cespiti ereditari e su quelli ricevuti  per  donazione  non
          sono dovute le imposte in vigore per le  successioni  e  le
          donazioni. 
              7. Le istituzioni scolastiche  che  abbiano  conseguito
          personalita' giuridica e autonomia ai sensi del comma  1  e
          le istituzioni scolastiche gia' dotate  di  personalita'  e
          autonomia, previa realizzazione  anche  per  queste  ultime
          delle operazioni di dimensionamento  di  cui  al  comma  4,
          hanno autonomia organizzativa  e  didattica,  nel  rispetto
          degli obiettivi del sistema nazionale di istruzione e degli
          standard di livello nazionale. 
              8.  L'autonomia  organizzativa  e'   finalizzata   alla
          realizzazione della flessibilita', della  diversificazione,
          dell'efficienza e dell'efficacia del  servizio  scolastico,
          alla integrazione e al miglior  utilizzo  delle  risorse  e
          delle strutture, all'introduzione di tecnologie  innovative
          e al coordinamento con il contesto  territoriale.  Essa  si
          esplica liberamente, anche mediante superamento dei vincoli
          in materia di unita' oraria della lezione, dell'unitarieta'
          del gruppo classe e delle  modalita'  di  organizzazione  e
          impiego dei docenti, secondo  finalita'  di  ottimizzazione
          delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche, materiali e
          temporali, fermi restando i giorni di  attivita'  didattica
          annuale previsti  a  livello  nazionale,  la  distribuzione
          dell'attivita' didattica  in  non  meno  di  cinque  giorni
          settimanali, il rispetto dei complessivi  obblighi  annuali
          di servizio dei docenti previsti dai  contratti  collettivi
          che possono essere assolti  invece  che  in  cinque  giorni
          settimanali anche sulla base di un'apposita  programmazione
          plurisettimanale. 
              9.   L'autonomia   didattica    e'    finalizzata    al
          perseguimento  degli   obiettivi   generali   del   sistema
          nazionale di istruzione, nel  rispetto  della  liberta'  di
          insegnamento, della liberta' di scelta educativa  da  parte
          delle  famiglie  e  del  diritto  ad  apprendere.  Essa  si
          sostanzia nella scelta libera e programmata di metodologie,
          strumenti,  organizzazione  e  tempi  di  insegnamento,  da
          adottare nel rispetto della possibile pluralita' di opzioni
          metodologiche, e in ogni iniziativa che sia espressione  di
          liberta'  progettuale,  compresa  l'eventuale  offerta   di
          insegnamenti opzionali,  facoltativi  o  aggiuntivi  e  nel
          rispetto delle esigenze formative  degli  studenti.  A  tal
          fine, sulla base di quanto disposto dall'art. 1, comma  71,
          della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono definiti criteri
          per  la  determinazione  degli   organici   funzionali   di
          istituto,  fermi   restando   il   monte   annuale   orario
          complessivo  previsto  per  ciascun  curriculum  e   quello
          previsto  per  ciascuna  delle  discipline   ed   attivita'
          indicate come fondamentali di ciascun tipo o  indirizzo  di
          studi e l'obbligo di  adottare  procedure  e  strumenti  di
          verifica e valutazione della produttivita' scolastica e del
          raggiungimento degli obiettivi. 
              10.  Nell'esercizio  dell'autonomia   organizzativa   e
          didattica  le  istituzioni  scolastiche   realizzano,   sia
          singolarmente  che  in   forme   consorziate,   ampliamenti
          dell'offerta  formativa  che   prevedano   anche   percorsi
          formativi  per  gli  adulti,  iniziative   di   prevenzione
          dell'abbandono e della dispersione  scolastica,  iniziative
          di utilizzazione delle strutture e delle  tecnologie  anche
          in orari extrascolastici e a fini di raccordo con il  mondo
          del  lavoro,  iniziative  di  partecipazione  a   programmi
          nazionali, regionali o comunitari e, nell'ambito di accordi
          tra le regioni  e  l'amministrazione  scolastica,  percorsi
          integrati tra diversi  sistemi  formativi.  Le  istituzioni
          scolastiche autonome  hanno  anche  autonomia  di  ricerca,
          sperimentazione  e  sviluppo  nei   limiti   del   proficuo
          esercizio dell'autonomia  didattica  e  organizzativa.  Gli
          istituti   regionali   di   ricerca,   sperimentazione    e
          aggiornamento educativi, il Centro europeo dell'educazione,
          la Biblioteca di documentazione pedagogica e le  scuole  ed
          istituti a carattere atipico di cui alla  parte  I,  titolo
          II,  capo  III,  del  testo  unico  approvato  con  decreto
          legislativo 16 aprile 1994, n.  297,  sono  riformati  come
          enti   finalizzati   al   supporto   dell'autonomia   delle
          istituzioni scolastiche autonome. 
              11. Con regolamento adottato ai sensi del comma 2  sono
          altresi' attribuite la personalita' giuridica e l'autonomia
          alle Accademie di belle arti, agli Istituti  superiori  per
          le industrie artistiche, ai Conservatori  di  musica,  alle
          Accademie nazionali di arte drammatica e di danza,  secondo
          i principi contenuti  nei  commi  8,  9  e  10  e  con  gli
          adattamenti resi necessari dalle  specificita'  proprie  di
          tali istituzioni. 
              12. Le universita' e le istituzioni scolastiche possono
          stipulare convenzioni allo scopo di favorire  attivita'  di
          aggiornamento, di ricerca e di  orientamento  scolastico  e
          universitario. 
              13. Con effetto dalla data di entrata in  vigore  delle
          norme regolamentari di cui ai commi 2 e 11 sono abrogate le
          disposizioni  vigenti  con  esse  incompatibili,   la   cui
          ricognizione e' affidata ai regolamenti stessi. 
              14. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione,
          di concerto con il Ministro del  tesoro,  sono  emanate  le
          istruzioni  generali  per  l'autonoma   allocazione   delle
          risorse, per la formazione dei  bilanci,  per  la  gestione
          delle risorse ivi iscritte e per la scelta dell'affidamento
          dei servizi  di  tesoreria  o  di  cassa,  nonche'  per  le
          modalita' del riscontro delle  gestioni  delle  istituzioni
          scolastiche, anche in attuazione dei principi contenuti nei
          regolamenti di cui al comma  2.  E'  abrogato  il  comma  9
          dell'art. 4 della legge 24 dicembre 1993, n. 537. 
              15. Entro il 30 giugno 1999 il Governo e'  delegato  ad
          emanare un decreto  legislativo  di  riforma  degli  organi
          collegiali della pubblica istruzione di livello nazionale e
          periferico che tenga conto della specificita'  del  settore
          scolastico, valorizzando l'autonomo apporto  delle  diverse
          componenti e  delle  minoranze  linguistiche  riconosciute,
          nonche' delle specifiche professionalita' e competenze, nel
          rispetto dei seguenti criteri: 
                a.      armonizzazione      della       composizione,
          dell'organizzazione e delle funzioni dei nuovi  organi  con
          le competenze dell'amministrazione  centrale  e  periferica
          come ridefinita a norma degli articoli 12 e 13 nonche'  con
          quelle delle istituzioni scolastiche autonome; 
                b. razionalizzazione degli organi a  norma  dell'art.
          12, comma 1, lettera p); 
                c. eliminazione delle  duplicazioni  organizzative  e
          funzionali, secondo quanto previsto dall'art. 12, comma  1,
          lettera g); 
                d. valorizzazione del collegamento con  le  comunita'
          locali a norma dell'art. 12, comma 1, lettera i); 
                  e. attuazione delle disposizioni di cui all'art. 59
          del  decreto  legislativo  3  febbraio  1993,  n.   29,   e
          successive modificazioni, nella salvaguardia del  principio
          della liberta' di insegnamento. 
              16.  Nel  rispetto  del  principio  della  liberta'  di
          insegnamento e in connessione con l'individuazione di nuove
          figure professionali del personale docente, ferma  restando
          l'unicita' della funzione, ai capi d'istituto e'  conferita
          la  qualifica  dirigenziale  contestualmente   all'acquisto
          della personalita'  giuridica  e  dell'autonomia  da  parte
          delle singole istituzioni scolastiche.  I  contenuti  e  le
          specificita' della qualifica dirigenziale sono  individuati
          con decreto legislativo integrativo delle disposizioni  del
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive
          modificazioni, da emanare  entro  un  anno  dalla  data  di
          entrata in vigore della  presente  legge,  sulla  base  dei
          seguenti criteri: 
                a) l'affidamento, nel rispetto delle competenze degli
          organi  collegiali  scolastici,  di  autonomi  compiti   di
          direzione, di coordinamento e valorizzazione delle  risorse
          umane, di gestione di risorse  finanziarie  e  strumentali,
          con connesse responsabilita' in ordine ai risultati; 
                b) il raccordo tra i compiti previsti  dalla  lettera
          a)     e     l'organizzazione     e     le     attribuzioni
          dell'amministrazione scolastica periferica, come ridefinite
          ai sensi dell'art. 13, comma 1; 
                c)  la  revisione  del   sistema   di   reclutamento,
          riservato al personale docente con adeguata  anzianita'  di
          servizio, in armonia con le modalita' previste dall'art. 28
          del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; 
                d) l'attribuzione della dirigenza ai capi  d'istituto
          attualmente  in  servizio,  assegnati  ad  una  istituzione
          scolastica autonoma, che frequentino un apposito  corso  di
          formazione. 
              17. Il rapporto  di  lavoro  dei  dirigenti  scolastici
          sara' disciplinato in sede di contrattazione collettiva del
          comparto scuola, articolato in autonome aree. 
              18. Nell'emanazione del regolamento di cui all'art.  13
          la riforma degli  uffici  periferici  del  Ministero  della
          pubblica   istruzione   e'   realizzata   armonizzando    e
          coordinando  i  compiti  e   le   funzioni   amministrative
          attribuiti alle  regioni  ed  agli  enti  locali  anche  in
          materia di programmazione  e  riorganizzazione  della  rete
          scolastica. 
              19. Il Ministro della pubblica istruzione presenta ogni
          quattro  anni  al  Parlamento,  a   decorrere   dall'inizio
          dell'attuazione  dell'autonomia   prevista   nel   presente
          articolo, una relazione sui risultati conseguiti, anche  al
          fine di apportare  eventuali  modifiche  normative  che  si
          rendano necessarie. 
              20.  Le  regioni  a  statuto  speciale  e  le  Province
          autonome di Trento e di Bolzano  disciplinano  con  propria
          legge la materia di cui al presente articolo nel rispetto e
          nei limiti dei propri statuti e  delle  relative  norme  di
          attuazione. 
              20-bis. Con la stessa legge regionale di cui  al  comma
          20 la regione Valle d'Aosta stabilisce tipologia, modalita'
          di svolgimento e di  certificazione  di  una  quarta  prova
          scritta di lingua francese, in aggiunta  alle  altre  prove
          scritte previste dalla legge 10 dicembre 1997, n.  425.  Le
          modalita' e i criteri di valutazione  delle  prove  d'esame
          sono   definiti   nell'ambito   dell'apposito   regolamento
          attuativo,  d'intesa  con  la  regione  Valle  d'Aosta.  E'
          abrogato il comma 5 dell'art. 3  della  legge  10  dicembre
          1997, n. 425.» 
              - Si riporta l'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n.
          449, recante «Misure per la stabilizzazione  della  finanza
          pubblica», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30  dicembre
          1997, n. 302, S.O.: 
                «Art. 39 (Disposizioni in materia  di  assunzioni  di
          personale  delle  amministrazioni  pubbliche  e  misure  di
          potenziamento e di incentivazione del part-time). -  1.  Al
          fine di  assicurare  le  esigenze  di  funzionalita'  e  di
          ottimizzare le risorse per il  migliore  funzionamento  dei
          servizi compatibilmente con le disponibilita' finanziarie e
          di bilancio, gli organi di  vertice  delle  amministrazioni
          pubbliche sono tenuti  alla  programmazione  triennale  del
          fabbisogno di personale, comprensivo delle  unita'  di  cui
          alla legge 2 aprile 1968, n. 482. 
                2. Per  le  amministrazioni  dello  Stato,  anche  ad
          ordinamento autonomo, fatto salvo quanto  previsto  per  il
          personale della scuola dall'art. 40, il numero  complessivo
          dei dipendenti in servizio e' valutato su basi  statistiche
          omogenee, secondo criteri e parametri stabiliti con decreto
          del Presidente del Consiglio dei ministri di  concerto  con
          il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
          economica. Per l'anno 1998, il predetto decreto e'  emanato
          entro il 31 gennaio  dello  stesso  anno,  con  l'obiettivo
          della riduzione complessiva del personale in servizio  alla
          data del 31 dicembre 1998, in misura  non  inferiore  all'1
          per cento rispetto al numero delle unita' in servizio al 31
          dicembre  1997.  Alla  data  del  31  dicembre  1999  viene
          assicurata  una  riduzione  complessiva  del  personale  in
          servizio in misura non inferiore all'1,5 per cento rispetto
          al numero  delle  unita'  in  servizio  alla  data  del  31
          dicembre 1997. Per l'anno 2000 e' assicurata una  ulteriore
          riduzione  non  inferiore  all'1  per  cento  rispetto   al
          personale in servizio al 31 dicembre 1997. Per l'anno  2001
          deve essere  realizzata  una  riduzione  di  personale  non
          inferiore all'1 per cento rispetto a quello in servizio  al
          31 dicembre 1997, fermi restando gli obiettivi di riduzione
          previsti per gli anni precedenti, e fatta salva la quota di
          riserva di cui all'art. 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68.
          Nell'ambito  della  programmazione  e  delle  procedure  di
          autorizzazione    delle     assunzioni,     deve     essere
          prioritariamente garantita l'immissione in  servizio  degli
          addetti a compiti di sicurezza pubblica e dei vincitori dei
          concorsi espletati alla data del  30  settembre  1999.  Per
          ciascuno degli anni 2003 e 2004, le  amministrazioni  dello
          Stato anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli  enti
          pubblici non economici con organico superiore a 200  unita'
          sono tenuti a realizzare una  riduzione  di  personale  non
          inferiore all'1 per cento rispetto a quello in servizio  al
          31 dicembre 2002. 
              2-bis. Allo  scopo  di  assicurare  il  rispetto  delle
          percentuali annue di riduzione  del  personale  di  cui  al
          comma 2, la programmazione delle assunzioni tiene conto dei
          risultati  quantitativi  raggiunti  al  termine   dell'anno
          precedente,  separatamente  per  i  Ministeri  e  le  altre
          amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
          per gli enti pubblici non economici con organico  superiore
          a duecento unita', nonche' per le Forze armate, le Forze di
          polizia ed il Corpo nazionale  dei  Vigili  del  Fuoco.  Ai
          predetti fini i Ministri per la  funzione  pubblica  e  del
          tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione  economica
          riferiscono  al  Consiglio  dei  ministri  entro  il  primo
          bimestre di ogni anno. 
              3.  Per  consentire  lo  sviluppo   dei   processi   di
          riqualificazione delle amministrazioni  pubbliche  connessi
          all'attuazione della riforma amministrativa, garantendo  il
          rispetto  degli  obiettivi  di  riduzione  programmata  del
          personale, a decorrere  dall'anno  2000  il  Consiglio  dei
          ministri, su proposta dei Ministri per la funzione pubblica
          e  del  tesoro,  del  bilancio   e   della   programmazione
          economica, definisce  preliminarmente  le  priorita'  e  le
          necessita'  operative  da  soddisfare,  tenuto   conto   in
          particolare delle correlate  esigenze  di  introduzione  di
          nuove professionalita'. In  tale  quadro,  entro  il  primo
          semestre  di  ciascun  anno,  il  Consiglio  dei   ministri
          determina il numero massimo  complessivo  delle  assunzioni
          delle amministrazioni di cui al comma 2 compatibile con gli
          obiettivi  di  riduzione  numerica  e  con  i  dati   sulle
          cessazioni  dell'anno  precedente.  Le  assunzioni  restano
          comunque subordinate all'indisponibilita' di  personale  da
          trasferire secondo le  vigenti  procedure  di  mobilita'  e
          possono essere disposte esclusivamente presso le  sedi  che
          presentino   le   maggiori   carenze   di   personale.   Le
          disposizioni del presente articolo si applicano anche  alle
          assunzioni previste da norme speciali o derogatorie. 
              3-bis.  A  decorrere  dall'anno  1999   la   disciplina
          autorizzatoria  di  cui  al  comma  3   si   applica   alla
          generalita' delle amministrazioni  dello  Stato,  anche  ad
          ordinamento autonomo, e  riguarda  tutte  le  procedure  di
          reclutamento e le nuove assunzioni di personale. Il decreto
          del Presidente del Consiglio dei  ministri,  da  emanare  a
          decorrere dallo stesso anno, entro il 31  gennaio,  prevede
          criteri, modalita'  e  termini  anche  differenziati  delle
          assunzioni da disporre rispetto a quelli indicati nel comma
          3, allo scopo di tener conto  delle  peculiarita'  e  delle
          specifiche esigenze  delle  amministrazioni  per  il  pieno
          adempimento dei compiti istituzionali. 
              4. Nell'ambito della programmazione di cui ai commi  da
          1 a 3, si procede comunque all'assunzione di  3.800  unita'
          di personale, secondo le modalita' di cui ai commi da  5  a
          15. 
              5. Per il potenziamento delle  attivita'  di  controllo
          dell'amministrazione finanziaria si provvede con i  criteri
          e le modalita' di cui al comma 8  all'assunzione  di  2.400
          unita' di personale. 
              6. Al fine di potenziare la  vigilanza  in  materia  di
          lavoro e previdenza, si provvede altresi' all'assunzione di
          300 unita' di personale  destinate  al  servizio  ispettivo
          delle Direzioni provinciali e regionali del  Ministero  del
          lavoro e della  previdenza  sociale  e  di  300  unita'  di
          personale destinate all'attivita'  dell'Istituto  nazionale
          della previdenza sociale; il predetto Istituto  provvede  a
          destinare un numero non inferiore  di  unita'  al  servizio
          ispettivo. 
              7.  Con  regolamento  da  emanare   su   proposta   del
          Presidente del Consiglio dei ministri e  del  Ministro  del
          lavoro e della  previdenza  sociale,  di  concerto  con  il
          Ministro per la funzione pubblica e  con  il  Ministro  del
          tesoro, del  bilancio  e  della  programmazione  economica,
          entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore  della
          presente legge previo parere delle  competenti  Commissioni
          parlamentari, ai sensi dell'art. 17, comma 2,  della  legge
          23 agosto 1988, n.  400,  sono  indicati  i  criteri  e  le
          modalita', nonche' i processi formativi,  per  disciplinare
          il passaggio, in  ambito  regionale,  del  personale  delle
          amministrazioni dello Stato, anche in deroga alla normativa
          vigente in materia di mobilita' volontaria o concordata, al
          servizio ispettivo delle Direzioni regionali e  provinciali
          del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. 
              8. Le assunzioni sono effettuate con i seguenti criteri
          e modalita': 
                a) i concorsi sono espletati su base circoscrizionale
          corrispondente ai territori regionali  ovvero  provinciali,
          per la Provincia autonoma di Trento, o compartimentale,  in
          relazione all'articolazione periferica dei dipartimenti del
          Ministero delle finanze; 
                b) il numero dei posti da mettere  a  concorso  nella
          settima qualifica  funzionale  in  ciascuna  circoscrizione
          territoriale e' determinato sulla base  della  somma  delle
          effettive vacanze di organico  riscontrabili  negli  uffici
          aventi sede  nella  circoscrizione  territoriale  medesima,
          fatta eccezione per quelli ricompresi nel territorio  della
          provincia autonoma di Bolzano, con riferimento  ai  profili
          professionali  di  settima,   ottava   e   nona   qualifica
          funzionale, ferma restando, per le ultime  due  qualifiche,
          la  disponibilita'  dei  posti  vacanti.  Per  il   profilo
          professionale di ingegnere direttore la determinazione  dei
          posti da mettere a concorso viene effettuata con le  stesse
          modalita', avendo a riferimento  il  profilo  professionale
          medesimo  e  quello  di  ingegnere  direttore  coordinatore
          appartenente alla nona qualifica funzionale; 
                c) i concorsi consistono in  una  prova  attitudinale
          basata su una serie di quesiti a risposta  multipla  mirati
          all'accertamento del grado di cultura generale e specifica,
          nonche' delle attitudini ad acquisire  le  professionalita'
          specialistiche nei settori giuridico, tecnico, informatico,
          contabile,  economico  e  finanziario,  per   svolgere   le
          funzioni  del  corrispondente  profilo   professionale.   I
          candidati  che  hanno  superato  positivamente   la   prova
          attitudinale  sono  ammessi  a   sostenere   un   colloquio
          interdisciplinare; 
                d)   la    prova    attitudinale    deve    svolgersi
          esclusivamente nell'ambito di ciascuna delle circoscrizioni
          territoriali; 
                e) ciascun candidato puo'  partecipare  ad  una  sola
          procedura concorsuale. 
              9. Per le graduatorie  dei  concorsi  si  applicano  le
          disposizioni dell'art. 11, commi settimo  e  ottavo,  della
          legge 4 agosto 1975, n.  397,  in  materia  di  graduatoria
          unica nazionale, quelle dell'art. 10, ultimo  comma,  della
          stessa  legge,  con   esclusione   di   qualsiasi   effetto
          economico, nonche' quelle di cui al comma  2  dell'art.  43
          del  decreto  legislativo  3  febbraio  1993,  n.   29,   e
          successive modificazioni ed integrazioni. 
              10. Per assicurare forme piu' efficaci di  contrasto  e
          prevenzione  del   fenomeno   dell'evasione   fiscale,   il
          Dipartimento delle  entrate  del  Ministero  delle  finanze
          individua all'interno del contingente di cui  all'art.  55,
          comma 2, lettera  b),  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 27 marzo  1992,  n.  287,  due  aree  funzionali
          composte da personale di alta professionalita' destinato ad
          operare in sede regionale, nel settore dell'accertamento  e
          del contenzioso. Nelle aree predette sono inseriti,  previa
          specifica formazione da svolgersi in ambito periferico,  il
          personale destinato al Dipartimento delle entrate ai  sensi
          del comma 5, nonche' altri  funzionari  gia'  addetti  agli
          specifici settori, scelti sulla base della loro  esperienza
          professionale e formativa, secondo criteri e  modalita'  di
          carattere oggettivo. 
              11. Dopo l'immissione in servizio del personale di  cui
          al comma 5, si procede alla riduzione  proporzionale  delle
          dotazioni organiche delle qualifiche  funzionali  inferiori
          alla settima nella  misura  complessiva  corrispondente  al
          personale effettivamente assunto  nel  corso  del  1998  ai
          sensi del comma 4, provvedendo separatamente per i  singoli
          ruoli. 
              12. Il comma 47 dell'art. 1  della  legge  23  dicembre
          1996, n. 662, e' sostituito dal seguente: 
                «47.  Per  la  copertura   dei   posti   vacanti   le
          graduatorie dei concorsi  pubblici  per  il  personale  del
          Servizio sanitario nazionale, approvate successivamente  al
          31 dicembre 1993, possono  essere  utilizzate  fino  al  31
          dicembre 1998». 
              13. Le graduatorie dei concorsi per esami,  indetti  ai
          sensi dell'art. 28, comma  2,  del  decreto  legislativo  3
          febbraio  1993,  n.   29,   e   successive   modificazioni,
          conservano validita' per un periodo di diciotto mesi  dalla
          data della loro approvazione. 
              14. Per  far  fronte  alle  esigenze  connesse  con  la
          salvaguardia  dei  beni  culturali  presenti   nelle   aree
          soggette  a  rischio  sismico  il  Ministero  per  i   beni
          culturali e ambientali, nell'osservanza di quanto  disposto
          dai commi 1 e 2, e' autorizzato, nei limiti delle dotazioni
          organiche complessive, ad assumere 600 unita' di  personale
          anche in eccedenza ai contingenti previsti  per  i  singoli
          profili  professionali,  ferme  restando  le  dotazioni  di
          ciascuna   qualifica   funzionale.   Le   assunzioni   sono
          effettuate tramite concorsi  da  espletare  anche  su  base
          regionale mediante una prova  attitudinale  basata  su  una
          serie   di   quesiti    a    risposta    multipla    mirati
          all'accertamento del grado di cultura generale e specifica,
          nonche' delle attitudini ad acquisire  le  professionalita'
          specialistiche nei settori tecnico, scientifico, giuridico,
          contabile,  informatico,  per  svolgere  le  funzioni   del
          corrispondente profilo professionale. I candidati che hanno
          superato con esito  positivo  la  prova  attitudinale  sono
          ammessi  a  sostenere   un   colloquio   interdisciplinare.
          Costituisce titolo  di  preferenza  la  partecipazione  per
          almeno un  anno,  in  corrispondente  professionalita',  ai
          piani o progetti di cui all'art.  6  del  decreto-legge  21
          marzo 1988, n. 86,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 20 maggio 1988, n. 160, e successive modificazioni. 
              15. Le amministrazioni dello  Stato  possono  assumere,
          nel limite di 200  unita'  complessive,  con  le  procedure
          previste  dal   comma   3,   personale   dotato   di   alta
          professionalita',  anche  al  di  fuori   della   dotazione
          organica risultante dalla rilevazione dei carichi di lavoro
          prevista dall'art. 3, comma  5,  della  legge  24  dicembre
          1993, n. 537, in ragione delle necessita' sopraggiunte alla
          predetta   rilevazione,   a   seguito   di    provvedimenti
          legislativi  di  attribuzione   di   nuove   e   specifiche
          competenze alle  stesse  amministrazioni  dello  Stato.  Si
          applicano per le assunzioni di cui  al  presente  comma  le
          disposizioni previste dai commi 8 e 11. 
              16. Le assunzioni  di  cui  ai  commi  precedenti  sono
          subordinate all'indisponibilita' di idonei in concorsi gia'
          espletati  le  cui  graduatorie  siano  state  approvate  a
          decorrere dal  1°  gennaio  1994  secondo  quanto  previsto
          dall'art. 1, comma 4, della legge 28 dicembre 1995, n. 549,
          che richiama le disposizioni di cui all'art. 22,  comma  8,
          della legge 23 dicembre 1994, n. 724. 
              17. Il termine del 31 dicembre 1997, previsto dall'art.
          12, comma 3, del decreto-legge 31 dicembre  1996,  n.  669,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  28  febbraio
          1997, n. 30,  in  materia  di  attribuzione  temporanea  di
          mansioni superiori, e' ulteriormente differito alla data di
          entrata in vigore  dei  provvedimenti  di  revisione  degli
          ordinamenti professionali e,  comunque,  non  oltre  il  31
          dicembre 1998. 
              18. Allo scopo di ridurre la spesa derivante  da  nuove
          assunzioni il Consiglio dei ministri, con la determinazione
          da adottare ai sensi del comma 3, definisce, entro il primo
          semestre  di  ciascun  anno,  anche  la   percentuale   del
          personale da assumere annualmente con contratto di lavoro a
          tempo parziale o altre tipologie  contrattuali  flessibili,
          salvo che per le Forze armate, le Forze di  polizia  ed  il
          Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Tale percentuale  non
          puo' essere inferiore al  50  per  cento  delle  assunzioni
          autorizzate salvo che le corrispondenti riduzioni di  spesa
          siano  ugualmente  realizzate  anche  mediante  ricorso  ad
          ulteriori tipologie di assunzioni comportanti oneri unitari
          inferiori  rispetto  a  quelli  derivanti  dalle  ordinarie
          assunzioni di personale. Per  le  amministrazioni  che  non
          hanno raggiunto una quota di  personale  a  tempo  parziale
          pari almeno al 4 per cento del totale  dei  dipendenti,  le
          assunzioni  possono  essere  autorizzate,  salvo   motivate
          deroghe, esclusivamente con  contratto  a  tempo  parziale.
          L'eventuale trasformazione a tempo pieno  puo'  intervenire
          purche'  cio'  non  comporti  riduzione  complessiva  delle
          unita' con rapporto di lavoro a tempo parziale. 
              18-bis. E' consentito l'accesso ad un regime di impegno
          ridotto  per  il  personale  non  sanitario  con  qualifica
          dirigenziale che  non  sia  preposto  alla  titolarita'  di
          uffici, con conseguenti effetti sul  trattamento  economico
          secondo criteri definiti dai contratti collettivi nazionali
          di lavoro. 
              19. Le regioni, le province autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano,  gli  enti  locali,  le   camere   di   commercio,
          industria, artigianato e agricoltura, le aziende e gli enti
          del Servizio sanitario nazionale, le universita' e gli enti
          di ricerca adeguano i propri ordinamenti ai principi di cui
          al comma 1 finalizzandoli alla riduzione programmata  delle
          spese di personale. 
              20.  Gli  enti  pubblici  non  economici  adottano   le
          determinazioni necessarie per l'attuazione dei principi  di
          cui ai commi 1 e  18,  adeguando,  ove  occorra,  i  propri
          ordinamenti con l'obiettivo di una  riduzione  delle  spese
          per il personale. Agli  enti  pubblici  non  economici  con
          organico  superiore  a  200  unita'  si  applica  anche  il
          disposto di cui ai commi 2 e 3. 
              20-bis. Le amministrazioni pubbliche alle quali non  si
          applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, fermo
          restando quanto previsto dai commi 19 e 20, programmano  le
          proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai principi  di
          riduzione  complessiva  della  spesa   di   personale,   in
          particolare per nuove assunzioni, di cui ai commi 2-bis, 3,
          3-bis e 3-ter, per quanto applicabili,  realizzabili  anche
          mediante l'incremento della quota di  personale  ad  orario
          ridotto o con altre tipologie contrattuali  flessibili  nel
          quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della
          programmazione e giustificate dai processi di riordino o di
          trasferimento di funzioni e competenze. Per le  universita'
          restano ferme le disposizioni dell'art. 51. 
              20-ter.    Le    ulteriori     economie     conseguenti
          all'applicazione  del  presente  articolo,  realizzate   in
          ciascuna  delle  amministrazioni  dello  Stato,  anche   ad
          ordinamento  autonomo,  e  presso  gli  enti  pubblici  non
          economici con organico superiore a  duecento  unita',  sono
          destinate, entro  i  limiti  e  con  le  modalita'  di  cui
          all'art. 43,  comma  5,  ai  fondi  per  la  contrattazione
          integrativa  di  cui  ai   vigenti   contratti   collettivi
          nazionali di lavoro ed alla retribuzione di  risultato  del
          personale dirigente. Con  la  medesima  destinazione  e  ai
          sensi del predetto art. 43, comma 5, le  amministrazioni  e
          gli  enti  che  abbiano  proceduto  a  ridurre  la  propria
          consistenza di personale di una percentuale superiore  allo
          0,4  per  cento  rispetto  agli  obiettivi  percentuali  di
          riduzione  annua  di  cui  al  comma  2  possono   comunque
          utilizzare le maggiori economie conseguite. 
              21.  Per  le  attivita'  connesse  all'attuazione   del
          presente articolo, la Presidenza del Consiglio dei ministri
          ed  il  Ministero  del  tesoro,  del   bilancio   e   della
          programmazione economica  possono  avvalersi  di  personale
          comandato da altre amministrazioni dello Stato,  in  deroga
          al contingente determinato ai sensi dalla legge  23  agosto
          1988, n. 400, per un numero massimo di 25 unita'. 
              22. Al fine dell'attuazione dalla legge 15 marzo  1997,
          n.  59,  la  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri   e'
          autorizzata, in  deroga  ad  ogni  altra  disposizione,  ad
          avvalersi di un contingente  integrativo  di  personale  in
          posizione di comando o di fuori ruolo, fino ad  un  massimo
          di cinquanta unita', appartenente alle  amministrazioni  di
          cui agli articoli 1, comma 2, e 2, commi 4 e 5, del decreto
          legislativo  3  febbraio  1993,  n.  29,  nonche'  ad  enti
          pubblici economici. Si applicano le  disposizioni  previste
          dall'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
          Il  personale  di  cui  al  presente  comma   mantiene   il
          trattamento economico fondamentale delle amministrazioni  o
          degli enti di appartenenza e i relativi oneri  rimangono  a
          carico di tali amministrazioni o enti. Al personale di  cui
          al  presente  comma  sono  attribuiti  l'indennita'  e   il
          trattamento economico accessorio spettanti al personale  di
          ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri, se  piu'
          favorevoli». Il servizio prestato presso la Presidenza  del
          Consiglio  dei  ministri  e'  valutabile  ai   fini   della
          progressione della carriera e dei concorsi. 
              23. All'art. 9, comma 19, del decreto-legge 1°  ottobre
          1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
          novembre 1996, n. 608, le parole «31  dicembre  1997»  sono
          sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 1998». Al comma  18
          dell'art. 1 della legge 28  dicembre  1995,  n.  549,  come
          modificato dall'art. 6, comma 18, lettera c),  della  legge
          15 maggio 1997, n. 127, le parole: «31 dicembre 1997»  sono
          sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 1998».  L'eventuale
          trasformazione dei contratti previsti dalla citata legge n.
          549 del 1995 avviene nell'ambito  della  programmazione  di
          cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo. 
              24. 
              25.  Al  fine  di  incentivare  la  trasformazione  del
          rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici da tempo pieno a
          tempo parziale e garantendo in ogni caso che  cio'  non  si
          ripercuota negativamente  sulla  funzionalita'  degli  enti
          pubblici con un basso numero di dipendenti, come i  piccoli
          comuni e le comunita' montane, la contrattazione collettiva
          puo' prevedere che i  trattamenti  accessori  collegati  al
          raggiungimento  di  obiettivi  o  alla   realizzazione   di
          progetti,  nonche'  ad  altri  istituti  contrattuali   non
          collegati alla durata della  prestazione  lavorativa  siano
          applicati in favore del personale a tempo parziale anche in
          misura non frazionata o non direttamente  proporzionale  al
          regime orario adottato. I decreti di cui all'art. 1,  comma
          58-bis, della legge 23 dicembre 1996,  n.  662,  introdotto
          dall'art.  6  del  decreto-legge  28  marzo  1997,  n.  79,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio  1997,
          n. 140, devono essere emanati entro  novanta  giorni  dalla
          data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge.   In
          mancanza, la trasformazione del rapporto di lavoro a  tempo
          parziale puo' essere negata esclusivamente nel caso in  cui
          l'attivita' che  il  dipendente  intende  svolgere  sia  in
          palese contrasto con quella svolta presso l'amministrazione
          di appartenenza o in concorrenza  con  essa,  con  motivato
          provvedimento emanato  d'intesa  fra  l'amministrazione  di
          appartenenza e la Presidenza del Consiglio dei  ministri  -
          Dipartimento della funzione pubblica. 
              26. Le domande di trasformazione del rapporto di lavoro
          da tempo pieno a tempo parziale, respinte prima della  data
          di entrata in vigore della presente legge, sono riesaminate
          d'ufficio secondo i criteri  e  le  modalita'  indicati  al
          comma 25, tenendo conto dell'attualita' dell'interesse  del
          dipendente. 
              27. Le disposizioni dell'art. 1, commi 58 e  59,  della
          legge 23 dicembre 1996, n. 662, in materia di  rapporto  di
          lavoro  a  tempo  parziale,  si  applicano   al   personale
          dipendente delle regioni e degli enti  locali  finche'  non
          diversamente disposto da  ciascun  ente  con  proprio  atto
          normativo. 
              28. Nell'esercizio dei compiti attribuiti dall'art.  1,
          comma 62, della legge 23 dicembre 1996, n.  662,  il  Corpo
          della guardia di finanza agisce avvalendosi dei  poteri  di
          polizia tributaria  previsti  dal  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e dal decreto del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.  Nel
          corso delle verifiche previste dall'art. 1, comma 62, della
          legge 23 dicembre  1996,  n.  662,  non  e'  opponibile  il
          segreto d'ufficio.» 
              - Si riporta l'art. 2 del decreto legislativo 30 giugno
          1999, n. 233,  recante  «Riforma  degli  organi  collegiali
          territoriali della scuola, a norma dell'art. 21 della legge
          15 marzo 1997, n. 59», pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
          22 luglio 1999, n. 170: 
                «Art. 2  (Competenze  e  composizione  del  Consiglio
          superiore della pubblica istruzione).  -  1.  Il  Consiglio
          superiore della pubblica istruzione e' organo  di  garanzia
          dell'unitarieta' del sistema nazionale dell'istruzione e di
          supporto tecnico-scientifico per l'esercizio delle funzioni
          di Governo nelle  materie  di  cui  all'art.  1,  comma  3,
          lettera q), della legge 15 marzo 1997, n. 59. 
              2. Il Consiglio  formula  proposte  ed  esprime  pareri
          obbligatori: 
                a) sugli indirizzi in materia  di  definizione  delle
          politiche del personale della scuola; 
                b)  sulle  direttive  del  Ministro  della   pubblica
          istruzione, di seguito denominato «Ministro» in materia  di
          valutazione del sistema dell'istruzione; 
                c) sugli obiettivi, indirizzi e standard del  sistema
          di istruzione definiti a livello  nazionale  nonche'  sulla
          quota nazionale dei curricoli dei diversi tipi e  indirizzi
          di studio; 
                d) sull'organizzazione generale dell'istruzione. 
              3. Il Consiglio si pronuncia inoltre sulle materie  che
          il Ministro ritenga di sottoporgli. 
              4. Il Consiglio esprime, anche di  propria  iniziativa,
          pareri facoltativi su proposte di  legge  e  in  genere  in
          materia legislativa e normativa attinente all'istruzione  e
          promuove  indagini  conoscitive  sullo  stato  di   settori
          specifici dell'istruzione, i cui risultati formano  oggetto
          di relazioni al Ministro. 
              5. Il Consiglio superiore della pubblica istruzione  e'
          formato da trentasei componenti. Di tali componenti: 
                a) quindici sono eletti dalla componente elettiva che
          rappresenta il personale delle scuole statali nei  consigli
          scolastici locali; e' garantita la rappresentanza di almeno
          una unita' di personale per ciascun grado di istruzione; 
                b) quindici sono nominati dal Ministro tra  esponenti
          significativi del mondo  della  cultura,  dell'arte,  della
          scuola, dell'universita', del lavoro, delle  professioni  e
          dell'industria,  dell'associazionismo  professionale,   che
          assicurino il piu' ampio pluralismo culturale;  di  questi,
          tre  sono  esperti  designati  dalla  Conferenza  unificata
          Stato-regioni citta' e autonomie locali e tre sono  esperti
          designati dal CNEL; 
                c) tre sono eletti rispettivamente uno  dalle  scuole
          di lingua tedesca, uno dalle scuole di  lingua  slovena  ed
          uno dalle scuole della Valle d'Aosta; 
                d) tre sono nominati dal Ministro  in  rappresentanza
          delle   scuole   pareggiate,   parificate   e    legalmente
          riconosciute e delle scuole dipendenti dagli  enti  locali,
          tra quelli designati dalle rispettive associazioni. 
              6.  Il  Consiglio  superiore   e'   integrato   da   un
          rappresentante  della  provincia  di   Bolzano,   a   norma
          dell'art. 9 del testo unificato del decreto del  Presidente
          della Repubblica 20 gennaio 1973, n.  116,  e  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  4  dicembre  1981,  n.  761,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  10
          febbraio  1983,  n.   89,   o,   rispettivamente,   da   un
          rappresentante della provincia di Trento, a norma dell'art.
          7 del decreto del Presidente  della  Repubblica  15  luglio
          1988, n. 405, come modificato dal  decreto  legislativo  24
          luglio 1996, n. 433, quando e'  chiamato  ad  esprimere  il
          parere sui  progetti  delle  due  province  concernenti  la
          modifica degli ordinamenti scolastici nelle materie di  cui
          all'art. 2, comma 2, lettera c). 
              7.  Fino  al  riordino  del   settore   dell'istruzione
          artistica  superiore  il  consiglio  e'  integrato  da  tre
          rappresentanti eletti del personale docente e dirigente  in
          servizio presso le accademie, i conservatori e gli istituti
          superiori delle industrie artistiche. 
              8. Le cariche di parlamentare nazionale o europeo e gli
          incarichi di Ministro o di  Sottosegretario  di  Stato  non
          sono compatibili con la carica di consigliere del consiglio
          superiore della pubblica istruzione. I membri del consiglio
          superiore non sono  rieleggibili  piu'  di  una  volta.  Il
          personale in servizio nelle scuole statali  che  sia  stato
          eletto nel consiglio  superiore  puo'  chiedere  di  essere
          esonerato dal  servizio  per  la  durata  del  mandato.  Il
          relativo  periodo  e'  valido  a  tutti  gli  effetti,  ivi
          compresi  l'accesso  alla  dirigenza   e   l'accesso   alle
          procedure   per   il   conseguimento    di    miglioramenti
          retributivi, come servizio di istituto nella scuola. 
              9. Con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione
          sono stabiliti i termini e le modalita'  per  le  elezioni,
          che si svolgono su liste unitarie comprensive del personale
          delle scuole statali di ogni ordine e grado, nonche' per le
          designazioni e le nomine dei componenti del consiglio.» 
              - Il  decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.  196,
          recante  «Codice  in  materia  di   protezione   dei   dati
          personali,   recante   disposizioni    per    l'adeguamento
          dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n.  2016/679
          del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016,
          relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo
          al trattamento dei  dati  personali,  nonche'  alla  libera
          circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la  direttiva
          95/46/CE» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29  luglio
          2003, n. 174, S.O. 
              - Il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, recante
          «Attuazione della direttiva 2000/43/CE per  la  parita'  di
          trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza  e
          dall'origine etnica» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          12 agosto 2003, n. 186. 
              - Il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, recante
          «Attuazione della direttiva 2000/78/CE per  la  parita'  di
          trattamento in materia di occupazione e  di  condizioni  di
          lavoro e della direttiva n. 2014/54/UE relativa alle misure
          intese ad agevolare l'esercizio dei  diritti  conferiti  ai
          lavoratori  nel  quadro  della  libera   circolazione   dei
          lavoratori»  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  13
          agosto 2003, n. 187. 
              - Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82,  recante
          «Codice dell'amministrazione  digitale»,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112, S.O. 
              - Il  decreto  legislativo  11  aprile  2006,  n.  198,
          recante «Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a
          norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246»  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 maggio 2006, n. 125,
          S.O. n. 133. 
              - Il decreto-legge 9 febbraio 2012, n.  5,  convertito,
          con modificazioni,  dalla  legge  4  aprile  2012,  n.  35,
          recante «Disposizioni urgenti in materia di semplificazione
          e  sviluppo»  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  9
          febbraio 2012, n. 33, S.O. 
              - Si riportano i commi 102, 103 e 107 dell'art. 1 della
          legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante  «Disposizioni  per
          la formazione del  bilancio  annuale  e  pluriennale  dello
          Stato  (Legge  di  stabilita'  2013)»,   pubblicata   nella
          Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2012, n. 302, S.O.: 
                «102. Al fine di  valorizzare  il  sistema  dell'alta
          formazione artistica e musicale e favorire la crescita  del
          Paese e  al  fine  esclusivo  dell'ammissione  ai  pubblici
          concorsi  per  l'accesso  alle  qualifiche  funzionali  del
          pubblico impiego per le quali ne e' prescritto il  possesso
          nonche'  per  l'accesso  ai  corsi  di  laurea   magistrale
          istituiti dalle universita', i diplomi accademici di  primo
          livello rilasciati  dalle  istituzioni  facenti  parte  del
          sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e
          musicale di  cui  all'art.  2,  comma  1,  della  legge  21
          dicembre 1999, n.  508,  sono  equipollenti  ai  titoli  di
          laurea  rilasciati  dalle  universita'  appartenenti   alle
          seguenti classi di  corsi  di  laurea  di  cui  al  decreto
          ministeriale 16  marzo  2007,  pubblicato  nel  supplemento
          ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2007: 
                  a)  classe  L-4  per  i  diplomi  rilasciati  dagli
          istituti superiori per le industrie artistiche; 
                  b)  classe  L-3  per  i   diplomi   rilasciati   da
          istituzioni diverse da quelle di cui alla lettera a). 
                103. Al fine esclusivo  dell'ammissione  ai  pubblici
          concorsi  per  l'accesso  alle  qualifiche  funzionali  del
          pubblico impiego per le quali ne e' prescritto il possesso,
          i diplomi accademici di secondo  livello  rilasciati  dalle
          istituzioni di cui al comma 102 sono equipollenti ai titoli
          di   laurea   magistrale   rilasciati   dalle   universita'
          appartenenti alle  seguenti  classi  dei  corsi  di  laurea
          magistrale di cui al decreto ministeriale  16  marzo  2007,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  155  del  9  luglio
          2007: 
                  a) Classe LM-12 (Design) per i  diplomi  rilasciati
          dagli  Istituti  superiori  per  le  industrie  artistiche,
          nonche' dalle Accademie di  belle  arti  nell'ambito  della
          scuola di «Progettazione artistica per l'impresa»,  di  cui
          alla Tabella A del decreto del Presidente della  Repubblica
          8 luglio 2005, n. 212; 
                  b) Classe LM-45 (Musicologia e beni musicali) per i
          diplomi   rilasciati   dai    Conservatori    di    musica,
          dall'Accademia nazionale di danza e dagli Istituti musicali
          pareggiati; 
                  c)  Classe  LM-65  (Scienze  dello   spettacolo   e
          produzione   multimediale)   per   i   diplomi   rilasciati
          dall'Accademia nazionale di arte drammatica, nonche'  dalle
          Accademie  di  belle  arti  nell'ambito  delle  scuole   di
          «Scenografia» e di «Nuove  tecnologie  dell'arte»,  di  cui
          alla Tabella A del decreto del Presidente della  Repubblica
          8 luglio 2005, n. 212; 
                  d) Classe LM-89 (Storia dell'arte)  per  i  diplomi
          rilasciati dalle Accademie di  belle  arti  nell'ambito  di
          tutte le altre scuole di cui alla Tabella A del decreto del
          Presidente della Repubblica  8  luglio  2005,  n.  212,  ad
          eccezione di quelle citate alle lettere a) e c).» 
                «107. I diplomi finali rilasciati  dalle  istituzioni
          di cui al comma 102, al termine dei percorsi formativi  del
          previgente ordinamento, conseguiti  prima  dell'entrata  in
          vigore della presente legge e congiuntamente al possesso di
          un   diploma   di   scuola   secondaria   superiore,   sono
          equipollenti  ai  diplomi  accademici  di  secondo  livello
          secondo  una  tabella  di  corrispondenza  determinata  con
          decreto del Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
          della ricerca sulla base dei medesimi principi  di  cui  ai
          commi 102 e 103, da emanarsi entro tre mesi dalla  data  di
          entrata in vigore della presente legge.» 
              - Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33,  recante
          «Riordino  della  disciplina  riguardante  il  diritto   di
          accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e
          diffusione  di  informazioni  da  parte   delle   pubbliche
          amministrazioni» e' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  5
          aprile 2013, n. 80. 
              - La legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del
          sistema nazionale di istruzione e formazione e  delega  per
          il riordino  delle  disposizioni  legislative  vigenti»  e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15 luglio 2015, n. 162. 
              - Il  decreto-legge  9  gennaio  2020,  n.  1,  recante
          «Disposizioni  urgenti  per  l'istituzione  del   Ministero
          dell'istruzione e del Ministero  dell'universita'  e  della
          ricerca» convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo
          2020, n.  12  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  9
          gennaio 2020, n. 6. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica  9  maggio
          1994,  n.   487,   recante   «Regolamento   recante   norme
          sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche  amministrazioni
          e le modalita' di svolgimento dei  concorsi,  dei  concorsi
          unici e  delle  altre  forme  di  assunzione  nei  pubblici
          impieghi» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  9  agosto
          1994, n. 185, S.O. 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   28
          dicembre  2000,  n.  445,  recante   «Testo   unico   delle
          disposizioni legislative  e  regolamentari  in  materia  di
          documentazione amministrativa» e' pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 42 del 20 febbraio 2001, S.O. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 12  aprile
          2006, n. 184, recante «Regolamento  recante  disciplina  in
          materia  di  accesso  ai   documenti   amministrativi»   e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 maggio 2006, n. 114. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 30  luglio
          2009, n. 189, «Regolamento  concernente  il  riconoscimento
          dei titoli di studio accademici, a norma dell'art. 5  della
          legge 11 luglio 2002, n. 148» e' pubblicato nella  Gazzetta
          Ufficiale 28 dicembre 2009, n. 300. 
              - Il decreto interministeriale 9 luglio  2009,  recante
          «L'equiparazione  dei  diplomi  di  laurea,  delle   lauree
          specialistiche e delle  lauree  magistrali  ai  fini  della
          partecipazione ai pubblici concorsi, e in  particolare  gli
          allegati A e» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del  7
          ottobre 2009, n. 233. 
              - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
          del 24 aprile 2020, recante «Determinazione dei compensi da
          corrispondere ai componenti delle commissioni  esaminatrici
          e  della  Commissione  per  l'attuazione  del  progetto  di
          riqualificazione delle pubbliche  amministrazioni  (RIPAM)»
          e' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  del  10  settembre
          2020, n. 225. 
              -   Il   decreto   del   Ministro   per   la   pubblica
          amministrazione 9  novembre  2021,  recante  «Modalita'  di
          partecipazione ai concorsi  pubblici  per  i  soggetti  con
          disturbi specifici dell'apprendimento»; la direttiva  n.  3
          del 24 aprile 2018 del Dipartimento della funzione pubblica
          contenente le «Linee guida sulle procedure concorsuali»  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28  dicembre  2021,
          n. 307. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta l'articolo 8 del  decreto  del  Presidente
          del Consiglio dei  ministri  30  settembre  2020,  n.  166,
          recante  «Regolamento  concernente   l'organizzazione   del
          Ministero  dell'Istruzione»,  pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale 14 dicembre 2020 n. 309: 
                «Art. 8 
              1. Il  corpo  ispettivo,  composto  dai  dirigenti  che
          svolgono la funzione  tecnico-ispettiva,  e'  collocato,  a
          livello  di  amministrazione  centrale,  in  posizione   di
          dipendenza funzionale dal  Capo  del  Dipartimento  per  il
          sistema educativo di istruzione e formazione e,  a  livello
          periferico,  in  posizione  di  dipendenza  funzionale  dai
          dirigenti  preposti  a   capo   degli   uffici   scolastici
          regionali.  Il  Capo  del  Dipartimento  per   il   sistema
          educativo  di  istruzione  e  formazione  individua  tra  i
          dirigenti che svolgono la  funzione  tecnico-ispettiva,  un
          coordinatore, al quale non e'  corrisposto  alcun  compenso
          ovvero emolumento  aggiuntivo.  Lo  stesso  e'  preposto  a
          svolgere  le   funzioni   di   gestione   della   struttura
          tecnico-organizzativa delle prove degli esami di Stato. Con
          decreto del  Ministro  sono  determinate  le  modalita'  di
          esercizio della funzione tecnico-ispettiva.»