IL DIRETTORE GENERALE 
      per la vigilanza sugli enti cooperativi e sulle societa' 
 
  Visto l'art. 2545-septiesdecies del codice civile; 
  Visto l'art. 1 della legge n. 400/1975; 
  Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220; 
  Visto il decreto  17  gennaio  2007  del  Ministro  dello  sviluppo
economico,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana del 6 aprile 2007 n.  81,  concernente  la  rideterminazione
dell'importo  minimo  di  bilancio  per  la  nomina  del  commissario
liquidatore negli  scioglimenti  per  atto  d'autorita'  di  societa'
cooperative, ai sensi dell'art. 2545-septiesdecies del codice civile; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  29
luglio 2021  n.  149,  recante  «Regolamento  di  organizzazione  del
Ministero dello sviluppo economico»; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  24
gennaio 2022, registrato alla Corte dei conti in data 3  marzo  2022,
mediante il quale al dott. Fabio Vitale e' stato conferito l'incarico
di funzione dirigenziale di livello generale della Direzione generale
per la vigilanza sugli enti cooperativi e le societa'  del  Ministero
dello sviluppo economico; 
  Visto l'art. 2 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173,  recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle  attribuzioni  dei
Ministeri», con il quale il Ministero dello sviluppo economico assume
la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy; 
  Viste  le  risultanze   ispettive   dell'attivita'   di   vigilanza
effettuata dal  revisore  incaricato  dal  Ministero  dello  sviluppo
economico; 
  Considerato  che  dal  verbale  di  revisione  ordinaria,  il   cui
contenuto si abbia qui  come  integralmente  ripetuto  e  trascritto,
risulta che l'ente si e' sottratto alla vigilanza  e  che,  pertanto,
sussistono i presupposti di cui all'art.  12,  comma  3  del  decreto
legislativo del 2 agosto 2002, n. 220, come modificato dalla legge n.
205/2017; 
  Considerato che e' stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7  della
legge 7 agosto 1990,  n.  241,  dando  comunicazione  dell'avvio  del
procedimento con nota prot. n. 0175504 del 20 maggio 2022 e che,  nei
termini   prescritti,   non   sono   pervenute    osservazioni    e/o
controdeduzioni da parte della societa'; 
  Visto il parere espresso dal Comitato centrale per  le  cooperative
in data 28 settembre 2022, favorevole all'adozione del  provvedimento
di scioglimento  per  atto  d'autorita'  con  nomina  di  commissario
liquidatore; 
  Ritenuta   l'opportunita'   di   disporre   il   provvedimento   di
scioglimento   per    atto    d'autorita'    ai    sensi    dell'art.
2545-septiesdecies del  codice  civile  con  contestuale  nomina  del
commissario liquidatore; 
  Considerato che  il  nominativo  del  professionista  cui  affidare
l'incarico di commissario liquidatore e' stato estratto attraverso un
sistema informatico, a cura di questa Direzione generale, dalla banca
dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex
articoli   2545-terdecies,   2545-sexiesdecies,   2545-septiesdecies,
secondo comma, e 2545-octiesdecies del codice civile, su mandato  del
Ministero dello sviluppo economico,  istituita  presso  la  Direzione
generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e sulle societa'; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  La societa' cooperativa «Esperanza societa' cooperativa»  con  sede
in via Case Sparse San Pietro, snc  -  82038  Vitulano  (BN)  (codice
fiscale n. 01659790628), e' sciolta per  atto  d'autorita'  ai  sensi
dell'art. 2545- septiesdecies del codice civile.