IL MINISTRO
DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
di concerto con
IL MINISTRO DELLA CULTURA
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi»;
Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante
«Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i
compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei
comuni, con la Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali», e in
particolare l'art. 8;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante
«Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle
regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15
marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, recante
«Attuazione della direttiva n. 96/92/CE recante norme comuni per il
mercato interno dell'energia elettrica»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.
327, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita'»;
Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante
«Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10
della legge 6 luglio 2002, n. 137»;
Visto il decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290;
Vista la legge 26 agosto 2004, n. 239, recante «Riordino del
settore energetico, nonche' delega al Governo per il riassetto delle
disposizioni vigenti in materia di energia»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice
dell'amministrazione digitale»;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme
in materia ambientale»;
Vista la legge 14 gennaio 2013, n. 10, recante «Norme per lo
sviluppo degli spazi verdi urbani», e in particolare l'art. 7;
Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei
Ministeri», e in particolare l'art. 2 che:
al comma 1, ha previsto la ridenominazione del «Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» in «Ministero
della transizione ecologica»;
al comma 2, apporta modifiche e integrazioni al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, cosi' attribuendo al Ministero
della transizione ecologica le funzioni e i compiti spettanti allo
Stato relativi allo sviluppo sostenibile nelle materie, tra le altre,
riguardanti la definizione degli obiettivi e delle linee di politica
energetica e mineraria nazionale e provvedimenti a essi inerenti;
al comma 3, stabilisce che «Le denominazioni "Ministro della
transizione ecologica" e "Ministero della transizione ecologica"
sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, rispettivamente, le
denominazioni "Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare" e "Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare"»;
al comma 4, prevede che «Con riguardo alle funzioni di cui
all'art. 35, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 300 del
1999, come modificato dal presente decreto, le denominazioni
"Ministro della transizione ecologica" e "Ministero della transizione
ecologica" sostituiscono, ad ogni effetto e ovunque presenti,
rispettivamente, le denominazioni "Ministro dello sviluppo economico"
e "Ministero dello sviluppo economico"»;
Visto il medesimo decreto-legge n. 22 del 2021 e, in particolare,
l'art. 6 che, al comma 1, ha previsto la ridenominazione del
«Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo» in
«Ministero della cultura»;
Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante «Misure
urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale»;
Visto l'art. 61 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, in materia
di semplificazione dei procedimenti autorizzativi delle
infrastrutture della rete di distribuzione elettrica, ed in
particolare:
il comma 1 che prevede che il Ministro dello sviluppo economico
(ora Ministro della transizione ecologica), di concerto con il
Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il turismo (ora
Ministro della cultura) e con il Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare (ora Ministro della transizione
ecologica), acquisita l'intesa della Conferenza unificata, adotta le
linee guida nazionali per la semplificazione dei procedimenti
autorizzativi riguardanti la costruzione e l'esercizio delle
infrastrutture appartenenti alle reti di distribuzione;
il comma 2 che stabilisce che: «Le linee guida di cui al comma 1
assicurano la semplificazione delle procedure autorizzative, tramite
l'adozione di una autorizzazione unica comprendente tutte le opere
connesse e le infrastrutture indispensabili all'esercizio delle
infrastrutture secondo i principi della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Sono, inoltre, individuati i casi per i quali puo' trovare
applicazione una procedura autorizzativa semplificata tramite
denuncia di inizio lavori e i casi in cui, per gli interventi legati
al rinnovo, alla ricostruzione ed al potenziamento di reti elettriche
esistenti di qualunque tipologia, puo' trovare applicazione il
meccanismo dell'autocertificazione, in ragione del limitato impatto
sul territorio nonche' sugli interessi dei privati, in virtu' della
preesistenza dell'impianto e delle limitate modifiche apportate alla
tipologia di impianto o al tracciato, essendo le stesse contenute
entro 50 metri rispetto al tracciato originario»;
Visto il Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC)
notificato alla Commissione europea in attuazione del regolamento
(UE) n. 2018/1999;
Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) approvato
con decisione di esecuzione del Consiglio dell'Unione europea del 13
luglio 2021;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14
febbraio 2022, recante «Approvazione delle linee guida per la
procedura di verifica dell'interesse archeologico e individuazione di
procedimenti semplificati»;
Considerato che la «produzione, trasporto e distribuzione nazionale
dell'energia» ai sensi dell'art. 117, comma 3, della Costituzione, e'
materia di legislazione concorrente e che e' necessario dettare la
disciplina generale delle procedure per il rilascio dei titoli
abilitativi necessari alla costruzione e all'esercizio degli impianti
di distribuzione elettrica;
Considerato che tra le leve di attuazione dell'obiettivo di
decarbonizzazione del PNIEC vi e' lo sviluppo e il potenziamento
delle reti di distribuzione, infrastrutture abilitanti per
incrementare l'efficienza e la flessibilita' del sistema elettrico
nazionale;
Considerato altresi' che tra gli obiettivi del PNRR vi sono, tra
gli altri, quelli di:
promuovere interventi volti ad aumentare la resilienza della rete
elettrica, in particolare la rete di distribuzione;
trasformare le reti di distribuzione e la relativa gestione, con
interventi sia sulla rete elettrica che sui suoi componenti software,
al fine di creare le condizioni per l'affermarsi di nuovi scenari
energetici in cui anche consumatori e prosumatori possano svolgere un
ruolo;
aumentare la capacita' di rete per la distribuzione di energia da
fonte rinnovabile;
Considerato che:
l'art. 7-bis, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 152 del
2006 stabilisce che «Le opere, gli impianti e le infrastrutture
necessari alla realizzazione dei progetti strategici per la
transizione energetica del Paese inclusi nel Piano nazionale di
ripresa e resilienza (PNRR) e al raggiungimento degli obiettivi
fissati dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima
(PNIEC), predisposto in attuazione del regolamento (UE) n. 2018/1999,
come individuati nell'Allegato I-bis, e le opere ad essi connesse
costituiscono interventi di pubblica utilita', indifferibili e
urgenti»;
l'Allegato I-bis alla Parte seconda del decreto legislativo
sopracitato, tra le opere, impianti e infrastrutture necessarie al
raggiungimento degli obiettivi PNIEC, indica, al punto 3.1.2
«Riqualificazione delle reti di distribuzione» i seguenti interventi:
a. cabine primarie e secondarie;
b. linee elettriche bassa e media tensione;
c. telecontrollo e metering;
Considerata la necessita' di dare attuazione a quanto previsto
dall'art. 61 del decreto-legge n. 76 del 2020, introducendo una
disciplina di semplificazione delle procedure autorizzative di
competenza degli enti locali, anche individuando i casi in cui gli
interventi siano realizzabili mediante denuncia di inizio lavori,
autocertificazione, nonche' i casi in cui gli interventi non siano
sottoposti ad alcuna autorizzazione;
Considerato che la definizione di linee guida nazionali per lo
svolgimento del procedimento unico in materia di reti di
distribuzione elettrica e' volta a favorire, in coerenza con i
principi previsti dal decreto-legge n. 76 del 2020, un'applicazione
omogenea su tutto il territorio nazionale della disciplina di
semplificazione prevista dallo stesso decreto, assicurando parita' di
condizioni in tutto il territorio nazionale ed escludendo potenziali
pregiudizi correlati a tempi diversi di acquisizione delle
autorizzazioni necessarie;
Considerato che le presenti linee guida hanno l'obiettivo di:
prevedere l'adozione di una autorizzazione unica comprendente
tutte le opere connesse e le infrastrutture indispensabili
all'esercizio delle infrastrutture secondo i principi della legge 7
agosto 1990, n. 241;
prevedere semplificazioni per l'acquisizione di atti necessari e
prodromici agli interventi di realizzazione o rinnovo, ricostruzione
e potenziamento delle linee elettriche;
individuare i casi per i quali puo' trovare applicazione una
procedura autorizzativa semplificata tramite denuncia di inizio
lavori;
individuare i casi di applicazione del meccanismo
dell'autocertificazione per gli interventi legati al rinnovo, alla
ricostruzione ed al potenziamento di reti elettriche esistenti;
individuare i casi di attivita' libera;
Acquisito il concerto del Ministero della cultura con nota dell'11
ottobre 2022;
Acquisita l'intesa della Conferenza unificata resa nella seduta del
12 ottobre 2022;
Decreta:
Articolo unico
1. Sono adottate le allegate linee guida che costituiscono parte
integrante del presente decreto.
2. Le linee guida in allegato entrano in vigore il quindicesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
3. Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo per la
registrazione e non comporta oneri per la finanza pubblica.
Roma, 20 ottobre 2022
Il Ministro
della transizione ecologica
Cingolani
Il Ministro della cultura
Franceschini
Registrato alla Corte dei conti il 18 novembre 2022
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e
della mobilita' sostenibili e del Ministero della transizione
ecologica, reg. n. 3237