IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV della Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d); Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualita' dei prodotti agricoli e alimentari, e in particolare l'art. 58 che abroga il regolamento (CE) n. 510/2006; Visto l'art. 16, comma 1 del predetto regolamento (UE) n. 1151/2012 che stabilisce che i nomi figuranti nel registro di cui all'art. 7, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 510/2006 sono automaticamente iscritti nel registro di cui all'art. 11 del sopra citato regolamento (UE) n. 1151/2012; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 agosto 2020 con il quale e' stato dato l'incarico al dott. Oreste Gerini di direttore generale della Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica (DG PQAI), registrato alla Corte dei conti il 10 settembre 2020 con il n. 832; Vista la direttiva direttoriale n. 149534 del 31 marzo 2022, registrata all'UCB il 1° aprile 2022 al n. 256, con la quale i titolari degli uffici di livello dirigenziale non generale di questa Direzione generale, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono delegati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza; Visti i regolamenti (CE) con i quali, sono state registrate le DOP e la IGP per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani; Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a DOP o a IGP, per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabilite per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti organi; Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati; Visto il decreto del 12 luglio 2018, n. 51524, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 176 del 31 luglio 2018 con il quale al laboratorio Astra Studio chimico associato, sito in Teramo (TE), via Potito Randi n. 6 (cap 64100), e' stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo; Vista la domanda di ulteriore rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 18 ottobre 2022, acquisita in data 20 ottobre 2022 al progressivo 535592; Accertato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto c) della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 22 giugno 2022 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualita', in conformita' alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di ACCREDIA - L'ente italiano di accreditamento; Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 ACCREDIA - L'ente italiano di accreditamento e' stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attivita' di accreditamento e vigilanza del mercato, trattandosi di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation; Ritenuti sussistenti i requisiti e le condizioni concernenti l'ulteriore rinnovo dell'autorizzazione in argomento; Decreta: Art. 1 Il laboratorio Astra Studio Chimico Associato, sito in Teramo (TE), via Potito Randi n. 6 (cap 64100), e' autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.