IL DIRETTORE GENERALE 
                             DEL TESORO 
 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre  2003,
n. 398, e successive modifiche, con il quale e'  stato  approvato  il
«Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e  regolamentari  in
materia di debito pubblico» (di seguito «Testo unico»); 
  Visto il decreto n. 66608 del 28 luglio 2021, come  modificato  dal
decreto n. 100976 del 28 dicembre 2021 «decreto di massima»,  con  il
quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche
e la modalita' di emissione dei titoli  di  Stato  a  medio  e  lungo
termine da collocare tramite asta; 
  Visto il decreto  ministeriale  n.  25952  del  30  dicembre  2021,
emanato in attuazione dell'art.  3  del  «Testo  unico»  (di  seguito
«decreto cornice»), ove si definiscono per  l'anno  finanziario  2022
gli obiettivi, i limiti e le modalita' cui il Dipartimento del Tesoro
dovra' attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui  al
medesimo  articolo  prevedendo  che  le  operazioni  stesse   vengano
disposte dal direttore generale del Tesoro o,  per  sua  delega,  dal
direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in
caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette
possano essere disposte dal medesimo direttore generale  del  Tesoro,
anche in presenza di delega continuativa; 
  Visto  il  decreto  ministeriale  n.  216  del  22  dicembre   2009
concernente il «regolamento recante norme  sull'individuazione  delle
caratteristiche  delle   negoziazioni   all'ingrosso   di   strumenti
finanziari e sulla disciplina  delle  negoziazioni  all'ingrosso  dei
titoli di Stato» ed in particolare l'art. 23, relativo agli operatori
«Specialisti in titoli di Stato italiani» (di seguito «Specialisti»); 
  Visto il decreto  dirigenziale  n.  993039  dell'11  novembre  2011
(decreto dirigenziale specialisti), concernente la  «Selezione  e  la
valutazione degli specialisti in titoli di Stato»; 
  Visti gli articoli 24 e seguenti del «Testo unico», in  materia  di
gestione accentrata dei titoli di Stato; 
  Visto il decreto ministeriale n. 143 del 17 aprile 2000, con cui e'
stato  adottato  il  regolamento  concernente  la  disciplina   della
gestione accentrata dei titoli di Stato; 
  Visto il decreto 23 agosto 2000, con cui  e'  stato  affidato  alla
Monte Titoli S.p.a. (oggi Euronext securities milan) il  servizio  di
gestione accentrata dei titoli di Stato; 
  Visto  il  decreto  ministeriale  n.  61204  del  6  luglio   2022,
concernente la «Cessazione dell'efficacia del  decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze n. 43044 del  5  maggio  2004,  recante
"Disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni  di
emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato"»; 
  Visto il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e  del
Consiglio  del  23  luglio  2014,  relativo  al   miglioramento   del
regolamento titoli nell'Unione europea e ai  depositari  centrali  di
titoli e recante modifica delle direttive nn. 98/26/CE e 2014/65/UE e
del regolamento (UE) n. 236/2012, come successivamente integrato  dal
regolamento delegato  (UE)  n.  2017/389  della  Commissione  dell'11
novembre 2016 per quanto riguarda i parametri per  il  calcolo  delle
penali  pecuniarie  per  mancati  regolamenti  e  le  operazioni  dei
depositari centrali di titoli (CSD) negli Stati  membri  ospitanti  e
dal regolamento delegato (UE) n. 2018/1229 della Commissione  del  25
maggio 2018 per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione
sulla disciplina del regolamento,  come  modificato  dal  regolamento
delegato  (UE)  n.  2021/70   della   Commissione   con   riferimento
all'entrata in vigore dello stesso; 
  Visto il decreto ministeriale n. 96717 del 7 dicembre 2012, recante
l'introduzione delle clausole di azione collettiva (CACs) nei  titoli
di Stato; 
  Visto il  decreto  ministeriale  n.  96718  del  7  dicembre  2012,
concernente  le  «Disposizioni  per  le  operazioni  di  separazione,
negoziazione  e  ricostituzione  delle  componenti  cedolari,   della
componente  indicizzata  all'inflazione  e  del  valore  nominale  di
rimborso dei titoli di Stato (stripping)»; 
  Vista la circolare  emanata  dal  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, n. 5619 del 21 marzo  2016,  riguardante  la  determinazione
delle cedole di CCT e CCTeu in caso di tassi di interesse negativi; 
  Considerato che le caratteristiche e le modalita' di  emissione  di
titoli di Stato a medio e lungo termine collocati  tramite  asta,  ai
sensi dell'art. 3  del  «Testo  unico»,  sono  definite  in  appositi
decreti di emissione; 
  Visti il decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239,  e  successive
modifiche, ed il decreto legislativo 21  novembre  1997,  n.  461,  e
successive modifiche; 
  Vista la determinazione n. 73155 del 6 settembre 2018, con la quale
il direttore generale del  Tesoro  ha  delegato  il  direttore  della
Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i  decreti  e
gli atti relativi alle operazioni suddette; 
  Considerata la necessita' che la corresponsione  delle  provvigioni
agli operatori «Specialisti»  tenga  anche  conto  dell'attivita'  di
quotazione e scambio dei titoli di Stato sul  mercato  secondario  di
riferimento,  anche  ai  fini  di  una  piu'  efficace  attivita'  di
collocamento e distribuzione degli stessi; 
  Ritenuta l'opportunita' di provvedere  ad  una  revisione  generale
delle disposizioni contenute nel «decreto di massima»  stesso,  oltre
alla necessita' di aggiornare le disposizioni  comuni  relative  alle
emissioni tramite aste di titoli di Stato a medio e lungo termine con
le modifiche  al  «decreto  di  massima»  introdotte  con  i  decreti
sopracitati; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Il  presente  decreto  disciplina,  in  maniera  continuativa,   le
caratteristiche e la modalita' di emissione dei  titoli  di  Stato  a
medio e lungo termine da collocare tramite asta ai sensi dell'art.  3
del «Testo unico», nonche' dei «decreti cornice» emanati di  anno  in
anno in attuazione della medesima disposizione legislativa. 
  L'emissione dei titoli di Stato e' disposta, con specifici decreti,
entro il limite massimo individuato per  ogni  anno  dalla  legge  di
approvazione del bilancio di previsione dello Stato. 
  Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano per  quanto
non sia diversamente stabilito  nei  decreti  recanti  le  specifiche
emissioni dei titoli di Stato. 
  Le emissioni dei titoli di Stato tramite sindacato di  collocamento
sono disposte con specifici provvedimenti.