IL RAGIONIERE GENERALE
DELLO STATO
Visto l'art. 3, commi 3 e 4, del decreto legislativo 21 novembre
2014, n. 175 e i relativi decreti del Ministro dell'economia e delle
finanze, concernente la trasmissione dei dati delle spese sanitarie
al Sistema tessera sanitaria (sistema TS) per la predisposizione, da
parte dell'Agenzia delle entrate della dichiarazione dei redditi
precompilata;
Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 19
ottobre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 29
ottobre 2020, e successive modificazioni, il quale prevede al comma 1
dell'art. 7 che la trasmissione dei dati relativi alle spese
sostenute a partire dal 1° gennaio 2023 sia effettuata entro la fine
del mese successivo alla data del documento fiscale;
Vista la nota dell'Agenzia delle entrate n. 467966 del 19 dicembre
2022 con la quale si prevede la proroga della trasmissione semestrale
dei dati al Sistema tessera sanitaria anche per i dati delle spese
sanitarie sostenute nell'anno 2023;
Considerato che risulta necessario prorogare le scadenze di cui al
citato decreto 19 ottobre 2020 del Ministero dell'economia e delle
finanze e successive modificazioni, in coerenza con quanto indicato
dalla predetta nota dell'Agenzia delle entrate n. 467966 del 19
dicembre 2022;
Decreta:
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) «sistema TS», il sistema informativo realizzato dal Ministero
dell'economia e delle finanze in attuazione di quanto disposto
dall'art. 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e successive
modificazioni e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
26 marzo 2008;
b) «decreto 19 ottobre 2020»: decreto del Ministero dell'economia
e delle finanze del 19 ottobre 2020, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 270 del 29 ottobre 2020 e successive modificazioni.