IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
Visto l'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, recante: «Nuovo codice della strada», e successive
modificazioni, di seguito codice della strada;
Visto il regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della
strada di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre
1992, n. 495, e successive modificazioni, che disciplina le
limitazioni alla circolazione sulle strade fuori dai centri abitati
in particolari giorni e per particolari veicoli;
Considerato che, al fine di garantire in via prioritaria migliori
condizioni di sicurezza nella circolazione stradale, nei periodi di
maggiore intensita' della stessa, si rende necessario limitare la
circolazione, fuori dai centri abitati, dei veicoli e dei complessi
di veicoli per il trasporto di cose, aventi massa complessiva massima
autorizzata superiore a 7,5 t;
Considerato che, per le stesse motivazioni, si rende necessario
limitare la circolazione dei veicoli eccezionali e di quelli adibiti
a trasporti eccezionali nonche' dei veicoli che trasportano merci
pericolose ai sensi dell'art. 168, commi 1 e 4, del codice della
strada;
Considerato che, al fine di rendere piu' agevole l'attuazione delle
suddette limitazioni sia da parte degli operatori addetti al
trasporto sia degli addetti al controllo su strada sia delle
autorita' preposte al rilascio delle autorizzazioni in deroga, si
rende necessario fornire indicazioni esplicite ed esaustive su tali
limitazioni;
Preso atto della necessita' di adottare il decreto recante le
direttive in materia di divieti di circolazione, in attuazione di
quanto previsto dall'art. 6 del codice della strada e dalle relative
disposizioni attuative;
Vista la nota della Direzione generale per la sicurezza stradale e
l'autotrasporto prot. n. 18739 del 6 dicembre 2022;
Decreta:
Art. 1
Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del codice
della strada, disciplina i divieti di circolazione dei veicoli
adibiti per il trasporto di cose, di massa complessiva massima
autorizzata superiore a 7,5 t, sulle strade extraurbane, nei giorni
festivi e in altri giorni dell'anno 2023 particolarmente critici per
la circolazione stradale, indicati nell'art. 2.
2. Il calendario dei divieti di cui all'art. 2 si applica agli
autoveicoli, adibiti al trasporto di cose, di cui all'art. 54 del
codice della strada, nonche' alle macchine agricole di cui all'art.
57 del medesimo codice.
3. Il calendario dei divieti di cui all'art. 2 si applica altresi'
ai veicoli eccezionali ed ai trasporti in condizioni di
eccezionalita', anche se non adibiti al trasporto di cose, seppur in
possesso dell'autorizzazione di cui all'art. 10, comma 6, del codice
della strada.
4. Le posticipazioni di cui agli articoli 3, 4 e 5, si applicano a
condizione che l'arrivo dall'estero o al porto si verifichi nel
giorno di divieto.
5. Le agevolazioni di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6, nonche' le
esenzioni di cui agli articoli 7 e 8, si applicano altresi' ai
veicoli eccezionali ed ai trasporti in condizioni di eccezionalita',
salvo diverse prescrizioni eventualmente imposte nelle autorizzazioni
rilasciate ai sensi dell'art. 10, comma 6, del codice della strada.
6. Il calendario dei divieti di cui all'art. 2 si applica anche ai
trattori stradali, quando viaggiano isolati, per i quali, ai fini del
presente decreto, la massa di riferimento e' la tara, ovvero la massa
complessiva a pieno carico decurtata del massimo carico sulla ralla.
7. Il presente decreto, con le modalita' di cui all'art. 12,
disciplina il trasporto delle merci pericolose anche per limiti di
massa inferiori alla soglia di 7,5 t di cui al comma 1.