IL DIRIGENTE 
                    dell'area pre-autorizzazione 
 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
recante «Disposizioni urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la
correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici»,  convertito,   con
modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito
l'Agenzia italiana del farmaco; 
  Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004  del  Ministro  della
salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e
dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il
funzionamento dell'Agenzia italiana  del  farmaco,  emanato  a  norma
dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto  n.
53 del Ministero della salute di  concerto  con  i  Ministri  per  la
pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle
finanze del 29 marzo 2012; 
  Visto  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento del personale  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco,
pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia  (comunicazione  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie  generale  -  n.
140 del 17 giugno 2016) (in appresso «regolamento»); 
  Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con
cui il dott. Nicola Magrini  e'  stato  nominato  direttore  generale
dell'Agenzia italiana del farmaco con decorrenza dal 2 marzo 2020; 
  Vista la determina del direttore generale n. 1792 del  13  novembre
2018, confermata con determina del direttore generale n. 1034  dell'8
settembre 2021, con la quale ai sensi dell'art. 10, comma 2,  lettera
e), del decreto ministeriale 20 settembre 2004, n. 245,  la  dott.ssa
Sandra Petraglia, dirigente dell'Area  pre-autorizzazione,  e'  stata
delegata dal direttore generale  all'adozione  dei  provvedimenti  di
autorizzazione della spesa di farmaci orfani per malattie rare  e  di
farmaci che rappresentano una  speranza  di  cura,  in  attesa  della
commercializzazione, per particolari e gravi  patologie,  nei  limiti
della disponibilita' del «Fondo del 5%», di cui all'art. 48, commi 18
e 19 , lettera a)  del  decreto-legge  n.  269/2003,  convertito  con
modificazioni  dalla  legge  n.  326/2003  e  dei  provvedimenti  per
l'aggiornamento dell'elenco dei medicinali erogabili a totale  carico
del Servizio sanitario nazionale, ai sensi della legge n. 648/1996; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 20 settembre 2018 che ha
ricostituito  la  Commissione  consultiva  tecnico-scientifica  (CTS)
dell'AIFA, di cui all'art. 19 del decreto del Ministro  della  salute
20 settembre 2004, n. 245, per la durata di tre anni; 
  Visto  l'art.  38  del  decreto-legge  6  novembre  2021,  n.  152,
convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma  1,  legge
29  dicembre  2021,  n.  233,  il  quale  prevede  la  proroga  della
Commissione consultiva tecnico-scientifica e del  Comitato  prezzi  e
rimborso operanti presso l'Agenzia italiana del farmaco  fino  al  28
febbraio 2022, successivamente prorogato fino al 28 febbraio 2023, in
virtu' del decreto-legge 8 novembre 2022, n. 169; 
  Visto il decreto-legge 21 ottobre 1996,  n.  536,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n.  648,  relativo  alle
misure  per  il  contenimento   della   spesa   farmaceutica   e   la
determinazione del tetto di spesa per l'anno 1996 e, in  particolare,
l'art. 1, comma 4, che  dispone  l'erogazione  a  totale  carico  del
Servizio sanitario nazionale  per  i  medicinali  innovativi  la  cui
commercializzazione  e'  autorizzata  in  altri  Stati  ma  non   sul
territorio  nazionale,  dei  medicinali  non  ancora  autorizzati  ma
sottoposti a sperimentazione clinica e dei  medicinali  da  impiegare
per un'indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata; 
  Visto il provvedimento della Commissione unica del  farmaco  (CUF),
del 20 luglio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 19
settembre 2000 con errata-corrige nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del
4 ottobre 2000, concernente l'istituzione dell'elenco dei  medicinali
erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale  ai  sensi
della legge 23 dicembre 1996, n. 648; 
  Visto il provvedimento CUF del  31  gennaio  2001,  concernente  il
monitoraggio clinico dei medicinali inseriti  nel  succitato  elenco,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 marzo 2001, n. 70; 
  Considerata la situazione  di  carenza,  per  problemi  produttivi,
delle confezioni da 12 e 24 mg del medicinale «Humatrope», comunicata
ad   AIFA   dall'azienda   Eli   Lilly   Italia   S.p.a.,    titolare
dell'autorizzazione all'immissione in commercio del  farmaco,  il  28
luglio 2022 (con note aventi prot. n. 90137 e n. 90151 del 28  luglio
2022), con successivo prolungamento in data 10  ottobre  2022  (prot.
AIFA n. 115418 e n. 115421 del 10 ottobre 2022); 
  Considerata, altresi', la  ridotta  disponibilita'  sul  territorio
nazionale delle confezioni da 6 mg di «Humatrope»; 
  Considerato  che  «Humatrope»  e'  l'unico  medicinale  a  base  di
somatropina autorizzato in Italia per il trattamento di pazienti  con
deficit staturale associato ad un'alterata funzione del gene SHOX; 
  Considerato che  il  deficit  staturale  associato  ad  un'alterata
funzione del gene SHOX e' una patologia rara; 
  Ritenuto  opportuno  rendere  disponibili,  a  totale  carico   del
Servizio sanitario nazionale, fino alla cessazione della  carenza  di
«Humatrope»,  su  prescrizione   delle   commissioni   regionali,   i
medicinali a base di somatropina, con dosaggi a partire dai 6 mg, per
i pazienti con deficit staturale associato a un'alterata funzione del
gene SHOX; 
  Tenuto conto della decisione  assunta  dalla  CTS  dell'AIFA  nella
riunione del 5, 6 e 15 dicembre 2022 - stralcio verbale n. 81; 
  Vista la delibera di approvazione del  consiglio  d'amministrazione
di AIFA del 14 dicembre 2022, n. 50; 
  Ritenuto,  pertanto,  di  includere  i   medicinali   a   base   di
somatropina,  con  dosaggio  superiore  a  6  mg,   nell'elenco   dei
medicinali  erogabili  a  totale  carico   del   Servizio   sanitario
nazionale, ai sensi della legge 23 dicembre  1996,  n.  648,  per  il
trattamento di pazienti con deficit staturale associato a un'alterata
funzione del gene SHOX, fino alla cessazione sul territorio nazionale
della carenza del medicinale «Humatrope»; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
  I medicinali a base di somatropina, con dosaggio superiore a 6  mg,
sono inseriti, ai sensi dell'art. 1, comma 4,  del  decreto-legge  21
ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge  23  dicembre  1996,  n.
648, nell'elenco istituito col provvedimento della Commissione  unica
del farmaco, per l'indicazione terapeutica di cui all'art. 2.