IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
                      ALLA PESTE SUINA AFRICANA 
 
  Visto il decreto-legge del 17 febbraio 2022, n. 9, recante  «Misure
urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA)»
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2022, n.  29,  e,
in particolare, l'art. 1, comma 7; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  25
febbraio  2022  recante  nomina  del  dott.  Angelo   Ferrari   quale
Commissario straordinario alla peste suina africana; 
  Visti i dispositivi dirigenziali DGSAF prot. n. 583 dell'11 gennaio
2022, n. 13359 del 27 maggio 2022 e n. 13672  del 1°  giugno  2022  e
successive modificazioni ed integrazioni,  concernenti  l'istituzione
delle zone infette a seguito di  conferme  di  casi  di  peste  suina
africana nei  selvatici  ai  sensi  dell'art.  63,  paragrafo  1  del
regolamento delegato (UE)  2020/687  e  il  dispositivo  dirigenziale
DGSAF prot. n. 14940 del 17 giugno 2022 concernente l'istituzione  di
una zona di protezione e di una zona di  sorveglianza  a  seguito  di
conferma della positivita' di suini in allevamento ai sensi dell'art.
21, paragrafo I del regolamento delegato (UE) 2020/687; 
  Vista l'ordinanza 28 giugno 2022 del Commissario straordinario alla
peste suina africana n. 4, concernente «Indicazioni per  l'attuazione
delle  misure  di  controllo  ed  eradicazione  della   peste   suina
africana». (Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  - Serie
generale n. 153 del 2 luglio 2022); 
  Vista la decisione di esecuzione (UE)  2022/920  della  commissione
del 13 giugno 2022 relativa ad alcune misure di emergenza  contro  la
peste suina  africana  in  Italia,  che  stabilisce  che  l'autorita'
competente istituisca la zona infetta, comprendente  almeno  le  aree
elencate nell'allegato della decisione stessa e che l'Italia provveda
ad applicare nella stessa zona infetta, oltre alle misure di cui agli
articoli da 63 a 66 del regolamento delegato (UE) 2020/687, anche  le
misure speciali di  controllo  relative  alla  Peste  suina  africana
applicabili  nelle  zone  soggette  a  restrizione  II  di   cui   al
regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 e successive modificazioni ed
integrazioni; 
  Visto il regolamento (UE) 2016/429 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio relativo alle malattie animali  trasmissibili -  «normativa
in materia di sanita' animale», come  integrato  dal  regolamento  di
esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione, che categorizza la peste
suina africana come una malattia di categoria A che,  quindi  non  si
manifesta  normalmente  nell'Unione  e  che  non  appena  individuata
richiede l'adozione immediata di misure di eradicazione; 
  Visto  il  regolamento  delegato  (UE)  2020/687  che  integra   il
regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio  per
quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo  di
determinate malattie elencate  ed,  in  particolare,  l'art.  63  che
dispone che in caso di conferma di una malattia  di  categoria  A  in
animali selvatici delle specie  elencate  conformemente  all'art.  9,
paragrafi  2,  3,  e  4  del  regolamento  delegato  (UE)   2020/689,
l'autorita' competente puo' stabilire una zona  infetta  al  fine  di
prevenire l'ulteriore diffusione della malattia; 
  Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 della  Commissione
del 7  aprile  2021  e  successive  modifiche  ed  integrazioni,  che
stabilisce misure speciali di controllo per la Peste suina  africana,
ed in particolare l'allegato 1, nel  quale  sono  elencati  comuni  e
territori classificati come zone  soggette  a  restrizione  parte  I,
parte II e parte III, ivi inclusi  quelli  individuati  in  Italia  a
seguito-delle conferme della presenza del virus PSA; 
  Visto il decreto legislativo 5  agosto  2022,  n.  136  «Attuazione
dell'art. 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n),  o)  e
p), della legge 22 aprile 2021, n. 53 per adeguare  e  raccordare  la
normativa nazionale in  materia  di  prevenzione  e  controllo  delle
malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle
disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 9 marzo 2016» ed, in particolare: 
    l'art.  3  concernente  le  autorita'  competenti  designate   ad
effettuare i controlli ufficiali e le altre attivita'  ufficiali  nel
settore della sanita' animale e che individua, ai sensi dell'art.  4,
punto 55) del regolamento (UE) 2016/429, il Ministero  della  salute,
quale autorita' veterinaria centrale responsabile dell'organizzazione
e del coordinamento dei controlli ufficiali e delle  altre  attivita'
ufficiali per la prevenzione e il controllo  delle  malattie  animali
trasmissibili; 
    l'art. 5 concernente il Centro nazionale di  lotta  ed  emergenza
contro le malattie animali e  -  l'art.  19  concernente  «Misure  di
controllo delle malattie in caso di conferma di malattia di categoria
A in animali detenuti terrestri e acquatici»; 
  Visto il  Piano  nazionale  per  le  emergenze  di  tipo  epidemico
pubblicato sulla pagina dedicata  del  portale  del  Ministero  della
salute; 
  Visto il Piano nazionale di sorveglianza e prevenzione per la peste
suina africana in Italia per il 2022 inviato alla Commissione europea
per  l'approvazione  ai  sensi  dell'art.  33  del  regolamento  (UE)
2016/429 e successivi  regolamenti  derivati,  ed  il  manuale  delle
emergenze da peste suina africana in popolazioni di  suini  selvatici
del 21 aprile 2021; 
  Visto il  documento  SANTE/7113/2015  «Strategic  approach  to  the
management of African Swine Fever for the EU»; 
  Tenuto conto degli esiti e delle  raccomandazioni  formulate  dagli
esperti  dell'EUVET  team  durante  la  riunione  conclusiva  dell'11
febbraio 2022  al  termine  della  missione  svoltasi  nelle  Regioni
Piemonte e Liguria dal 7 all'11 febbraio 2022; 
  Visti  i  resoconti  delle  riunioni  del  Gruppo  operativo  degli
esperti, istituito con decreto del direttore generale  della  sanita'
animale e dei farmaci veterinari del  Ministero  della  salute  (nota
DGSAF prot. n. 17113 del 16 luglio 2021), pubblicati sul portale  del
Ministero della salute; 
  Visto il resoconto della riunione  dell'Unita'  centrale  di  crisi
(UCC)  del  21  dicembre  2022  in  cui  a  seguito   dell'evoluzione
epidemiologica della malattia con conferma di nuovi casi  nei  Comuni
di Pareto (AL), e Sassello (SV) ad ovest  oltre  il  perimetro  delle
barriere fisiche e' stato concordato di  mantenere  e  rafforzare  le
misure gia' poste in essere; 
  Tenuto conto dell'imminente termine di validita'  delle  misure  di
cui all'art. 3, comma 1, lettera b, punti ii e iii dell'ordinanza del
Commissario straordinario alla PSA n. 4/2022; 
  Ritenuto necessario, nelle more della revisione  complessiva  della
suddetta ordinanza commissariale n. 4/2022, di prorogare la validita'
delle misure di cui all'art. 3, comma 1, lettera  b,  punti ii  e iii
della stessa ordinanza commissariale  per  mettere  in  sicurezza  le
province limitrofe caratterizzate da una forte vocazione zootecnica a
seguito dell'estensione dell'area di circolazione virale; 
  Sentiti il Centro di referenza nazionale per le pesti suine (CEREP)
presso  l'Istituto  zooprofilattico  sperimentale  Umbria  e   Marche
(IZSUM) e  l'Istituto  superiore  per  la  protezione  e  la  ricerca
ambientale (ISPRA) per gli aspetti di rispettiva competenza; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
                  Oggetto e ambito di applicazione 
 
  1. L'attuazione delle misure di cui all'art. 3,  comma  1,  lettera
b),  punti ii  e iii  dell'ordinanza  28  giugno  2022,  n.   4   del
Commissario straordinario  alla  peste  suina  africana,  concernente
«Indicazioni  per  l'attuazione  delle   misure   di   controllo   ed
eradicazione della peste suina africana», e' prorogata  di  ulteriori
tre mesi.