IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003,
n. 398, e successive modifiche, con il quale e' stato approvato il
«Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di debito pubblico» (di seguito «Testo unico»);
Visto il decreto n. 66608 del 28 luglio 2021, come modificato dal
decreto n. 100976 del 28 dicembre 2021 «decreto di massima», con il
quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche
e la modalita' di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo
termine da collocare tramite asta;
Visto il decreto ministeriale n. 25952 del 30 dicembre 2021,
emanato in attuazione dell'art. 3 del «Testo unico» (di seguito
«decreto cornice»), ove si definiscono per l'anno finanziario 2022
gli obiettivi, i limiti e le modalita' cui il Dipartimento del Tesoro
dovra' attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al
medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano
disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal
direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in
caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette
possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro,
anche in presenza di delega continuativa;
Visto il decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009
concernente il «regolamento recante norme sull'individuazione delle
caratteristiche delle negoziazioni all'ingrosso di strumenti
finanziari e sulla disciplina delle negoziazioni all'ingrosso dei
titoli di Stato» ed in particolare l'art. 23, relativo agli operatori
«Specialisti in titoli di Stato italiani» (di seguito «Specialisti»);
Visto il decreto dirigenziale n. 993039 dell'11 novembre 2011
(decreto dirigenziale specialisti), concernente la «Selezione e la
valutazione degli specialisti in titoli di Stato»;
Visti gli articoli 24 e seguenti del «Testo unico», in materia di
gestione accentrata dei titoli di Stato;
Visto il decreto ministeriale n. 143 del 17 aprile 2000, con cui e'
stato adottato il regolamento concernente la disciplina della
gestione accentrata dei titoli di Stato;
Visto il decreto 23 agosto 2000, con cui e' stato affidato alla
Monte Titoli S.p.a. (oggi Euronext securities milan) il servizio di
gestione accentrata dei titoli di Stato;
Visto il decreto ministeriale n. 61204 del 6 luglio 2022,
concernente la «Cessazione dell'efficacia del decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze n. 43044 del 5 maggio 2004, recante
"Disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di
emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato"»;
Visto il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del
regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di
titoli e recante modifica delle direttive nn. 98/26/CE e 2014/65/UE e
del regolamento (UE) n. 236/2012, come successivamente integrato dal
regolamento delegato (UE) n. 2017/389 della Commissione dell'11
novembre 2016 per quanto riguarda i parametri per il calcolo delle
penali pecuniarie per mancati regolamenti e le operazioni dei
depositari centrali di titoli (CSD) negli Stati membri ospitanti e
dal regolamento delegato (UE) n. 2018/1229 della Commissione del 25
maggio 2018 per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione
sulla disciplina del regolamento, come modificato dal regolamento
delegato (UE) n. 2021/70 della Commissione con riferimento
all'entrata in vigore dello stesso;
Visto il decreto ministeriale n. 96717 del 7 dicembre 2012, recante
l'introduzione delle clausole di azione collettiva (CACs) nei titoli
di Stato;
Visto il decreto ministeriale n. 96718 del 7 dicembre 2012,
concernente le «Disposizioni per le operazioni di separazione,
negoziazione e ricostituzione delle componenti cedolari, della
componente indicizzata all'inflazione e del valore nominale di
rimborso dei titoli di Stato (stripping)»;
Vista la circolare emanata dal Ministro dell'economia e delle
finanze, n. 5619 del 21 marzo 2016, riguardante la determinazione
delle cedole di CCT e CCTeu in caso di tassi di interesse negativi;
Considerato che le caratteristiche e le modalita' di emissione di
titoli di Stato a medio e lungo termine collocati tramite asta, ai
sensi dell'art. 3 del «Testo unico», sono definite in appositi
decreti di emissione;
Visti il decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive
modifiche, ed il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e
successive modifiche;
Vista la determinazione n. 73155 del 6 settembre 2018, con la quale
il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della
Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e
gli atti relativi alle operazioni suddette;
Considerata la necessita' che la corresponsione delle provvigioni
agli operatori «Specialisti» tenga anche conto dell'attivita' di
quotazione e scambio dei titoli di Stato sul mercato secondario di
riferimento, anche ai fini di una piu' efficace attivita' di
collocamento e distribuzione degli stessi;
Ritenuta l'opportunita' di provvedere ad una revisione generale
delle disposizioni contenute nel «decreto di massima» stesso, oltre
alla necessita' di aggiornare le disposizioni comuni relative alle
emissioni tramite aste di titoli di Stato a medio e lungo termine con
le modifiche al «decreto di massima» introdotte con i decreti
sopracitati;
Decreta:
Art. 1
Il presente decreto disciplina, in maniera continuativa, le
caratteristiche e la modalita' di emissione dei titoli di Stato a
medio e lungo termine da collocare tramite asta ai sensi dell'art. 3
del «Testo unico», nonche' dei «decreti cornice» emanati di anno in
anno in attuazione della medesima disposizione legislativa.
L'emissione dei titoli di Stato e' disposta, con specifici decreti,
entro il limite massimo individuato per ogni anno dalla legge di
approvazione del bilancio di previsione dello Stato.
Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano per quanto
non sia diversamente stabilito nei decreti recanti le specifiche
emissioni dei titoli di Stato.
Le emissioni dei titoli di Stato tramite sindacato di collocamento
sono disposte con specifici provvedimenti.