IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Vista la legge 21 ottobre 2005, n. 219, recante: «Nuova  disciplina
delle attivita' trasfusionali  e  della  produzione  nazionale  degli
emoderivati», ed in particolare: 
    l'art.  1,  che  prevede  tra  le  finalita'   della   legge   il
raggiungimento dell'autosufficienza regionale e nazionale di  sangue,
emocomponenti e medicinali emoderivati; 
    l'art. 2 che  riconosce,  quale  parte  integrante  dei  Servizio
sanitario nazionale, tra le attivita'  trasfusionali,  fondate  sulla
donazione volontaria, periodica, responsabile, anonima e gratuita del
sangue umano e dei  suoi  componenti,  la  produzione  di  medicinali
emoderivati; 
    l'art. 5, che include tra  i  livelli  essenziali  di  assistenza
sanitaria (LEA) in materia di attivita' trasfusionale,  al  comma  1,
lettera a), punto 3, la lavorazione del sangue e degli emocomponenti,
compreso il plasma per  le  finalita'  relative  alla  produzione  di
medicinali emoderivati e  l'invio  del  plasma  stesso  alle  aziende
produttrici  di  medicinali  emoderivati,  convenzionate  secondo  le
modalita' di cui all'art. 15 della legge medesima; 
    l'art. 11, comma 1, che afferma che l'autosufficienza di sangue e
derivati  costituisce  un  interesse   nazionale   sovraregionale   e
sovraziendale non frazionabile per il cui raggiungimento e' richiesto
il concorso delle regioni e delle aziende sanitarie; 
    l'art. 14, relativo al programma  annuale  per  l'autosufficienza
nazionale che definisce  l'autosufficienza  del  sangue  e  dei  suoi
derivati un obiettivo nazionale finalizzato a  garantire  a  tutti  i
cittadini uguali condizioni di qualita'  e  sicurezza  della  terapia
trasfusionale; 
    l'art. 15, riguardante  la  produzione  nazionale  di  medicinali
emoderivati, cosi' come modificato dall'art. 19 della legge 5  agosto
2022, n. 118, recante «Legge annuale per il mercato e la  concorrenza
2021», che al comma 2 prevede che  «per  la  lavorazione  del  plasma
raccolto dai servizi trasfusionali  italiani  per  la  produzione  di
medicinali emoderivati dotati dell'autorizzazione  all'immissione  in
commercio in Italia, le regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano,  singolarmente  o   consorziandosi   tra   loro,   stipulano
convenzioni con le aziende autorizzate  ai  sensi  del  comma  4,  in
conformita' allo schema tipo di convenzione predisposto  con  decreto
del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente  per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di  Trento
e di Bolzano»; 
    l'art. 16 che prevede che l'eccedenza nazionale di sangue  e  dei
suoi derivati puo' essere esportata per contribuire al raggiungimento
degli  obiettivi  dell'autosufficienza   europea,   nell'ambito   dei
progetti di cooperazione internazionale e/o per fini umanitari; 
  Vista la legge 10 ottobre 1990, n. 287 «Norme per la  tutela  della
concorrenza e del mercato» ed in particolare l'art. 12,  relativo  ai
poteri  di  indagine,  e  l'art.  22,  che   consente   la   facolta'
all'Autorita' garante della concorrenza e del  mercato  di  esprimere
pareri sulle iniziative legislative o regolamentari  e  sui  problemi
riguardanti la concorrenza e il mercato quando lo ritenga  opportuno,
o su richiesta di amministrazioni ed enti pubblici interessati; 
  Visto il decreto del  Ministro  della  salute  24  settembre  2004,
recante «Disposizioni sulle documentazioni da  presentare  a  corredo
delle  domande  di  autorizzazione  all'immissione  in  commercio  di
medicinali ad uso umano  in  attuazione  della  direttiva  2003/63/CE
della Commissione del 25  giugno  2003»,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 254 del 28 ottobre 2004; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 2 novembre 2015  recante
«Disposizioni relative ai  requisiti  di  qualita'  e  sicurezza  del
sangue e degli emocomponenti», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
300 del 28 dicembre 2015; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 2 dicembre 2016  recante
«Programma nazionale plasma e medicinali plasmaderivati»,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2017; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 2 dicembre 2016  recante
«Disposizioni sull'importazione ed esportazione del  sangue  umano  e
dei suoi prodotti», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9  del  12
gennaio 2017, cosi' come modificato dal decreto  del  Ministro  della
salute 24 aprile 2018, recante «Modifiche e integrazioni al decreto 2
dicembre  2016,  concernente  le  disposizioni  sull'importazione  ed
esportazione del sangue umano e dei suoi prodotti»  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 131 dell'8 giugno 2018; 
  Visto il decreto legislativo  24  aprile  2006,  n.  219,  recante:
«Attuazione  della  direttiva  2001/83/CE  relativa  ad   un   codice
comunitario concernente i medicinali per  uso  umano,  nonche'  della
direttiva 2003/94/CE» e successive modificazioni, ed  in  particolare
l'art. 136, che detta disposizioni per l'autosufficienza  comunitaria
in materia di sangue e plasma umani; 
  Visto il decreto legislativo 9  novembre  2007,  n.  207,  recante:
«Attuazione della  direttiva  2005/61/CE  che  applica  la  direttiva
2002/98/CE  per  quanto  riguarda  la   prescrizione   in   tema   di
rintracciabilita'  del  sangue  e  degli  emocomponenti  destinati  a
trasfusioni e  la  notifica  di  effetti  indesiderati  ed  incidenti
gravi»; 
  Visto il decreto legislativo 9  novembre  2007,  n.  208,  recante:
«Attuazione della  direttiva  2005/62/CE  che  applica  la  direttiva
2002/98/CE per quanto riguarda le norme e le  specifiche  comunitarie
relative ad un sistema di qualita' per i servizi trasfusionali»; 
  Visto il decreto legislativo 20 dicembre  2007,  n.  261,  recante:
«Revisione del decreto legislativo 19 agosto 2005,  n.  191,  recante
attuazione della  direttiva  2002/98/  CE  che  stabilisce  norme  di
qualita'  e  di  sicurezza  per  la  raccolta,   il   controllo,   la
lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue  umano  e
dei suoi componenti», ed  in  particolare  l'art.  26  relativo  alla
produzione di medicinali derivati dal sangue o dal plasma; 
  Visto l'accordo tra il Governo, le regioni e le  Province  autonome
di  Trento  e  di  Bolzano  sui   requisiti   minimi   organizzativi,
strutturali e tecnologici delle attivita' dei servizi trasfusionali e
delle unita' di raccolta e sul modello per  le  visite  di  verifica,
sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le Province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  il  16
dicembre 2010 (rep. atti n. 242/CSR del 16 dicembre 2010); 
  Visto l'accordo tra il Governo, le regioni e le  Province  autonome
di Trento  e  di  Bolzano  «Aggiornamento  e  revisione  dell'Accordo
Stato-regioni 16 dicembre 2010 sui  requisiti  minimi  organizzativi,
strutturali e tecnologici dei servizi trasfusionali e delle unita' di
raccolta del sangue e degli emocomponenti e sul modello per le visite
di verifica» (rep. atti n. 29/CSR del 25 marzo 2021); 
  Visto l'accordo tra il Governo, le regioni e le  Province  autonome
di Trento e di Bolzano sul documento relativo  a  «Caratteristiche  e
funzioni delle Strutture regionali di coordinamento per le  attivita'
trasfusionali» (rep. atti n. 206/CSR del 13 ottobre 2011); 
  Visto l'accordo tra il Governo, le regioni e le  Province  autonome
di Trento e di Bolzano per la promozione ed attuazione di accordi  di
collaborazione per l'esportazione di prodotti plasmaderivati  a  fini
umanitari (rep. atti n. 37/CSR del 7 febbraio 2013); 
  Visto l'accordo tra il Governo, le regioni e le  Province  autonome
di Trento e di Bolzano «Aggiornamento dell'Accordo Stato-regioni  del
20 ottobre 2015 in merito al prezzo unitario di cessione, tra aziende
sanitarie e tra regioni e province autonome, delle unita' di  sangue,
dei  suoi  componenti  e  dei  farmaci  plasmaderivati  prodotti   in
convenzione, nonche' azioni di incentivazione  dell'interscambio  tra
le aziende sanitarie all'interno della  regione  e  tra  le  regioni»
(rep. atti n. 90/CSR del 17 giugno 2021); 
  Considerato che occorre modificare il decreto  del  Ministro  della
salute del 12 aprile 2012, recante «Schema tipo di convenzione tra le
regioni e le province autonome e le aziende produttrici di medicinali
emoderivati per la lavorazione del  plasma  raccolto  sul  territorio
nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 26  giugno
2012, emanato in attuazione del previgente art. 15,  comma  1,  della
legge 21 ottobre 2005, n. 219, in conformita' a quanto  disposto  dal
medesimo art. 15, comma 2, come modificato dall'art. 19 della legge 5
agosto 2022, n. 118; 
  Considerato che lo schema tipo di convenzione,  in  base  a  quanto
definito dal sopra menzionato art. 15, comma 2 della legge n. 219 del
2005, tiene  conto  dei  principi  strategici  per  l'autosufficienza
nazionale, prevedendo adeguati livelli di raccolta del  plasma  e  un
razionale e appropriato utilizzo dei  prodotti  emoderivati  e  degli
intermedi derivanti dalla lavorazione  del  plasma  nazionale,  anche
nell'ottica della  compensazione  interregionale  e  che  le  aziende
garantiscono che i medicinali emoderivati oggetto  delle  convenzioni
sono prodotti esclusivamente con il plasma nazionale; 
  Tenuto conto delle disposizioni normative e dei  documenti  emanati
da  Organismi  comunitari  in  materia  di  plasma   destinato   alla
lavorazione industriale e di convenzioni da stipulare con le  aziende
fornitrici del servizio di  produzione  dei  medicinali  emoderivati:
Linea  guida  EMA  (European  Medicines  Agency)  «Guideline  on  the
scientific data requirements for a plasma master file (PMF)  Revision
1» e allegato 14 alle «Linee guida europee sulle  buone  pratiche  di
fabbricazione (GMPs) per  i  prodotti  medicinali  per  uso  umano  e
veterinario»; 
  Considerato  che  il  plasma  costituisce  una  risorsa  strategica
nazionale, in quanto materia  prima  per  la  produzione  di  farmaci
salva-vita, di riconosciuto valore etico,  ontologicamente  limitata,
non esente da rischi di interruzione della fornitura, il cui utilizzo
razionale necessita di  opportuna  valorizzazione  legata  all'ambito
concorrenziale che determina  condizioni  economiche  e  tecnologiche
migliori ed un accesso ad un portafoglio piu' ampio di prodotti; 
  Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i  rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento  e  di  Bolzano
nella seduta del 14 dicembre 2022 (rep. atti n. 259/CSR); 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1.  E'  approvato  l'unito  schema-tipo   di   convenzione,   parte
integrante del presente decreto (allegato A),  che  tiene  conto  dei
principi strategici per l'autosufficienza nazionale di  cui  all'art.
14 della legge 21 ottobre 2005, n. 219, prevedendo  adeguati  livelli
di raccolta del plasma e un  razionale  e  appropriato  utilizzo  dei
medicinali emoderivati e degli intermedi derivanti dalla  lavorazione
del  plasma  nazionale,   anche   nell'ottica   della   compensazione
interregionale e dei programmi  di  cooperazione  internazionale  e/o
cessione a fini scientifici o umanitari. 
  2. Lo schema di cui all'allegato A riporta i  contenuti  essenziali
degli  atti,  con  i  quali  le  regioni  e  le  province   autonome,
singolarmente o consorziandosi fra loro, regolamentano e formalizzano
il rapporto con le  aziende  di  frazionamento  e  di  produzione  di
medicinali derivati  da  sangue  o  plasma  raccolto  sul  territorio
nazionale, autorizzate ai sensi dell'art. 15, comma 4 della legge  21
ottobre 2005, n. 219. 
  3. Il presente decreto sostituisce  integralmente  il  decreto  del
Ministro della salute del 12 aprile 2012,  recante  «Schema  tipo  di
convenzione tra le regioni  e  le  province  autonome  e  le  aziende
produttrici di medicinali emoderivati per la lavorazione  del  plasma
raccolto  sul  territorio  nazionale»,  pubblicato   nella   Gazzetta
Ufficiale n. 147 del  26  giugno  2012,  emanato  in  attuazione  del
previgente art. 15, comma 2 della legge 21 ottobre 2005, n. 219. 
  4. All'attuazione del presente decreto si provvede nei limiti delle
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione
vigente e, comunque, senza nuovi o  maggiori  oneri  a  carico  della
finanza pubblica. 
  Il presente decreto viene trasmesso  agli  organi  di  controllo  e
viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
 
    Roma, 19 dicembre 2022 
 
                                               Il Ministro: Schillaci 

Registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 2022 
Ufficio di controllo sugli atti del  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche  sociali,  del  Ministero  dell'istruzione,  del  Ministero
dell'universita' e della ricerca, del Ministero  della  cultura,  del
Ministero della salute, reg. n. 3248