LA COMMISSIONE NAZIONALE 
                     PER LE SOCIETA' E LA BORSA 
 
  Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216 e successive modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n.  58,  recante
il testo unico  delle  disposizioni  in  materia  di  intermediazione
finanziaria e successive modificazioni (di seguito, «TUF»); 
  Visto il regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 26 novembre 2014, relativo ai documenti contenenti  le
informazioni chiave per i  prodotti  d'investimento  al  dettaglio  e
assicurativi preassemblati; 
  Visto il regolamento (UE) 2021/2259 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 15 dicembre 2021, che modifica il regolamento (UE)  n.
1286/2014 per quanto riguarda la proroga del regime  transitorio  per
le societa' di gestione, le societa' d'investimento e le persone  che
forniscono  consulenza  sulle  quote  di   organismi   d'investimento
collettivo in valori mobiliari (OICVM) e di non OICVM o vendono quote
di tali prodotti; 
  Visto il regolamento  delegato  (UE)  2017/653  della  Commissione,
dell'8 marzo 2017, che integra il regolamento (UE) n.  1286/2014  del
Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai  documenti  contenenti
le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al  dettaglio  e
assicurativi   preassemblati    stabilendo    norme    tecniche    di
regolamentazione per quanto riguarda la presentazione, il  contenuto,
il riesame e la revisione dei documenti  contenenti  le  informazioni
chiave e le  condizioni  per  adempiere  l'obbligo  di  fornire  tali
documenti; 
  Visto il regolamento delegato (UE) 2021/2268 della Commissione, del
6  settembre  2021,  recante  modifica  delle   norme   tecniche   di
regolamentazione stabilite dal  regolamento  delegato  (UE)  2017/653
della Commissione  per  quanto  riguarda  il  metodo  di  base  e  la
presentazione degli scenari  di  performance,  la  presentazione  dei
costi e il metodo di calcolo degli indicatori sintetici di costo,  la
presentazione e il contenuto  delle  informazioni  sulla  performance
passata e la presentazione dei costi per i prodotti d'investimento al
dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIP) che offrono una  serie
di   opzioni   di   investimento,   nonche'   per   quanto   riguarda
l'allineamento degli accordi transitori per gli ideatori di PRIIP che
offrono le quote di fondi di cui all'art. 32 del regolamento (UE)  n.
1286/2014 del Parlamento europeo e  del  Consiglio  come  opzioni  di
investimento  sottostante   con   l'accordo   transitorio   prorogato
stabilito in tale articolo; 
  Vista  la  direttiva  2009/65/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 13 luglio 2009,  concernente  il  coordinamento  delle
disposizioni legislative, regolamentari e amministrative  in  materia
di taluni organismi d'investimento  collettivo  in  valori  mobiliari
(OICVM); 
  Vista la direttiva (UE) 2021/2261  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 15 dicembre 2021, che modifica la direttiva 2009/65/CE
per quanto riguarda l'uso dei documenti  contenenti  le  informazioni
chiave  da  parte   delle   societa'   di   gestione   di   organismi
d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM); 
  Visto il regolamento (UE) n. 583/2010  della  Commissione,  del  1°
luglio  2010,  recante  modalita'  di  esecuzione   della   direttiva
2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda
le informazioni chiave per gli investitori e  le  condizioni  per  la
presentazione di tali informazioni o del  prospetto  su  un  supporto
durevole diverso dalla carta o tramite un sito web; 
  Vista  la  direttiva  2011/61/UE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, dell'8 giugno 2011, sui gestori di fondi  di  investimento
alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e  2009/65/CE  e  i
regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010; 
  Visto  il  regolamento  della  Consob  di  attuazione  del  decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina  degli
emittenti, adottato con delibera  n.  11971  del  14  maggio  1999  e
successive modificazioni (di seguito, «Regolamento emittenti»); 
  Vista la delibera del 5 luglio 2016, n.  19654,  con  la  quale  e'
stato  adottato  il  regolamento  concernente  i   procedimenti   per
l'adozione di atti di regolazione  generale  ai  sensi  dell'art.  23
della legge 28 dicembre 2005, n. 262, e successive modificazioni; 
  Visto il protocollo d'intesa tra la Banca d'Italia e la  Consob  in
materia  di  servizi  e  attivita'  di  investimento  e  di  gestione
collettiva del risparmio, adottato in data 5 novembre 2019; 
  Considerata la necessita' di adeguare la disciplina  contenuta  nel
regolamento emittenti in  materia  di  informazioni  chiave  per  gli
investitori di OICVM e di fondi  di  investimento  alternativi  (FIA)
alla direttiva (UE) 2021/2261 e al regolamento (UE) 2021/2259; 
  Considerato  che,  ai  sensi  della  direttiva  (UE)  2021/2261   e
dell'art. 32 del regolamento (UE) n. 1286/2014, come  modificato  dal
regolamento (UE) 2021/2259, dal 1° gennaio  2023,  nell'ambito  delle
offerte rivolte agli investitori al dettaglio, ai gestori di OICVM  e
di FIA aperti  nonche'  alle  persone  che  forniscono  consulenza  o
vendono tali prodotti si applicano gli obblighi di cui al regolamento
(UE) n. 1286/2014 e cessa l'obbligo di redazione  del  «Key  Investor
Information Document» («KIID»); 
  Considerato che,  ai  sensi  della  direttiva  2009/65/CE  e  della
direttiva (UE) 2021/2261, dal 1° gennaio 2023, i  gestori  di  OICVM,
per le offerte rivolte agli investitori  non  al  dettaglio,  possono
scegliere  se  redigere,  oltre  al  prospetto,  il   «Key   Investor
Information Document» («KIID»), previsto dalla direttiva  2009/65/CE,
o il «Key Information Document»  («KID»),  previsto  dal  regolamento
(UE) n. 1286/2014; 
  Considerata l'esigenza di dettare una  disciplina  transitoria  con
riferimento alle offerte di OICVM e di FIA aperti in corso alla  data
di applicazione della presente delibera; 
  Valutate le osservazioni pervenute  in  risposta  al  documento  di
consultazione pubblicato il 17 ottobre 2022, relativo  alle  proposte
di modifica  del  regolamento  emittenti,  come  rappresentate  nella
relazione illustrativa pubblicata sul sito web della Consob; 
  Sentita la Banca d'Italia, ai sensi degli articoli 6, comma 2;  42,
commi 1 e 3; 44, del TUF; 
 
                              Delibera: 
 
                               Art. 1 
 
Modifiche al regolamento di attuazione  del  decreto  legislativo  24
  febbraio 1998, n. 58, concernente la  disciplina  degli  emittenti,
  adottato con delibera del 14 maggio 1999,  n.  11971  e  successive
  modifiche 
 
  1. Alla  parte  II,  titolo  I,  del  regolamento  emittenti,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    A. nel Capo II, all'art. 13-bis, nel  comma  1,  dopo  le  parole
«unitamente al», sono aggiunte le seguenti: «documento contenente  le
informazioni chiave per i  prodotti  d'investimento  al  dettaglio  e
assicurativi preassemblati previsto dall'art. 5 del regolamento  (UE)
n. 1286/2014 e al»; 
    B. nel capo III, sezione I, all'art. 14, nel  comma  1,  dopo  la
lettera c), sono inserite le seguenti lettere: 
      «c-bis) "regolamento PRIIPs": il regolamento (UE) n.  1286/2014
del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 novembre 2014  relativo
ai  documenti  contenenti  le  informazioni  chiave  per  i  prodotti
d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati; 
      c-ter) "regolamento delegato PRIIPs": il  regolamento  delegato
(UE) 2017/653 della Commissione dell'8  marzo  2017  che  integra  il
regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del  Consiglio
relativo  ai  documenti  contenenti  le  informazioni  chiave  per  i
prodotti d'investimento al  dettaglio  e  assicurativi  preassemblati
stabilendo norme tecniche di regolamentazione per quanto riguarda  la
presentazione, il contenuto, il riesame e la revisione dei  documenti
contenenti le informazioni  chiave  e  le  condizioni  per  adempiere
l'obbligo di fornire tali documenti; 
      c-quater) "KID": il documento contenente le informazioni chiave
per  i  prodotti   d'investimento   al   dettaglio   e   assicurativi
preassemblati previsto dall'art. 5 del regolamento PRIIPs; 
      c-quinquies)  "regolamento  UCITS":  il  regolamento  (UE)   n.
583/2010 della Commissione del 1° luglio 2010  recante  modalita'  di
esecuzione della direttiva 2009/65/CE del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio  per  quanto  riguarda  le  informazioni  chiave  per   gli
investitori e le condizioni per la presentazione di tali informazioni
o del prospetto su un supporto durevole diverso dalla carta o tramite
un sito web;»; 
    C. nel capo III, sezione II: 
      1. prima dell'art. 15-bis, e' aggiunto il seguente articolo: 
        «Art.  15.1  (Obblighi  relativi   alla   documentazione   di
offerta). - 1. Gli obblighi di  predisposizione,  comunicazione  alla
Consob, aggiornamento e  consegna  della  documentazione  di  offerta
previsti dalla presente sezione si  applicano  anche  all'offerta  di
OICVM che ricada in uno dei  casi  di  esenzione  previsti  dall'art.
34-ter. 
        2. Laddove l'offerta di OICVM ricada nel  caso  di  esenzione
previsto dall'art. 34-ter, comma 1, lettera b), la locuzione «offerta
al pubblico» contenuta  nel  prospetto  e'  sostituita  con  «offerta
riservata a investitori qualificati». 
        3.  In  presenza  dell'offerta  prevista  dal  comma  2,  gli
offerenti  di  quote  o  azioni  di  OICVM   possono   scegliere   di
rappresentare le informazioni chiave per gli  investitori  nel  KIID,
redatto  in  conformita'  alle   disposizioni   dell'Unione   europea
richiamate dall'art. 14, comma 1, lettera  d),  o  nel  KID  previsto
dall'art. 5 del regolamento PRIIPs.»; 
      2. all'art. 15-bis: 
        a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «KID e KIID»; 
        b) prima del comma 1, sono aggiunti i seguenti commi: 
          «01. In caso di offerta di quote o azioni di OICVM  rivolta
agli  investitori  al   dettaglio,   i   gestori   rappresentano   le
informazioni chiave nel KID. 
          02. Il contenuto del KID e'  disciplinato  dal  regolamento
PRIIPs e dal  regolamento  delegato  PRIIPs.  Il  KID  e'  consegnato
all'investitore secondo le modalita' e  la  tempistica  previste  dal
regolamento PRIIPs e dal regolamento delegato PRIIPs.»; 
        c) il comma 1 e' abrogato; 
        d) nel comma 1-bis, le parole «Il KIID contiene altresi'  una
dichiarazione» sono sostituite dalle seguenti: «Il KIID, ove  redatto
nel  caso  previsto   dall'art.   15.1,   comma   3,   contiene   una
dichiarazione»; 
        e) nel comma 1-ter, al primo  periodo,  le  parole  «il  KIID
contiene»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «il  KID  o  il   KIID
contengono»; al secondo periodo,  le  parole  «In  linea  con  quanto
previsto dall'art. 10, paragrafo 2, lettera c), del regolamento  (UE)
n. 583/2010, il KIID contiene» sono sostituite  dalle  seguenti:  «Il
KID o, in linea  con  quanto  previsto  dall'art.  10,  paragrafo  2,
lettera c), del regolamento UCITS,  il  KIID  contengono»;  al  terzo
periodo, le parole «il KIID indica» sono sostituite  dalle  seguenti:
«il KID o il KIID indicano»; 
        f) nel comma 3, le parole «il  KIID»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «il KID o il KIID»; 
        g) nel comma 4, le parole «regolamento (UE) n. 583/2010» sono
sostituite dalle seguenti: «regolamento UCITS»; 
      3. all'art. 16: 
        a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Fatta salva  la
disposizione di cui al comma 4, l'obbligo di  comunicazione  previsto
dalla parte IV, titolo II, capo I, sezione II, del  testo  unico,  si
intende assolto con il deposito presso la Consob del  prospetto,  del
KID o del KIID secondo le  modalita'  specificate  dalla  stessa  con
istruzioni operative.»; 
        b) nel comma 2, nell'incipit, le parole «Il  prospetto  e  il
KIID sono pubblicati» sono sostituite dalle seguenti:  «Il  prospetto
e' pubblicato»; la lettera a) e' sostituita dalla  seguente:  «a)  il
deposito presso la Consob previsto dal comma 1;»; 
        c) dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente comma: 
          «2-bis. Il KID e' pubblicato  secondo  le  modalita'  e  la
tempistica previste dal regolamento PRIIPs.»; 
        d) nel comma 4, al  secondo  periodo,  le  parole  «Schema  1
dell'allegato 1B e dal KIID» sono sostituite dalle seguenti:  «Schema
1 dell'allegato 1B, dal KID o dal KIID»; 
        e) nel comma 5, nell'incipit, il primo periodo e'  sostituito
dal seguente: «Il modulo di sottoscrizione e'  depositato  presso  la
Consob, unitamente al  prospetto,  al  KID  o  al  KIID,  secondo  le
modalita' indicate nel comma 1.»; alla lettera  a),  dopo  le  parole
«l'obbligo di consegnare», sono aggiunte le seguenti: «il KID,  entro
la tempistica prevista  dal  regolamento  PRIIPs  e  dal  regolamento
delegato PRIIPs, o»; 
      4. all'art. 17, nel comma 3,  le  parole  «con  il  KIID»  sono
sostituite dalle seguenti: «con il KID o il KIID»; 
      5. all'art. 17-bis: 
        a) la rubrica e' sostituita  dalla  seguente:  «Aggiornamento
del KID e del KIID»; 
        b) prima del comma 1, e' aggiunto il seguente comma: 
          «01. Il riesame e la revisione del  KID  sono  disciplinati
dal regolamento PRIIPs e dal regolamento delegato PRIIPs.»; 
        c) nel comma 1, le parole «dal regolamento (UE) n.  583/2010"
sono sostituite dalle seguenti: "dal regolamento UCITS»; 
        d) dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente comma: 
          «1-bis. La versione rivista del KID e'  pubblicata  con  le
modalita' e la tempistica  previste  dal  regolamento  PRIIPs  e  dal
regolamento delegato PRIIPs.»; 
        e) il comma 2 e' abrogato; 
      6. l'art. 18-bis e' abrogato; 
      7. all'art. 19, nel comma  2,  le  parole  «delle  informazioni
contenute  nel  KIID»  sono   sostituite   dalle   seguenti:   «delle
informazioni contenute nel KID o nel KIID»; 
    D. nel capo III, sezione III: 
      1. all'art. 19-bis: 
        a) prima del comma 1, e' aggiunto il seguente comma: 
          «01. Le disposizioni del presente articolo e degli articoli
19-ter e 19-quater si applicano anche all'offerta di OICVM che ricada
in uno dei casi di esenzione previsti nell'art. 34-ter. 
          Resta salvo quanto previsto dall'art. 19-quater, comma 6.»; 
        b) nel comma 3, alla lettera b), le parole «la versione  piu'
recente del KIID» sono sostituite dalle seguenti: «la  versione  piu'
recente del KID o del KIID»; 
        c) nel comma 4, dopo le parole  «riflette  fedelmente»,  sono
aggiunte le seguenti: «e scrupolosamente»; 
        d) il comma 7 e' abrogato; 
      2. all'art. 19-ter, nel comma 4, al primo e al secondo periodo,
le parole «l'aggiornamento del KIID» sono sostituite dalle  seguenti:
«l'aggiornamento del KID o del KIID»; 
      3. all'art. 20: 
        a) nel comma 1, le  parole  «il  prospetto  e  il  KIID  sono
pubblicati»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «il   prospetto   e'
pubblicato»; 
        b) dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente comma: 
          «1-bis. Il KID e il KIID, al  termine  della  procedura  di
notifica prevista dall'art. 19-bis, sono depositati presso la  Consob
secondo  le  modalita'  specificate  dalla  stessa   con   istruzioni
operative. Il KID e' pubblicato in Italia secondo quanto previsto dal
regolamento PRIIPs.»; 
        c) nel comma  2,  nell'incipit,  le  parole  «Il  KIID  e  il
prospetto  sono  pubblicati»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «Il
prospetto e' pubblicato»; 
        d) nel comma  4,  al  primo  periodo,  la  parola  «KIID»  e'
sostituita dalla seguente: «KID»; al terzo periodo,  dopo  le  parole
«riflette   fedelmente»,    sono    aggiunte    le    seguenti:    «e
scrupolosamente»; 
        e) nel comma 5, alla lettera a), dopo le parole «l'obbligo di
consegnare», sono aggiunte le seguenti: «il KID, entro la  tempistica
prevista dal regolamento PRIIPs, o»; 
        f) dopo il comma 5, e' aggiunto il seguente comma: 
          «5-bis.  Il  KID   in   lingua   italiana   e'   consegnato
all'investitore  secondo  le  modalita'  previste   dal   regolamento
PRIIPs.»; 
      4. all'art. 21, nel comma 1, la  parola  «KIID»  e'  sostituita
dalla seguente: «KID»; 
    E. nel capo III, sezione V, all'art. 27: 
      1. nel comma  1,  al  secondo  periodo,  la  parola  «KIID»  e'
sostituita dalla seguente: «KID» e il terzo periodo e' soppresso; 
      2. nel comma 1-bis,  le  parole  «gli  articoli  15-bis,  commi
1-bis, 2, 3 e 4, 16, commi 2, 3, 4 e 5, 17, commi 2 e 4, 17-bis e 18»
sono sostituite dalle seguenti: «gli articoli 15-bis, commi  01,  02,
1-ter e 3, 16, 17, commi 2 e 4, 17-bis, commi 01 e 1-bis, e 18»; 
    F. nel capo III, sezione V-quater: 
      1. all'art. 28-sexies, il comma 3 e' sostituito  dal  seguente:
«3. La Sgr redige il prospetto e il KID ai  sensi  dell'art.  27.  Il
prospetto e' allegato alla lettera di notifica.»; 
      2. all'art. 28-octies, il comma 6 e' sostituito  dal  seguente:
«6. Quando la commercializzazione ha ad oggetto un FIA UE aperto,  la
Sgr redige il prospetto e il KID ai sensi dell'art. 27. Il  prospetto
e' allegato all'istanza di autorizzazione.»; 
      3. all'art. 28-novies.1, nel  comma  5,  alla  lettera  e),  la
parola «KIID» e' sostituita dalla seguente: «KID». 
  2. Alla parte III del  regolamento  emittenti,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    A. nel titolo I, capo III: 
      1. all'art. 59: 
        a) nel comma 1, al secondo periodo, le parole «Il KIID»  sono
sostituite dalle seguenti: «Il KID o il KIID»; 
        b) nel comma 1-quater, al  secondo  periodo,  le  parole  «Il
prospetto» sono sostituite dalle seguenti: «Il KID, il prospetto»; 
      2. all'art. 60: 
        a) nel comma 1, al primo periodo, le parole  «il  KIID»  sono
sostituite dalle seguenti: «il KID o il KIID»; al secondo e al quarto
periodo, le parole «Il KIID» sono sostituite dalle seguenti: «Il  KID
o il KIID»; 
        b) nel comma 2, le parole «Il  KIID»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «Il KID o il KIID»; 
        c) nel comma  3,  al  terzo  periodo,  la  parola  «KIID»  e'
sostituita dalla seguente: «KID»; 
    B. nel titolo II, capo IV, all'art.  103-bis,  nel  comma  1,  le
parole «il KIID» sono sostituite dalle seguenti: «il KID o il KIID».