IL DIRETTORE GENERALE 
           per l'edilizia statale, le politiche abitative, 
        la riqualificazione urbana e gli interventi speciali 
 
  Visto il decreto-legge  17  maggio  2022,  n.  50  recante  «Misure
urgenti in materia di politiche energetiche nazionali,  produttivita'
delle imprese e attrazione degli investimenti, nonche' in materia  di
politiche sociali e di crisi ucraina», convertito con modifiche nella
legge n. 91 del 15 luglio 2022; 
  Visto, in particolare,  l'art.  26,  del  citato  decreto-legge  n.
50/2022 finalizzato a fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi
dei materiali da costruzione, nonche' dei carburanti e  dei  prodotti
energetici,  in  relazione  agli  appalti  pubblici  di  lavori,  ivi
compresi quelli affidati a  contraente  generale,  aggiudicati  sulla
base di offerte, con termine finale  di  presentazione  entro  il  31
dicembre 2021; 
  Considerato che il medesimo art.  26,  comma  4  alla  lettera  a),
prevede che in caso di insufficienza delle risorse di cui al comma  1
del citato  art.  26,  alla  copertura  degli  oneri  aggiuntivi,  si
provvede, in relazione agli interventi  finanziati,  in  tutto  o  in
parte, con le risorse previste  dal  regolamento  (UE)  2021/240  del
Parlamento europeo e del Consiglio,  del  10  febbraio  2021,  e  dal
regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
12  febbraio  2021,  dal  Piano  nazionale   per   gli   investimenti
complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza, di  seguito
denominato «PNRR», di cui all'art. 1 del decreto-legge 6 maggio 2021,
n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021,  n.
101  ovvero  in  relazione  ai  quali   siano   nominati   commissari
straordinari ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge 18  aprile  2019,
n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019,  n.
55, a valere sulle risorse del Fondo di cui all'art. 7, comma 1,  del
decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 11 settembre 2020, n.  120,  limitatamente  alle  risorse
autorizzate dall'art. 23, comma 2, lettera a), del  decreto-legge  21
marzo 2022, n. 21, nonche' dalla lettera a) del comma 5 del  medesimo
art. 26.2; 
  Atteso, altresi', che il medesimo comma 4 prevede che le istanze di
accesso  al  Fondo  sono  presentate  entro  il   31   agosto   2022,
relativamente agli stati di avanzamento  concernenti  le  lavorazioni
eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori  ovvero  annotate,
sotto la responsabilita' dello stesso, nel libretto delle misure  dal
1° gennaio 2022 e fino al 31 luglio 2022; entro il 31  gennaio  2023,
relativamente agli stati di avanzamento  concernenti  le  lavorazioni
eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori  ovvero  annotate,
sotto la responsabilita' dello stesso, nel libretto delle misure  dal
1° agosto 2022 e fino al 31 dicembre 2022; 
  Visto che sempre il comma 4  prevede,  ai  fini  dell'accesso  alle
risorse  del  Fondo,   che   le   stazioni   appaltanti   trasmettono
telematicamente l'istanza al Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.  445  e  secondo  le
modalita' definite con decreto del Ministero medesimo,  da  adottarsi
entro 30 giorni dalla entrata in vigore del gia' citato decreto-legge
50/2022; 
  Visto il decreto del direttore generale per l'edilizia statale,  le
politiche abitative, la  riqualificazione  urbana  e  gli  interventi
speciali n. 20 del 31 maggio 2022  che  assegna  al  dirigente  della
divisione  6,  il  capitolo  di  bilancio  n.  7007  «Fondo  per   la
prosecuzione  delle   opere   pubbliche»,   e   conseguentemente   lo
svolgimento delle attivita'  connesse  agli  adempimenti  di  cui  al
citato art. 26, comma 4,  lettera  a)  del  citato  decreto-legge  17
maggio 2022, n. 50; 
  Visto  il  decreto  direttoriale  n.  6960  del  17  giugno   2022,
registrato alla Corte dei  conti  il  26  luglio  2022  al  n.  2209,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,  Serie
generale, n. 179 del 2 agosto 2022 e sul sito del Ministero, «Sezione
Trasparenza», in data 28 luglio 2022, che ha stabilito le  «Modalita'
di utilizzo del Fondo di cui all'art. 26, comma  4,  lettera  a)  del
decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, con riferimento  agli  stati  di
avanzamento concernenti le lavorazioni eseguite e contabilizzate  dal
direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilita'  dello
stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 e  fino  al  31
luglio 2022 e dal 1° agosto 2022 e fino al 31 dicembre 2022»; 
  Visto, in particolare,  che  e'  stato  realizzato  un  applicativo
informatico  ad   hoc   per   l'inoltro   alla   competente direzione
generale edilizia  delle  richieste  di   contributo   in   modalita'
telematica, da effettuarsi, a termini di legge, dal 1° al  31  agosto
2022; 
  Preso atto che la piu' ampia diffusione dello strumento  in  parola
e' stata fornita  anche  attraverso  l'utilizzo  delle  piu'  moderne
tecnologie di comunicazione e che, in particolare, in data 27  luglio
2022 si e'  tenuto  un  webinar  per  tutte  le  stazioni  appaltanti
interessate, cui si sono collegati oltre 1600 utenti; 
  Preso atto che le somme disponibili nel cap.  7007  «Fondo  per  la
prosecuzione   delle   opere   pubbliche»,   sono   pari    a    euro
1.270.000.000,00 (competenza)  ed  euro  406.200.468,77  (cassa)  per
l'annualita' corrente; 
  Considerato che, al fine di determinare correttamente i  contributi
erogabili in favore delle  stazioni  appaltanti  richiedenti,  questa
Amministrazione ha formulato all'Agenzia delle  entrate  il  seguente
quesito: «se gli importi derivanti dal  calcolo  della  compensazione
come indicato nella citata circolare n. 43362 del  25  novembre  2021
siano soggetti ad I.V.A. (e, in tal caso, se ad essi debba  sommarsi,
in via generalizzata, l'aliquota d'imposta prevista per  l'esecuzione
dell'opera pubblica, pari al 10%, ai sensi  del  numero  127-septies)
della  Tabella  A,  Parte  III,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 633/72, ovvero una specifica e diversa aliquota) oppure se
detti importi siano esclusi dal campo di applicazione dell'imposta». 
  Considerato che con la risoluzione  n.  39/E  del  13  luglio  2022
l'Agenzia delle entrate  ha  ritenuto  che  per  quanto  concerne  la
corresponsione delle somme dalla stazione appaltante  all'appaltatore
«le  stesse   assumano   natura   di   integrazione   dell'originario
corrispettivo stabilito per l'esecuzione dell'opera o del servizio  e
come  tale  risultano  rilevanti  ai  fini  dell'imposta  sul  valore
aggiunto,  secondo  le  modalita'  e  l'aliquota  gia'  previste  per
l'originario contratto di appalto. Al riguardo, l'art. 13 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 633 del  1972,  sopra  richiamato,
che sancisce il principio di  onnicomprensivita'  del  corrispettivo,
dispone che la  base  imponibile  delle  cessioni  di  beni  e  delle
prestazioni di servizi e' costituita dall'ammontare  complessivo  dei
corrispettivi dovuti al cedente o prestatore  secondo  le  condizioni
contrattuali». 
  Considerato che con nota  Prot.  7913  del  2  agosto  2022  questa
Amministrazione ha altresi' richiesto parere all'Avvocatura  generale
dello  Stato  se,  ai  fini  della  determinazione  dell'importo  del
contributo da riconoscere alle stazioni appaltanti istanti  a  valere
sulla dotazione dei Fondi di cui al comma  4  dell'art.  26,  andasse
considerata anche l'IVA dovuta secondo le modalita' e l'aliquota gia'
previste per l'originario contratto di appalto. 
  Visto il parere dell'Avvocatura generale dello  Stato  n.  31619/22
sez. VII, espresso con nota n. 527759 del 22 agosto 2022  secondo  il
quale «andra' ammessa a contributo anche  la  maggiore  IVA  relativa
agli importi riconosciuti dalle stazioni appaltanti agli  appaltatori
per effetto dell'adeguamento dei prezzi. Ne consegue che le richieste
delle stazioni appaltanti ai fondi, dovranno includere anche il costo
dell'IVA il cui onere non puo' che gravare sulle stazioni  stesse  al
momento  in  cui  provvederanno  alla  corresponsione  dei   maggiori
corrispettivi». 
  Viste le istanze di ammissione al  Fondo  presentate  entro  il  31
agosto 2022 dalle stazioni appaltanti in numero complessivo di 556; 
  Visto l'art. 4, comma 1, del sopra menzionato decreto  direttoriale
il quale prevede da parte del Ministero l'adozione di un  decreto  di
riconoscimento delle somme spettanti  con  riferimento  alle  istanze
presentate; 
  Visti gli esiti dell'istruttoria svolta  da  questa  Direzione  con
riferimento alle istanze medesime ed a seguito della  quale  ne  sono
risultate ammissibili n. 319, di cui finanziabili n. 316,  in  quanto
le istanze ID 989, ID 1031 e ID 1032 del Comune di Marina di  Gioiosa
Ionica risultano la prima con  un  saldo  negativo  e  le  altre  due
ricomprese nell'istanza ID 1034 dello stesso Comune, da cui  consegue
un ammontare complessivo, comprensivo di IVA, a valere sulle  risorse
del Fondo pari a euro 56.600.278,19, come riportato  all'art.  1  del
presente decreto; 
  Vista la nota  prot.  n.  21388  del  7  novembre  2022  di  questa
direzione generale con la quale, ai sensi e per gli effetti dell'art.
10-bis della legge n. 241/90, veniva comunicato il non accoglimento a
ciascuna stazione appaltante per le istanze non ammissibili,  con  le
relative motivazioni, come esplicitate nella legenda di cui  all'art.
1 del presente decreto, assegnando il termine  di  dieci  giorni  per
eventuali osservazioni; 
  Preso atto degli esiti del procedimento istruttorio derivato  dalla
nota di cui al precedente «visto»; 
  Visto l'art. 1, comma 1, lettera d) del decreto-legge  11  novembre
2022, n. 173, pubblicato in pari data nella Gazzetta Ufficiale  della
Repubblica  italiana,  Serie  generale,  n.  264,  con  il  quale  il
«Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibile» assume
la denominazione di «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Per le motivazioni riportate in premessa,  a  valere  sul  Capitolo
7007  «Fondo  per  la  prosecuzione  delle  opere  pubbliche»,  Piano
gestionale  1,  del  bilancio  di  previsione  del  Ministero   delle
infrastrutture e dei  trasporti  -  esercizio  finanziario  2022,  si
approvano le istanze delle stazioni appaltanti ritenute  ammissibili,
per i rispettivi importi, come di seguito evidenziate: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico