IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modifiche, con il quale e' stato approvato il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico» (di seguito «Testo unico»); Visto il decreto n. 66608 del 28 luglio 2021, come modificato dal decreto n. 100976 del 28 dicembre 2021 «decreto di massima», con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalita' di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine da collocare tramite asta; Visto il decreto ministeriale n. 25952 del 30 dicembre 2021, emanato in attuazione dell'art. 3 del «Testo unico» (di seguito «decreto cornice»), ove si definiscono per l'anno finanziario 2022 gli obiettivi, i limiti e le modalita' cui il Dipartimento del Tesoro dovra' attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa; Visto il decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009 concernente il «regolamento recante norme sull'individuazione delle caratteristiche delle negoziazioni all'ingrosso di strumenti finanziari e sulla disciplina delle negoziazioni all'ingrosso dei titoli di Stato» ed in particolare l'art. 23, relativo agli operatori «Specialisti in titoli di Stato italiani» (di seguito «Specialisti»); Visto il decreto dirigenziale n. 993039 dell'11 novembre 2011 (decreto dirigenziale specialisti), concernente la «Selezione e la valutazione degli specialisti in titoli di Stato»; Visti gli articoli 24 e seguenti del «Testo unico», in materia di gestione accentrata dei titoli di Stato; Visto il decreto ministeriale n. 143 del 17 aprile 2000, con cui e' stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato; Visto il decreto 23 agosto 2000, con cui e' stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. (oggi Euronext securities milan) il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato; Visto il decreto ministeriale n. 61204 del 6 luglio 2022, concernente la «Cessazione dell'efficacia del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 43044 del 5 maggio 2004, recante "Disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato"»; Visto il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive nn. 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012, come successivamente integrato dal regolamento delegato (UE) n. 2017/389 della Commissione dell'11 novembre 2016 per quanto riguarda i parametri per il calcolo delle penali pecuniarie per mancati regolamenti e le operazioni dei depositari centrali di titoli (CSD) negli Stati membri ospitanti e dal regolamento delegato (UE) n. 2018/1229 della Commissione del 25 maggio 2018 per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla disciplina del regolamento, come modificato dal regolamento delegato (UE) n. 2021/70 della Commissione con riferimento all'entrata in vigore dello stesso; Visto il decreto ministeriale n. 96717 del 7 dicembre 2012, recante l'introduzione delle clausole di azione collettiva (CACs) nei titoli di Stato; Visto il decreto ministeriale n. 96718 del 7 dicembre 2012, concernente le «Disposizioni per le operazioni di separazione, negoziazione e ricostituzione delle componenti cedolari, della componente indicizzata all'inflazione e del valore nominale di rimborso dei titoli di Stato (stripping)»; Vista la circolare emanata dal Ministro dell'economia e delle finanze, n. 5619 del 21 marzo 2016, riguardante la determinazione delle cedole di CCT e CCTeu in caso di tassi di interesse negativi; Considerato che le caratteristiche e le modalita' di emissione di titoli di Stato a medio e lungo termine collocati tramite asta, ai sensi dell'art. 3 del «Testo unico», sono definite in appositi decreti di emissione; Visti il decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche, ed il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche; Vista la determinazione n. 73155 del 6 settembre 2018, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette; Considerata la necessita' che la corresponsione delle provvigioni agli operatori «Specialisti» tenga anche conto dell'attivita' di quotazione e scambio dei titoli di Stato sul mercato secondario di riferimento, anche ai fini di una piu' efficace attivita' di collocamento e distribuzione degli stessi; Ritenuta l'opportunita' di provvedere ad una revisione generale delle disposizioni contenute nel «decreto di massima» stesso, oltre alla necessita' di aggiornare le disposizioni comuni relative alle emissioni tramite aste di titoli di Stato a medio e lungo termine con le modifiche al «decreto di massima» introdotte con i decreti sopracitati; Decreta: Art. 1 Il presente decreto disciplina, in maniera continuativa, le caratteristiche e la modalita' di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine da collocare tramite asta ai sensi dell'art. 3 del «Testo unico», nonche' dei «decreti cornice» emanati di anno in anno in attuazione della medesima disposizione legislativa. L'emissione dei titoli di Stato e' disposta, con specifici decreti, entro il limite massimo individuato per ogni anno dalla legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano per quanto non sia diversamente stabilito nei decreti recanti le specifiche emissioni dei titoli di Stato. Le emissioni dei titoli di Stato tramite sindacato di collocamento sono disposte con specifici provvedimenti.