IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA di concerto con IL MINISTRO DELLA SALUTE Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, e in particolare l'art. 1 che istituisce il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'universita' e della ricerca, con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come da ultimo modificato dal predetto decreto-legge n. 1 del 2020, e in particolare gli articoli 2, comma 1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l'istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca, «al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica, tecnologica e artistica e di alta formazione artistica musicale e coreutica», nonche' la determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero; Visto l'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni e integrazioni; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, «Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509», e in particolare l'art. 11, relativo ai regolamenti didattici dei corsi di studio; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 16 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 luglio 2007, n. 157, recante «Determinazione delle classi di laurea magistrale», il quale, nella tabella delle classi di laurea magistrale, prevede la LM-51 classe delle lauree magistrali in psicologia; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 16 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 luglio 2007, n. 155, recante «Determinazione delle classi delle lauree universitarie», il quale, nella Tabella delle classi di laurea, prevede la L-24 classe delle lauree in scienze e tecniche psicologiche; Vista la legge 8 novembre 2021, n. 163, recante «Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti», e in particolare gli articoli 1 e 3; Visto in particolare il secondo comma del citato art. 3 della legge 8 novembre 2021, n. 163, secondo cui «sono altresi' disciplinate, di concerto con il Ministro vigilante sull'ordine o sul collegio professionale e sentite le rappresentanze nazionali del rispettivo ordine o collegio professionale, le modalita' di svolgimento e di valutazione del tirocinio pratico-valutativo, ivi compresa la determinazione dei crediti formativi universitari di cui all'art. 1, comma 2, e della prova pratica valutativa delle competenze professionali acquisite con il tirocinio, nonche' la composizione paritetica della commissione giudicatrice»; Visto il decreto del segretario generale n. 1678 del 26 ottobre 2020, come modificato dal decreto del segretario generale n. 67 del 24 gennaio 2022, di costituzione del tavolo tecnico di lavoro finalizzato alla revisione della LM-51 classe delle lauree magistrali in psicologia; Vista la nota del segretario generale prot. n. 2037 del 26 gennaio 2022 con la quale, ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui alla legge 8 novembre 2021, n. 163, sono stati designati i componenti del predetto tavolo tecnico di lavoro; Ritenuto di far propria la proposta elaborata dal tavolo tecnico di lavoro; Sentito il Consiglio universitario nazionale, il quale ha espresso il proprio parere nell'adunanza del 24 marzo 2022; Sentito il Consiglio superiore di sanita', il quale ha espresso il proprio parere nella seduta del 10 maggio 2022; Sentita la rappresentanza nazionale dell'ordine professionale, come previsto dall'art. 3, comma 2, della predetta legge n. 163 del 2021; Ritenuto di adeguare l'ordinamento didattico delle classi LM-51 e L-24 alle sopracitate disposizioni normative; Decreta: Art. 1 Abilitazione all'esercizio della professione di psicologo. 1. Ai sensi degli articoli 1 e 3 della legge 8 novembre 2021, n. 163, l'esame finale per il conseguimento della laurea magistrale in psicologia - classe LM-51 abilita all'esercizio della professione di psicologo. A tal fine il predetto esame finale comprende lo svolgimento di una prova pratica valutativa delle competenze professionali acquisite con il tirocinio interno ai corsi di studio, volta ad accertare il livello di preparazione tecnica del candidato per l'abilitazione all'esercizio della professione, che precede la discussione della tesi di laurea. 2. Sono ammessi all'esame finale coloro che conseguono un giudizio di idoneita' del tirocinio pratico-valutativo interno ai corsi di studio.