IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Viste le disposizioni di attuazione del codice di procedura penale,
di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271;
Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante «Nuova
disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in
stato di insolvenza, a norma dell'articolo 1 della legge 30 luglio
1998, n. 274»;
Visto il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante
«Disciplina della responsabilita' amministrativa delle persone
giuridiche, delle societa' e delle associazioni anche prive di
personalita' giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29
settembre 2000, n. 300»;
Visto il decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, recante «Misure
urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in
stato di insolvenza»;
Visto il decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14, recante
«Istituzione dell'Albo degli amministratori giudiziari, a norma
dell'articolo 2, comma 13, della legge 15 luglio 2009, n. 94»;
Visto il decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, recante
«Disposizioni urgenti a tutela della salute, dell'ambiente e dei
livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali
di interesse strategico nazionale»;
Visto il decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito con
modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, recante «Disposizioni
urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale
in crisi e per lo sviluppo della citta' e dell'area di Taranto»;
Visto il decreto-legge 16 dicembre 2019, n. 142, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 febbraio 2020, n. 5, recante «Misure
urgenti per il sostegno al sistema creditizio del Mezzogiorno e per
la realizzazione di una banca di investimento»;
Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di adottare misure
per fronteggiare le problematiche relative alla gestione dell'ex
Ilva;
Ritenuta, inoltre, la straordinaria necessita' e urgenza di
prevedere misure anche di carattere processuale e procedimentale
finalizzate ad assicurare la continuita' produttiva degli
stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 28 dicembre 2022;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del
Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con i
Ministri dell'economia e delle finanze, della giustizia e
dell'ambiente e della sicurezza energetica;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Modifiche alle misure di rafforzamento patrimoniale
1. All'articolo 1 del decreto-legge 16 dicembre 2019, n. 142,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 febbraio 2020, n. 5,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1-ter, dopo le parole: «finanziamenti in conto soci,»
sono inserite le seguenti: «secondo logiche, criteri e condizioni di
mercato, da convertire in aumento di capitale sociale su richiesta
della medesima»;
b) al comma 1-quinquies, il primo periodo e' sostituito dal
seguente: «Anche in costanza di provvedimenti di sequestro o confisca
degli impianti dello stabilimento siderurgico, l'Agenzia nazionale
per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa
S.p.A.-Invitalia e' autorizzata a sottoscrivere, aumenti di capitale
sociale o finanziamento in conto soci secondo logiche, criteri e
condizioni di mercato, da convertire in aumento di capitale sociale
su richiesta della medesima, sino all'importo complessivamente non
superiore a 1.000.000.000 di euro, ulteriori e addizionali rispetto a
quelli previsti dal comma 1-ter.».