IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visti gli articoli 2, 13 e 14  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 9  ottobre  1990,  n.  309,  e  successive  modificazioni,
recante: «Testo unico delle leggi  in  materia  di  disciplina  degli
stupefacenti  e  sostanze  psicotrope,   di   prevenzione,   cura   e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza»,  di  seguito
denominato «Testo unico»; 
  Vista la classificazione del testo  unico  relativa  alle  sostanze
stupefacenti e psicotrope, suddivise  in  cinque  tabelle  denominate
«Tabella I, II, III e IV e Tabella dei medicinali»; 
  Considerato che nelle predette Tabelle I,  II,  III  e  IV  trovano
collocazione le sostanze con  potere  tossicomanigeno  e  oggetto  di
abuso in ordine decrescente di potenziale di  abuso  e  capacita'  di
indurre dipendenza, in conformita' ai criteri per la formazione delle
tabelle di cui all'articolo 14 del testo unico; 
  Visto in particolare l'articolo14, comma 1, lettera a) e lettera d)
del testo unico, concernente i criteri di formazione della Tabella  I
e della Tabella IV; 
  Tenuto conto della nota pervenuta in data 26 aprile 2022  da  parte
dell'Unita' di coordinamento del Sistema nazionale di allerta precoce
del Dipartimento politiche antidroga della Presidenza  del  Consiglio
dei ministri, concernente la segnalazione di nuove molecole tra  cui:
5-metiltiopropamina,    CH-PIACA,     CH-FUBIACA,     CUMIL-CHSINACA,
identificate   per   la   prima   volta    in    Europa,    trasmesse
dall'Osservatorio  europeo  sulle  droghe  e   le   tossicodipendenze
(EMCDDA) al punto focale italiano nel mese di marzo 2022; 
  Considerato  che   le   sostanze   5-metiltiopropamina,   CH-PIACA,
CH-FUBIACA, sono riconducibili  per  struttura  a  molecole  presenti
nella Tabella I di cui al testo unico; 
  Tenuto conto che la sostanza CUMIL-CHSINACA,  identificata  per  la
prima volta in Europa nell'ambito di un  sequestro  effettuato  dalla
polizia ungherese a Keszthely, il 30  settembre  2021,  risulta  gia'
sotto controllo in Italia negli analoghi di  struttura  derivanti  da
indazol-3-carbossamide in quanto inserita nella Tabella I  del  testo
unico, all'interno  di  tale  categoria  di  sostanze,  senza  essere
denominata specificamente; 
  Ritenuto necessario, in relazione  ai  citati  sequestri,  inserire
nella tabella I  del  testo  unico  la  specifica  indicazione  delle
sostanze CUMIL-CHSINACA per favorirne  la  pronta  individuazione  da
parte delle Forze dell'ordine; 
  Acquisito il parere dell'Istituto superiore di  sanita',  reso  con
nota del 22 aprile 2022, favorevole all'inserimento nella  Tabella  I
del  testo  unico  delle  sostanze:  5-metiltiopropamina,   CH-PIACA,
CH-FUBIACA   e   della   specifica   indicazione    della    sostanza
CUMIL-CHSINACA; 
  Acquisito il parere del Consiglio superiore  di  sanita',  espresso
nella seduta del 12 luglio  2022,  favorevole  all'inserimento  nella
Tabella  I  del  testo  unico  delle  sostanze:  5-metiltiopropamina,
CH-PIACA, CH-FUBIACA e della  specifica  indicazione  della  sostanza
CUMIL-CHSINACA; 
  Ritenuto, pertanto,  di  dover  procedere  all'aggiornamento  della
Tabella I del  testo  unico,  a  tutela  della  salute  pubblica,  in
considerazione dei rischi connessi alla diffusione di nuove  sostanze
psicoattive sul mercato  internazionale,  riconducibile  a  sequestri
effettuati in Europa e tenuto conto della necessita' di agevolare  le
connesse attivita' da parte delle forze dell'ordine; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                                    
 
  1. Nella Tabella I del decreto del Presidente  della  Repubblica  9
ottobre 1990, n. 309,  e  successive  modificazioni,  sono  inserite,
secondo l'ordine alfabetico, le seguenti sostanze: 
    5-metiltiopropamina (denominazione comune); 
    1-(5-metiltiofen-2-il) propan-2-ammina (denominazione chimica); 
    alfa,5-dimetil-2-tiofenetanammina (altra denominazione); 
    α,5-dimetil-2-tiofenetilammina (altra denominazione); 
    CH-FUBIACA (denominazione comune); 
    N-cicloesil-2-(1-(4-fluorobenzil)-1H-indol-3-il)acetammide
(denominazione chimica); 
    CH-FUBIATA (altra denominazione); 
    CHX-FUBIACA (altra denominazione); 
    CH-PIACA (denominazione comune); 
    N-cicloesil-2-(1-pentil-1H-indol-3-il) acetammide  (denominazione
chimica); 
    CH-PIATA (altra denominazione); 
    CHX-PIACA (altra denominazione); 
    CUMIL-CHSINACA (denominazione comune); 
    1-(cicloesilsulfonil)-N-(2-fenilpropan-2-il)-1H-indazol-3-carboss
ammide (denominazione chimica); 
    CUMYL-CHSINACA (altra denominazione); 
    CUMIL-CICLOESANOSULFONIL-INACA (altra denominazione); 
  Il  presente  decreto  entra  in  vigore  il  quindicesimo   giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 14 dicembre 2022 
 
                                               Il Ministro: Schillaci