Avvertenza: 
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del  testo  unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle  leggi,  sull'emanazione
dei decreti del Presidente della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'articolo 10, commi 2 e  3,  del  medesimo
testo unico,  al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  sia  delle
disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche  apportate
dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel
decreto,  trascritte  nelle  note.  Restano   invariati   il   valore
e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. 
    Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi. 
    Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )). 
    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione. 
    Nella Gazzetta Ufficiale del 23 gennaio 2023 si  procedera'  alla
ripubblicazione  del  presente  testo  coordinato,  corredato   delle
relative note. 
 
                               Art. 1 
 
Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio  1999,  n.
                                 300 
 
  1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il numero 6) e' sostituito  dal  seguente:  «((6)  Ministero))
delle imprese e del made in Italy»; 
    b) il numero 7) e' sostituito  dal  seguente:  «((7)  Ministero))
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste»; 
    c) il numero 8) e' sostituito  dal  seguente:  «((8)  Ministero))
dell'ambiente e della sicurezza energetica»; 
    d) il numero 9) e' sostituito  dal  seguente:  «((9)  Ministero))
delle infrastrutture e dei trasporti»; 
    e) il numero 11) e' sostituito dal seguente:  «((11)  Ministero))
dell'istruzione e del merito».