IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA Visto il decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155; Visti in particolare l'art. 353, comma 1, che istituisce un Osservatorio permanente «sull'efficienza delle misure e degli strumenti previsti dal titolo II e degli strumenti di regolazione della crisi d'impresa», e l'art. 355, comma 1, che prevede che «entro due anni in sede di prima applicazione, e successivamente ogni tre anni, il Ministro della giustizia presenta al Parlamento una relazione dettagliata sull'applicazione del presente codice, tenuto conto dei dati elaborati dall'Osservatorio di cui all'art. 353»; Vista la direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 (direttiva sulla ristrutturazione e sull'insolvenza); Visto il decreto legislativo 17 giugno 2022, n. 83, recante modifiche al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, in attuazione della direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 (direttiva sulla ristrutturazione e sull'insolvenza); Considerata la necessita' di definire la composizione e il funzionamento dell'Osservatorio permanente di cui al citato art. 353 del Codice della crisi d'impresa; Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle imprese e del made Italy; Decreta: Art. 1 Istituzione e composizione dell'Osservatorio permanente 1. In attuazione di quanto previsto dall'art. 353, comma 1, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, e' istituito, presso l'Ufficio di Gabinetto del Ministero della giustizia, l'«Osservatorio permanente sull'efficienza delle misure e degli strumenti per la regolazione della crisi d'impresa previsti e disciplinati dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza». 2. L'Osservatorio permanente e' presieduto dal Capo di Gabinetto o da un suo delegato ed e' composto da: a) due esperti scelti fra docenti universitari di chiara ed acclarata competenza nella materia della crisi d'impresa designati dal Capo di Gabinetto; b) due magistrati in possesso di elevata competenza e specializzazione nella materia della crisi d'impresa, anch'essi designati dal Capo di Gabinetto; c) un membro individuato dal Ministero delle imprese e del made in Italy in possesso di chiara ed acclarata competenza nella materia della crisi d'impresa; d) un membro designato dalla Banca d'Italia; e) tre rappresentanti designati dagli ordini professionali, di cui uno designato dal Consiglio nazionale forense, uno designato dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili ed uno designato dal Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro; f) un membro designato dalla Confederazione generale dell'industria italiana; g) un membro designato da confartigianato-imprese; h) un membro designato dalla Confederazione generale dell'agricoltura italiana. 3. I capi dell'Ufficio legislativo e dell'Ispettorato generale, i capi dei Dipartimenti del Ministero e il direttore dell'Unita' di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR partecipano, direttamente o attraverso loro delegati, ai lavori dell'Osservatorio. 4. I componenti dell'Osservatorio permanente di cui al comma 2 durano in carica cinque anni e possono essere confermati per un secondo quinquennio. 5. I componenti dell'Osservatorio permanente di cui al comma 2, lettere a), b), c) e d) partecipano personalmente ai lavori e non possono farsi rappresentare. 6. Entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, il Ministro della giustizia, ricevute le indicazioni di cui al comma 2, provvede, con decreto, alla formazione dell'Osservatorio.