IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto il decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con
modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173;
Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di adottare misure
di gestione delle operazioni di soccorso in mare;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 28 dicembre 2022;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del
Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia,
delle infrastrutture e dei trasporti, degli affari esteri e della
cooperazione internazionale e della difesa;
Emana il seguente decreto-legge:
Art. 1
Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173
1. All'articolo 1 del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, il secondo e il terzo periodo sono soppressi;
b) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Le disposizioni del comma 2 non si applicano nelle ipotesi
di operazioni di soccorso immediatamente comunicate al centro di
coordinamento competente per il soccorso marittimo nella cui area di
responsabilita' si svolge l'evento e allo Stato di bandiera ed
effettuate nel rispetto delle indicazioni delle predette autorita',
emesse sulla base degli obblighi derivanti dalle convenzioni
internazionali in materia di diritto del mare, della Convenzione
europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta'
fondamentali e delle norme nazionali, internazionali ed europee in
materia di diritto di asilo, fermo restando quanto previsto dal
Protocollo addizionale della Convenzione delle Nazioni Unite contro
la criminalita' transnazionale organizzata per combattere il traffico
illecito di migranti via terra, via mare e via aria, reso esecutivo
dalla legge 16 marzo 2006, n. 146. Ai fini del presente comma devono
ricorrere congiuntamente le seguenti condizioni:
a) la nave che effettua in via sistematica attivita' di ricerca e
soccorso in mare opera in conformita' ad autorizzazioni o
abilitazioni rilasciate dalle competenti autorita' dello Stato di
bandiera ed e' in possesso dei requisiti di idoneita' tecnico-nautica
alla sicurezza della navigazione;
b) sono state avviate tempestivamente iniziative volte a
informare le persone prese a bordo della possibilita' di richiedere
la protezione internazionale e, in caso di interesse, a raccogliere i
dati rilevanti da mettere a disposizione delle autorita';
c) e' stata richiesta, nell'immediatezza dell'evento,
l'assegnazione del porto di sbarco;
d) il porto di sbarco assegnato dalle competenti autorita' e'
raggiunto senza ritardo per il completamento dell'intervento di
soccorso;
e) sono fornite alle autorita' per la ricerca e il soccorso in
mare italiane, ovvero, nel caso di assegnazione del porto di sbarco,
alle autorita' di pubblica sicurezza, le informazioni richieste ai
fini dell'acquisizione di elementi relativi alla ricostruzione
dettagliata dell'operazione di soccorso posta in essere;
f) le modalita' di ricerca e soccorso in mare da parte della nave
non hanno concorso a creare situazioni di pericolo a bordo ne'
impedito di raggiungere tempestivamente il porto di sbarco.
2-ter. Il transito e la sosta di navi nel mare territoriale sono
comunque garantiti ai soli fini di assicurare il soccorso e
l'assistenza a terra delle persone prese a bordo a tutela della loro
incolumita', fatta salva, in caso di violazione del provvedimento
adottato ai sensi del comma 2, l'applicazione delle sanzioni di cui
ai commi 2-quater e 2-quinquies.
2-quater. Nei casi di violazione del provvedimento adottato ai
sensi del comma 2, salve le sanzioni penali quando il fatto
costituisce reato, si applica al comandante della nave la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.000 a euro
50.000. La responsabilita' solidale di cui all'articolo 6 della legge
24 novembre 1981, n. 689, si estende all'armatore e al proprietario
della nave. Alla contestazione della violazione consegue
l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria del fermo
amministrativo per due mesi della nave utilizzata per commettere la
violazione. L'organo accertatore, che applica la sanzione del fermo
amministrativo, nomina custode l'armatore o, in sua assenza, il
comandante o altro soggetto obbligato in solido, che fa cessare la
navigazione e provvede alla custodia della nave a proprie spese.
Avverso il provvedimento di fermo amministrativo della nave, adottato
dall'organo accertatore, e' ammesso ricorso, entro sessanta giorni
dalla notificazione del verbale di contestazione, al Prefetto che
provvede nei successivi venti giorni. Al fermo amministrativo di cui
al presente comma si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni di cui all'articolo 214 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285.
2-quinquies. In caso di reiterazione della violazione commessa con
l'utilizzo della medesima nave, si applica la sanzione amministrativa
accessoria della confisca della nave e l'organo accertatore procede
immediatamente a sequestro cautelare.
2-sexies. Fuori dei casi in cui e' stato adottato il provvedimento
di limite o divieto di cui al comma 2, quando il comandante della
nave o l'armatore non fornisce le informazioni richieste dalla
competente autorita' nazionale per la ricerca e il soccorso in mare o
non si uniforma alle indicazioni della medesima autorita', si applica
la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.000 a
euro 10.000. Alla contestazione della violazione consegue
l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria del fermo
amministrativo per venti giorni della nave utilizzata per commettere
la violazione. In caso di reiterazione della violazione, la sanzione
amministrativa accessoria del fermo amministrativo e' di due mesi e
trova applicazione il comma 2-quater, secondo, quarto, quinto e sesto
periodo. In caso di ulteriore reiterazione della violazione, si
applica quanto previsto dal comma 2-quinquies.
2-septies. All'irrogazione delle sanzioni di cui ai commi 2-quater,
primo periodo, 2-quinquies e 2-sexies, primo periodo, accertate dagli
organi addetti al controllo, provvede il prefetto territorialmente
competente. Si osservano le disposizioni di cui alla legge 24
novembre 1981, n. 689.».