Avvertenza: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'articolo 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )). A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Nella Gazzetta Ufficiale del 23 gennaio 2023 si procedera' alla ripubblicazione del presente testo coordinato, corredato delle relative note. Art. 1 Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il numero 6) e' sostituito dal seguente: «((6) Ministero)) delle imprese e del made in Italy»; b) il numero 7) e' sostituito dal seguente: «((7) Ministero)) dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste»; c) il numero 8) e' sostituito dal seguente: «((8) Ministero)) dell'ambiente e della sicurezza energetica»; d) il numero 9) e' sostituito dal seguente: «((9) Ministero)) delle infrastrutture e dei trasporti»; e) il numero 11) e' sostituito dal seguente: «((11) Ministero)) dell'istruzione e del merito».