LA COMMISSIONE NAZIONALE
PER LE SOCIETA' E LA BORSA
Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216 e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58, recante
il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria e successive modificazioni (di seguito, «TUF»);
Visto il regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 26 novembre 2014, relativo ai documenti contenenti le
informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e
assicurativi preassemblati;
Visto il regolamento (UE) 2021/2259 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 15 dicembre 2021, che modifica il regolamento (UE) n.
1286/2014 per quanto riguarda la proroga del regime transitorio per
le societa' di gestione, le societa' d'investimento e le persone che
forniscono consulenza sulle quote di organismi d'investimento
collettivo in valori mobiliari (OICVM) e di non OICVM o vendono quote
di tali prodotti;
Visto il regolamento delegato (UE) 2017/653 della Commissione,
dell'8 marzo 2017, che integra il regolamento (UE) n. 1286/2014 del
Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai documenti contenenti
le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e
assicurativi preassemblati stabilendo norme tecniche di
regolamentazione per quanto riguarda la presentazione, il contenuto,
il riesame e la revisione dei documenti contenenti le informazioni
chiave e le condizioni per adempiere l'obbligo di fornire tali
documenti;
Visto il regolamento delegato (UE) 2021/2268 della Commissione, del
6 settembre 2021, recante modifica delle norme tecniche di
regolamentazione stabilite dal regolamento delegato (UE) 2017/653
della Commissione per quanto riguarda il metodo di base e la
presentazione degli scenari di performance, la presentazione dei
costi e il metodo di calcolo degli indicatori sintetici di costo, la
presentazione e il contenuto delle informazioni sulla performance
passata e la presentazione dei costi per i prodotti d'investimento al
dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIP) che offrono una serie
di opzioni di investimento, nonche' per quanto riguarda
l'allineamento degli accordi transitori per gli ideatori di PRIIP che
offrono le quote di fondi di cui all'art. 32 del regolamento (UE) n.
1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio come opzioni di
investimento sottostante con l'accordo transitorio prorogato
stabilito in tale articolo;
Vista la direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle
disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia
di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari
(OICVM);
Vista la direttiva (UE) 2021/2261 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 15 dicembre 2021, che modifica la direttiva 2009/65/CE
per quanto riguarda l'uso dei documenti contenenti le informazioni
chiave da parte delle societa' di gestione di organismi
d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM);
Visto il regolamento (UE) n. 583/2010 della Commissione, del 1°
luglio 2010, recante modalita' di esecuzione della direttiva
2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda
le informazioni chiave per gli investitori e le condizioni per la
presentazione di tali informazioni o del prospetto su un supporto
durevole diverso dalla carta o tramite un sito web;
Vista la direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento
alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i
regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010;
Visto il regolamento della Consob di attuazione del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli
emittenti, adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e
successive modificazioni (di seguito, «Regolamento emittenti»);
Vista la delibera del 5 luglio 2016, n. 19654, con la quale e'
stato adottato il regolamento concernente i procedimenti per
l'adozione di atti di regolazione generale ai sensi dell'art. 23
della legge 28 dicembre 2005, n. 262, e successive modificazioni;
Visto il protocollo d'intesa tra la Banca d'Italia e la Consob in
materia di servizi e attivita' di investimento e di gestione
collettiva del risparmio, adottato in data 5 novembre 2019;
Considerata la necessita' di adeguare la disciplina contenuta nel
regolamento emittenti in materia di informazioni chiave per gli
investitori di OICVM e di fondi di investimento alternativi (FIA)
alla direttiva (UE) 2021/2261 e al regolamento (UE) 2021/2259;
Considerato che, ai sensi della direttiva (UE) 2021/2261 e
dell'art. 32 del regolamento (UE) n. 1286/2014, come modificato dal
regolamento (UE) 2021/2259, dal 1° gennaio 2023, nell'ambito delle
offerte rivolte agli investitori al dettaglio, ai gestori di OICVM e
di FIA aperti nonche' alle persone che forniscono consulenza o
vendono tali prodotti si applicano gli obblighi di cui al regolamento
(UE) n. 1286/2014 e cessa l'obbligo di redazione del «Key Investor
Information Document» («KIID»);
Considerato che, ai sensi della direttiva 2009/65/CE e della
direttiva (UE) 2021/2261, dal 1° gennaio 2023, i gestori di OICVM,
per le offerte rivolte agli investitori non al dettaglio, possono
scegliere se redigere, oltre al prospetto, il «Key Investor
Information Document» («KIID»), previsto dalla direttiva 2009/65/CE,
o il «Key Information Document» («KID»), previsto dal regolamento
(UE) n. 1286/2014;
Considerata l'esigenza di dettare una disciplina transitoria con
riferimento alle offerte di OICVM e di FIA aperti in corso alla data
di applicazione della presente delibera;
Valutate le osservazioni pervenute in risposta al documento di
consultazione pubblicato il 17 ottobre 2022, relativo alle proposte
di modifica del regolamento emittenti, come rappresentate nella
relazione illustrativa pubblicata sul sito web della Consob;
Sentita la Banca d'Italia, ai sensi degli articoli 6, comma 2; 42,
commi 1 e 3; 44, del TUF;
Delibera:
Art. 1
Modifiche al regolamento di attuazione del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti,
adottato con delibera del 14 maggio 1999, n. 11971 e successive
modifiche
1. Alla parte II, titolo I, del regolamento emittenti, sono
apportate le seguenti modificazioni:
A. nel Capo II, all'art. 13-bis, nel comma 1, dopo le parole
«unitamente al», sono aggiunte le seguenti: «documento contenente le
informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e
assicurativi preassemblati previsto dall'art. 5 del regolamento (UE)
n. 1286/2014 e al»;
B. nel capo III, sezione I, all'art. 14, nel comma 1, dopo la
lettera c), sono inserite le seguenti lettere:
«c-bis) "regolamento PRIIPs": il regolamento (UE) n. 1286/2014
del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 novembre 2014 relativo
ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti
d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati;
c-ter) "regolamento delegato PRIIPs": il regolamento delegato
(UE) 2017/653 della Commissione dell'8 marzo 2017 che integra il
regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio
relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i
prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati
stabilendo norme tecniche di regolamentazione per quanto riguarda la
presentazione, il contenuto, il riesame e la revisione dei documenti
contenenti le informazioni chiave e le condizioni per adempiere
l'obbligo di fornire tali documenti;
c-quater) "KID": il documento contenente le informazioni chiave
per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi
preassemblati previsto dall'art. 5 del regolamento PRIIPs;
c-quinquies) "regolamento UCITS": il regolamento (UE) n.
583/2010 della Commissione del 1° luglio 2010 recante modalita' di
esecuzione della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto riguarda le informazioni chiave per gli
investitori e le condizioni per la presentazione di tali informazioni
o del prospetto su un supporto durevole diverso dalla carta o tramite
un sito web;»;
C. nel capo III, sezione II:
1. prima dell'art. 15-bis, e' aggiunto il seguente articolo:
«Art. 15.1 (Obblighi relativi alla documentazione di
offerta). - 1. Gli obblighi di predisposizione, comunicazione alla
Consob, aggiornamento e consegna della documentazione di offerta
previsti dalla presente sezione si applicano anche all'offerta di
OICVM che ricada in uno dei casi di esenzione previsti dall'art.
34-ter.
2. Laddove l'offerta di OICVM ricada nel caso di esenzione
previsto dall'art. 34-ter, comma 1, lettera b), la locuzione «offerta
al pubblico» contenuta nel prospetto e' sostituita con «offerta
riservata a investitori qualificati».
3. In presenza dell'offerta prevista dal comma 2, gli
offerenti di quote o azioni di OICVM possono scegliere di
rappresentare le informazioni chiave per gli investitori nel KIID,
redatto in conformita' alle disposizioni dell'Unione europea
richiamate dall'art. 14, comma 1, lettera d), o nel KID previsto
dall'art. 5 del regolamento PRIIPs.»;
2. all'art. 15-bis:
a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «KID e KIID»;
b) prima del comma 1, sono aggiunti i seguenti commi:
«01. In caso di offerta di quote o azioni di OICVM rivolta
agli investitori al dettaglio, i gestori rappresentano le
informazioni chiave nel KID.
02. Il contenuto del KID e' disciplinato dal regolamento
PRIIPs e dal regolamento delegato PRIIPs. Il KID e' consegnato
all'investitore secondo le modalita' e la tempistica previste dal
regolamento PRIIPs e dal regolamento delegato PRIIPs.»;
c) il comma 1 e' abrogato;
d) nel comma 1-bis, le parole «Il KIID contiene altresi' una
dichiarazione» sono sostituite dalle seguenti: «Il KIID, ove redatto
nel caso previsto dall'art. 15.1, comma 3, contiene una
dichiarazione»;
e) nel comma 1-ter, al primo periodo, le parole «il KIID
contiene» sono sostituite dalle seguenti: «il KID o il KIID
contengono»; al secondo periodo, le parole «In linea con quanto
previsto dall'art. 10, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE)
n. 583/2010, il KIID contiene» sono sostituite dalle seguenti: «Il
KID o, in linea con quanto previsto dall'art. 10, paragrafo 2,
lettera c), del regolamento UCITS, il KIID contengono»; al terzo
periodo, le parole «il KIID indica» sono sostituite dalle seguenti:
«il KID o il KIID indicano»;
f) nel comma 3, le parole «il KIID» sono sostituite dalle
seguenti: «il KID o il KIID»;
g) nel comma 4, le parole «regolamento (UE) n. 583/2010» sono
sostituite dalle seguenti: «regolamento UCITS»;
3. all'art. 16:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Fatta salva la
disposizione di cui al comma 4, l'obbligo di comunicazione previsto
dalla parte IV, titolo II, capo I, sezione II, del testo unico, si
intende assolto con il deposito presso la Consob del prospetto, del
KID o del KIID secondo le modalita' specificate dalla stessa con
istruzioni operative.»;
b) nel comma 2, nell'incipit, le parole «Il prospetto e il
KIID sono pubblicati» sono sostituite dalle seguenti: «Il prospetto
e' pubblicato»; la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) il
deposito presso la Consob previsto dal comma 1;»;
c) dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente comma:
«2-bis. Il KID e' pubblicato secondo le modalita' e la
tempistica previste dal regolamento PRIIPs.»;
d) nel comma 4, al secondo periodo, le parole «Schema 1
dell'allegato 1B e dal KIID» sono sostituite dalle seguenti: «Schema
1 dell'allegato 1B, dal KID o dal KIID»;
e) nel comma 5, nell'incipit, il primo periodo e' sostituito
dal seguente: «Il modulo di sottoscrizione e' depositato presso la
Consob, unitamente al prospetto, al KID o al KIID, secondo le
modalita' indicate nel comma 1.»; alla lettera a), dopo le parole
«l'obbligo di consegnare», sono aggiunte le seguenti: «il KID, entro
la tempistica prevista dal regolamento PRIIPs e dal regolamento
delegato PRIIPs, o»;
4. all'art. 17, nel comma 3, le parole «con il KIID» sono
sostituite dalle seguenti: «con il KID o il KIID»;
5. all'art. 17-bis:
a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Aggiornamento
del KID e del KIID»;
b) prima del comma 1, e' aggiunto il seguente comma:
«01. Il riesame e la revisione del KID sono disciplinati
dal regolamento PRIIPs e dal regolamento delegato PRIIPs.»;
c) nel comma 1, le parole «dal regolamento (UE) n. 583/2010"
sono sostituite dalle seguenti: "dal regolamento UCITS»;
d) dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente comma:
«1-bis. La versione rivista del KID e' pubblicata con le
modalita' e la tempistica previste dal regolamento PRIIPs e dal
regolamento delegato PRIIPs.»;
e) il comma 2 e' abrogato;
6. l'art. 18-bis e' abrogato;
7. all'art. 19, nel comma 2, le parole «delle informazioni
contenute nel KIID» sono sostituite dalle seguenti: «delle
informazioni contenute nel KID o nel KIID»;
D. nel capo III, sezione III:
1. all'art. 19-bis:
a) prima del comma 1, e' aggiunto il seguente comma:
«01. Le disposizioni del presente articolo e degli articoli
19-ter e 19-quater si applicano anche all'offerta di OICVM che ricada
in uno dei casi di esenzione previsti nell'art. 34-ter.
Resta salvo quanto previsto dall'art. 19-quater, comma 6.»;
b) nel comma 3, alla lettera b), le parole «la versione piu'
recente del KIID» sono sostituite dalle seguenti: «la versione piu'
recente del KID o del KIID»;
c) nel comma 4, dopo le parole «riflette fedelmente», sono
aggiunte le seguenti: «e scrupolosamente»;
d) il comma 7 e' abrogato;
2. all'art. 19-ter, nel comma 4, al primo e al secondo periodo,
le parole «l'aggiornamento del KIID» sono sostituite dalle seguenti:
«l'aggiornamento del KID o del KIID»;
3. all'art. 20:
a) nel comma 1, le parole «il prospetto e il KIID sono
pubblicati» sono sostituite dalle seguenti: «il prospetto e'
pubblicato»;
b) dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente comma:
«1-bis. Il KID e il KIID, al termine della procedura di
notifica prevista dall'art. 19-bis, sono depositati presso la Consob
secondo le modalita' specificate dalla stessa con istruzioni
operative. Il KID e' pubblicato in Italia secondo quanto previsto dal
regolamento PRIIPs.»;
c) nel comma 2, nell'incipit, le parole «Il KIID e il
prospetto sono pubblicati» sono sostituite dalle seguenti: «Il
prospetto e' pubblicato»;
d) nel comma 4, al primo periodo, la parola «KIID» e'
sostituita dalla seguente: «KID»; al terzo periodo, dopo le parole
«riflette fedelmente», sono aggiunte le seguenti: «e
scrupolosamente»;
e) nel comma 5, alla lettera a), dopo le parole «l'obbligo di
consegnare», sono aggiunte le seguenti: «il KID, entro la tempistica
prevista dal regolamento PRIIPs, o»;
f) dopo il comma 5, e' aggiunto il seguente comma:
«5-bis. Il KID in lingua italiana e' consegnato
all'investitore secondo le modalita' previste dal regolamento
PRIIPs.»;
4. all'art. 21, nel comma 1, la parola «KIID» e' sostituita
dalla seguente: «KID»;
E. nel capo III, sezione V, all'art. 27:
1. nel comma 1, al secondo periodo, la parola «KIID» e'
sostituita dalla seguente: «KID» e il terzo periodo e' soppresso;
2. nel comma 1-bis, le parole «gli articoli 15-bis, commi
1-bis, 2, 3 e 4, 16, commi 2, 3, 4 e 5, 17, commi 2 e 4, 17-bis e 18»
sono sostituite dalle seguenti: «gli articoli 15-bis, commi 01, 02,
1-ter e 3, 16, 17, commi 2 e 4, 17-bis, commi 01 e 1-bis, e 18»;
F. nel capo III, sezione V-quater:
1. all'art. 28-sexies, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. La Sgr redige il prospetto e il KID ai sensi dell'art. 27. Il
prospetto e' allegato alla lettera di notifica.»;
2. all'art. 28-octies, il comma 6 e' sostituito dal seguente:
«6. Quando la commercializzazione ha ad oggetto un FIA UE aperto, la
Sgr redige il prospetto e il KID ai sensi dell'art. 27. Il prospetto
e' allegato all'istanza di autorizzazione.»;
3. all'art. 28-novies.1, nel comma 5, alla lettera e), la
parola «KIID» e' sostituita dalla seguente: «KID».
2. Alla parte III del regolamento emittenti, sono apportate le
seguenti modificazioni:
A. nel titolo I, capo III:
1. all'art. 59:
a) nel comma 1, al secondo periodo, le parole «Il KIID» sono
sostituite dalle seguenti: «Il KID o il KIID»;
b) nel comma 1-quater, al secondo periodo, le parole «Il
prospetto» sono sostituite dalle seguenti: «Il KID, il prospetto»;
2. all'art. 60:
a) nel comma 1, al primo periodo, le parole «il KIID» sono
sostituite dalle seguenti: «il KID o il KIID»; al secondo e al quarto
periodo, le parole «Il KIID» sono sostituite dalle seguenti: «Il KID
o il KIID»;
b) nel comma 2, le parole «Il KIID» sono sostituite dalle
seguenti: «Il KID o il KIID»;
c) nel comma 3, al terzo periodo, la parola «KIID» e'
sostituita dalla seguente: «KID»;
B. nel titolo II, capo IV, all'art. 103-bis, nel comma 1, le
parole «il KIID» sono sostituite dalle seguenti: «il KID o il KIID».