La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
1. Il decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, recante misure urgenti
in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei
confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la
giustizia, nonche' in materia di entrata in vigore del decreto
legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di obblighi di vaccinazione anti
SARS-COV-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali, e'
convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla
presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 30 dicembre 2022
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio dei
ministri
Nordio, Ministro della giustizia
Piantedosi, Ministro dell'interno
Schillaci, Ministro della salute
Visto, il Guardasigilli: Nordio
Avvertenza:
Il decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n.
255 del 31 ottobre 2022.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri),
le modifiche apportate dalla presente legge di conversione
hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di
conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta
Ufficiale alla pag. 64.