La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
 
  la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
  1. Il decreto-legge 8 novembre 2022, n. 169,  recante  disposizioni
urgenti di proroga della  partecipazione  di  personale  militare  al
potenziamento di iniziative della NATO, delle misure per il  servizio
sanitario della  regione  Calabria,  nonche'  di  Commissioni  presso
l'AIFA, e' convertito in legge  con  le  modificazioni  riportate  in
allegato alla presente legge. 
  2. Alla legge 28 aprile 2022, n. 46,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 16, comma 1, alinea, le parole: «sei  mesi»  sono
sostituite dalle seguenti: «diciotto mesi»; 
    b)  all'articolo  9,  comma  15,  le  parole:  «sei  mesi»   sono
sostituite dalle seguenti: «diciotto mesi». 
  3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a  quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
    Data a Roma, addi' 16 dicembre 2022 
 
                             MATTARELLA 
 
                                  Meloni,  Presidente  del  Consiglio
                                  dei ministri 
 
                                  Tajani,   Ministro   degli   affari
                                  esteri   e    della    cooperazione
                                  internazionale 
 
                                  Crosetto, Ministro della difesa 
 
                                  Schillaci, Ministro della salute 
 
Visto, il Guardasigilli: Nordio 
 
          Avvertenza: 
              Il decreto-legge 8 novembre  2022,  n.  169,  e'  stato
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale  -  n.
          261 dell'8 novembre 2022. 
              A norma dell'art. 15, comma 5, della  legge  23  agosto
          1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  ministri),
          le modifiche apportate dalla presente legge di  conversione
          hanno efficacia dal giorno successivo a  quello  della  sua
          pubblicazione. 
              Il testo del decreto-legge coordinato con la  legge  di
          conversione  e'  pubblicato  in  questa   stessa   Gazzetta
          Ufficiale alla pag. 34. 
 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'articolo  10,  comma  2,   del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate  alle  quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta il testo degli artt. 9 e 16 della legge 28
          aprile 2022 n.  46  (Norme  sull'esercizio  della  liberta'
          sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di
          polizia a ordinamento militare, nonche' delega  al  Governo
          per il coordinamento  normativo),  pubblicata  nella  Gazz.
          Uff. 12 maggio 2022, n. 110, come modificato dalla presente
          legge: 
                «Art.  9  (Svolgimento  dell'attivita'  di  carattere
          sindacale  e  delega   al   Governo   per   la   disciplina
          dell'esercizio dei diritti sindacali da parte del personale
          impiegato in luogo di operazioni). -  1.  I  rappresentanti
          delle associazioni professionali a carattere sindacale  tra
          militari svolgono l'attivita' sindacale fuori dal servizio. 
              2.  Alle   associazioni   professionali   a   carattere
          sindacale  tra  militari  riconosciute  rappresentative   a
          livello nazionale ai sensi  dell'articolo  13  puo'  essere
          concesso  senza  oneri  per  l'amministrazione  nella  sede
          centrale e  in  quelle  periferiche  di  livello  areale  e
          comunque    non    inferiore    al    livello    regionale,
          compatibilmente  con  le  disponibilita'   e   secondo   le
          modalita' determinate con il regolamento di  attuazione  di
          cui all'articolo 16, comma 3,  informate  le  associazioni,
          l'uso di un  locale  comune  da  adibire  a  ufficio  delle
          associazioni stesse. 
              3. Ai fini dello svolgimento dell'attivita'  sindacale,
          alle associazioni professionali a carattere  sindacale  tra
          militari rappresentative ai  sensi  dell'articolo  13  sono
          riconosciuti  distacchi  e  permessi  sindacali  retribuiti
          nonche' permessi e  aspettative  sindacali  non  retribuiti
          assegnati sulla base dell'effettiva rappresentativita'  del
          personale, calcolata ai sensi dell'articolo 13,  e  con  le
          modalita' di cui all'articolo 16, comma 4. 
              4.  Con  la  contrattazione  di  cui  all'articolo  11,
          nell'ambito  delle  risorse   ad   essa   destinate,   sono
          stabiliti: 
                a) il contingente massimo dei distacchi autorizzabili
          per ciascuna Forza armata e Forza di polizia a  ordinamento
          militare nonche'  il  numero  massimo  annuo  dei  permessi
          retribuiti  per   i   rappresentanti   delle   associazioni
          rappresentative; 
                b)  la  misura  dei  permessi  e  delle   aspettative
          sindacali non retribuiti che  possono  essere  concessi  ai
          rappresentanti sindacali. 
              5.  La  ripartizione  del  contingente  dei   distacchi
          sindacali e dei permessi  retribuiti  tra  le  associazioni
          professionali  a  carattere  sindacale  tra   militari   e'
          effettuata  con  decreto  del  Ministro  per  la   pubblica
          amministrazione ai sensi dell'articolo 16, comma 4. 
              6. Le richieste di distacco o di aspettativa  sindacale
          non   retribuita   sono   presentate   dalle   associazioni
          professionali   a   carattere   sindacale   tra    militari
          rappresentative alla Forza armata o alla Forza di polizia a
          ordinamento   militare   cui   appartiene   il    personale
          interessato, la  quale,  accertati  i  requisiti  oggettivi
          previsti dalla presente legge, provvede, entro  il  termine
          massimo  di  trenta  giorni  dalla   richiesta,   a   darne
          comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica della
          Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero  della
          difesa o, per il  personale  del  Corpo  della  guardia  di
          finanza, al Ministero dell'economia e delle finanze, per  i
          conseguenti provvedimenti di stato. 
              7. Le associazioni professionali a carattere  sindacale
          tra militari possono procedere alla revoca dei distacchi  e
          delle aspettative in ogni momento, comunicandola alla Forza
          armata o alla Forza di polizia a  ordinamento  militare  di
          riferimento  nonche'  al  Ministero  della  difesa   o   al
          Ministero dell'economia e delle finanze e  al  Dipartimento
          della funzione pubblica per i provvedimenti conseguenti. Le
          variazioni relative ai distacchi e alle aspettative  devono
          essere comunicate entro il 31 gennaio di ogni anno. 
              8.  Sono  vietati  l'utilizzo  della  ripartizione  dei
          distacchi in forma compensativa nonche' il loro utilizzo in
          forma frazionata. 
              9.  I  distacchi  e  le   aspettative   sindacali   non
          retribuite non possono durare  piu'  di  tre  anni.  Nessun
          militare puo' essere posto in  distacco  o  in  aspettativa
          sindacale non retribuita piu' di cinque volte. Tra  ciascun
          distacco  o  aspettativa  sindacale  non  retribuita   deve
          intercorrere almeno un triennio di servizio effettivo. 
              10. I  dirigenti  delle  associazioni  professionali  a
          carattere sindacale tra militari rappresentative  ai  sensi
          dell'articolo  13,  che  intendono  fruire   dei   permessi
          sindacali  di  cui  al  presente  articolo,  devono   darne
          comunicazione scritta al  proprio  comandante,  individuato
          nell'autorita' deputata  alla  concessione  della  licenza,
          almeno cinque giorni prima o, in casi  eccezionali,  almeno
          48 ore prima, tramite l'associazione di appartenenza avente
          titolo. Il comandante autorizza il permesso sindacale salvo
          che non ostino prioritarie e improcrastinabili esigenze  di
          servizio  e  sempre  che  venga   garantita   la   regolare
          funzionalita' del servizio. 
              11. E'  vietata  ogni  forma  di  cumulo  dei  permessi
          sindacali, giornalieri od orari. 
              12. L'effettiva utilizzazione dei permessi sindacali di
          cui al presente articolo deve essere certificata entro  tre
          giorni all'autorita' individuata ai sensi del comma  10  da
          parte dell'associazione professionale a carattere sindacale
          tra militari che ha chiesto e utilizzato il permesso. 
              13. I permessi sindacali di cui  al  presente  articolo
          sono   equiparati   al   servizio.   Tenuto   conto   della
          specificita'   delle   funzioni   istituzionali   e   della
          particolare organizzazione delle Forze armate e delle Forze
          di  polizia  a  ordinamento  militare,  i   permessi   sono
          autorizzati in misura corrispondente al turno  di  servizio
          giornaliero e non possono superare mensilmente, per ciascun
          rappresentante  sindacale,  nove   turni   giornalieri   di
          servizio. 
              14. Per i  permessi  sindacali  retribuiti  di  cui  al
          presente articolo e' corrisposto il  trattamento  economico
          corrispondente a quello di servizio, con  esclusione  delle
          indennita' e dei compensi per il lavoro straordinario e  di
          quelli   collegati    all'effettivo    svolgimento    delle
          prestazioni. 
              15. Il Governo e' delegato ad adottare, entro  diciotto
          mesi dalla data di entrata in vigore della presente  legge,
          un decreto  legislativo  per  disciplinare  le  particolari
          limitazioni  all'esercizio  dell'attivita'   di   carattere
          sindacale da parte del  personale  impiegato  in  attivita'
          operativa, addestrativa, formativa ed  esercitativa,  anche
          fuori del territorio nazionale, inquadrato in contingenti o
          a bordo di unita' navali ovvero distaccato individualmente,
          secondo  il  seguente  principio  e   criterio   direttivo:
          consentire l'esercizio e la tutela  dei  diritti  sindacali
          del  personale  militare   salvaguardando   le   preminenti
          esigenze di funzionalita', sicurezza e prontezza  operativa
          correlate alle specifiche operazioni militari. 
              16. Il decreto  legislativo  di  cui  al  comma  15  e'
          adottato su proposta del Ministro della difesa, di concerto
          con il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e  con  il
          Ministro  per  la  pubblica  amministrazione,  sentite   le
          associazioni  professionali  a  carattere   sindacale   tra
          militari  rappresentative  a  livello  nazionale  ai  sensi
          dell'articolo 13  e  previa  acquisizione  del  parere  del
          Consiglio di Stato, da rendere nel termine di trenta giorni
          dalla  data  di  trasmissione  dello  schema  del   decreto
          legislativo, decorso il  quale  il  Governo  puo'  comunque
          procedere. Lo schema del decreto legislativo, corredato  di
          relazione tecnica, e' successivamente trasmesso alle Camere
          per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari
          competenti per materia e per i profili finanziari,  che  si
          pronunciano nel termine di sessanta giorni  dalla  data  di
          trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo  puo'
          essere comunque adottato. Se il  termine  previsto  per  il
          parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del
          termine previsto al comma 15 o successivamente, la scadenza
          di quest'ultimo e' prorogata di novanta giorni. Il Governo,
          qualora non intenda  conformarsi  ai  pareri  parlamentari,
          trasmette  nuovamente  i  testi  alle  Camere  con  le  sue
          osservazioni e con eventuali modificazioni,  corredate  dei
          necessari   elementi   integrativi   di   informazione    e
          motivazione. Le Commissioni competenti per materia  possono
          esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il  termine
          di  dieci  giorni  dalla  data  della  nuova  trasmissione.
          Decorso tale termine, il decreto legislativo puo'  comunque
          essere adottato. 
              17. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore
          del decreto legislativo di cui al comma 15, il Governo puo'
          adottare, nel rispetto del principio e criterio direttivo e
          della procedura di cui ai commi 15 e 16, uno o piu' decreti
          legislativi recanti disposizioni integrative e correttive. 
              18. Dall'attuazione della delega di cui al comma 15 non
          devono derivare nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della
          finanza pubblica.» 
                «Art. 16 (Delega  al  Governo  per  il  coordinamento
          normativo e regolamenti di attuazione). - 1. Il Governo  e'
          delegato ad adottare, entro diciotto  mesi  dalla  data  di
          entrata in vigore della presente legge, uno o piu'  decreti
          legislativi   per   il   coordinamento   normativo    delle
          disposizioni del decreto legislativo  12  maggio  1995,  n.
          195, dell'articolo 46 del  decreto  legislativo  29  maggio
          2017, n. 95, come  modificato  dall'articolo  5,  comma  5,
          della  presente  legge,  e  del   codice   dell'ordinamento
          militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo  2010,  n.
          66, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: 
                  a) abrogazione  delle  disposizioni  legislative  e
          regolamentari   che   disciplinano   gli   istituti   della
          rappresentanza militare; 
                  b)  novellazione  del  codice  di  cui  al  decreto
          legislativo 15 marzo 2010, n. 66, al fine di  inserirvi  le
          disposizioni della presente legge; 
                  c)   modificazioni   e    integrazioni    normative
          necessarie  per   il   coordinamento   delle   disposizioni
          contenute nelle leggi, negli atti aventi  forza  di  legge,
          nei regolamenti e nei decreti con le norme  della  presente
          legge; 
                  d)  semplificazione  e  maggiore  efficienza  delle
          procedure  di  contrattazione  del  comparto  sicurezza   e
          difesa, attraverso la previsione di  un  primo  livello  di
          negoziazione nel quale regolare gli aspetti comuni a  tutte
          le Forze  armate  e  le  Forze  di  polizia  a  ordinamento
          militare, nonche' di  un  secondo  livello  attraverso  cui
          regolare gli  aspetti  piu'  caratteristici  delle  singole
          Forze armate e Forze di polizia a ordinamento militare, ivi
          compresa la distribuzione della retribuzione  accessoria  e
          di produttivita'; 
                  e)  istituzione  di  un'area   negoziale   per   il
          personale dirigente delle Forze armate  e  delle  Forze  di
          polizia a ordinamento militare, nel rispetto del  principio
          di equiordinazione con le Forze di  polizia  a  ordinamento
          civile.  L'istituzione  dell'area  negoziale  di   cui   al
          precedente  periodo  avviene  nel  rispetto   dei   vincoli
          previsti dall'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio
          2017,  n.  95,  e  nell'ambito  delle  risorse  previste  a
          legislazione vigente per la sua attuazione. 
              2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui  al  comma
          1, corredati  di  relazione  tecnica,  sono  sottoposti  al
          parere  delle  Commissioni  parlamentari   competenti   per
          materia e per i profili finanziari, che si esprimono  entro
          trenta giorni dalla trasmissione. 
              3. Con decreto del Ministro della difesa,  di  concerto
          con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,  ai  sensi
          dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto  1988,  n.
          400, entro centocinquanta giorni dalla data di  entrata  in
          vigore della presente legge, e' adottato il regolamento  di
          attuazione della presente legge. 
              4. Con decreto adottato dal Ministro  per  la  pubblica
          amministrazione,  sentiti  i  Ministri   della   difesa   e
          dell'economia e delle finanze, nell'ambito delle rispettive
          competenze, e le  associazioni  professionali  a  carattere
          sindacale tra militari, e' determinato, nel limite  massimo
          fissato ai sensi dell'articolo 9, comma 4,  il  contingente
          dei distacchi e dei permessi sindacali per  ciascuna  Forza
          armata e  Forza  di  polizia  a  ordinamento  militare,  da
          ripartire tra le  associazioni  professionali  a  carattere
          sindacale tra militari con  criterio  proporzionale,  sulla
          base   della   rappresentativita'   calcolata   ai    sensi
          dell'articolo 13. 
              5. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in  vigore
          dell'ultimo dei decreti legislativi di cui al comma  1,  il
          Governo puo' adottare, nel rispetto dei principi e  criteri
          direttivi e della procedura di cui  al  presente  articolo,
          uno  o  piu'  decreti  legislativi   recanti   disposizioni
          integrative e correttive. 
              6. Dall'attuazione della  delega  di  cui  al  presente
          articolo non devono  derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a
          carico della finanza pubblica.»