IL DIRETTORE GENERALE 
      per la vigilanza sugli enti cooperativi e sulle societa' 
 
  Visto l'art. 2545-septiesdecies del codice civile; 
  Visto l'art. 1 della legge n. 400/1975; 
  Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220; 
  Visto il decreto  17  gennaio  2007  del  Ministro  dello  sviluppo
economico,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana del 6 aprile 2007, n. 81,  concernente  la  rideterminazione
dell'importo  minimo  di  bilancio  per  la  nomina  del  commissario
liquidatore negli  scioglimenti  per  atto  d'autorita'  di  societa'
cooperative, ai sensi dell'art. 2545-septiesdecies del codice civile; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  29
luglio 2021, n.  149,  recante  «Regolamento  di  organizzazione  del
Ministero dello sviluppo economico»; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  24
gennaio 2022, registrato alla Corte dei conti in data 3  marzo  2022,
mediante il quale al dott. Fabio Vitale e' stato conferito l'incarico
di funzione dirigenziale di livello generale della Direzione generale
per la vigilanza sugli enti cooperativi e le societa'  del  Ministero
dello sviluppo economico; 
  Visto l'art. 2 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173,  recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle  attribuzioni  dei
Ministeri», con il quale il Ministero dello sviluppo economico assume
la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy; 
  Viste le risultanze ispettive effettuate dagli ispettori incaricati
dal Ministero dello  sviluppo  economico  e  relative  alla  societa'
cooperativa sotto indicata,  il  cui  contenuto  si  abbia  qui  come
integralmente ripetuto e trascritto; 
  Considerato che le suddette risultanze ispettive hanno  evidenziato
la sussistenza dei presupposti per l'adozione, ai sensi del  comma  3
dell'art. 12 del decreto legislativo 2  agosto  2002,  n.  220,  come
modificato dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205, del provvedimento di
cancellazione  dall'albo  nazionale  in  quanto  l'ente  non  risulta
perseguire  le  finalita'  mutualistiche   proprie   delle   societa'
cooperative; 
  Considerato che e' stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7  della
legge 7 agosto 1990,  n.  241,  dando  comunicazione  dell'avvio  del
procedimento con nota prot. n. 0251666 del 16 agosto 2022 e che,  nei
termini   prescritti,   non   sono   pervenute    osservazioni    e/o
controdeduzioni da parte della societa'; 
  Visto il parere espresso dal Comitato centrale per  le  cooperative
in data 28 settembre 2022 favorevole all'adozione  del  provvedimento
di scioglimento  per  atto  d'autorita'  con  nomina  di  commissario
liquidatore; 
  Ritenuta   l'opportunita'   di   disporre   il   provvedimento   di
scioglimento   per    atto    d'autorita'    ai    sensi    dell'art.
2545-septiesdecies del codice civile  come  richiamato  dal  predetto
comma 3, art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n.  220,  con
contestuale nomina del commissario liquidatore; 
  Tenuto conto della terna segnalata,  ai  sensi  dell'art.  9  della
legge 17  luglio  1975,  n.  400,  dalla  associazione  nazionale  di
rappresentanza,  assistenza,  tutela  e   revisione   del   movimento
cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  La societa' cooperativa «Salus Amabilis», con sede in Chivasso (TO)
(codice fiscale 11745570017), e'  sciolta  per  atto  d'autorita'  ai
sensi dell'art. 2545-septiesdecies del codice civile.