IL MINISTRO 
                     DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELLA CULTURA 
 
  Vista la legge 7 agosto 1990,  n.  241,  recante  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi»; 
  Visto il decreto  legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,  recante
«Definizione  ed  ampliamento  delle  attribuzioni  della  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  Regioni  e  le  province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per  le  materie  ed  i
compiti di interesse comune  delle  regioni,  delle  province  e  dei
comuni, con la Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali»,  e  in
particolare l'art. 8; 
  Visto il  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  112,  recante
«Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello  Stato  alle
regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge  15
marzo 1997, n. 59»; 
  Visto  il  decreto  legislativo  16  marzo  1999,  n.  79,  recante
«Attuazione della direttiva n. 96/92/CE recante norme comuni  per  il
mercato interno dell'energia elettrica»; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11  della
legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,
n.  445,  recante  «Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,  n.
380,  recante  «Testo  unico   delle   disposizioni   legislative   e
regolamentari in materia edilizia»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001,  n.
327,  recante  «Testo  unico   delle   disposizioni   legislative   e
regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita'»; 
  Visto il decreto  legislativo  22  gennaio  2004,  n.  42,  recante
«Codice dei beni culturali e del paesaggio,  ai  sensi  dell'art.  10
della legge 6 luglio 2002, n. 137»; 
  Visto il decreto-legge 29 agosto  2003,  n.  239,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290; 
  Vista la legge 26  agosto  2004,  n.  239,  recante  «Riordino  del
settore energetico, nonche' delega al Governo per il riassetto  delle
disposizioni vigenti in materia di energia»; 
  Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  recante  «Codice
dell'amministrazione digitale»; 
  Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante  «Norme
in materia ambientale»; 
  Vista la legge 14 gennaio  2013,  n.  10,  recante  «Norme  per  lo
sviluppo degli spazi verdi urbani», e in particolare l'art. 7; 
  Visto il decreto-legge  1°  marzo  2021,  n.  22,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  22  aprile   2021,   n.   55,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle  attribuzioni  dei
Ministeri», e in particolare l'art. 2 che: 
    al  comma  1,  ha  previsto  la  ridenominazione  del  «Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» in «Ministero
della transizione ecologica»; 
    al  comma  2,  apporta  modifiche  e  integrazioni   al   decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, cosi'  attribuendo  al  Ministero
della transizione ecologica le funzioni e i  compiti  spettanti  allo
Stato relativi allo sviluppo sostenibile nelle materie, tra le altre,
riguardanti la definizione degli obiettivi e delle linee di  politica
energetica e mineraria nazionale e provvedimenti a essi inerenti; 
    al comma 3, stabilisce  che  «Le  denominazioni  "Ministro  della
transizione ecologica"  e  "Ministero  della  transizione  ecologica"
sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, rispettivamente, le
denominazioni "Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare" e "Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  e
del mare"»; 
    al comma 4, prevede  che  «Con  riguardo  alle  funzioni  di  cui
all'art. 35, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 300  del
1999,  come  modificato  dal  presente  decreto,   le   denominazioni
"Ministro della transizione ecologica" e "Ministero della transizione
ecologica"  sostituiscono,  ad  ogni  effetto  e  ovunque   presenti,
rispettivamente, le denominazioni "Ministro dello sviluppo economico"
e "Ministero dello sviluppo economico"»; 
  Visto il medesimo decreto-legge n. 22 del 2021 e,  in  particolare,
l'art. 6  che,  al  comma  1,  ha  previsto  la  ridenominazione  del
«Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il  turismo»  in
«Ministero della cultura»; 
  Visto il decreto-legge 16  luglio  2020,  n.  76,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante «Misure
urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale»; 
  Visto l'art. 61 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, in materia
di   semplificazione    dei    procedimenti    autorizzativi    delle
infrastrutture  della  rete  di  distribuzione   elettrica,   ed   in
particolare: 
    il comma 1 che prevede che il Ministro dello  sviluppo  economico
(ora Ministro  della  transizione  ecologica),  di  concerto  con  il
Ministro per i beni e le attivita' culturali e per  il  turismo  (ora
Ministro della cultura) e  con  il  Ministro  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del  mare  (ora  Ministro  della  transizione
ecologica), acquisita l'intesa della Conferenza unificata, adotta  le
linee  guida  nazionali  per  la  semplificazione  dei   procedimenti
autorizzativi  riguardanti  la  costruzione   e   l'esercizio   delle
infrastrutture appartenenti alle reti di distribuzione; 
    il comma 2 che stabilisce che: «Le linee guida di cui al comma  1
assicurano la semplificazione delle procedure autorizzative,  tramite
l'adozione di una autorizzazione unica comprendente  tutte  le  opere
connesse  e  le  infrastrutture  indispensabili  all'esercizio  delle
infrastrutture secondo i principi della legge 7 agosto 1990, n.  241.
Sono,  inoltre,  individuati  i  casi  per  i  quali   puo'   trovare
applicazione  una  procedura   autorizzativa   semplificata   tramite
denuncia di inizio lavori e i casi in cui, per gli interventi  legati
al rinnovo, alla ricostruzione ed al potenziamento di reti elettriche
esistenti  di  qualunque  tipologia,  puo'  trovare  applicazione  il
meccanismo dell'autocertificazione, in ragione del  limitato  impatto
sul territorio nonche' sugli interessi dei privati, in  virtu'  della
preesistenza dell'impianto e delle limitate modifiche apportate  alla
tipologia di impianto o al tracciato,  essendo  le  stesse  contenute
entro 50 metri rispetto al tracciato originario»; 
  Visto il Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC)
notificato alla Commissione europea  in  attuazione  del  regolamento
(UE) n. 2018/1999; 
  Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza  (PNRR)  approvato
con decisione di esecuzione del Consiglio dell'Unione europea del  13
luglio 2021; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  14
febbraio  2022,  recante  «Approvazione  delle  linee  guida  per  la
procedura di verifica dell'interesse archeologico e individuazione di
procedimenti semplificati»; 
  Considerato che la «produzione, trasporto e distribuzione nazionale
dell'energia» ai sensi dell'art. 117, comma 3, della Costituzione, e'
materia di legislazione concorrente e che e'  necessario  dettare  la
disciplina generale  delle  procedure  per  il  rilascio  dei  titoli
abilitativi necessari alla costruzione e all'esercizio degli impianti
di distribuzione elettrica; 
  Considerato  che  tra  le  leve  di  attuazione  dell'obiettivo  di
decarbonizzazione del PNIEC vi e'  lo  sviluppo  e  il  potenziamento
delle  reti   di   distribuzione,   infrastrutture   abilitanti   per
incrementare l'efficienza e la flessibilita'  del  sistema  elettrico
nazionale; 
  Considerato altresi' che tra gli obiettivi del PNRR  vi  sono,  tra
gli altri, quelli di: 
    promuovere interventi volti ad aumentare la resilienza della rete
elettrica, in particolare la rete di distribuzione; 
    trasformare le reti di distribuzione e la relativa gestione,  con
interventi sia sulla rete elettrica che sui suoi componenti software,
al fine di creare le condizioni per  l'affermarsi  di  nuovi  scenari
energetici in cui anche consumatori e prosumatori possano svolgere un
ruolo; 
    aumentare la capacita' di rete per la distribuzione di energia da
fonte rinnovabile; 
  Considerato che: 
    l'art. 7-bis, comma 2-bis, del decreto  legislativo  n.  152  del
2006 stabilisce che «Le  opere,  gli  impianti  e  le  infrastrutture
necessari  alla  realizzazione  dei  progetti   strategici   per   la
transizione energetica del  Paese  inclusi  nel  Piano  nazionale  di
ripresa e resilienza  (PNRR)  e  al  raggiungimento  degli  obiettivi
fissati dal Piano  nazionale  integrato  per  l'energia  e  il  clima
(PNIEC), predisposto in attuazione del regolamento (UE) n. 2018/1999,
come individuati nell'Allegato I-bis, e le  opere  ad  essi  connesse
costituiscono  interventi  di  pubblica  utilita',  indifferibili   e
urgenti»; 
    l'Allegato I-bis  alla  Parte  seconda  del  decreto  legislativo
sopracitato, tra le opere, impianti e  infrastrutture  necessarie  al
raggiungimento  degli  obiettivi  PNIEC,  indica,  al   punto   3.1.2
«Riqualificazione delle reti di distribuzione» i seguenti interventi: 
      a. cabine primarie e secondarie; 
      b. linee elettriche bassa e media tensione; 
      c. telecontrollo e metering; 
  Considerata la necessita' di  dare  attuazione  a  quanto  previsto
dall'art. 61 del decreto-legge  n.  76  del  2020,  introducendo  una
disciplina  di  semplificazione  delle  procedure  autorizzative   di
competenza degli enti locali, anche individuando i casi  in  cui  gli
interventi siano realizzabili mediante  denuncia  di  inizio  lavori,
autocertificazione, nonche' i casi in cui gli  interventi  non  siano
sottoposti ad alcuna autorizzazione; 
  Considerato che la definizione di  linee  guida  nazionali  per  lo
svolgimento  del  procedimento  unico   in   materia   di   reti   di
distribuzione elettrica e'  volta  a  favorire,  in  coerenza  con  i
principi previsti dal decreto-legge n. 76 del  2020,  un'applicazione
omogenea  su  tutto  il  territorio  nazionale  della  disciplina  di
semplificazione prevista dallo stesso decreto, assicurando parita' di
condizioni in tutto il territorio nazionale ed escludendo  potenziali
pregiudizi  correlati  a  tempi   diversi   di   acquisizione   delle
autorizzazioni necessarie; 
  Considerato che le presenti linee guida hanno l'obiettivo di: 
    prevedere l'adozione di  una  autorizzazione  unica  comprendente
tutte  le  opere  connesse   e   le   infrastrutture   indispensabili
all'esercizio delle infrastrutture secondo i principi della  legge  7
agosto 1990, n. 241; 
    prevedere semplificazioni per l'acquisizione di atti necessari  e
prodromici agli interventi di realizzazione o rinnovo,  ricostruzione
e potenziamento delle linee elettriche; 
    individuare i casi per i  quali  puo'  trovare  applicazione  una
procedura  autorizzativa  semplificata  tramite  denuncia  di  inizio
lavori; 
    individuare   i   casi    di    applicazione    del    meccanismo
dell'autocertificazione per gli interventi legati  al  rinnovo,  alla
ricostruzione ed al potenziamento di reti elettriche esistenti; 
    individuare i casi di attivita' libera; 
  Acquisito il concerto del Ministero della cultura con nota  dell'11
ottobre 2022; 
  Acquisita l'intesa della Conferenza unificata resa nella seduta del
12 ottobre 2022; 
 
                              Decreta: 
 
                           Articolo unico 
 
  1. Sono adottate le allegate linee guida  che  costituiscono  parte
integrante del presente decreto. 
  2. Le linee guida in allegato entrano  in  vigore  il  quindicesimo
giorno  successivo  alla  data  di   pubblicazione   nella   Gazzetta
Ufficiale. 
  3. Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo per la
registrazione e non comporta oneri per la finanza pubblica. 
 
    Roma, 20 ottobre 2022 
 
                                                  Il Ministro         
                                          della transizione ecologica 
                                                   Cingolani          
Il Ministro della cultura 
      Franceschini 

Registrato alla Corte dei conti il 18 novembre 2022 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture  e
della  mobilita'  sostenibili  e  del  Ministero  della   transizione
ecologica, reg. n. 3237