L'AUTORITA' PER LE GARANZIE 
                         NELLE COMUNICAZIONE 
 
  Nella riunione di Consiglio del 20 ottobre 2022; 
  Vista la legge 14 dicembre 1995, n.  481,  recante  «Norme  per  la
concorrenza e  la  regolazione  dei  servizi  di  pubblica  utilita'.
Istituzione delle Autorita' di regolazione dei  servizi  di  pubblica
utilita'» e, in particolare, l'art. 2, comma 38, lettera b); 
  Vista la  legge  31  luglio  1997,  n.  249,  recante  «Istituzione
dell'Autorita' per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  e  norme  sui
sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo», come  modificata,
da ultimo, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178, art. 1, comma 515; 
  Vista la legge 22 aprile  1941,  n.  633  recante  «Protezione  del
diritto d'autore e di altri diritti connessi al  suo  esercizio»  (di
seguito, anche LDA); 
  Visto  il  decreto  legislativo  9  aprile  2003,  n.  70,  recante
«Attuazione della direttiva n. 2000/31/CE relativa a  taluni  aspetti
giuridici dei servizi della societa'  dell'informazione  nel  mercato
interno, con particolare riferimento al commercio elettronico»; 
  Vista la direttiva (UE) n. 2018/1808 del Parlamento europeo  e  del
Consiglio del 14 novembre 2018 recante «modifica della  direttiva  n.
2010/13/UE, relativa al  coordinamento  di  determinate  disposizioni
legislative,  regolamentari  e  amministrative  degli  Stati   membri
concernenti la fornitura di servizi di media  audiovisivi  (direttiva
sui servizi di media audiovisivi), in considerazione  dell'evoluzione
delle realta' del mercato»; 
  Vista la direttiva (UE) n. 2019/790 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 17 aprile 2019 «sul  diritto  d'autore  e  sui  diritti
connessi nel mercato unico digitale e che modifica le  direttive  nn.
96/9/CE e 2001/29/CE»; 
  Visto il decreto legislativo  8  novembre  2021,  n.  177,  recante
«Attuazione della direttiva (UE) n. 2019/790 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d'autore e sui diritti
connessi nel mercato unico digitale e che modifica le  direttive  nn.
96/9/CE e 2001/29/CE»; 
  Visto il decreto legislativo  8  novembre  2021,  n.  181,  recante
«Attuazione della direttiva (UE) n. 2018/1808 del Parlamento  europeo
e del  Consiglio,  del  14  novembre  2018,  recante  modifica  della
direttiva n. 2010/13/UE, relativa  al  coordinamento  di  determinate
disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli  Stati
membri, concernente il testo unico per la  fornitura  di  servizi  di
media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realta' del
mercato» (di seguito «Tusma»); 
  Viste le funzioni di  regolazione,  vigilanza,  composizione  delle
controversie e sanzionatorie di cui  agli  articoli  18-bis,  43-bis,
46-bis, 80, 84, 102-decies, 110-ter, 110-quater, 110-sexies e 180-ter
attribuite all'Autorita' dalla legge 22 aprile 1941, n. 633; 
  Visto l'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 8  novembre  2021,
n. 177, ai sensi del quale «[a]l fine di assicurare la copertura  dei
costi amministrativi complessivamente sostenuti per l'esercizio delle
funzioni di regolazione, vigilanza, composizione delle controversie e
sanzionatorie di cui agli articoli 18-bis, 43-bis,  46-bis,  80,  84,
102-decies, 110-ter, 110-quater, 110-sexies e 180-ter della legge  22
aprile 1941, n. 633, attribuite dal  presente  decreto  all'Autorita'
per le garanzie nelle comunicazioni, gli  adempimenti  di  competenza
dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni,  sono  finanziati
mediante il contributo di cui all'art. 1, comma 66,  della  legge  23
dicembre 2005, n. 266, posto a carico degli editori di  pubblicazioni
di carattere giornalistico, sia in  forma  singola  che  associata  o
consorziata,  nonche'  dei  prestatori  di  servizi  della   societa'
dell'informazione, comprese le imprese di media monitoring e rassegne
stampa e quelle operanti nel settore  del  video  on  demand.  Per  i
soggetti  di  cui  al  primo  periodo,   l'Autorita',   con   propria
deliberazione, adottata ai sensi dell'art. 1, comma 65,  della  legge
23 dicembre 2005, n. 266, stabilisce i  termini  e  le  modalita'  di
versamento di detto contributo e fissa l'entita' di contribuzione nel
limite massimo del 2 per mille dei ricavi realizzati  nel  territorio
nazionale, anche se contabilizzati nei  bilanci  di  societa'  aventi
sede all'estero, relativi  al  valore  della  produzione,  risultante
dall'ultimo bilancio di esercizio approvato, ovvero, per  i  soggetti
non obbligati alla redazione di tale bilancio, delle omologhe voci di
altre scritture contabili che attestino il valore  complessivo  della
produzione.»; 
  Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante «Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
finanziaria 2006)» e, in particolare, l'art. 1, comma  65,  ai  sensi
del quale «[...] le spese di funzionamento [...]  dell'Autorita'  per
le garanzie nelle comunicazioni [...] sono finanziate dal mercato  di
competenza, per la parte non coperta da finanziamento  a  carico  del
bilancio dello Stato,  secondo  modalita'  previste  dalla  normativa
vigente  ed  entita'  di  contribuzione   determinate   con   propria
deliberazione da ciascuna Autorita', nel rispetto dei limiti  massimi
previsti per legge, versate direttamente alle medesime Autorita'.  Le
deliberazioni, con le  quali  sono  fissati  anche  i  termini  e  le
modalita' di versamento, sono sottoposte al Presidente del  Consiglio
dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze,  per
l'approvazione  con  proprio   decreto   entro   venti   giorni   dal
ricevimento. Decorso il termine di venti giorni dal ricevimento senza
che siano state formulate  osservazioni,  le  deliberazioni  adottate
dagli organismi ai sensi del presente comma divengono esecutive.»; 
  Considerato che,  ai  sensi  dell'art.  3,  comma  2,  del  decreto
legislativo n. 177/2021, l'Autorita' cura, nell'ambito  del  registro
degli operatori di comunicazione, l'iscrizione al  medesimo  registro
dei «prestatori di servizi della societa' dell'informazione, comprese
le imprese di media monitoring  e  rassegne  stampa,  nonche'  quelle
operanti nel settore del video on demand» (art. 1, comma  6,  lettera
a), numero 5, della legge 31 luglio 1997, n. 249); 
  Vista la delibera n.  223/12/Cons,  del  27  aprile  2012,  recante
«Regolamento  concernente   l'organizzazione   e   il   funzionamento
dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni» come  modificata,
da ultimo, dalla delibera n. 124/22/Cons; 
  Vista la delibera  n.  261/21/Cons  del  29  luglio  2021,  recante
«Attuazione della nuova organizzazione dell'Autorita': individuazione
degli uffici di secondo livello»; 
  Considerato che l'art. 4 del decreto legislativo 8  novembre  2021,
n. 177 pone il  contributo  per  il  funzionamento  dell'Autorita'  a
carico di una serie di soggetti che - alla luce delle  funzioni  alla
stessa attribuite ai sensi degli articoli 18-bis, 43-bis, 46-bis, 80,
84, 102-decies, 110-ter, 110-quater, 110-sexies e 180-ter della legge
22 aprile 1941 - sono cosi' identificati: 
    a) «editori di pubblicazioni di carattere  giornalistico»  (anche
solo «editori»): i soggetti che, sia in forma singola che associata o
consorziata, nell'esercizio di  un'attivita'  economica,  editano  le
pubblicazioni di carattere giornalistico, anche se  stabiliti  in  un
altro Stato membro, ai sensi dell'art. 43-bis, comma 3 della legge 22
aprile 1941, n. 633; 
    b) «prestatori dei servizi della societa' dell'informazione»:  le
persone fisiche o giuridiche o l'associazione  non  riconosciuta  che
prestano servizi della societa'  dell'informazione,  intesi  come  le
attivita' economiche svolte in linea - on-line -, nonche'  i  servizi
definiti dall'art. 1, comma 1, lettera  b),  della  legge  21  giugno
1986, n. 317, e successive modificazioni, ai sensi dell'art. 2, comma
1, lettere a) e b) del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70 e che
consente  l'utilizzo  on-line  delle   pubblicazioni   di   carattere
giornalistico; ivi compresi: 
      le «imprese di media monitoring e rassegne stampa» che prestano
un servizio consistente, tra l'altro, ma  non  esclusivamente,  nella
selezione, indicizzazione,  organizzazione,  collazione,  estrazione,
trasmissione,  messa  a   disposizione   di   contenuti   editoriali,
normalmente  dietro  retribuzione,   a   distanza,   anche   mediante
attrezzature informatiche di trattamento e memorizzazione di dati  ed
a richiesta individuale di un destinatario di servizi anche  mediante
copia cartacea successivamente digitalizzata; 
      le «imprese operanti nel  settore  del  video  on  demand»  che
forniscono un servizio della societa'  dell'informazione  consistente
nella fornitura on-line di video a richiesta da parte dell'utente; 
      alla luce delle  funzioni  attribuite  all'Autorita'  dall'art.
102-decies LDA, i «prestatori di servizi di condivisione di contenuti
on-line»,   ossia   i   prestatori   di   servizi   della    societa'
dell'informazione   che   presentano   cumulativamente   i   seguenti
requisiti: a) ha come scopo principale, o tra i principali scopi,  di
memorizzare e dare accesso al pubblico a grandi quantita' di opere  o
di altri materiali protetti dal diritto d'autore (ad es. streaming di
musica, ebook etc.); b) le opere o gli altri materiali protetti  sono
caricati dai suoi utenti; c) le opere o gli altri materiali  protetti
sono  organizzati  e  promossi  allo   scopo   di   trarne   profitto
direttamente o indirettamente, ai sensi dell'art.  102-sexies,  comma
1, della legge 22 aprile 1941, n. 633; 
        tra i prestatori di  servizi  di  condivisione  di  contenuti
on-line sono compresi  anche  coloro  che  offrono  un  «servizio  di
piattaforma per la condivisione di video» ai sensi dell'art. 3, comma
1, lettera c) del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208,  ossia
un servizio, quale definito dagli articoli 56  e  57  del  TFUE,  ove
l'obiettivo principale del servizio stesso,  o  di  una  sua  sezione
distinguibile o di una sua funzionalita' essenziale sia la  fornitura
di programmi, video generati dagli utenti  o  entrambi  destinati  al
grande pubblico, per i quali il fornitore della  piattaforma  per  la
condivisione di video non ha responsabilita' editoriale, al  fine  di
informare, intrattenere o istruire attraverso reti  di  comunicazioni
elettroniche ai  sensi  dell'art.  2,  lettera  a),  della  direttiva
n. 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del  12  luglio
2002, e la cui organizzazione  e'  determinata  dal  fornitore  della
piattaforma per la condivisione di video, anche con mezzi  automatici
o algoritmi, in particolare mediante visualizzazione, attribuzione di
tag e sequenziamento; 
  Considerato che i  fornitori  di  servizi  di  piattaforma  per  la
condivisione di video contribuiscono alle spese dell'Autorita' con il
contributo di cui alla legge n. 266/2005, art. 1, comma 66-ter,  come
introdotto dall'art. 72, comma 3, del Tusma; 
  Considerato che le  imprese  operanti  nel  settore  del  video  on
demand - in virtu' dell'art.  110-ter  LDA,  anche  in  relazione  ai
considerati 51 e 52 e all'art. 12 della direttiva (UE) n.  2019/790 -
fornitrici di servizi di  media  audiovisivi  «a  richiesta»  o  «non
lineari» ai sensi dell'art. 3,  lettere  a),  b)  e  q)  del  decreto
legislativo 8 novembre 2021, n. 208  contribuiscono  alle  spese  per
l'anno 2022 dell'Autorita' con il contributo fissato con la  delibera
n.  377/22/Cons  recante  «Misura  e  modalita'  di  versamento   del
contributo dovuto all'Autorita' per  l'anno  2022  dai  soggetti  che
operano nel settore dei servizi media»; 
  Considerato che  gli  editori  di  giornali,  riviste  e  periodici
contribuiscono  alle  spese  per  l'anno  2022   dell'Autorita'   con
contributo fissato con la delibera n. 377/22/Cons recante  «Misura  e
modalita' di  versamento  del  contributo  dovuto  all'Autorita'  per
l'anno 2022 dai soggetti che operano nel settore dei  servizi  media»
sulla base, inter alia,  dei  ricavi  derivanti  dalla  utilizzazione
on-line delle pubblicazioni effettuate direttamente dagli stessi; 
  Considerato che il contributo dovuto dagli editori di pubblicazioni
di carattere giornalistico e dai prestatori di servizi della societa'
dell'informazione  (compresi  i  fornitori  di  servizi  di  rassegne
stampa, le imprese di  media  monitoring,  le  imprese  operanti  nel
settore del video on demand, i prestatori di servizi di  condivisione
di contenuti on-line, etc.) e'  determinato  sulla  base  dei  ricavi
realizzati nel  territorio  italiano,  anche  se  contabilizzati  nei
bilanci di societa' aventi sede all'estero, conseguiti per: 
    a) l'utilizzo on-line di pubblicazioni di carattere giornalistico
da parte dei prestatori di servizi della societa'  dell'informazione,
compresi  i  fornitori  di  servizi  di  rassegne  stampa   e   media
monitoring. 
    Per «pubblicazione di carattere  giornalistico»  si  intende  «un
insieme composto principalmente  da  opere  letterarie  di  carattere
giornalistico, che puo' includere altre opere e  materiali  protetti,
come fotografie o videogrammi,  e  costituisce  un  singolo  elemento
all'interno di una pubblicazione periodica o regolarmente aggiornata,
recante un titolo  unico,  quale  un  quotidiano  o  una  rivista  di
interesse generale o specifico,  con  la  funzione  di  informare  il
pubblico su notizie, o altri argomenti, pubblicata su qualsiasi mezzo
di comunicazione sotto l'iniziativa, la responsabilita' editoriale  e
il controllo di un editore  o  di  un'agenzia  di  stampa»  ai  sensi
dell'art. 43-bis, comma 2 della legge 22 aprile 1941, n. 633. 
  Tale fonte di ricavo e' attribuibile: 
      i) agli editori,  per  i  ricavi  derivanti  dalla  stipula  di
contratti che  concedono  i  diritti  d'uso  delle  pubblicazioni  ai
prestatori di servizi della  societa'  dell'informazione  (c.d.  equo
compenso); 
      ii) ai prestatori di servizi della societa'  dell'informazione,
per  i  ricavi  da   pubblicita',   abbonamenti,   sottoscrizioni   e
sovvenzioni  derivanti  dallo  sfruttamento  on-line  delle  suddette
pubblicazioni; 
      iii) ai  fornitori  di  servizi  di  rassegne  stampa  e  media
monitoring, per i ricavi derivanti dalla vendita dei  propri  servizi
on-line ai prestatori di servizi della societa'  dell'informazione  e
agli utenti finali; 
    b) lo sfruttamento di opere  protette  dal  diritto  d'autore  da
parte dei prestatori di servizi di condivisione di contenuti on-line.
Si fa riferimento a  tutti  i  ricavi  da  pubblicita',  abbonamenti,
sottoscrizioni e sovvenzioni conseguiti dai prestatori di servizi  di
condivisione di contenuti on-line per lo sfruttamento delle  opere  o
altri materiali protetti dal diritto d'autore (ad esempio,  streaming
di musica, ebook etc.), anche caricati dagli utenti del servizio, che
il prestatore organizza e promuove a scopo di lucro; 
    c) lo sfruttamento di opere  audiovisive  da  parte  di  soggetti
della societa' dell'informazione, diversi dai fornitori  dei  servizi
di media audiovisivi a richiesta, che forniscono servizi di video  on
demand. Si fa riferimento  ai  ricavi  da  pubblicita',  abbonamenti,
sottoscrizioni e  sovvenzioni  derivanti  dai  compensi  direttamente
corrisposti dagli utenti e, ove  presenti,  dalla  vendita  di  spazi
pubblicitari; 
  Ritenuto opportuno, in sede di prima applicazione e in  assenza  di
dati riferiti ai precedenti anni rilevati attraverso le dichiarazioni
contributive, valorizzare i suddetti ricavi realizzati nel territorio
italiano, sulla base di report e  indagini  di  mercato  condotte  da
primari centri di ricerca, nella misura di circa 1 miliardo di euro; 
  Considerato   che   sulla   base   delle   competenze    attribuite
all'Autorita' in materia e' stato predisposto un complesso  piano  di
attivita' da  svolgere  nell'anno  2022,  dettagliatamente  riportato
nell'allegato C alla presente delibera; 
  Ritenuto opportuno stimare i costi amministrativi  complessivamente
sostenuti  nell'anno  2022  per   l'esercizio   delle   funzioni   di
regolazione,   vigilanza,   composizione   delle    controversie    e
sanzionatorie con riferimento alla tutela dei  diritti  degli  autori
attraverso  la  valorizzazione  delle  risorse  umane  e  strumentali
direttamente e indirettamente impiegate per lo  svolgimento  di  tali
attivita', ivi incluse la  quota  parte  dei  costi  sostenuti  dalle
strutture  di  supporto  e  di  indirizzo  politico  (c.d.  strutture
«trasversali) per la parte afferente all'esercizio  delle  competenze
in materia di copyright; 
  Rilevato che, applicando tale metodologia, i  costi  amministrativi
che l'Autorita' stima di sostenere nell'anno 2022 per lo  svolgimento
delle sopra elencate attivita' e' pari a circa  2  milioni  di  euro,
come dettagliato nell'allegato C alla presente delibera; 
  Ritenuto necessario, pertanto, alla luce dei  costi  amministrativi
relativi alle attivita' programmate in rapporto al valore stimato per
la base imponibile, fissare, in  prima  applicazione,  l'aliquota  al
valore massimo consentito dalla legge  del  2  per  mille  ai  ricavi
conseguiti  sul  territorio  italiano,  come  risultanti  dall'ultimo
bilancio   o   dalle   ultime    scritture    contabili,    approvati
precedentemente  all'adozione  della  presente  delibera,  anche   se
contabilizzati all'estero; 
  Ritenuto di stabilire in linea con le pertinenti disposizioni della
raccomandazione   2003/361/CE   relativa   alla   definizione   delle
microimprese, piccole e medie imprese, la  non  assoggettabilita'  al
contributo dei soggetti il cui imponibile sia pari o inferiore a euro
500.000,00 (cinquecentomila/00),  in  considerazione  di  ragioni  di
economicita' delle attivita' amministrative inerenti all'applicazione
del prelievo, nonche' delle imprese che versano in  stato  di  crisi,
avendo attivita' sospesa, in liquidazione,  ovvero  sono  soggette  a
procedure concorsuali; 
  Ritenuto  opportuno,  al  fine  di  garantire  l'uniformita'  delle
dichiarazioni e di agevolare l'azione amministrativa  di  verifica  e
riscossione, adottare un modello telematico unico per il calcolo  del
contributo  dovuto   all'Autorita'   (Allegato   A),   basato   sulla
classificazione delle  attivita'  economiche  denominata  Ateco  2007
pubblicata dall'Istituto nazionale di statistica Istat sul  sito  web
www.istat.it che permetta la ripartizione dei ricavi delle vendite  e
delle prestazioni (voce A1 del conto economico o  equivalente)  nelle
sue componenti utili alla determinazione delle  contribuzioni  dovute
all'Autorita' nei diversi settori di competenza: 1) servizi e reti di
comunicazione elettronica (CE); 2) servizi  media  (SM);  3)  servizi
postali (SP); 4) servizi  di  intermediazione  on-line  e  motori  di
ricerca (platform to business PtoB); 5) diritto  d'autore  e  diritti
connessi nel mercato unico digitale (DDA); 6) servizio di piattaforma
per la condivisione di video (servizi VSP);  7)  altri  ricavi.  Tale
ripartizione e' volta a garantire - ai soggetti operanti  in  diversi
settori di competenza - che non vi sia sovrapposizione tra le diverse
linee di ricavo ai fini della determinazione dei contributi,  creando
una  corrispondenza  univoca  tra  base  imponibile  e   mercato   di
competenza ed evitando il rischio di doppia imposizione; 
  Ritenuto   opportuno   illustrare   le   modalita'   operative   di
compilazione del modello telematico  e  il  sistema  di  calcolo  del
contributo  DDA  mediante  l'adozione  di  «Istruzioni  relative   al
contributo dovuto all'Autorita' per  l'anno  2022  dagli  editori  di
pubblicazioni di carattere giornalistico e dai prestatori di  servizi
della societa' dell'informazione»; 
  Ritenuto opportuno chiarire che, nel caso di rapporti di  controllo
o collegamento di cui all'art. 2359  del  codice  civile,  ovvero  di
societa' sottoposte ad attivita' di direzione e coordinamento di  cui
all'art. 2497 del codice civile, anche mediante rapporti  commerciali
all'interno del medesimo gruppo, ciascuna societa'  deve  versare  un
autonomo contributo  sulla  base  dei  ricavi  iscritti  nel  proprio
bilancio; 
  Considerato che il presente atto interviene  a  valle  delle  altre
delibere contributive relative  all'anno  2022  e,  pertanto,  alcuni
soggetti potrebbero  aver  incluso  ricavi  indicati  dalla  presente
delibera nella base imponibile gia' oggetto di  altra  contribuzione.
In tal caso, previa  presentazione  di  idonea  documentazione,  essi
potranno corrispondere esclusivamente l'eventuale differenza  tra  il
contributo gia' versato a qualsiasi altro  titolo  all'Autorita'  per
l'anno 2022 e quello dovuto ai sensi della presente delibera; 
  Udita la relazione del Commissario Massimiliano Capitanio, relatore
ai sensi dell'art. 31 del regolamento concernente l'organizzazione ed
il funzionamento dell'Autorita'; 
 
                              Delibera: 
 
                               Art. 1 
 
                 Soggetti tenuti alla contribuzione 
 
  1. Gli editori di pubblicazioni di carattere giornalistico, sia  in
forma singola che associata o consorziata, nonche'  i  prestatori  di
servizi della societa'  dell'informazione,  comprese  le  imprese  di
media monitoring e rassegne stampa e quelle operanti nel settore  del
video  on  demand  contribuiscono   alle   spese   di   funzionamento
dell'Autorita' per l'anno 2022, come previsto dall'art. 1, commi 65 e
66, della legge 23 dicembre  2005,  n.  266,  nei  limiti  e  con  le
modalita' disciplinate dalla presente delibera. 
  2. Ai fini di cui al comma 1 si applicano le seguenti definizioni: 
    a. «editori  di  pubblicazioni  di  carattere  giornalistico»:  i
soggetti che, sia in  forma  singola  che  associata  o  consorziata,
nell'esercizio di un'attivita' economica, editano le pubblicazioni di
carattere giornalistico, anche se stabiliti in un altro Stato membro,
ai sensi dell'art. 43-bis, comma 3 della legge  22  aprile  1941,  n.
633, come modificata dall'art. 1, comma 1,  lettera  c)  del  decreto
legislativo 8 novembre 2021, n. 177; 
    b. «prestatori dei servizi della societa' dell'informazione»:  le
persone fisiche o giuridiche  che  prestano  servizi  della  societa'
dell'informazione, intesi come  le  attivita'  economiche  svolte  in
linea - on-line -, nonche' i servizi definiti dall'art. 1,  comma  1,
lettera b),  della  legge  21  giugno  1986,  n.  317,  e  successive
modificazioni, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettere  a)  e  b)  del
decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70; 
    c. «imprese di media monitoring e rassegne stampa»: i  prestatori
di servizi della societa' dell'informazione che prestano un  servizio
consistente, tra l'altro, ma  non  esclusivamente,  nella  selezione,
indicizzazione, organizzazione, collazione, estrazione, trasmissione,
messa a disposizione  di  contenuti  editoriali,  normalmente  dietro
retribuzione, a distanza, anche mediante attrezzature informatiche di
trattamento e memorizzazione di dati ed a richiesta individuale di un
destinatario di servizi anche mediante copia cartacea successivamente
digitalizzata; 
    d. «prestatori di servizi di condivisione di contenuti  on-line»:
i prestatori di servizi della societa' dell'informazione il cui scopo
principale o uno dei principali scopi e' quello di memorizzare e dare
accesso al pubblico a grandi quantita' di opere protette dal  diritto
d'autore o altri materiali protetti caricati dai suoi utenti, che  il
fornitore organizza e promuove a scopo di lucro, ai  sensi  dell'art.
2, comma 6 della direttiva (UE) n. 2019/790 del Parlamento europeo  e
del Consiglio del 17 aprile 2019 sul diritto d'autore e  sui  diritti
connessi nel mercato unico  digitale  e  che  modifica  le  direttive
nn. 96/9/CE e 2001/29/CE; 
    e. «imprese operanti nel settore del video on demand»: i soggetti
della societa' dell'informazione che forniscono un  servizio  on-line
per la visione di prodotti audiovisivi su richiesta dell'utente. 
  3. Nel caso di rapporti di controllo o collegamento di cui all'art.
2359 del codice civile, ovvero di societa' sottoposte ad attivita' di
direzione e coordinamento di cui all'art.  2497  del  codice  civile,
anche mediante rapporti commerciali all'interno del medesimo  gruppo,
ciascuna societa' esercente le attivita' di cui al comma 1 e'  tenuta
a versare un autonomo  contributo  nei  limiti  e  con  le  modalita'
disciplinate dalla presente delibera.