IL DIRETTORE GENERALE
per gli incentivi alle imprese
Visto l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, concernente il
rifinanziamento dei contratti di sviluppo, che prevede che il
Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, provvede a
ridefinire le modalita' e i criteri per la concessione delle
agevolazioni e la realizzazione degli interventi di cui all'art. 43
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, anche al fine di
accelerare le procedure per la concessione delle agevolazioni, di
favorire la rapida realizzazione dei programmi d'investimento e di
prevedere specifiche priorita' in favore dei programmi che ricadono
nei territori oggetto di accordi, stipulati dal Ministero dello
sviluppo economico, per lo sviluppo e la riconversione di aree
interessate dalla crisi di specifici comparti produttivi o di
rilevanti complessi aziendali;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 14
febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana del 28 aprile 2014, n. 97, recante l'attuazione dell'art. 3,
comma 4, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, in materia di
riforma della disciplina relativa ai contratti di sviluppo;
Visto, in particolare, l'art. 34 del predetto decreto del Ministro
dello sviluppo economico 14 febbraio 2014 che prevede che il Ministro
dello sviluppo economico, con successivo decreto, provvedera' a
disciplinare le modalita' di concessione delle agevolazioni oltre i
termini indicati nel comma 2 dello stesso articolo, in conformita'
alle disposizioni che saranno, nel frattempo, adottate dalla
Commissione europea;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre
2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
del 29 gennaio 2015, n. 23, recante l'adeguamento e l'integrazione
dei regimi di aiuti previsti dal decreto del Ministro dello sviluppo
economico 14 febbraio 2014 alle disposizioni stabilite dal
regolamento n. 651/2014, valide per il periodo programmazione 2014 -
2020, e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17
giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea
L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti
compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107
e 108 del trattato, e successive modificazioni e integrazioni;
Visto, in particolare, il regolamento (UE) 2020/972 della
Commissione, del 2 luglio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea L 215 del 7 luglio 2020, che modifica il
regolamento (UE) n. 651/2014 per quanto riguarda la sua proroga fino
al 31 dicembre 2023;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 15 dicembre
2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
del 4 febbraio 2021, n. 29, recante la proroga delle misure di aiuto
di competenza della Direzione generale per gli incentivi alle imprese
in conformita' alle modifiche apportate ai regolamenti e alle
disposizioni dell'Unione europea in materia;
Visti gli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato
nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014 - 2020, di
cui alla comunicazione della Commissione europea 2014/C 204/01,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 204 del 1°
luglio 2014, e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il regime di aiuti denominato «Contratti di sviluppo
agroindustriali» (SA.47694 (2017/N)), approvato dalla Commissione
europea in data 9 giugno 2017 con decisione C(2017) 3867 final,
adottato per consentire alle imprese che intendano realizzare
programmi di sviluppo relativi al settore della trasformazione e
commercializzazione dei prodotti agricoli di beneficiare delle
agevolazioni previste dallo strumento dei contratti di sviluppo
secondo le intensita' di aiuto stabilite dai predetti orientamenti
dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e
forestale e nelle zone rurali 2014 - 2020;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 2 agosto
2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
del 12 ottobre 2017, n. 239, recante modifiche al decreto del
Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014 e, in particolare,
l'introduzione dell'art. 19-bis «Disposizioni specifiche per i
progetti di investimento nel settore della trasformazione e
commercializzazione dei prodotti agricoli» attuativo del richiamato
regime di aiuti «Contratti di sviluppo agroindustriali», approvato
dalla Commissione europea in data 9 giugno 2017 con decisione C(2017)
3867 final;
Vista la comunicazione della Commissione europea (2020/C 424/05)
dell'8 dicembre 2020 che ha modificato gli orientamenti dell'Unione
europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e
nelle zone rurali 2014-2020 per quanto riguarda il periodo di
applicazione degli stessi, prorogato fino al 31 dicembre 2022;
Visto il regime di aiuti SA.59101 (2020/N) - Italia, approvato
dalla Commissione europea in data 16 dicembre 2020 con decisione
C(2020) 9152 final, con il quale e' stata prorogata fino al 31
dicembre 2022 la validita' del regime di aiuti «Contratti di sviluppo
agroindustriali» (SA.47694 (2017/N));
Considerato che, alla luce della disciplina precedentemente
richiamata, il regime di aiuti «Contratti di sviluppo
agroindustriali» (SA.47694 (2017/N)) cessera' di produrre i propri
effetti il 31 dicembre 2022;
Visti gli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato
nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali, di cui alla
comunicazione della Commissione europea 2022/C 485/01, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 485 del 21 dicembre
2022, applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2023;
Considerato che, nelle more del perfezionamento dei predetti
orientamenti, non e' stato possibile procedere all'adozione di un
nuovo regime di aiuti da attuare nell'ambito della disciplina
unionale che sara' applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2023;
Ritenuto, per quanto esposto, necessario procedere, nelle more
dell'adozione del predetto nuovo regime di aiuti, alla temporanea
chiusura dei termini per la presentazione delle domande di
agevolazione a valere sullo strumento agevolativo dei contratti di
sviluppo, limitatamente a quelle concernenti il settore della
trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli che
prevedono l'applicazione delle disposizioni del regime di aiuti
«Contratti di sviluppo agroindustriali» (SA.47694 (2017/N)), attuato
nell'ambito del richiamato art. 19-bis del decreto del Ministro dello
sviluppo economico 9 dicembre 2014 e successive modificazioni e
integrazioni;
Decreta:
Articolo unico
Chiusura dei termini per la presentazione
delle domande di agevolazioni
1. E' disposta, a partire dal giorno 1° gennaio 2023, la chiusura
dei termini per la presentazione delle domande di agevolazioni a
valere sullo strumento agevolativo dei contratti di sviluppo, come
disciplinato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 9
dicembre 2014 e successive modificazioni e integrazioni,
limitatamente a quelle concernenti il settore della trasformazione e
commercializzazione dei prodotti agricoli che prevedono
l'applicazione delle disposizioni del regime di aiuti «Contratti di
sviluppo agroindustriali» (SA.47694 (2017/N)), attuato nell'ambito
dell'art. 19-bis del richiamato decreto.
Il presente decreto sara' pubblicato sul sito internet del
Ministero delle imprese e del made in Italy e nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 28 dicembre 2022
Il direttore generale: Bronzino