IL MINISTRO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA 
                      E LA TRANSIZIONE DIGITALE 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  coordinamento  della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri»; 
  Visto l'art. 28-bis, del decreto-legge 6  novembre  2021,  n.  152,
convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre  2021,  n.  233,
che, al  fine  di  perseguire  l'obiettivo  di  interesse  comune  di
incentivare la diffusione capillare di metodi di  pagamento  digitale
e, in particolare, la digitalizzazione dei pagamenti  della  pubblica
amministrazione, di uniformare i processi di erogazione dei  benefici
economici concessi dalle amministrazioni pubbliche e di consentire un
piu'  efficiente  controllo  della  spesa  pubblica,  prevede  che  i
benefici economici concessi da un'amministrazione pubblica  a  favore
di persone fisiche o giuridiche residenti nel territorio dello  Stato
e destinati a specifici acquisti da effettuare  attraverso  terminali
di pagamento (POS) fisici o virtuali possano essere erogati  mediante
utilizzo della piattaforma tecnologica prevista all'art. 5, comma  2,
del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; 
  Visto in particolare il comma 3 dell'art. 28-bis, del decreto-legge
6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge  29
dicembre 2021, n. 233 che rimette a uno o piu' decreti del Presidente
del  Consiglio  dei  ministri  o  del  Ministro   per   l'innovazione
tecnologica e la transizione digitale, di concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per  la  protezione
dei dati personali per gli aspetti di competenza,  sono  definiti  il
cronoprogramma procedurale per la progettazione  e  la  realizzazione
dell'infrastruttura tecnologica per l'erogazione dei benefici di  cui
al presente articolo, nonche' le modalita' di attuazione del medesimo
articolo, comprese le modalita' di funzionamento della piattaforma di
cui al comma 1, stabilendo, in particolare, le modalita' di colloquio
con i sistemi informativi utilizzati dalle amministrazioni  pubbliche
per la gestione contabile della spesa, di erogazione e  di  fruizione
uniformi dei benefici, di verifica  del  rispetto  dei  limiti  delle
risorse disponibili a legislazione vigente, nonche' di  remunerazione
del servizio da parte delle amministrazioni pubbliche  che  intendono
avvalersene al fine di coprire i costi di gestione della  piattaforma
e di garantirne l'autosostenibilita' a regime; 
  Visto il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione  delle  persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla
libera circolazione di  tali  dati  e  che  abroga  la  direttiva  n.
95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati); 
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n.  196  e  successive
modificazioni, recante il Codice in materia di  protezione  dei  dati
personali; 
  Visto il regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e  del
Consiglio  del  23  luglio  2014  in   materia   di   identificazione
elettronica e servizi fiduciari per le transazioni  elettroniche  nel
mercato interno e che abroga la direttiva n. 1999/93/CE; 
  Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (CAD), recante  il
Codice dell'amministrazione digitale; 
  Visto il decreto-legge 14 dicembre 2018, n.  135,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, e in  particolare
l'art. 8, comma 2, che prevede la costituzione di  una  societa'  per
azioni,  interamente  partecipata  dallo  Stato  e  sottoposta   alla
vigilanza del Presidente del Consiglio dei ministri  o  del  Ministro
delegato; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  19
giugno 2019, che ha autorizzato la costituzione, su iniziativa  della
Presidenza del Consiglio, della societa' di cui all'art. 8, comma  2,
del citato decreto-legge, denominata PagoPA S.p.a.; 
  Visto l'atto costitutivo della societa', di cui  all'atto  pubblico
notarile del 24 luglio 2019; 
  Visto il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  in  data  12
febbraio 2021 con il quale il dott. Vittorio Colao e' stata  nominato
Ministro senza portafoglio; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in  data
13 febbraio 2021 con il quale al  Ministro  senza  portafoglio  dott.
Vittorio  Colao  e'  stato  conferito  l'incarico  per  l'innovazione
tecnologica e la transizione digitale; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in  data
15 marzo 2021 con  il  quale  al  Ministro  senza  portafoglio  dott.
Vittorio Colao e' stata conferita la delega di funzioni; 
  Vista la richiesta di parere formulata al Garante per la protezione
dei dati personali in data 27 giugno 2022 e considerati  l'art.  154,
comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e  l'art.  9,
comma 7, del decreto-legge 8 ottobre 2021, n.  139,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205; 
  Acquisito il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto si intende per: 
    a. «acquirer convenzionato»:  il  soggetto  che  ha  concluso  un
accordo con l'esercente per l'utilizzo di dispositivi di accettazione
e che ha sottoscritto, altresi', una convenzione con la PagoPA S.p.a.
per partecipare  al  programma  ovvero  la  Bancomat  S.p.a.,  previa
sottoscrizione della convenzione con la PagoPA S.p.a.; 
    b.  «accordi  di  adesione»:  l'accordo  stipulato   tra   l'ente
erogatore e il gestore della piattaforma avente ad oggetto l'utilizzo
della piattaforma da parte dell'ente erogatore con riguardo ad una  o
piu' iniziative; 
    c. «app IO»: il punto  di  accesso  telematico  di  cui  all'art.
64-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; 
    d. «beneficiario»: la persona  fisica  residente  nel  territorio
dello Stato o la persona giuridica avente sede legale nel  territorio
dello Stato, avente diritto ai benefici economici erogati da un  ente
erogatore per iniziative gestite mediante la piattaforma; 
    e. «CAD»: il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; 
    f. «canali abilitanti»: l'app IO previa  autenticazione  mediante
l'identita' digitale di cui all'art. 64, comma 2-quater, del CAD  con
livello di sicurezza almeno significativo e/o i canali fisici  previa
identificazione o quelli digitali messi a disposizione da uno  issuer
convenzionato ed integrati con la piattaforma, previa  autenticazione
da parte dello stesso issuer; 
    g.  «CIE»:  il  documento  d'identita'  munito  di  elementi  per
l'identificazione fisica del titolare, di cui all'art. 66 del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82; 
    h. «circuito PagoBancomat»: il circuito domestico di  titolarita'
della societa' Bancomat S.p.a., operante su carte emesse dai  singoli
issuer sottoscrittori delle  licenze  emesse  dalla  stessa  Bancomat
S.p.a.; 
    i. «codice carta crittografato»:  l'oscuramento  non  reversibile
del   PAN   dello   strumento   di   pagamento,   mediante   funzioni
crittografiche matematiche applicate alla concatenazione  del  valore
del PAN e una chiave segreta; 
    j. «decreto-legge»: il decreto-legge del 6 novembre 2021, n. 152,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233; 
    k. «dispositivo di accettazione»: il dispositivo, il software e/o
le applicazioni informatiche che consentono  di  effettuare  acquisti
utilizzando strumenti di pagamento o strumenti di acquisto; 
    l. «ente di supporto»: soggetto che abbia in gestione  una  banca
dati funzionale a verificare i dati richiesti dell'utente; 
    m. «ente erogatore»: amministrazione pubblica di cui all'art.  1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che  eroga  i
benefici economici attraverso la piattaforma; 
    n. «esercente»: il soggetto che svolge attivita'  di  vendita  di
beni e di prestazione di servizi  presso  il  quale  sono  effettuati
acquisti mediante l'utilizzo di strumenti di pagamento o di strumenti
di acquisto anche per il tramite di un acquirer convenzionato; 
    o. «gestore della piattaforma»: la societa' di  cui  all'art.  8,
comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12; 
    p. «identificativo univoco dell'esercente»: le  informazioni  che
identificano  l'esercente  all'interno  del  sistema  dei   pagamenti
elettronici e in ogni singola operazione  di  pagamento  eseguita  in
favore dell'esercente; 
    q.  «iniziativa»:  programma  e  regole   configurate   dall'ente
erogatore per l'erogazione di benefici economici agli utenti; 
    r. «interfacce informatiche»:  componente  fisico  o  logico  che
permette a due o piu' sistemi elettronici di comunicare e interagire; 
    s. «issuer convenzionato»: il soggetto che ha concluso un accordo
con  l'utente  per  la  fornitura  di  uno  strumento  di   pagamento
elettronico e che ha sottoscritto una convenzione con  PagoPA  S.p.a.
ovvero il soggetto che ha sottoscritto una convenzione con la  stessa
societa'  per  mettere  a  disposizione  dei   propri   clienti,   in
alternativa all'app IO, un sistema per l'adesione ad un'iniziativa; 
    t. «Merchant category code  (MCC)»:  il  codice  della  categoria
merceologica a cui l'esercente  fa  riferimento  o  il  codice  Ateco
ovvero ogni altro codice  disponibile  a  livello  nazionale  per  la
categorizzazione dell'esercente; 
    u. «piattaforma»: infrastruttura tecnologica per l'erogazione dei
benefici   economici   concessi   dalle   amministrazioni   pubbliche
sviluppata dal gestore della piattaforma ai sensi  dell'art.  28-bis,
comma 3, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152; 
    v. «PIN specifico»: il codice di  autenticazione  rilasciato  dal
gestore della piattaforma e richiesto al pagatore per utilizzare  uno
strumento di acquisto; 
    w. «primary account number» o «PAN»: il numero identificativo  di
una carta di debito, di credito o prepagata,  associato  alla  stessa
fin   dalla   sua   emissione,   ovvero   l'identificativo    univoco
dell'aderente che effettua la transazione, nel caso di  strumenti  di
pagamento elettronici che  non  prevedano  il  numero  identificativo
della carta; 
    x. «servizio»: beneficio economico erogato da un  ente  erogatore
ai  beneficiari  destinato  a  specifici   acquisti   da   effettuare
attraverso un dispositivo di accettazione; 
  y. «Spid»: il Sistema pubblico di identita' digitale,  disciplinato
dall'art. 64 del CAD; 
    z.  «strumenti  di  acquisto»:  ogni   strumento   identificativo
dell'utente che la piattaforma consenta di censire per partecipare ad
un'iniziativa ed  eseguire  gli  acquisti  connessi  alla  iniziativa
medesima tra cui la CIE, la tessera sanitaria, lo  Spid  o  l'accesso
all'app IO; 
    aa.  «strumenti  di  pagamento»:  gli  strumenti   di   pagamento
utilizzati nell'ambito di operazioni di acquisto di  beni  o  servizi
per il tramite di un dispositivo di accettazione, e precisamente:  a)
la moneta elettronica di cui all'art. 1, comma 2, lettera h-ter), del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; b) gli  strumenti  che
consentono  l'esecuzione  di  operazioni  di   pagamento   effettuate
nell'ambito dei  servizi  previsti  dall'art.  1,  comma  2,  lettera
h-septies.1), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; 
    bb. «tessera sanitaria»: il documento  di  cui  all'art.  50  del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269; 
    cc. «utente»: la persona  fisica  o  giuridica  registrata  sulla
piattaforma ovvero che ha aderito ad almeno un'iniziativa.